Accoglimento del ricorso per mancato preavviso di rigetto.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 8 giugno 2017, n. 611
Studenti-Tasse universitarie-Revoca dei benefici
N. 00611/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2017, proposto da:
Giada [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Adisu Puglia Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Bari, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 142;
Università degli Studi di Bari [#OMISSIS#] Moro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Prudente, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Bari, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] I, 1;
nei confronti di
Regione Puglia;
per l’annullamento
– della Determinazione del Direttore Generale A.DI.S.U. Puglia n. 987 (di Settore n. 107) del 7 dicembre 2016, notificata alla ricorrente il 22/12/16, avente ad oggetto: “Revoca benefici e servizi erogati a studenti universitari per l’A.A. 2015/2016”, nonché della nota 16 dicembre 2016 prot. n. 524 dell’Ufficio Controlli A.DI.S.U. Puglia;
– nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari [#OMISSIS#] Moro e di A.Di.Su Puglia – Agenzia Regionale per il diritto allo Studio Universitario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e uditi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 [#OMISSIS#] 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in esame è contestata la legittimità del provvedimento del Direttore Generale A.DI.S.U. Puglia n. 987 (di Settore n. 107) del 7 dicembre 2016, notificata alla ricorrente il 22 dicembre 2016, recante: “Revoca benefici e servizi erogati a studenti universitari per l’A.A. 2015/2016”.
2. Espone in premessa la ricorrente di essere risultata vincitrice della borsa di studio per l’anno accademico 2015/2016 e di aver successivamente ricevuto e-mail del 6 giugno 2016 dell’Unità Controlli di ADISU Puglia, recante richiesta di trasmissione del certificato rilasciato dalla Segreteria del proprio Corso di Laurea, onde consentire di chiarire presunte divergenze in ordine al numero di crediti formativi acquisiti entro il 10 agosto 2015 e dalla stessa autodichiarati all’Agenzia.
2.1 Evidenzia di aver tempestivamente riscontrato la richiesta con e-mail inviata il medesimo giorno alla stessa Unità Controlli dell’ADISU, allegando, come richiesto, copia del predetto certificato, riportante tutti i crediti formativi acquisiti entro il 10 agosto 2015, da cui era possibile evincere il raggiungimento del numero di 80 CFU richiesti dal Bando di concorso (art. 10 Tabella “A” del Bando), sicché a [#OMISSIS#] di tale iter istruttorio l’Ente ha provveduto ad erogare il beneficio.
2.2 Riferisce, inoltre, che del tutto inaspettatamente, in data 22 dicembre 2016 veniva notificata la Determinazione del Direttore Generale n. 987 del 7 dicembre 2016, di revoca del beneficio, con conseguente obbligo di corrispondere all’Amministrazione il complessivo importo di €. 2.617,90, dalla stessa “indebitamente” percepito a causa di una “discordanza tra quanto dichiarato in autocertificazione all’atto di presentazione della domanda di partecipazione e quanto riscontrato dalla consultazione del Portale ESSE3” (art. 5 del Bando).
3. La ricorrente affida il ricorso a due motivi così rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7 l. 241/90 e 23 del bando di concorso. Violazione dell’art. 24 del bando di concorso. Violazione del principio del contraddittorio e del [#OMISSIS#] procedimento. Violazione del legittimo affidamento: la comunicazione di avvio del procedimento di controllo (nota prot. n. 345 del 19 settembre 2016) richiamata [#OMISSIS#] nota di accompagnamento al provvedimento di revoca, non sarebbe mai stata notificata alla ricorrente la quale, pertanto, non è stata resa edotta del procedimento avviato nei suoi confronti e, di conseguenza, non ha potuto validamente esporre le proprie ragioni all’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento finale di revoca dei benefici.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Irragionevolezza dell’azione amministrativa. In tesi di parte ricorrente il provvedimento non recherebbe né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, limitandosi soltanto ad indicare l’asserita violazione dell’art. 5 del Bando di concorso (rubricato “Cause di revoca”); né risulterebbe comprensibile il percorso logico-giuridico dell’autorità emanante ovvero le ragioni sottese alla determinazione [#OMISSIS#].
4. Con memoria del 14 marzo 2017 si costituiva in resistenza l’Università degli studi di Bari [#OMISSIS#] Moro, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. Con ordinanza collegiale n. 142 del 31 marzo 2017 il Collegio disponeva incombenti istruttori.
6. Nelle more, con memoria depositata solo in data 14 [#OMISSIS#] 2017, si costituiva l’ADISU, assumendo l’infondatezza delle avverse pretese.
7. All’udienza camerale del 18 [#OMISSIS#] 2017 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata.
8. Il ricorso merita di essere accolto, nei limiti ed alla stregua delle considerazioni che seguono.
8.1 Preliminarmente va respinta l’eccezione in rito formulata dalla resistente Università, di difetto di legittimazione passiva, atteso che, come incontestatamente chiarito in sede di discussione orale dalla difesa attorea, la revoca del beneficio ha comportato il sorgere di una posizione debitoria della ricorrente nei confronti dell’Università in relazione al pagamento delle tasse per l’iscrizione al corso di laurea 2015/2016.
8.2 E’ fondato il secondo motivo, con cui la ricorrente si duole del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, non recando il provvedimento avversato né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
L’ADISU, invero, si è limitata a richiamare la generica violazione dell’art. 5 del Bando di concorso (rubricato “Cause di revoca”) senza lasciar trasparire il motivo della ritenuta non veridicità delle dichiarazioni rese dalla studentessa, peraltro pur a fronte della trasmissione del richiesto certificato attestante il raggiungimento dei richiesti crediti formativi in numero pari a 80, entro il mese di agosto 2015 (circostanza questa anche confermata dalla difesa dell’ADISU come si preciserà infra).
8.2.1 Più nel dettaglio, non risultano rese intellegibili le ragioni sottese alla revoca:
– né in fase procedimentale, non avendo l’ADISU provveduto alla regolare comunicazione di avvio del procedimento (invero la nota in questione non è stata mai recapitata al corretto indirizzo), così impedendole di presentare eventuali osservazioni ex art. 7 L. 241/90, [#OMISSIS#] forma di dichiarazione giustificativa;
– né in sede di adozione del provvedimento di revoca, atteso che in parte motiva si fa generico riferimento al verificarsi dei presupposti previsti dal bando per giustificare la revoca, senza tuttavia precisare con chiarezza i termini dell’asserita mancanza del numero di crediti formativi necessari;
– né peraltro in sede processuale, considerato che l’ADISU, da un lato, ha confermato il raggiungimento degli 80 crediti necessari, dall’altro, ha richiamato in maniera inconferente la diversa (e mai prima contestata) causa di esclusione prevista dall’art. 10, comma 2, del bando di concorso, precisando che: “la ricorrente risulta aver sì acquisito gli 80 cfu come previsti dalla Tabella A di cui al bando, ma risulta immatricolata dall’Anno 2011, quindi la stessa in realtà, risulta essere al [#OMISSIS#] anno di frequenza universitaria, e non al terzo” (cfr. memoria del 14 [#OMISSIS#] 2017, pag. 8).
8.2.2 Senonché tale [#OMISSIS#] disposizione, rubricata “Studenti iscritti ad anni successivi al primo”, come correttamente eccepito dalla difesa della ricorrente con memoria del 15 [#OMISSIS#] 2017, si riferisce e si applica alla generalità degli studenti che abbiano svolto un percorso universitario “regolare” successivamente all’immatricolazione ovvero a coloro che abbiano effettuato un mero passaggio da altra Università, conservando la carriera universitaria. Diversamente, la ricorrente nell’A.A. 2013/2014 ha formalizzato la rinuncia [#OMISSIS#] studi presso l’Università di Chieti, facoltà di Psicologia (ove si era iscritta nell’A.A. 2011/2012), per iscriversi ex novo al primo anno della Facoltà di Fisioterapia dell’Università degli Studi di Bari.
8.2.3 Va da sé che nell’anno accademico 2015/2016, la stessa risultava regolarmente iscritta al terzo anno in corso e, dunque, correttamente ha provveduto a calcolare il numero degli anni di frequenza universitaria a partire dall’A.A. 2013/2014 in cui è avvenuta la prima immatricolazione presso la Facoltà di Fisioterapia dell’Università di Bari, così come peraltro risulta dalla certificazione rilasciata dalla stessa Università resistente.
8.2.4 Dunque, [#OMISSIS#] studenti rinunciatari (come la ricorrente) si applica il successivo comma 5 lettera A dell’art. 2 del Bando di concorso, in base alle quali per gli studenti rinunciatari che si iscrivono a un nuovo corso di laurea “ai fini della partecipazione al presente bando di concorso, è considerato anno di prima iscrizione quello di inizio della nuova carriera universitaria”.
9. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nei limiti dell’interesse della ricorrente.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Spese compensate nei confronti dell’Università degli Studi di Bari [#OMISSIS#] Moro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’ADISU alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €. 1.500,00 oltre accessori come per legge. Spese compensate nei confronti dell’Università.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 [#OMISSIS#] 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 08/06/2017