TAR Puglia, Bari, Sez. II, 14 maggio 2018, n. 695

Personale universitario-Tecnico laureato-Ricostruzione carriera

Data Documento: 2018-05-14
Area: Giurisprudenza
Massima

secondo la corretta ricostruzione del ricorrente – dal combinato disposto degli artt. 103 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e 7 della legge 21.2.1980, n.28.
L’art. 103, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, stabilisce che, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, ai ricercatori universitari è riconosciuta ai fini della carriera “l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980 n. 28”. L’art. 7, poi, dispone la sostanziale equiparazione alla figura dei ricercatori universitari di soggetti appartenenti ad una pluralità di categorie; e tra questi contempla, alla lettera c), “i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e da altri enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e successive modifiche”.
Sia il dato testuale (“borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici…”) che la ratio della disposizione in esame ne suggeriscono un’interpretazione secondo cui il riconoscimento del servizio pregresso ai fini della carriera non può che collegarsi alla sostanziale identità delle mansioni svolte in qualifiche – presunte – corrispondenti.

Contenuto sentenza

N. 00695/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2014, proposto da 
[#OMISSIS#] Inchingolo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Candalice e [#OMISSIS#] Bavaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla via Castromediano, n.139; 
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata ex legein Bari, alla via Melo, n. 97; 
per l’annullamento
– della nota prot. n. 27424 del 14.4.2014 a firma del Dirigente del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari, dott.ssa Pasqua Rutigliani, comunicata in pari data al Prof. Inchingolo;
– di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. [#OMISSIS#] Bavaro e avv. dello Stato [#OMISSIS#] Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il prof. Inchingolo ha impugnato la nota prot. n. 27424 del 14.4.2014, a firma del Dirigente del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione dell’Università degli Studi di Bari, con cui è stata respinta la sua richiesta di riconoscimento – ai fini della ricostruzione di carriera – delle mansioni svolte quale titolare di assegno di formazione professionale presso il CNR (periodo 1.12.1982-14.10.1991), ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980.
Il diniego è così motivato: “..la suddetta qualifica non è ricompresa in alcuna delle figure previste dall’art. 7 della Legge 21.02.1980, n. 28 e, peraltro, la graduatoria di merito nella quale il dott. Inchingolo è stato dichiarato vincitore classificandosi al 9° posto del concorso pubblico per l’attribuzione dell’assegno di formazione professionale, è relativa a diplomati”.
Secondo le prospettazioni del ricorrente, siffatte determinazioni si fonderebbero su di un’errata interpretazione del quadro normativo di riferimento; interpretazione che condurrebbe a sottoporre a trattamenti giuridici differenti due attività sostanzialmente identiche.
Si è costituita l’Università intimata chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza di smaltimento del 6 febbraio 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.- Il gravame è infondato e va respinto.
Il precetto normativo applicabile alla fattispecie in esame va desunto – secondo la corretta ricostruzione del ricorrente – dal combinato disposto degli artt. 103 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e 7 della legge 21.2.1980, n.28.
L’art. 103 stabilisce – per quanto qui rileva – che, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, ai ricercatori universitari è riconosciuta ai fini della carriera “l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980 n. 28”. L’art. 7, poi, dispone la sostanziale equiparazione alla figura dei ricercatori universitari di soggetti appartenenti ad una pluralità di categorie; e tra questi contempla, alla lettera c), “i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e da altri enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e successive modifiche”.
Sia il dato testuale (“borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici…”) che la ratio della disposizione in esame ne suggeriscono un’interpretazione conforme a quella seguita dall’Amministrazione universitaria. In particolare, sotto il profilo sistematico, il riconoscimento del servizio pregresso ai fini della carriera non può che collegarsi alla sostanziale identità delle mansioni svolte in qualifiche – presunte – corrispondenti; ciò affiora anche ad una più attenta lettura delle pronunzie della Corte costituzionale richiamate dal ricorrente a sostegno del contrario assunto, nelle quali si allude esplicitamente ad una “identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche” (cfr., in particolare, la n. 191/2008).
Tale presunzione, tuttavia, è minata – in radice – dalla disomogeneità dei requisiti di accesso alle qualifiche stesse; disomogeneità che – viceversa – depone per una correlativa diversità delle mansioni considerate.
Orbene, venendo alla fattispecie in esame, è incontroverso che il concorso vinto dal prof. Inchingolo nel 1982 non fosse riservato ai laureati e che egli stesso vi abbia partecipato un anno prima della laurea, conseguita soltanto il 12 novembre 1983; ma è – al tempo stesso – pacifico che al ruolo di ricercatore si possa accedere soltanto se laureati.
La disomogeneità dei titoli di accesso non potrebbe quindi essere più evidente, travolgendo l’invocata corrispondenza di mansioni; a nulla rilevando – a tali fini – che medio temporeil ricorrente si sia laureato. Tale dato – afferente alla sfera del soggetto agente – non può aver inciso sulla qualità oggettiva delle mansioni svolte, modificandole.
Né la questione si sposta considerando l’intervenuto riconoscimento ai fini previdenziali che opera su di un piano diverso ed è stato autorizzato previo riscatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 del D.P.R. n. 1092/1973 e 28 della legge n. 177/1976, alla stregua del quale sono computabili a domanda – a tali diversi fini – tutti “i servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo”; ciò evidentemente non interferisce con la diversa valutazione di “corrispondenza” delle mansioni svolte exartt. 103 del D.P.R. n. 1092/1973 e 7 della legge n. 177/1976 su richiamati.
3.- In sintesi, il gravame va respinto.
Considerata tuttavia la natura della pretesa azionata e la novità della questione, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Serlenga, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 14/05/2018