A seguito della dichiarata incostituzionalità dell’art. 25, legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i docenti universitari, relativamente al beneficio del prolungamento biennale del servizio oltre il periodo di età pensionabile, torna ad applicarsi la disciplina prevista per tutti i dipendenti pubblici dettata dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituito dall’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
L’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 attribuisce al dipendente pubblico (nel caso di specie, professore ordinario) una semplice facoltà di richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile e non un diritto soggettivo a detto mantenimento, potendo l’amministrazione discrezionalmente accogliere o meno tale istanza, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Il provvedimento di accoglimento – e non quello di diniego – è oggetto di un obbligo di motivazione aggravato, imposto dal fatto che il prolungamento di servizio comporta un ulteriore esborso di denaro pubblico.
La facoltà di accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio formulata dal dipendente pubblico è legata all’integrazione dei presupposti individuati dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, i primi dei quali connessi ai profili organizzativi generali dell’amministrazione (“in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali”) e i successivi alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente (“in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti”). È quindi in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione che va incentrata la scelta, non richiedendosi, ove tali esigenze non vengano ravvisate, una speciale motivazione circa la particolare esperienza professionale dell’interessato.