TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 24 gennaio 2018, n. 80

Concorso pubblico per l'assunzione di un'unità di Cat. B, posizione economica B1-Riparto di giurisdizione

Data Documento: 2018-01-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, d.p.r. 09 maggio 1994, n. 487, nelle procedure di avviamento al lavoro degli aventi diritto all’assunzione obbligatoria “le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione”. Si tratta di una circostanza che esclude in radice la riconducibilità della selezione pubblica nell’ambito delle procedure concorsuali in ordine alle quali si radica la giurisdizione del  giudice amministrativo, in base al noto criterio di riparto rintracciabile nel contesto di cui all’ art. 63, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Contenuto sentenza

N. 00080/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01464/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-ex art. 60 c. p.a.;
-sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
-OMISSIS–, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Astuto, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Umberto I, n.28; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi è ope legis domiciliato; 
Università del Salento- Lecce, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi è domiciliata; 
-per l’annullamento
-del Decreto del Direttore Generale della Università del Salento n. 414 prot. N. 96147 dell’11/10/2017 avente ad oggetto Selezione pubblica per l’assunzione di un’unità di Cat. B, posizione economica B1 – Area Servizi Generali e Tecnici, riservata alle Categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 68/99; all’art. 1 comma 2 della L. n. 407/98; all’art. 3 comma 123 della L. n. 244/07; pubblicato il 12/10/17 sul sito della Università del Salento, pubblicato sul n. 84 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3/11/2017;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale ed in particolare, ove occorra, dell’avviso 21/11/17 del Responsabile del Procedimento, del Regolamento della Università del Salento approvato con delib. C.d.A. n. 117/03 ed emanato con DR 2658/03, lo Statuto della Università del Salento emanato con D.R. n. 1604/11;
-per il risarcimento
-dei danni anche in forma specifica e/o per equivalente oltre interessi e rivalutazione;
-con motivi aggiunti presentati il 5122017, per l’annullamento,
-del D.D. del Direttore Generale n. 491 del 29/11/17 prot. N. 138199 pubblicato il 30/11/17, di esclusione dei candidati che hanno presentato tardivamente la domanda di ammissione alla selezione indetta con D.D. n. 414/17;
-per il risarcimento dei danni anche in forma specifica e/o per equivalente oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università del Salento – Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi i difensori avv. A. Astuto per la ricorrente e avv. dello Stato S. Colangelo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
La ricorrente premette:
-di appartenere alla categoria protetta di cui alla legge n. 68/99 (art. 18, comma 2) essendo orfana di genitore caduto sul lavoro ai sensi della legge n. 407/98 e n. 244/07;
-di essere iscritta, in particolare, negli elenchi degli aspiranti al Collocamento Obbligatorio a far data dal 21 ottobre 1997 ed interessata “…a svolgere le seguenti mansioni: segretari amministrativi e tecnici degli Affari Generali, bidello, personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate”;
-di essere venuta a conoscenza di una selezione pubblica avviata dall’Università del Salento successivamente al decorso del termine (fissato in 30 giorni dalla pubblicazione sul sito Web dell’Università avvenuta il 12 ottobre 2017);
-di avere rinvenuto copia della G.U. 4^ Serie Speciale e di avere verificato che sul n. 84 del 3 novembre 2017 era riportata per estratto la notizia della selezione indetta dall’Università del Salento;
– di avere presentato domanda di partecipazione in data 16 novembre 2017 a termini scaduti rispetto ai 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul sito dell’Università;
-che, con avviso del 21/11/2017, il responsabile del procedimento comunicava che, atteso l’elevato numero di domande pervenute, il calendario della prova riportante la graduatoria dei candidati con il relativo ordine di convocazione, nonché la sede di svolgimento della prova sarebbero stati pubblicati il giorno 01/12/2017.
Tanto premesso in fatto la ricorrente, dopo essersi soffermata sulla giurisdizione, che ritiene spettante al Giudice Amministrativo, anche alla luce di Cass. SS. UU. n. 15742/03, dubita della legittimità della procedura di reclutamento indetta dall’Università del Salento, alla luce dei seguenti motivi di censura:
– Violazione D.P.R. n. 487/94. Violazione D.L.G.S. n. 165/01. Violazione L. n. 69/09. Violazione art. 3, Regolamento emanato con D. R. n. 2658/03. Violazione artt. 51 e 97 Cost. Rep.;
– Violazione Regolamento approvato con delibera n. 117/03 ed emanato con D.R. 2658/03. Eccesso di potere per irrazionalità e capoticità dell’agire amministrativo. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’agire amministrativo;
– Violazione art. 3 del Regolamento emanato con D.R. n. 2658/03. Eccesso di potere per incompetenza. Eccesso di potere;
– Eccesso di potere per irrazionalità manifesta;
– Violazione L. n. 68/99 art. 18. Violazione L. n. 407/98 art. 1 co. 2.Violazione art. 3 co. 123 L. 244/07.Violazione art. 35 D. LGS. N. 165/01.
Con successivi motivi aggiunti di ricorso, la ricorrente -OMISSIS– ha impugnato, altresì, il D.D. del Direttore Generale n. 491 del 29/11/2017 prot. n. 138199 pubblicato il 30/11/2017, di esclusione dei candidati che hanno presentato tardivamente la domanda di ammissione alla selezione indetta con D.D. n. 414/17, che la include.
La stessa ricorrente ha inoltre formulato istanza di risarcimento dei danni anche in forma specifica e / o per equivalente, oltre interessi e rivalutazione.
Assume, la -OMISSIS-, di essere stata inserita nell’elenco dei nominativi di coloro che sono stati esclusi dalla procedura di reclutamento indetta dall’Amministrazione Universitaria resistente per avere presentato tardivamente la domanda di ammissione.
Deduce, a sostegno del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, le seguenti ulteriori censure:
– Eccesso di potere per disparità di trattamento ed illegittimità manifesta. Eccesso di potere per capoticità dell’agire amministrativo. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’agire amministrativo. Violazione artt. 51 e 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Violazione L. n. 68/99;
-Violazione art.1 co. 2 L. n. 407/98. Violazione L. n. 487/94. Eccesso di potere;
– Eccesso di potere. Violazione di Legge. Violazione D.P.R. 487/94. Violazione D.lgs. n. 165/01 Violazione L. n. 69/09. Violazione art. 3 Regolamento emanato con D.R. n. 2658/03. Violazione artt. 51 e 97 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento;
– Violazione art. 30 e ss. D.lgs. n. 104/10.
Si sono costituiti in giudizio il M.I.U.R., nonché l’Università del Salento – Lecce per resistere al ricorso.
L’Università del Salento, con memoria depositata il 15 dicembre 2017 ha eccepito, in particolare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; l’inammissibilità dello stesso gravame per carenza di interesse ad agire; l’infondatezza nel merito.
Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2017, la controversia è passata in decisione nelle forme dell’art. 60 c. p.a.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
L’Avvocatura dello Stato ha condivisibilmente sostenuto la tesi secondo la quale “… oggetto del presente giudizio è, in sostanza, la legittimità del procedimento di assunzione obbligatoria al lavoro delle categorie protette, attivato su impulso dell’Università del Salento intimata, ai sensi dell’art. 7 co. 1 della Legge 68/1999, in virtù dell’obbligo di assunzione imposto dall’art. 3 della stessa legge, secondo le quote previste dallo stesso art. 3”.
E, prosegue la stessa difesa erariale, “ è incontestabile che la procedura di assunzione de qua si inserisca nell’ambito del collocamento mirato definito dal legislatore come “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con inabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione” (art. 2 della L. n. 68/1999).
Dunque, “la giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione è [#OMISSIS#] nel ritenere, con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, che è da escludere l’esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad una attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti” (Cass. SS. UU. 16621/2005).
E, d’altra parte, il Collegio osserva che la selezione pubblica controversa è stata indetta dall’Università del Salento anche alla stregua del D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487.
L’art. 32 co. 4 della sopra citata fonte regolamentare stabilisce che nelle procedure di avviamento al lavoro degli aventi diritto all’assunzione obbligatoria “le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione”.
Si tratta di una circostanza che esclude in radice la riconducibilità della selezione pubblica nell’ambito delle procedure concorsuali in ordine alle quali si radica la giurisdizione del G.A., in base al noto criterio di riparto rintracciabile nel contesto di cui all’ art. 63 del D.lgs. n. 165/2001.
Pertanto, contrariamente a quanto opinato dalla difesa della ricorrente alla camera di consiglio del 20 dicembre 2017, nella fattispecie concreta ciò che viene in rilievo non è tanto l’esercizio di un potere discrezionale di scelta in merito alla tipologia di procedura di reclutamento del personale utilizzata dall’Amministrazione pubblica quanto, piuttosto, il soddisfacimento di una posizione giuridica di diritto soggettivo della quale deve conoscere senz’altro il G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, in sede di riassunzione nei termini del presente giudizio, ex art. 11 del c.p.a..
La stessa giurisprudenza amministrativa, chiamata a pronunciarsi recentemente in merito al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, con riferimento ad una procedura indetta per la copertura di due posti a tempo determinato riservati ai disabili di “ausiliario categoria A1”, ha stabilito che <<Come è noto, in materia di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche occorre distinguere le procedure concorsuali propriamente dette, qualificate espressamente dall’ art. 35, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 165 del 2001 come “procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno”, dalle mere procedure di provvista di personale non qualificato, provvista che avviene, ex art. 35, comma 1 lett. b), “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.
La giurisprudenza evidenzia che le controversie relative alle procedure selettive riferite alle figure cui all’ art. 35, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165 del 2001 non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Sul punto, si specifica che “alle procedure selettive in parola non può essere riconosciuta la medesima natura concorsuale che caratterizza il procedimento, ben più complesso, per l’assunzione previo esperimento di complesse procedure selettive aperte alla generalità dei partecipanti (cd. concorso pubblico) che prevedono l’espletamento di prove volte ad individuare mediante criteri di meritevolezza i candidati più idonei a ricoprire i posti messi a concorso – procedura complessa, il cui espletamento è previsto, dalla normativa vigente in materia, esclusivamente per le qualifiche più elevate dei dipendenti, essendo invece la provvista del personale di qualifica inferiore, per il cui accesso è prescritto il mero titolo di studio della scuola dell’obbligo, affidata e procedure semplificate consistenti in mere prove pratiche attitudinali” (TAR Lazio Roma, sez. II, 09 maggio 2006, n. 3390; TAR Liguria, sez. II, 5 maggio 2004, n. 655).
Il carattere non concorsuale delle “procedure selettive”, ex art. 35, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 165 del 2001 ne esclude l’attribuzione alla cognizione dei giudice amministrativo, la cui giurisdizione è limitata, alle “sole controversie in materia di procedure concorsuali per assunzione di dipendenti di pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’art. 63 T. U. 30 marzo 2001 n. 165.
Nel caso di specie non è contestato che la controversia riguardi proprio una procedura di selezione per soggetti cui all’ art. 35, comma 1, lett. b del D.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Del resto, il bando di “selezione” e tutti gli atti successivi richiedevano il possesso del mero titolo di studio della scuola dell’obbligo e, coerentemente, le prove consistevano in via esclusiva in un colloquio attitudinale; non solo, la selezione, da un lato, era rivolta a soggetti appartenenti alle qualifiche professionali meno elevate, dall’altro, interessava esclusivamente gli iscritti alle liste di collocamento mirato disabili ex lege 68/1999 , con ulteriore semplificazione della procedura selettiva e limitazione dei potenziali partecipanti.
Con specifico riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio di cui alla L. n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), la giurisprudenza precisa che è da escludere l’esercizio di poteri connotati da discrezionalità amministrativa, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06 marzo 2014, n. 1399; T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 20 settembre 2011, n. 7472).>>(T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sentenza del 14-06-2017, n. 1334).
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).
Le spese processuali possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 24/01/2018

IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.