TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 26 febbraio 2018, n. 335

Procedura concorsuale posto ricercatore-Chiamata-Pubblicazioni

Data Documento: 2018-02-26
Area: Giurisprudenza
Massima

La valutazione tendente a verificare nel merito scientifico se le pubblicazioni di un candidato dimostrino il possesso da parte dello stesso di una maturità scientifica tale da giustificare un giudizio favorevole di idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato è una valutazione per sua natura opinabile, che la legge, proprio in ragione di tale opinabilità, demanda alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l’organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere. Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall’Amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d’essere della funzione amministrativa della commissione. Ed è ovvio, del resto, che siffatte considerazioni non possano non valere anche per il giudizio relativo alla congruenza di una pubblicazione sul settore disciplinare di riferimento (TAR Sicilia, Catania,Sez. I, 2 marzo 2017, n. 413).

Contenuto sentenza

N. 00335/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01803/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Maiorano, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7; 
contro
Università del Salento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è domiciliata; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rossi, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– del Decreto Rettoriale n. 723 prot. 78889 del 24.10.2016 con cui il Rettore dell’Università di Lecce ha approvato gli atti della selezione pubblica n. 7, bandita con Decreto Rettorale n. 482 del 27.6.2016 per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1 “Zoologia e Antropologia”, Settore Scientifico, Disciplinare BIO/05 “Zoologia”, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 5.9.2016, n. 2 del 14.9.2016, n. 3 e relazione finale dell’11.10.2016 ed, in particolare ancora, del verbale n. 2 di fissazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi, dell’attribuzione stessa e della graduatoria di merito, nonché delle singole schede di attribuzione dei punteggi per i titoli e le pubblicazioni dei dott.ri Rossi e Maiorano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’avv. A. Vantaggiato, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il Decreto Rettorale con cui sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1 “Zoologia e Antropologia” – Settore Scientifico _ Disciplinare BIO/05 Zoologia”, presso il dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali, e con cui è stata approvata la graduatoria finale dalla quale risulta vincitore il dott. [#OMISSIS#] Rossi, mentre il ricorrente si è collocato al terzo posto.
In particolare, il dott. Rossi, vincitore, ha ottenuto un punteggio di 96,1, il dott. [#OMISSIS#] (arrivato secondo) un punteggio di 82,1 e il ricorrente (arrivato terzo) un punteggio di 81,9.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Difetto di istruttoria; erroneità manifesta; violazione e falsa attribuzione dei punteggi relativi ai titoli; contraddittorietà e violazione verbale (n. 1) predeterminazione dei criteri; sviamento di potere; errata applicazione d.m. 509/1999 e d.m. 270/2004. 2. Difetto di istruttoria; erroneità manifesta; violazione e falsa attribuzione dei punteggi relativi ai titoli; contraddittorietà e violazione verbale (n. 1) predeterminazione dei criteri; sviamento di potere. 3. Difetto di istruttoria; erroneità manifesta; violazione e falsa attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, contraddittorietà e violazione verbali (nn. 1 e 2) predeterminazione dei criteri; sviamento di potere sotto altro profilo.
Sostiene il ricorrente: che, relativamente ai 30 punti attribuibili per i titoli, la Commissione ha attribuito al ricorrente un totale di 21 punti mentre al dott. Rossi un punteggio di 30 punti; che la Commissione ha individuato 7 criteri in cui sono stati divisi i 30 punti disponibili e, per alcuni di questi 7 criteri, è stata prevista una serie di sottocriteri; che, in relazione al criterio identificato sub-b è stato attribuito un massimo di 5 punti per “l’attività didattica a livello Universitario in Italia e all’Estero congruente con il Settore Scientifico-Disciplinare”, ed è stato individuato il sottocriterio attribuendo un massimo di 2 punti per ogni corso universitario ufficiale, attraverso l’attribuzione di 0,2 punti per ogni CFU (Crediti Formativi Universitari); che al vincitore è stato attribuito il massimo senza specificare i CFU attribuiti ai singoli corsi o alle ore di didattica; che i corsi ufficiali indicati dal dott. Rossi non risultano negli ordinamenti delle Università citate dallo stesso controinteressato; che il ricorrente ha diritto ad avere il punteggio di 5 punti; che, relativamente al criterio sub g) “conseguimenti di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca congruenti con il Settore Scientifico-Disciplinare” la Commissione aveva previsto un massimo di 4 punti ma al vincitore sono stati attribuiti 5 punti; che, comunque, era stata prevista l’attribuzione di 1 punto per ogni premio nazionale e internazionale e un massimo di 4 punti per le abilitazioni scientifiche nazionali nel settore di appartenenza; che comunque il vincitore ha presentato solo due premi o riconoscimenti; che il primo (Accreditation Catalan Scientific Quality for Associate Professor) non è premio e quindi potrebbe essere solamente considerato quale un’abilitazione all’insegnamento ma comunque questa non è un accreditamento nazionale o internazionale e quindi non gli si poteva attribuire un punteggio; che il secondo (Scientific Excellence Award [#OMISSIS#] y Cajal) è generico e quindi non può effettuarsi una valutazione della sua congruenza con il settore disciplinare; che comunque non è un premio assegnato al ricercatore per la sua attività di ricerca ma è un sistema di cofinanziamento per contratti universitari; che al ricorrente andava attribuito 1 punto per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale francese in Biologia ed Ecologia delle Popolazioni; che per le pubblicazioni erano previsti massimo 70 punti e che la griglia di valutazione considerava un massimo di 15 pubblicazioni; che il ricorrente ha avuto un punteggio di 60,9 punti; che, relativamente al criterio sub-1 per le “pubblicazioni su riviste ISI” è stata prevista l’attribuzione di massimo 4,7 per ciascuna pubblicazione; che in relazione ai sottocriteri “numero totale delle citazioni desunte da Google Scholar”, “numero medio di citazioni per pubblicazione” e “indice di Hirsch o simili”il numero totale delle citazioni per il ricorrente è pari a 3.011 mentre per il vincitore è pari a 1.896, il numero medio di citazioni per pubblicazione è pari a 33,83 per il ricorrente e 16,49 per il vincitore e l’indice Hirsch è pari a 29 per il ricorrente e a 26 per il vincitore; che, per la rilevanza delle pubblicazioni, andava utilizzato il sistema denominato “Impact Factor”; che in base a questo ultimo sistema si rileva una sottovalutazione delle pubblicazioni del ricorrente; che le pubblicazioni del ricorrente sono state sottovalutate anche in relazione ai sub criteri della originalità e del contributo, in quanto tutte le pubblicazioni del ricorrente erano da valutarsi come totalmente originali e innovative; che, in relazione alla voce “contributo” e/o “apporto individuale” è stato sempre assegnato 1 punto alle pubblicazioni in cui il candidato fosse primo o ultimo autore, ma che alla pubblicazione n. 8 del ricorrente è stato attribuito solo 0,5, mentre il ruolo del ricorrente è equivalente a quello sia del primo che dell’ultimo autore.
L’Università, con memoria del 14 gennaio 2017, ha eccepito l’irricevibilità, inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse non essendo stato provato il superamento della c.d. prova di resistenza. Nel merito ha rilevato: che, in relazione al CFU, la Commissione ha preso in considerazione solo i corsi ufficiali; che in relazione ai corsi del vincitore questi sono ufficiali; che il vincitore avrebbe avuto un punteggio complessivo superiore a 5; che l’esistenza dei corsi è stata attestata dai docenti delle Università interessate; che la valutazione preliminare di parziale coerenza dei corsi con il settore scientifico-disciplinare è stata approfondita in sede di discussione, dalla quale è emersa la congruità dei corsi con il settore scientifico-disciplinare; che la mancata attribuzione di punteggio al ricorrente in relazione all’attività didattica è frutto di un errore e che il punteggio da attribuire sarebbe dovuto essere di 1,8; che a tale proposito si sarebbe provveduto alla rettifica della graduatoria, ma che comunque quest’attribuzione non permetterebbe il mutamento della graduatoria; che per gli altri corsi è stato ritenuto di non attribuire alcun punteggio perché non congruenti o perché non sono corsi affidati ufficialmente al ricorrente; che in relazione al criterio sub g è evidente l’errore materiale laddove è stato attribuito il punteggio di 5 a fronte del punteggio massimo attribuibile di 4; che comunque l’eliminazione di 1 punto al vincitore non è utile per sovvertire la graduatoria; che , in relazione allo Scientific Excellence Award [#OMISSIS#] y Cajal, ottenuto dal vincitore, questo è un premio relativo all’eccellenza dell’attività di ricerca e che in sede di discussione è stata apprezzata la sua congruità; che in relazione al Accreditation Catalan Scientific Quality for Associate Professor è un’abilitazione scientifica all’insegnamento e alla ricerca rilasciata in Spagna ai fini della copertura di posti di associate professor; che, in relazione alla valutazione della produzione scientifica, sono state valutate le pubblicazioni non solo in base agli indici bibliometrici; che in relazione alla dedotta sottovalutazione con riferimento ai sub criteri della “Originalità” e del “Contributo” di alcune pubblicazioni, l’attribuzione del punteggio è conseguente alla discussione orale e ciò può comportare discrepanze tra la generale valutazione operata preliminarmente e la valutazione analitica; che è stato ritenuto, in applicazione del criterio diffusamente noto nell’ambito scientifico, di attribuire il punteggio massimo quando l’autore delle pubblicazioni fosse il primo o l’ultimo citato.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
Alla pubblica udienza del 15 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Sono anzitutto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso.
In primo luogo è da rilevare l’avvenuto deposito in giudizio della cartolina di ricevimento della notifica del ricorso anche al dott. Rossi, vincitore della selezione in questione.
Infondata è poi anche l’eccezione di irricevibilità per carenza di interesse – sollevata sull’assunto che non sarebbe stato provato il superamento della c.d. prova di resistenza -, posto che l’accoglimento di tutti i motivi dedotti dal ricorrente determinerebbe una modifica della graduatoria tale da consentire a quest’ultimo di collocarsi al primo posto.
2. Nel merito il ricorso è infondato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’errata attribuzione del punteggio in relazione al criterio sub-b (“attività didattica a livello Universitario in Italia e all’Estero congruente con il Settore Scientifico-Disciplinare”).
In particolare, il ricorrente deduce che la Commissione si è autodeterminata di attribuire un punteggio solo ai corsi che attribuivano crediti formativi e che i corsi presentati dal controinteressato non risultano quali corsi ufficiali.
Inoltre, il ricorrente sostiene che a lui è stato erroneamente attribuito 1 solo punto a fronte dei 5 (punteggio massimo) a cui avrebbe diritto.
Per quanto riguarda i corsi dichiarati dal controinteressato, e della cui esistenza il ricorrente dubita (“non c’è traccia alcuna dei corsi dichiarati”, p. 8 del ricorso), è da rilevare che il loro svolgimento risulta documentalmente provato, in quanto sono stati depositati in giudizio gli attestati delle relative Università, costituenti atti ufficiali facenti prova sino a querela di falso, dai quali risultano i corsi in contestazione e le ore di attività prestate dal controinteressato.
Con riferimento alla posizione del ricorrente, quest’ultimo contesta l’attribuzione di 1 solo punto, ritenendo invece di aver diritto al punteggio massimo e quindi a 5 punti.
Anzitutto, l’Università ha riconosciuto di aver erroneamente attribuito il punteggio per il corso di professore a contratto di Zoologia Ambientale, con la conseguenza che il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di 1,8 così come dallo stesso evidenziato.
Tuttavia, l’attribuzione di tale punteggio, ovvero di quello massimo attribuibile (5 punti), non sarebbe da solo idoneo ad incidere significativamente sulla graduatoria, posto che lo scarto numerico tra il punteggio del ricorrente e quello del controinteressato è comunque di 14,2 punti.
Ad ogni buon conto, è infondato anche questo motivo con cui si chiede il riconoscimento del punteggio massimo relativamente al sub criterio b per i corsi effettuati. Infatti, alcuni corsi non sono stati ritenuti dalla Commissione congruenti, altri non sono corsi universitari (quaranta ore su “Applicazioni GIS in Biologia della Conservazione”), mentre altri ancora non sono stati presi in considerazione perché non erano corsi ufficialmente affidati al ricorrente, che risulta essere solo un assistente alla didattica (quelli presso l’Università di [#OMISSIS#] e presso lo Swiss Federal Research Institute WSL).
2.2. Con riferimento al criterio sub g “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca congruenti con il Settore Scientifico – Disciplinare”, è da rilevare anzitutto che, anche in questo caso, l’Università è incorsa in errore, attribuendo al ricorrente il punteggio di 5 laddove il massimo punteggio attribuibile era 4. Tuttavia anche la sottrazione di tale punto non determina la modifica della graduatoria.
Il ricorrente deduce, poi, che al vincitore non avrebbe dovuto comunque essere attribuito alcun punteggio, posto che il “2008 Accreditation AQU for Assistant Professor” non è un premio ma al più un’abilitazione all’insegnamento che non ha efficacia nazionale o internazionale, ma un’efficacia limitata alla Catalogna, mentre per il secondo “2012 [#OMISSIS#] y Cajal Scientific Exellence Award” non è individuata la congruenza con il Settore Scientifico – Disciplinare e comunque non è un premio ma un sistema di cofinanziamento per contratti universitari.
A riguardo, è da rilevare anzitutto che il sub criterio in esame prevede il conferimento al massimo di 1 punto per ogni premio nazionale e il conferimento al massimo di 4 punti per l’abilitazione scientifica nazionale.
In relazione al primo (“2008 Accreditation AQU for Assistant Professor”), l’Avvocatura nelle proprie memorie, ha ben chiarito che “accreditation” è equivalente alla nostra abilitazione all’insegnamento e, a tal fine, ha richiamato la legislazione spagnola per la quale i candidati per un posto di professore associato devono essere in possesso di accreditamento rilasciato da AQU Catalunya, con la conseguenza che, come sopra detto, l’accreditamento spagnolo deve essere considerato equivalente alla nostra abilitazione.
In relazione al secondo (“2012 [#OMISSIS#] y Cajal Scientific Exellence Award”), è da rilevare che proprio la locuzione “Award” denota la sua qualificazione come premio e, anche in questo caso, l’Avvocatura ha chiarito le caratteristiche di premio, così come indicato dal Bollettino Ufficiale spagnolo in cui si rileva come questi finanziamenti siano diretti a premiare l’eccellenza del lavoro svolto dai ricercatori.
Il ricorrente, in relazione a questo sub criterio, lamenta la mancata attribuzione di un punteggio corretto per mancata considerazione della abilitazione scientifica nazionale francese in Biologia ed ecologica delle Popolazioni.
A tale proposito, risulta corretto l’operato della Commissione laddove ha ritenuto che quest’abilitazione non fosse congruente con il settore oggetto del concorso e cioè con la materia della Zoologia.
2.3. Con gli ultimi motivi di ricorso si deduce un’errata valutazione delle pubblicazioni con conseguente errata attribuzione del relativo punteggio, con riferimento sia a quelle presentate dal ricorrente che a quelle presentate dal controinteressato.
È da rilevare anzitutto che una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha riservato “la valutazione delle pubblicazioni al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice senza che possa assumere [#OMISSIS#] vincolante esclusiva l’impact factor, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi (v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 30/09/2015, n. 4549 , conferma TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 5022 del 2012)” (Tar Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 12 luglio 2016, n. 226).
Se, dunque, gli indici bibliometrici possono costituire senza dubbio uno dei molteplici criteri di valutazione, essi non possono costituire, tuttavia, l’unico parametro di giudizio, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza che ritiene che i cd. “indici internazionali” possono costituire uno o più fra i tanti elementi di valutazione che la Commissione prende in considerazione per esprimere il suo giudizio nei confronti dei candidati, escludendosi, tuttavia, qualsiasi relazione diretta tra la quantificazione dei predetti indici e la valutazione discrezionale della Commissione, che deve tenere conto, non solo degli astratti dati numerico – quantitivi rilevabili dai predetti indici, ma anche della originalità ed innovatività delle pubblicazioni scientifiche (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2010 n. 3561; 7 aprile 2010, n. 1970 e 28 gennaio 2009 n. 487), nonché della loro congruità con il settore scientifico disciplinare di cui si tratta (Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2009 n. 487 cit.; T.A.R. Catania, Sez. III, 27 febbraio 2013, n. 572 e 10 febbraio 2011, n. 292). Analoghe conclusioni valgono per l’ulteriore profilo di censura con il quale la ricorrente afferma che la Commissione non avrebbe dato idoneo risalto al cosiddetto “impact factor”, volto a stabilire il grado di diffusione e di apprezzamento delle proprie pubblicazioni presso la comunità scientifica, poiché non sussiste alcun obbligo di utilizzo esclusivo del cd. impact factor per le Commissioni” (Tar Sicilia, Catania, sez. I, 20 maggio 2016, n. 1356).
Posti questi principi, risulta infondato il motivo con cui si lamenta l’erroneità dei giudizi che hanno ritenuto i lavori del ricorrente “molto rilevanti” mentre quelli del controinteressati “estremamente rilevanti per quel che riguarda la diffusione all’interno della comunità scientifica”, sull’assunto che le pubblicazioni del ricorrente risulterebbero avere un indice più alto di citazioni desunte da Google Scholar e un indice Hirsch più alto. Tali indici, infatti, non possono portare a un’applicazione automatica, rimanendo comunque nella discrezionalità della Commissione la valutazione delle pubblicazioni.
In relazione poi al motivo con cui si lamenta la sottovalutazione di alcune pubblicazioni, occorre precisare che poiché il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera del giudice, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l’apprezzamento della Commissione, connotato da un carattere fortemente tecnico-discrezionale, è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, senza che il Giudice possa entrare nel merito delle valutazioni effettuate (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1350; Tar Sicilia, Catania, 1356/2016, cit.).
Infatti, “La valutazione tendente a verificare nel merito scientifico se le pubblicazioni di un candidato dimostrino il possesso da parte dello stesso di una maturità scientifica tale da giustificare un giudizio favorevole di idoneità a ricoprire il ruolo di professore associato è una valutazione per sua natura opinabile, che la legge, proprio in ragione di tale opinabilità, demanda alla commissione esaminatrice sul presupposto che questa, in ragione delle competenze tecniche specifiche di cui dispone mediante i suoi componenti, sia l’organo che si trova nelle congrue condizioni per poterla compiere. Ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall’Amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d’essere della funzione amministrativa della commissione. Ed è ovvio, del resto, che siffatte considerazioni non possano non valere anche per il giudizio relativo alla congruenza di una pubblicazione sul settore disciplinare di riferimento” (Tar Sicilia, Catania, sez. I, 2 marzo 2017, n. 413).
Di qui l’infondatezza del motivo dedotto, in quanto, nel caso in esame, non emergono profili di illogicità tali da configurare vizi di eccesso di potere, anche in virtù del fatto che le produzioni scientifiche del controinteressato sono totalmente aderenti alle caratteristiche del bando, orientato verso lo studio degli invertebrati [#OMISSIS#], a fronte delle pubblicazioni del ricorrente che riguardano i vertebrati terrestri.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di lite, stante la particolarità della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 26/02/2018