N. 00425/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2013, proposto da:
Myosotis Massidda, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Traina e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Scifo in Cagliari, via della Pineta n. 109;
contro
l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Tocco;
per l’annullamento
– dei verbali della seconda, terza e quarta seduta del 3.9.2013 relativi ai lavori della commissione giudicatrice nominata per la selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso la ex facoltà di medicina e chirurgia/dipartimento di scienze mediche “M. Aresu”, indetta con D.R. 337/2012 dall’Università degli Studi di Cagliari;
– della relazione finale, il D.R. 2067 del 12.9.2013, la proposta di chiamata da parte del Dipartimento del 24.9.2013 al controinteressato, la delibera n. 146/13C di approvazione della chiamata del vincitore, del contratto di lavoro stipulato il 16.10.2013;
– di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente ha partecipato al concorso di ricercatore, indetto dall’Università di Cagliari con decreto del Rettore n. 337/2012, per il settore concorsuale delle “Scienze dell’esercizio fisico e dello sport” (settore 05/L1, profilo SSD M-EDF/02), mediante contratto di lavoro subordinato di durata triennale a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Secondo il bando di concorso, il settore “si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo biochimico, biologico, morfologico e fisiologico dello sviluppo di teorie, tecniche e metodi per l’allenamento e la pratica delle differenti attività sportive e delle valutazioni dei rendimenti e delle attitudine atletiche”.
2. – All’esito della procedura di selezione, la commissione esaminatrice approvava la graduatoria, dichiarando vincitore il dott. [#OMISSIS#] Tocco (con punti 91,25), mentre la dott.ssa Massidda si classificava al secondo posto (con punti 63,60).
3. – Il 21 novembre 2012, l’Università di Cagliari stipulava il contratto triennale con il dott. Tocco.
4. – Con ricorso depositato il 20 dicembre 2012, la dott.ssa Massidda impugnava l’esito della selezione concorsuale, accolto con la sentenza TAR Sardegna, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 459, con «annullamento dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice, dell’esito della selezione e, conseguentemente, con travolgimento del contratto triennale stipulato con il ricercatore vincitore della selezione».
5. – A seguito della sentenza di annullamento, l’Università di Cagliari provvedeva alla nomina di una nuova commissione esaminatrice, che concludeva i lavori con la relazione finale approvata il 3 settembre 2013, indicando come vincitore della selezione il dott. [#OMISSIS#] Tocco, mentre la ricorrente veniva collocata al secondo posto. Con decreto del 12 settembre 2013, n° 2067, il Rettore approvava gli atti della selezione e la relativa graduatoria, dichiarando il dott. Tocco (con punti 79,25) vincitore della selezione.
In data 16 ottobre 2013 veniva stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato tra l’Università di Cagliari e il dott. Tocco.
6. – Con il ricorso in esame, avviato alla notifica il 13 novembre 2013 e depositato il successivo 9 dicembre 2013, la dott.ssa Massidda chiede l’annullamento degli atti sopra richiamati, meglio descritti in epigrafe, deducendo articolate censure.
7. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Cagliari, chiedendo il rigetto del ricorso.
8. – All’udienza pubblica del 26 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità della decisione della Commissione giudicatrice di non valutare, con riferimento alla produzione scientifica presentata dalla dott.ssa Massidda, «le pubblicazioni numero 8, 9, 10 e 11 (…)in quanto trattasi di elaborati che non presentano le caratteristiche essenziali di una pubblicazione scientifica».
A tal fine deduce la violazione dell’art. 3 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243, nonché dei principi affermati dalla giurisprudenza in ordine alla nozione di pubblicazione scientifica, fondati in particolare su quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, del successivo D.M. 19 marzo 2010, n. 8, art. 5. Le pubblicazioni in questione, ad avviso della ricorrente, presentano tutte le caratteristiche richieste, sia per quanto concerne l’attribuzione del codice ISBN, sia per essere state oggetto di specifica peer review da parte della casa editrice, sia per la riconosciuta capacità della casa editrice di diffondere le opere pubblicate all’interno della comunità scientifica.
Sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione, e in particolare di quello basato sulla collocazione editoriale del nome dell’autore, la ricorrente ritiene che, per le pubblicazioni di cui trattasi, le spettino almeno 6,5 punti.
9.1 – Il motivo è fondato, nei limiti di cui appresso.
9.2. – In primo luogo, deve essere condivisa la censura rivolta dalla ricorrente alla decisione della Commissione giudicatrice di escludere, dall’ambito della produzione scientifica valutabile, le pubblicazioni di cui ai numeri 8, 9, 10 e 11 dell’elenco allegato alla domanda di partecipazione. La motivazione dell’esclusione si basa sull’asserita mancanza delle «caratteristiche essenziali di una pubblicazione scientifica»; e in particolare, secondo la Commissione, «le pubblicazioni numero 9, 10 e 11 (…) sono atti di un convegno dai quali non si evince la presenza di un comitato editoriale o di una valutazione preliminare assimilabile ad una “peer review”, che ne possano certificare la validità scientifica riferibile al SSD oggetto della presente valutazione» (cfr. allegato B al verbale della seconda seduta, del 3 settembre 2013)
Come appare chiaro dal brano riportato, la mancata valutazione non è stata la conseguenza di un giudizio di non idoneità scientifica delle pubblicazioni presentate dalla candidata (odierna ricorrente), ossia di un giudizio che abbia riguardato il contenuto dei lavori di ricerca scientifica, come imposto dai criteri di valutazione di cui all’art. 3 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243 (Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’articolo 24, della legge n. 240/2010.) ; l’esclusione si è basata, invece, su elementi di carattere esteriore e formale (la mancanza di un comitato editoriale, la mancata sottoposizione dei lavori ad una peer review). Si osservi che nell’ambito dei criteri di valutazione della produzione scientifica degli aspiranti ricercatori, di cui al citato decreto ministeriale, è pur previsto uno specifico riferimento alla necessità di prendere in considerazione la «collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione»e la «sua diffusione all’interno della comunità scientifica»; canoni, tuttavia, che vengono richiamati al fine di valutare la rilevanza scientifica della pubblicazione, insieme agli altri elencati dal medesimo art. 3 del D.M. cit. . Concorrono, quindi, ad esprimere il complessivo giudizio di validità scientifica delle opere ma non possono integrare delle “cause di esclusione” delle stesse dalla valutazione. Il criterio di selezione delle opere ammissibili alla valutazione è, infatti, diverso ed è fissato dal comma 1 dell’art. 3 del D.M. n. 243/2011 cit. (le «commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma»); disposizione che, comunque, non contempla alcuno di quegli elementi utilizzati dalla Commissione per giustificare il giudizio di non ammissione delle pubblicazioni in questione.
9.3. – Anche la disposizione del bando di concorso sulla presentazione delle pubblicazioni valutabili (cfr. all’art. 4, terzultimo periodo) costituisce applicazione dell’art. 3, comma 1, cit., poiché si limita a specificare quali siano le “pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti”, richiamando (per le pubblicazioni edite in Italia) gli obblighi di cui al decreto luogotenenziale 31 agosto 1944, ovvero (dopo il 2 settembre 2006) quelli di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106.
Pertanto, anche nel bando, non si trova alcun riferimento che possa costituire la base giuridica della decisione della Commissione.
9.4. – Infine, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, vengono smentite anche le asserzioni della Commissione in ordine all’assenza di un sistema di peer review presso la casa editrice che ha pubblicato i lavori di cui trattasi (cfr. all. 11 della produzione documentale di parte ricorrente).
9.5. – La Commissione, pertanto, ha erroneamente (ed illegittimamente) convertito un criterio di valutazione delle pubblicazioni in un criterio di ammissibilità delle stesse alla valutazione.
9.6. – E’ inammissibile, per altro, la pretesa della ricorrente (dedotta con il secondo profilo del motivo di ricorso in esame) di vedersi attribuire – in conseguenza della accertata illegittimità dell’esclusione delle pubblicazioni – il punteggio previsto sulla base di uno dei criteri predeterminati dalla Commissione giudicatrice (si veda il verbale della seduta del 6 agosto 2013, allegato “A”, doc. 4a della produzione della ricorrente). La valutazione delle pubblicazioni scientifiche spetta, infatti, alla Commissione, che dovrà effettuarla secondo le indicazioni ricavabili dall’art. 3 del decreto ministeriale n. 243 del 2011 cit., il quale – come accennato – elenca la collocazione editoriale e la diffusione insieme ad altri fattori da considerare; e in cima all’elenco appare la valutazione della «originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico»(che nel caso di specie è stata – per effetto dell’erronea decisione della Commissione – del tutto omessa), che, secondo consolidati principi affermati dal Consiglio di Stato (in particolare, con riferimento all’analoga disposizione di cui all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 117 del 2000), costituisce il parametro fondamentale nella valutazione dei titoli scientifici (si veda, sulla questione, Cons. St., VI, 18 agosto 2009, n. 4960, in cui si osserva che i criteri sono posti in un “ordine logico susseguente di apprezzamento”; ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme).
10. – Con il secondo motivo, la ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio per i titoli presentati dal controinteressato, con riferimento a due assegni di ricerca. La Commissione ha ritenuto di assegnare al Tocco il punteggio massimo di 5 punti per i due assegni di ricerca, mentre avrebbe dovuto escludere dalla valutazione il secondo (relativo al periodo 19 giugno 2011/18 giugno 2013) in quanto non ancora concluso al tempo della presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Per quanto rilevato, al controinteressato spetterebbero solo 4 punti (e non 5).
In secondo luogo, la ricorrente contesta l’erronea applicazione del criterio dell’impact factor nella valutazione delle pubblicazioni del Tocco. La Commissione, per la pubblicazione n. 2, gli ha attribuito 4 punti, che – in base ai criteri approvati dalla medesima Commissione – spettavano alle pubblicazioni con I.F. tra 4 e 5. Sostiene il ricorrente che la rivista scientifica su cui è apparsa la pubblicazione n. 2 (il “Journal of Applied Physiology”) aveva – nel 2011 – un I.F. pari a 3,753; e nel 2012 un I.F. pari a 3,384; quindi al controinteressato spettavano solo 2 punti.
Deduce, pertanto, in relazione ai profili riferiti, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del bando di concorso e dei criteri per l’attribuzione dei punteggi.
10.1. – Il motivo è fondato.
10.2. – Per quanto concerne il primo profilo dedotto dalla ricorrente, deve rilevarsi come i titoli valutabili dalla commissione deve essere confinato a quelli conseguiti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso – salva diversa ed espressa disposizione del bando (peraltro, censurabile sotto il profilo della ragionevolezza) -, secondo il principio generale applicabile alla generalità dei requisiti di partecipazione, ricavabile (come è stato sottolineato anche recentemente dal Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2713) anche dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in base al quale, in assenza di diversa previsione, i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Regola che risponde ad un principio di ragionevolezza e di imparzialità, in quanto garantisce la parità di trattamento tra gli aspiranti ai posti messi a concorso e consente di soddisfare una evidente esigenza di certezza da parte dell’Amministrazione (in tal senso la citata pronuncia del Cons. St., VI, n° 2713 del 2013).
10.3. – Nella specie, la Commissione ha incluso, tra i titoli valutabili per il dott. Tocco, l’«assegno di ricerca presso Università italiane: 4 anni», ritenendo in tal modo ammissibili sia il primo biennio di ricerca (dall’11 maggio 2009 al 10 maggio 2011) sia il secondo biennio (dal 19 giugno 2011 al 18 giugno 2013); quest’ultimo, peraltro, non ancora concluso al tempo della presentazione della domanda di concorso (datata 8 maggio 2012).
La Commissione, conseguentemente, in applicazione del principio sopra enunciato, avrebbe dovuto escludere dalla valutazione il titolo relativo all’assegno di ricerca per il secondo biennio.
10.4. – E’ fondata, altresì, la censura concernente l’attribuzione del punteggio sulla base dell’impact factor.
La Commissione, come si evince dall’allegato D al verbale della terza seduta del 3 settembre 2013, per la pubblicazione n. 2 presentata dal dott. Tocco (“Ischemic preconditioning of the muscle improves maximal exercise perfomance but not maximal oxygen uptake in humans”, in “Journal of Applied Physiology”, 2011) ha assegnato 4 punti, sul presupposto che l’I.F. della rivista fosse compreso in un valore tra 4 e 5 (come emerge dalla griglia dei criteri predeterminati dalla Commissione nel verbale della prima seduta, cit.). Tuttavia, come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente, l’I.F. della rivista in questione (nel 2011, anno di pubblicazione della ricerca del dott. Tocco) non ha superato il valore preso in considerazione dalla Commissione (attestandosi a 3,753).
Né può essere condivisa l’argomentazione avanzata dalla difesa erariale, secondo cui la Commissione giudicatrice avrebbe considerato “l’IF medio della rivista degli ultimi cinque anni che è pari a 4,156”; sia perché di tale criterio non vi è traccia nei verbali della Commissione, e pertanto costituirebbe una inammissibile integrazione postuma della motivazione; sia perché l’amministrazione non fornisce alcuna dimostrazione dell’affermazione che tale modo di operare corrisponderebbe ad una “prassi consolidata”.
Pertanto, in accoglimento della censura in esame, il punteggio spettante per la pubblicazione di cui trattasi deve determinarsi in 2 punti.
11. – Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto per le ragioni sopra esposte, con l’assorbimento delle ulteriori censure, peraltro dedotte solo in via subordinata; il che comporta l’estinzione del dovere di decidere su di esse.
12. – Quanto alle domande di risarcimento per equivalente, sono – allo stato – inammissibili, posto che la selezione dovrà essere parzialmente rinnovata, in attuazione della presente decisione; con la conseguente possibilità, per la ricorrente, di ottenere, all’esito del procedimento, il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, sul piano della tutela in forma specifica.
13. – Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto n. 2067 del 12 settembre 2013, del Rettore dell’Università di Cagliari; la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 146/13C del 27 settembre 2013; il contratto stipulato il 16 ottobre 2013 tra il dott. [#OMISSIS#] Tocco e l’Università degli Studi di Cagliari.
Compensa tra le parti le spese giudiziali, ferma restando la rifusione del contributo unificato versato da parte ricorrente, in solido tra l’Università di Cagliari e il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Tocco.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)