Dichiarazione di improcedbilità sopravvenuta a seguita dell’annullamento in autotutela del provvedimento di conferimento di incarico da parte del Consiglio di Dipartimento.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 19 settembre 2018, n. 791
Procedura selettiva per il conferimento di incarico di insegnamento-Annullamento atti procedura in autotutela - Improcedibilità sopravvenuta
N. 00791/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Palmas, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Cuccu in Cagliari, via Lanusei n. 29;
contro
Università degli Studi di Sassari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n. 23;
per l’annullamento:
– della “risposta all’istanza di riesame e rettifica in autotutela per il conferimento dell’incarico dell’insegnamento di economia e gestione dei servizi turistici 2 – SECS-P/08 – 30 ore – Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli Studi di Sassari, rep. n. 65 del 29/07/2016”, inoltrata con nota pec del 13 marzo 2017, con la quale la Commissione valutatrice, dopo aver “effettuato il riesame dei titoli dei candidati” ha “stilato una nuova graduatoria che conferma in [#OMISSIS#] gli esiti della precedente”;
– l’elenco degli incarichi conferiti nel Consiglio di Dipartimento del 20 settembre 2016, successivamente pubblicato on-line, da cui si evince esclusivamente il nominativo del vincitore e l’insegnamento conferito, senza alcuna indicazione del punteggio ottenuto dai candidati;
– ove necessario e per quanto di ragione, del verbale della seduta del 6 settembre 2016, della “Commissione giudicatrice per la procedura volta al “conferimento dell’incarico dell’insegnamento di Economia e gestione dei servizi turistici 2 – SECS-P/08 – 30 ORE – presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, Rep. n. 65 del 29/07/2016”,conosciuto solo a seguito di accesso agli atti, con il quale è stato dichiarato idoneo il candidato [#OMISSIS#] Murru e, pertanto, proposto per il conferimento dell’incarico;
– ove esistenti, di tutti i verbali delle prove della procedura concorsuale in esame, redatti dalla Commissione giudicatrice;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento to di tutti danni subiti e subendi dalla ricorrente, cagionati dall’illegittimo conferimento dell’incarico di insegnamento a tempo determinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, la dr.ssa [#OMISSIS#] Palmas ha chiesto l’annullamento della graduatoria relativa alla procedura selettiva presso l’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, per il conferimento dell’incarico dell’insegnamento di economia e gestione dei servizi turistici (SECS-P/08 – 30 ore), indetta con Decreto del Direttore del Dipartimento, n. 65/2016 del 29 luglio 2016.
2. – Avverso il predetto provvedimento, nonché avverso gli altri atti meglio indicati in epigrafe, la ricorrente deduceva plurime censure.
3. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Sassari, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. – Alla pubblica udienza del 16 maggio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso, nella parte in cui propone domanda di annullamento degli atti impugnati, deve essere dichiarato improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Come riferito dalla stessa ricorrente, con memoria del 23 aprile 2018, e come emerge dalla documentazione prodotta dalla resistente Università degli Studi di Sassari, nelle more del giudizio, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento di conferimento di incarico (cfr. verbale del 12 settembre 2017, doc. 2 depositato dall’Università il 3 novembre 2017). Pertanto il Collegio non può che dare atto della causa di improcedibilità sopravvenuta.
6. – Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede, altresì, il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima attività provvedimentale posta in essere dall’Università degli Studi di Sassari, sia sotto il profilo del mancato [#OMISSIS#] per non aver svolto l’incarico di insegnamento di cui alla procedura selettiva di cui sopra, per il quale era previsto un compenso pari a 750,00 Euro; sia sotto il profilo del danno curriculare e del danno da perdita di chance.
7. – La domanda risarcitoria è fondata per quanto concerne il ristoro del danno economico, corrispondente al compenso stabilito per l’incarico illegittimamente affidato a terzi.
Sussistono, in effetti, come esattamente dedotto dalla ricorrente, gli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità dell’amministrazione intimata. Quanto alla illegittimità dell’attività provvedimentale, risulta dall’intervenuto annullamento in autotutela disposto dall’Università. Anche per quel che concerne il nesso causale, appare del tutto evidente che, in mancanza dell’illegittimo conferimento dell’incarico a terzi, la ricorrente (come riconosciuto a seguito dell’autotutela) avrebbe ottenuto l’insegnamento cui aspirava.
Il comportamento amministrativo sopra evidenziato non può non riflettersi anche sul piano della valutazione dell’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione (quale criterio per l’imputazione della responsabilità), consentendo di affermarne la sussistenza.
8. – Il danno non può che corrispondere al compenso previsto per l’incarico, pari a euro 750,00. Tale importo, liquidato a titolo di lucro cessante, costituisce un debito di valore soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data dell’illegittimo provvedimento fino alla data di deposito della presente sentenza. Sulla somma rivalutata saranno dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
9. – Quanto agli altri profili risarcitori, risulta del tutto mancante la prova del lamentato danno curriculare che non può, pertanto, essere liquidato (sulla necessità di provare il danno ex art. 2697 del cod. civ. si rinvia all’Adunanza Plenaria n. 2 del 2017).
10. – Infine, il riconoscimento del danno economico derivante dalla mancata esecuzione dell’incarico, facendo conseguire alla ricorrente l’intera utilità economica che avrebbe potuto ottenere in assenza dell’illegittimo provvedimento, esclude che possa essere risarcito il danno da perdita di chance (anche solo sotto il profilo delle occasioni contrattuali mancate). In effetti, sommando i due profili risarcitori, si finirebbe col riconoscere un risarcimento per equivalente superiore alle perdite patrimoniali subite dal danneggiato (in specie per la voce del lucro cessante), violando, pertanto, un principio fondamentale in tema di risarcimento. La ricorrente percepirebbe, in sede risarcitoria, più di quanto avrebbe avuto se avesse eseguito l’incarico in questione, poiché beneficerebbe sia dei vantaggi economici che avrebbe avuto se avesse stipulato ed eseguito il contratto di insegnamento, sia dei lucri che avrebbe potuto conseguire ove il contratto non fosse stato eseguito. In definitiva si cumulano, in tal modo, i danni da lesione dell’interesse positivo con quelli da lesione dell’interesse negativo (danno da perdita di chance) il che è da ritenere inammissibile alla luce degli orientamenti maggiormente condivisibili, anche perché, tra l’altro, il risarcimento in questo caso assumerebbe una [#OMISSIS#] sanzionatoria e non semplicemente riparatoria.
11. – In conclusione, deve essere dichiarata improcedibile la domanda di annullamento, per la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente, nei limiti sopra esposti.
12. – La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di annullamento.
Accoglie la domanda di risarcimento per equivalente e condanna l’Università degli Studi di Sassari al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data dell’illegittimo provvedimento fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché, sulla somma rivalutata, interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Rigetta nel resto.
Condanna l’Università degli Studi di Sassari al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rifusione contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/09/2018