TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 27 aprile 2020, n. 246

Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato - Chiamata ex art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240

Data Documento: 2020-04-27
Area: Giurisprudenza
Massima

I punteggi finali per i titoli sono attribuiti all’esito della discussione orale, sia perché questo risponde all’esigenza di esprimere la relativa valutazione anche alla luce dell’esame in contraddittorio con il candidato sia perché tale modus procedendi è conforme ai criteri stabiliti dall’art. 24, comma 2, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ove si prevede che la “attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione” avvenga “a seguito della stessa”.

Contenuto sentenza

N. 00246/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2019, proposto da: 
[#OMISSIS#] Mancini, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cinquerrui e [#OMISSIS#] Spadafora, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Dante n. 23; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Gorgone, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Deplano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare:
– del Decreto Rettoriale n. 1066/2019 del 2 ottobre 2019, pubblicato sull’albo d’Ateneo il 3 ottobre 2019, con cui sono stati approvati gli atti selezione pubblica per il “reclutamento di un Ricercatore tdb, Dipartimento di Matematica e informatica, settore concorsuale 01/A6 (profilo SSD MAT/09) (D.R. 601/2019) – codice procedura rtdb_0519_01/A6” ed è stato dichiarato vincitore della selezione de qua il dott. [#OMISSIS#] Gorgone, nato a [#OMISSIS#] (CZ) il 23.05.1977;
– della nota prot. n. 277896 del 29 novembre 2011 con cui l’Università ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla Dott.ssa Mancini in data 11 novembre 2019;
– dei verbali di concorso e della relazione finale nella parte in cui il Dott. [#OMISSIS#] Gorgone non è stato escluso, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, dalla procedura concorsuale per aver reso false dichiarazioni o, in subordine, nella parte in cui sono stati valutati, ai fini dell’assegnazione del punteggio finale, titoli e pubblicazioni falsamente dichiarati;
– del verbale del 9 settembre 2019 e del relativo Allegato “A” con cui la Commissione di concorso ha stabilito i criteri per l’attribuzione del punteggio ai titoli e alla produzione scientifica e nella parte in cui la Commissione ha deciso di escludere dai titoli valutabili la realizzazione di attività progettuale;
nonché per l’accertamento:
– dell’inefficacia del contratto di ricerca eventualmente stipulato con il Dott. [#OMISSIS#] Gorgone e/o dell’obbligo di recesso dal medesimo contratto e, conseguentemente, dell’obbligo, dell’Università resistente, di stipulare il contratto di ricerca con la Dott.ssa Mancini o, in subordine, di disporre la rivalutazione, da parte di una nuova commissione diversamente composta, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati in relazione ai profili oggetto di censura;
in estremo subordine, per l’annullamento: 
– del bando di concorso e dell’intera procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Cagliari e del dott. [#OMISSIS#] Gorgone.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore il giorno 22 aprile 2020, data fissata per l’udienza pubblica, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con avviso del 28 maggio 2019, l’Università degli Studi di Cagliari (da qui in poi soltanto “Università”) ha indetto un concorso per il reclutamento di n. 24 ricercatori a tempo determinato di tipologia B, cui hanno partecipato -con specifico riferimento all’unico posto previsto presso il Dipartimento di matematica e informatica, Settore concorsuale 01/A6, profilo MAT09, Ricerca in scienze matematiche ed informatiche, oggetto specifico del presente giudizio- il dott. [#OMISSIS#] Gorgone, la dott.ssa [#OMISSIS#] Mancini e il dott. [#OMISSIS#] Latorre. 
Dopo avere prestabilito i criteri di valutazione, la Commissione ha sottoposto a colloquio i candidati, valutato i loro titoli e stilato la graduatoria finale, collocando al primo posto il dott. [#OMISSIS#] Gorgone, con il punteggio complessivo di 81,73, mentre alla dott.ssa Mancini ha assegnato il punteggio di 67,76 e al dott. Latorre quello di 53,49.
Con decreto del Rettore 2 ottobre 2019, n. 1066/2019, pubblicato sull’Albo Universitario in data 3 ottobre 2019, sono stati approvati tali esiti concorsuali.
Con istanza via P.E.C. dell’11 novembre 2019 la dott.ssa Mancini ha chiesto l’annullamento d’ufficio di tali esiti della procedura selettiva, ma l’Università, con nota 29 novembre 2019, prot. n. 277896, ha respinto la richiesta.
A quel punto la dott.ssa Mancini ha proposto il ricorso ora all’esame del Collegio, notificato in data 2 dicembre 2019, chiedendo l’annullamento della graduatoria e, in subordine, dell’intera procedura concorsuale.
Si sono costituiti in giudizio l’Università e il controinteressato dott. Gorgone, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2020, fissata per la discussione dell’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, la trattazione della controversia è stata rinviata al merito, fissando l’udienza del 22 aprile 2020.
È seguito lo scambio di memorie con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.
All’udienza del 22 aprile 2020, tenutasi con le modalità di cui all’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre soffermarsi sull’assunto leggibile nella parte iniziale del ricorso introduttivo, relativo al fatto che l’Osservatorio Indipendente sui Concorsi Universitari, con lettera del 5 giugno 2019, aveva comunicato all’Università di ritenere il bando di concorso ora in esame illegittimo perché recante (in seno all’allegata scheda n. 13) una descrizione dell’attività di ricerca richiesta dall’Amministrazione “eccessivamente restrittiva” e inerente a “tematiche marginali”, nonché particolarmente “calzante” rispetto alla pregressa attività di ricerca del dott. Gorgone.
Tale circostanza -che la ricorrente, peraltro, si è limitata a riferire senza ricollegarvi alcuna specifica censura di legittimità- non assume concreto rilievo nella presente sede giurisdizionale perché attiene a profili rimessi all’amministrazione, in un ambito evidentemente connotato da ampia discrezionalità e nel quale le scelte selettive si collegano alle linee di indirizzo e ai programmi di ricerca approvati a monte dall’Università interessata; tanto è vero che, dando riscontro alla nota sopra descritta, il Rettore dell’Università di Cagliari ha ribadito la correttezza della procedura selettiva, evidenziando la rispondenza del profilo di ricercatore descritto nel bando alle esigenze dell’Università (vedi doc. 3 della difesa del controinteressato). 
Ciò posto si passa all’esame delle specifiche censure dedotte dalla ricorrente.
2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 46, 47 e 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, del bando di concorso e dei principi di imparzialità e di parità di trattamento, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. 
2.1. Sostiene, al riguardo, la ricorrente che il dott. Gorgone abbia reso false dichiarazioni in ordine al possesso di alcuni titoli, per cui l’Università avrebbe dovuto escluderlo dal concorso ai sensi degli artt. artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, secondo cui “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” o quanto meno non avrebbe dovuto premiarlo con i relativi punteggi.
2.1.1. In primo luogo la ricorrente contesta la dichiarazione, leggibile nel Curriculum vitae del dott. Gorgone alla Sezione “Carriera Accademica”, di essere stato Visiting Faculty in Ricerca Operativa presso l’Indian Institute of Management di Bangalore (India) dal dicembre 2016 al dicembre 2018, mentre l’effettivo possesso del suddetto titolo troverebbe smentita nei seguenti elementi di fatto:
– non sarebbe stata prodotta alcuna documentazione attestante l’effettiva presenza del controinteressato in India nel periodo di riferimento, essendo a tal fine insufficiente l’allegata nota trasmessa dal prof. Ishwar Murthy (docente dell’Indian Institute of Management di Bangalore) all’Ambasciata Indiana di Roma, attestante che il dott. Gorgone aveva accettato l’offerta di Visiting Faculty per la durata di tre anni ed era stato invitato a frequentare l’Istituto per quattro mesi all’anno; 
– il nominativo del dott. Gorgone non compare nell’elenco dei membri della facoltà presente sul Sito Internet del predetto Istituto indiano;
– la presenza in India del controinteressato nel periodo di riferimento troverebbe smentita nella dichiarazione dallo stesso resa in ondine al suo ulteriore incarico di docente in Analisi Matematica presso l’Università di Cagliari, con lezioni svolte a marzo-aprile-maggio 2017, marzo-aprile-maggio 2018, ed esami finali svolti a giugno-luglio-settembre 2017, gennaio-febbraio-giugno-luglio-settembre 2018, tanto è vero che i registri elettronici dell’Ateneo cagliaritano confermerebbero la presenza del dott. Gorgone a marzo 2017 e a marzo 2018 per lo svolgimento di didattica frontale, con frequenza di tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
– pur a fronte delle relative contestazioni mosse dalla ricorrente con l’istanza di annullamento della graduatoria in autotutela, l’Università non avrebbe compiuto alcun approfondimento istruttorio, limitandosi a ribattere che “dalle evidenze documentali prodotte dal dott. Gorgone a difesa della propria posizione giuridica emerge che l’articolazione temporale dei suddetti corsi si colloca in perfetta coerenza con l’arrivo in Italia del dott. Gorgone in data antecedente l’inizio delle lezioni”.
Tale profilo di censura è infondato.
Dalla lettura degli atti emerge che il dott. Gorgone, invero, non ha dichiarato di essere stato “presente in India per due anni consecutivi”, come vorrebbe la ricorrente, ma solo “di essere stato Visiting faculty dal 12/2016 al 12/ 2018”, incarico di per sé non implicante una presenza [#OMISSIS#] nel corso dell’intero accademico e perciò compatibile con l’ulteriore incarico di docenza presso l’Università di Cagliari.
Inoltre l’effettivo svolgimento dell’incarico di Visiting faculty trova conferma proprio nella lettera del prof. Ishwar Murthy, che, peraltro, lo attesta senza nulla precisare in merito ai tempi di presenza fisica presso l’Istituto indiano.
Quanto alle risultanze del Registro elettronico dell’Università di Cagliari, colgono nel segno le argomentazioni esposte dalla difesa del dott. Gorgone, che ha evidenziato la piena compatibilità temporale tra i giorni di presenza a Cagliari e lo svolgimento del corso in India, in particolare:
– nel dicembre 2016 e nel dicembre 2017 il controinteressato era stato autorizzato dal Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Cagliari a tenere un corso in India, a conferma della compatibilità di quell’incarico con l’attività svolta presso l’Ateneo cagliaritano;
– le carte d’imbarco prodotte in giudizio dal controinteressato (doc. 6) indicano quali date di rientro in Italia l’8 marzo 2017 e il 28 febbraio 2018;
– in data 28 febbraio 2018 egli aveva interrotto il corso in atto a Bangalore con qualche giorno di anticipo;
– in data 13 marzo 2017 e in data 5 marzo 2018 aveva iniziato a Cagliari le lezioni del corso in Analisi Matematica, nonché nei mesi di giugno, luglio e settembre 2017 e di giugno, luglio, e settembre 2018 tenuto i relativi esami, come da registri universitari, mentre a gennaio 2018 aveva svolto gli esami dall’India a mezzo Skype, mentre a febbraio 2018 non aveva tenuto alcun esame (doc. 19: lista degli appelli d’esame);
– la didattica frontale prevista nell’ambito del corso svolto in India era di pochi mesi l’anno (come da certificazione del prof. Ishwar Murty: doc. 26), ma il relativo incarico di docenza può considerarsi, comunque, “annuale” perché implica un impegno “spalmato” sulla durata dell’intero anno accademico e perché il docente ha preparato le prove d’esame e valutato (a distanza) i propri studenti, avvalendosi di sistemi telematici, dal dicembre 2016 al dicembre 2018.
Non si ravvisano, dunque, elementi che smentiscano l’effettivo espletamento delle attività dichiarate dall’interessato, in India e in Italia, durante l’arco temporale dal dicembre 2016 al dicembre 2018. 
2.1.2. La ricorrente concentra, inoltre, la propria attenzione: 
– sulla dichiarazione leggibile nel Curriculum vitae del dott. Gorgone alla Sezione “Carriera Accademica” attestante lo svolgimento dell’incarico di assegnista/contrattista di ricerca presso l’Università della Calabria nel periodo da febbraio 2008 a ottobre 2013;
– sulla dichiarazione leggibile al punto b) del medesimo elenco titoli attestante lo svolgimento dell’incarico di esercitatore del corso di “Metodi di Ottimizzazione” presso l’Università della Calabria;
– sulla dichiarazione leggibile nell’elenco titoli al punto c), di essere stato tirocinante di ricerca presso l’Università di Karlsruhe, in [#OMISSIS#], dall’1 marzo 2008 al 31 dicembre 2008;
Al riguardo la ricorrente evidenzia che:
– nella propria istanza di autotutela aveva messo in evidenza l’incompatibilità di tali dichiarazioni, non potendo il dott. Gorgone essere stato contemporaneamente presente nei due atenei; 
– l’Università di Cagliari ha risposto che la borsa di ricerca ottenuta presso l’Università della Calabria implicava un periodo di formazione e ricerca all’estero, trascorso dal dott. Gorgone presso l’Università di Karlsruhe. 
Su tali presupposti la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe errato nel valutare autonomamente quest’ultima attività premiandola con il punteggio relativo a periodi di formazione presso istituti stranieri (come risulta dall’Allegato B al verbale della terza seduta), giacché il periodo trascorso in [#OMISSIS#] si ascriverebbe funzionalmente a un unico contratto di ricerca, quello stipulato con l’Università della Calabria, del quale soltanto la Commissione avrebbe dovuto tenere conto ai fini del punteggio per attività di formazione presso istituti italiani, invece che assegnare entrambi i punteggi.
La censura è infondata.
Sulla paventata falsità della dichiarazione è sufficiente osservare che, analogamente a quanto accaduto per l’incarico svolto in India (vedi supra), il dott. Gorgone ha semplicemente attestato il possesso dei due titoli sopra descritti, senza specificare delle modalità temporali incompatibili con il contemporaneo svolgimento delle relative attività.
Quanto, poi, alla contestazione relativa al punteggio attribuito per il periodo di formazione all’estero, il Collegio non ravvisa alcun ostacolo alla possibilità di tenere conto, a tale fine, di un periodo di formazione svolto all’estero ancorché “nell’ambito” di un contratto stipulato con un ateneo italiano.
In ogni caso, quand’anche, per ipotesi, dovesse considerarsi fondata, tale la censura sarebbe priva di concreto rilievo, in quanto -a fronte di un punteggio massimo di 9 punti previsto dal Bando per la relativa voce- il controinteressato ha esibito titoli che la Commissione ha valutato, nel complesso, con il punteggio di 22,58 (rispettivamente 5,58 per le esperienze presso istituti italiani e 17,00 per esperienze presso istituti stranieri), per cui il punteggio di 9 resterebbe confermato.
2.1.3. La ricorrente, ancora, si sofferma:
– sulla dichiarazione del controinteressato leggibile nella Sezione “Pubblicazioni” Sottosezione “Articoli su rivista” del Curriculum del dott. Gorgone, secondo cui, alla data di presentazione della domanda concorsuale, il suo articolo “M. Di [#OMISSIS#], M. [#OMISSIS#], E. Gorgone and I. Murthy. ‘A New Extended Formulation with Valid Inequalities for the Capacitated Concentrator Location Problem” sarebbe stato accettato per la pubblicazione sulla Rivista European Journal of Operational Research;
– sulla relazione finale, ove si legge: “Partecipazione a Gruppi di Ricerca Internazionali Documentata da Pubblicazioni (tra parentesi la posizione Pubblicazioni da Cv Candidato): 3. Indian Institute of Management (IIMB), Prof. I. Murthy, Bangalore, India, 15/12/2016 – 14/12/2018 (pubblicazioni su rivista 1°)”.
Secondo la ricorrente, infatti, tali dichiarazioni non corrisponderebbero al vero, in quanto l’accettazione del citato articolo sarebbe avvenuta solo in data 5 luglio 2019, con successiva pubblicazione online in data 10 luglio 2019, per cui quest’ultima sarebbe tardiva rispetto al termine di presentazione della domanda di concorso (22 giugno 2019) e non avrebbe dovuto essere valutata ai fini del punteggio; al riguardo la ricorrente contesta quanto osservato in sede procedimentale dall’Università, cioè il fatto che la rivista non avrebbe formalmente comunicato agli autori l’avvenuta pubblicazione del citato articolo, evidenziando che:
– la stessa Università ha rilevato che: “Il dott. Gorgone, congiuntamente, agli altri autori della pubblicazione, dopo aver consegnato l’articolo all’editore hanno ricevuto dallo stesso, in data anteriore alla presentazione della domanda, la comunicazione di accettazione del lavoro ai fini della pubblicazione” e ciò contrasterebbe con l’assunto che l’interessato non avrebbe ricevuto precisa notizia dell’accettazione della pubblicazione, anche tenuto conto del fatto che, secondo quanto si legge nella Sezione “Guida alla pubblicazione” della citata rivista, dopo l’accettazione dell’articolo l’autore riceve un’email con il reference number della pubblicazione e le medesime indicazioni sono leggibili nella “Published and Noticed guide” di marzo 2019 scaricabile dal sito della medesima rivista; 
– in ogni caso il dott. Gorgone, nel dubbio, avrebbe dovuto astenersi dall’indicare quello in esame tra i titoli valutabili ai fini del punteggio concorsuale.
La censura è irrilevante, giacché a prescindere dalle articolate vicende relative alla data di pubblicazione, sulla quale si fa rinvio alle argomentazioni difensive della difesa erariale, è decisivo l’ulteriore rilievo della stessa, non specificamente contestato dalla ricorrente, secondo cui lo scritto di cui ora si discute non è stato presentato dal dott. Gorgone quale “pubblicazione”, bensì come “prestazione conclusiva” dell’esperienza formativa presso l’Ateneo indiano di Bangalore, tanto è vero che la Commissione non gli ha attribuito, per lo scritto stesso, alcun punteggio ulteriore rispetto a quello relativo alla suddetta esperienza formativa, in ordine alla quale, peraltro, è stata indicata anche un’altra pubblicazione, questa volta “in senso stretto” (la prima delle dodici), sulla quale la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta; eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, violazione del D.M. n. 243/2011.
3.1. A tal fine contesta, sotto diversi profili, i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione nella prima seduta del 9 settembre 2019, così come il procedimento dalla stessa seguito per l’attribuzione dei relativi punteggi.
3.1.1. In primo luogo la ricorrente contesta i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per le attività svolte in Italia e all’estero, che avrebbero comportato un’ingiustificata disparità di trattamento tra università italiane e straniere, essendo stato attribuito alle attività svolte presso atenei esteri un peso pari a tre volte quello delle medesime attività presso atenei italiani; ciò avrebbe ingiustamente avvantaggio il dott. Gorgone, il quale, a fronte di tre incarichi didattici svolti, ha ottenuto 2 punti per ciascuno dei due svolti in Italia e 6 punti per l’unico svolto all’estero (8 punti in tutto), mentre la dott.ssa Mancini ha ottenuto soltanto 3,43 punti per i quattro corsi svolti in Italia, non avendo svolto corsi all’estero.
La censura è infondata.
La differente rilevanza attribuiti ai titoli formativi conseguiti all’estero rispetto a quelli conseguiti in Italia rientra nella sfera discrezionale dell’amministrazione ed esprime una scelta non manifestamente illogica, giacché l’esperienza svolta all’estero implica la conoscenza della lingua del Paese ospite (o, quanto meno, di una lingua straniera utilizzata a livello internazionale), nonché l’attitudine a cooperare con colleghi e istituzioni straniere, notoriamente rilevante nell’ambito dell’attività scientifica. In ogni caso la censura in esame, quand’anche, per ipotesi, fondata, non potrebbe sovvertire l’esito concorsuale, posto che il controinteressato precede in graduatoria la ricorrente con il punteggio complessivo di 81,73 contro 67,76.
3.1.2. In secondo luogo la ricorrente sostiene che la valutazione di 6 punti attribuita al controinteressato per i corsi svolti all’estero si ponga in contrasto con i criteri prestabiliti, che prevedevano l’assegnazione di n. 3 punti “per ogni corso attinente al Settore Concorsuale della presente procedura di selezione svolto all’Estero come titolare”, invece che per ogni anno di corso come riconosciuto al dott. Gorgone per l’unico corso svolto all’estero, cioè il già citato “Advanced OR Methods II – Integer Programming and Dynamic Programming” presso l’Indian Institute of Management di Bangalore.
La censura è infondata, per la semplice ragione che la diversa interpretazione operata dalla Commissione, peraltro uniformemente in relazione ai tre candidati, non si pone in diretto contrasto con il testo del criterio sopra citato e neppure manifesta profili di illogicità, apparendo logico valorizzare la durata del periodo formativo e, dunque, il suo protrarsi in più anni di riferimento.
3.1.3. In terzo luogo la dott.ssa Mancini critica la scelta della Commissione di reputare irrilevante l’attività progettuale in quanto non pertinente al settore di ricerca oggetto del concorso; viceversa il D.M. n. 243/2011 imporrebbe di valorizzare l’attività progettuale, rientrante a pieno titolo nel settore MAT/09 RICERCA OPERATIVA descritto dall’Allegato “B” al D.M. del 4 ottobre 2000 nei termini seguenti: “La ricerca operativa studia i processi decisionali nei sistemi organizzati, nonché i modelli e i metodi per prevedere il comportamento di tali sistemi, in particolare quelli relativi alla crescita della loro complessità, per valutare le conseguenze di determinate decisioni e per individuare le decisioni che ottimizzano le loro prestazioni. Le metodologie di base comprendono la teoria e gli algoritmi di ottimizzazione, la teoria dei grafi e delle reti di flusso, la teoria dei giochi e delle decisioni. I problemi oggetto di studio comprendono i sistemi di produzione, trasporto, distribuzione e supporto logistico di beni e servizi, la pianificazione, organizzazione e gestione di attività, progetti e sistemi, in tutte le diverse fasi che caratterizzano il processo decisionale: definizione del problema, sua formalizzazione matematica, formulazione di vincoli, obiettivi e alternative di azione, sviluppo di algoritmi di soluzione, valutazione, implementazione e certificazione delle procedure e delle soluzioni trovate. Le competenze didattiche di questo settore riguardano anche tutti gli aspetti istituzionali della matematica di base”. Tale scelta della Commissione avrebbe favorito il dott. Gorgone, che non ha indicato in curriculum alcuna attività progettuale (se non come partecipante), a discapito della dott.ssa. Mancini, la quale ha dichiarato, invece, n. 13 progetti, di cui 10 in veste di responsabile.
La censura è infondata.
Ciò che la Commissione ha ritenuto irrilevante ai fini del punteggio è, infatti, la realizzazione di “attività progettuale” come quella tipicamente svolta da architetti e ingegneri, che non pare costituire un aspetto caratterizzante il profilo di ricercatore ora in esame (relativo alle scienze matematiche ed informatiche), mentre l’attività progettuale tipica di ogni attività di ricerca non poteva non essere oggetto di valutazione, in relazione alla rilevanza con la procedura concorsuale.
Sul punto la difesa del controinteressato, ha ricordato che l’attività progettuale, nei sensi suindicati, non è stata considerata quale criterio di valutazione nella presente selezione poiché non essenziale per la matematica, tanto che il decreto ministeriale 243/2011 all’art. 2 lettera e) (realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista) indica come “eventuale” la presenza di tale criterio che è riferibile all’attività progettuale specifica di ingegneri strutturali e architetti.
La relativa scelta della Commissione, come pure evidenziato dal controinteressato, è peraltro conforme a quanto è stato fatto nei più recenti concorsi di profilo analogo, come il Concorso “RTD-b Università degli Studi di Genova, indetto con decreto del Rettore n. 872 dell’1 marzo 2019 e il Concorso “RTD-b Università degli Studi di Brescia”, indetto on decreto del Rettore n. 400 del 27 maggio 2019.
3.1.4. La ricorrente contesta, poi, l’iter procedimentale seguito laddove la Commissione ha, dapprima, espletato la prova orale e, poi, valutato i titoli, il curriculum e le pubblicazioni, il che avrebbe comportato il sovvertimento dell’ordine procedurale scandito dall’art. 14 del Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, secondo cui “La Commissione giudicatrice effettua una valutazione preliminare dei candidati, utilizzando i criteri indicati nel D.M. 25.05.2011, n. 243, che si conclude con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o di specializzazione. A seguito della valutazione preliminare, saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei”, con la conseguente violazione del principio di imparzialità della procedura selettiva, giacché la conoscenza preventiva dell’esito della prova orale avrebbe consentito alla Commissione di “orientare” la valutazione dei titoli in favore di un particolare candidato.
La censura è infondata.
Non può censurarsi, infatti, la scelta della Commissione di attribuire i punteggi finali per i titoli all’esito della discussione orale, sia perché questo risponde all’esigenza di esprimere la relativa valutazione anche alla luce dell’esame in contraddittorio con il candidato sia perché tale modus procedendi è conforme ai criteri stabiliti dall’art. 24, comma 2, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ove si prevede che la “attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione” avvenga “a seguito della stessa”.
Peraltro la stessa ricorrente ha riferito (vedi la memoria di replica) che, prima di procedere alla discussione orale, la Commissione ha effettuato una valutazione preliminare dei titoli compilando apposita scheda riepilogativa, il che soddisfa l’esigenza di trasparenza e indipendenza del giudizio cui si ricollega la richiamata previsione regolamentare.
3.1.5. La ricorrente si concentra, poi, sulla decisione della Commissione di qualificare l’abilitazione di “Maîtres de conférences” conseguita in Francia dal dott. Gorgone, relativamente al settore concorsuale “26 – Matematica applicata”, come abilitazione internazionale (sino a 3 punti), insieme al “Glover – Klingman prize” conseguito nel 2017, con assegnazione allo stesso controinteressato di 5 punti (2,5 punti per ciascuno dei predetti titoli). Il titolo di “Maîtres de conférences”, secondo la ricorrente, non potrebbe considerarsi “abilitazione internazionale”, per la sua rilevanza limitata alla Francia e l’elevato punteggio di 2,5 punti risulterebbe irragionevolmente superiore a quello riconosciuto per titoli analoghi ad altri candidati e persino a quello attribuito per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) di Seconda Fascia (2 punti), benché l’abilitazione di “Maîtres de conférences” non possa considerarsi automaticamente equipollente neppure all’ASN, che presuppone la più articolata procedura di cui all’art 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tanto che il Consiglio Universitario Nazionale, con parere generale 14 gennaio 2016, n. 20, ha chiarito come “l’equipollenza tra i titoli accademici francesi denominati Qualification aux fonctions de maître de conférences, Qualification aux fonctions de professeur des universités e Habilitation à diriger des recherches e l’Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell’art.16 della l. n.240/2010 e successive modificazioni, non possa essere disposta in modo automatico e generale ma debba essere stabilita caso per caso con particolare riguardo al livello di abilitazione e al settore o ai settori concorsuali nei quali essa è attribuita”.
La censura non può trovare accoglimento, se non altro per la sua irrilevanza ai fini dell’esito finale della procedura concorsuale.
Difatti, come puntualmente evidenziato dalle avverse difese, per la categoria di titoli “i) Premi o riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”era previsto il punteggio massimo di 6 punti e i relativi titoli del dott. Gorgone sono stati complessivamente valutati con 7 punti (rilevanti sino a 6, ovviamente), di cui 2 per l’abilitazione scientifica nazionale e 5 per il complesso degli altri titoli internazionali (quello di “Maitres de conférences” e quello di “2017 Glover-Klingman prize”); pertanto, anche volendo ricollegare al primo titolo il punteggio minimo di 1, il totale ben avrebbe potuto restare invariato, considerata l’obiettiva rilevanza del titolo di “Glover-Klingman prize”, come specificamente osserva la difesa erariale; in ogni caso la differenza di punteggio totale tra la ricorrente (punti 67,76) e il controinteressato (punti 81,73) conferma l’irrilevanza del profilo di contestazione ora in esame. 
3.1.6. La dott.ssa Mancini contesta, altresì, alcuni profili del punteggio che la Commissione le ha assegnato, in particolare:
– la Commissione avrebbe erroneamente e immotivatamente considerato il Gruppo di ricerca “Scheduling in Healtcare” (di cui alla pubblicazione dichiarata in CV 2. R. Aringhieri, P. Landa, S. Mancini, “A Hierarchical Multi-objective Optimisation Model for Bed Levelling and Patient Priority Maximisation, in Optimization and Decision Science: Methodologies and Applications” ODS 2017, eds. A. Sforza, C. Sterle, Springer, Cham, pp. 113-120) come gruppo di rilevanza nazionale, invece che internazionale, benché uno dei tre componenti, il Dott. [#OMISSIS#] Landa, svolga la propria attività presso l’University of Exeter, Regno Unito;
– la Commissione avrebbe erroneamente e immotivatamente omesso di valutare i sei riconoscimenti quale “Outstanding Reviewer” per riviste di alta qualità e pertinenti al settore, indicati dalla ricorrente nel proprio curriculum, 
La censura non può trovare accoglimento, per la sua irrilevanza ai fini dell’esito finale della procedura in base a quanto già osservato sulla precedente censura, nonché sulla base dei puntuali rilievi difensivi di merito esposti dalle avverse difese, non specificamente smentiti dall’interessata, cui si fa rinvio. 
4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice.
4.1. Si concentra, in particolare, sui punteggi attribuiti per le pubblicazioni, che la Commissione aveva affidato a criteri di: “1. Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica (max punti 2,00); – 2. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione a