TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 7 marzo 2014, n. 202

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Incompatibilità

Data Documento: 2014-03-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Per regola, l’esistenza di rapporti di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio di procedimento (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2858; Id., 29 luglio 2008, n. 3797; Id., 8 aprile 2000, n. 2045).
La mera sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, non essendo elemento tale da alterare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, non è idonea ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva ovviamente la facoltà di astensione di cui all’art. 51, comma 2, c.p.c..

Contenuto sentenza

N. 00202/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Nieddu Arrica, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Caboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri n. 84; 
contro
Università degli Studi di Sassari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cuccu, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mazzei, Marina D’Orsogna, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Mazzei in Cagliari, via [#OMISSIS#] Costa 36; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pisanu; 
per l’annullamento
– della determinazione n. 331 prot. 3563 del 12.2.2013, emessa dall’Università degli Studi di Sassari, recante l’approvazione degli atti e delle operazioni svolte dalla Commissione per la procedura pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato;
– dei verbali delle sedute del 23.11.12, 20.12.12, 1.12.12, 8.2.13 e relativi allegati e la relazione finale dell’8.2.2013;
– di ogni ulteriore atto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Sassari e di [#OMISSIS#] Cuccu;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’avvocato Caboni per il ricorrente l’avvocato dello Stato per l’Amministrazione e l’avvocato D’Orsogna per il controinteressato;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente di avere partecipato alla procedura pubblica di valutazione comparativa per la copertura di un posto da ricercatore a tempo determinato bandita dall’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento Giurisprudenza (area 12 – scienze giuridiche 12/B1) in Diritto commerciale e della Navigazione – Settore IUS/04, in forza di D.R. n. 1612 del 7.6.2012 con avviso pubblicato nella G.U. n. 48 del 22.6.2012.
Con D.R. n. 2511 del 21.9.2012, l’Università di Sassari nominava la Commissione giudicatrice nelle persone dei prof.ri [#OMISSIS#] Blandini dell’Università di Napoli [#OMISSIS#] II, [#OMISSIS#] Massa Felsani dell’Università di Sassari e dott.ssa [#OMISSIS#] Tola dell’Università di Cagliari.
La Commissione giudicatrice procedeva nella prima seduta alla nomina del Presidente in persona della prof.ssa Massa Felsani nonché a predeterminare i criteri utili alla valutazione preliminare dei candidati e della valutazione comparativa.
Nelle successive sedute la Commissione procedeva all’apertura dei plichi, alla fissazione dei criteri e dei punteggi con cui valutare i titoli e le pubblicazioni dei candidati, nonché alla valutazione preliminare dei medesimi e quindi selezionava n. 6 candidati, tra cui il ricorrente, da ammettere al colloquio orale.
L’8 febbraio 2013 n. 5 candidati sostenevano il colloquio orale.
Gli atti della procedura venivano quindi approvati.
Il ricorrente si classificava terzo.
Una volta esercitato il diritto di accesso agli atti della procedura proponeva ricorso deducendo le seguenti articolate censure:
1) violazione dei principi di uguaglianza, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa (artt. 3 e 97 Cost.), violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del bando relativo ai criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, contraddittoria considerazione di titoli e attività scientifiche svolte, illegittimità derivata della graduatoria finale, eccesso di potere, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà tra atti, disparità di trattamento; 
2) violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;
3) violazione dell’obbligo di motivazione (art. 3 L. 241/90) eccesso di potere (irragionevolezza ed ingiustizia manifesta).
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare. 
Si costituiva l’amministrazione intimata contestando puntualmente le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. 
Si costituiva altresì il dott. [#OMISSIS#] Cuccu chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 15 giugno 2013 il controinteressato depositava memoria difensiva. 
Il 20 settembre 2013 il ricorrente depositava memoria difensiva.
Il 1°ottobre 2013 il ricorrente depositava memoria difensiva di replica.
Il 2 ottobre depositava memoria difensiva il controinteressato. 
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. 
DIRITTO
Una sintesi delle censure dedotte dal ricorrente avverso gli atti impugnati è utile al fine di risolvere la controversia.
Con il primo motivo di ricorso il dott. Nieddu Arrica contesta in sintesi:
a) la regolarità della composizione della Commissione per l’esistenza di rapporti incompatibili con il requisito dell’imparzialità tra il candidato vincitore e il Presidente della Commissione (la contestazione è formulata nel primo motivo a sostegno delle argomentazioni volte a far rilevare l’erroneità dei punteggi attribuiti dalla commissione); 
b) la regolarità dei punteggi numerici assegnati sia con riferimento ai titoli sia con riferimento alle pubblicazioni dei candidati.
Con il secondo motivo (dedotto in via subordinata) il ricorrente argomenta con ampi svolgimenti in ordine al difetto di imparzialità della Commissione per i rapporti tra il Presidente e il candidato poi risultato vincitore.
Con il terzo motivo il ricorrente contesta le motivazioni che la Commissione ha dato nei giudizi collegiali espressi sui candidati. 
I primi due motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente.
Ciò in quanto, se con il primo motivo il ricorrente argomenta in ordine alla illegittimità delle valutazioni della Commissione e dei punteggi attribuiti ai candidati, egli fa precedere tali contestazioni dalle affermazioni in ordine al difetto di imparzialità della Commissione, affermazioni che sviluppa poi compiutamente nel secondo motivo. Le censure sono, pertanto, intimamente connesse e devono essere congiuntamente analizzate. 
In definitiva, la questione cruciale che si pone nella presente controversia, è la sussistenza o meno del difetto di imparzialità che il ricorrente asserisce avere inficiato tutta la procedura. 
Occorre analizzare anzitutto la questione in punto di fatto.
Il problema posto all’attenzione del Collegio è quello dei rapporti tra il dottor Cuccu e il Presidente della Commissione che, a dire del ricorrente, non configurerebbero un semplice rapporto allievo – maestro poiché:
1) è documentato un coinvolgimento del Presidente in quasi tutte le pubblicazioni del dott. Cuccu;
2) è incontestata una [#OMISSIS#] e pluriennale frequentazione accademico – scientifica tra il presidente e lo stesso candidato, svoltasi senza soluzione di continuità dal dottorato all’espletamento del concorso qui all’attenzione del Collegio.
La soluzione della questione in ordine ai rapporti tra il candidato poi risultato vincitore si pone, quindi, come logicamente pregiudiziale rispetto alle altre per la risoluzione della controversia.
Come è noto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non comporti l’obbligo di astensione da componente di una Commissione giudicatrice di concorso a posti di ricercatore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; va tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondente alle esigenze dell’approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti. Per regola, dunque, l’esistenza di rapporti di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio del procedimento (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2858; Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3797; Sez. VI, 8 aprile 2000, n. 2045).
In definitiva, la mera sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, non essendo elemento tale da alterare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari (Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 2011, n. 2996; Sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885), non è idonea ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva ovviamente la facoltà di astensione di cui all’art. 51, comma 2, del cod. proc. civ..
Per integrare un motivo di astensione occorre che i rapporti personali o professionali tra maestro e allievo siano di rilievo ed intensità tali da fare sospettare che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4114) o che, in considerazione di particolari modalità di attibuzione del punteggio,si possa determinare una specifica situazione di favore per l’allievo (vedasi, per una fattispecie del genere ,Tar Sardegna Sez.I 5 giugno 2013 n.459)
Insomma, la giurisprudenza è assolutamente consolidata nel senso di ritenere che per rilevare un vizio nella formazione della Commissione giudicatrice occorre un rapporto di diversa natura e più saldo, trascendente la dinamica istituzionale delle relazioni tra allievo e docente, e riconducibile in una delle cause codicistiche di astensione (come è ad esempio nel caso dell’esistenza di un sodalizio professionale connotato dal carattere della stabilità e della reciprocità degli interessi di carattere economico: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 1999, n. 8) (T.A.R. Umbria, Sez. I, 30 agosto 2013 n. 458). 
Nel caso di specie non è emersa l’esistenza, tra il dottor Cuccu e il Presidente della Commissione, di un sodalizio del tipo di quello appena descritto.
Vediamo più precisamente di che rapporti si tratta.
Il presidente della Commissione risulta:
1) tutor della tesi di dottorando del dottor Cuccu (documento 14 produzioni del ricorrente) 
2) responsabile scientifico del gruppo di ricerca cui ha partecipato il dott. Cuccu negli anni 2006, 2007 e 2008.
Risulta inoltre che su cinque pubblicazioni presentate dal dott. Cuccu per la valutazione, una reca la doppia firma Cuccu – Presidente della Commissione.
Come si vede, tali rapporti rientrano in quelli che vengono normalmente definiti rapporti allievo – maestro. Non vi è traccia né prova di sodalizi di altro tipo che possano condurre a differenti conclusioni. La questione non può, quindi, che essere risolta alla luce di un orientamento giurisprudenziale del tutto pacifico che ha ribadito i principi sopra ampiamente riportati anche in vigenza della legge n. 240/2010 (ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 2338) e da cui il Collegio, che peraltro li ha richiamati recentemente nella sentenza n. 524 del 6 luglio 2013, non ha motivo per discostarsi.
E’ agevole a questo punto analizzare le censure inerenti l’attribuzione dei punteggi ai candidati, punteggi che sarebbero all’evidenza irragionevoli a dire del ricorrente.
Così non è.
Intanto non può non essere rammentato che, in linea di principio, nei concorsi universitari le valutazioni della Commissione giudicatrice sono espressione di un’ampia discrezionalità, censurabili, quindi, solo in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti od irragionevoli, tali essendo quelle che emergono dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza, in quanto l’operato della Commissione consiste in un libero apprezzamento sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione, per il suo grado di elevata soggettività ed irripetibilità; in particolare, è insindacabile, in sede giurisdizionale, la valutazione discrezionale dei titoli scientifici esibiti dal candidato, a meno che non siano dedotti vizi di manifesta illogicità o indebita e palese disparità di trattamento da parte della Commissione esaminatrice (T.A.R. Umbria sez. I, 06 marzo 2013, n. 152). 
In definitiva la valutazione dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Infatti, il giudizio della Commissione è inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati. Pertanto, costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 04 novembre 2011, n. 8466, T.a.r. Sardegna, sez. I, 10 dicembre 2013, n. 869).
Nel caso qui esaminato, sia le censure relative alla valutazione dei titoli sia quelle relative alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche tendono, in sostanza, a chiedere al Giudice di sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dalla Commissione. 
La Commissione ha debitamente prefissato i criteri cui attenersi nella valutazione dei candidati (verbale n. 1 del 23 novembre 2012 – doc. 4 bis produzioni del ricorrente) e ha, successivamente, nelle valutazioni, fatto applicazione di quei criteri.
Sennonché, è proprio dalla lettura della documentazione in atti che appare con chiarezza che le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise. Non è revocato in dubbio il valore dei titoli e delle pubblicazioni dello stesso. La Commissione ha però valutato, in modo tutt’altro che illogico e irrazionale, quei titoli e quelle pubblicazioni, giudicando, in questa procedura, di maggior valore titoli e pubblicazioni degli altri concorrenti. 
Appare, peraltro, immune da censure la valutazione effettuata circa l’attività didattica del dott. Cuccu che è di indubbio valore così come appaiono condivisibili le argomentazioni esposte dalla difesa dello stesso dott. Cuccu (pagina 23 memoria depositata il 15 giugno 2013) in ordine all’indubbio valore ed attinenza (rispetto al concorso in esame) del master di specializzazione in diritto societario.
I primi due motivi di ricorso sono pertanto infondati.
Non spetta [#OMISSIS#] sorte al terzo motivo che nuovamente è volto a contestare nel merito i giudizi della Commissione. Non è ravvisabile un’equivalenza di giudizi affermata dal ricorrente bensì una valutazione positiva di tutti i candidati che, difatti, sono risultati idonei. Più semplicemente il controinteressato è stato giudicato migliore e su questo giudizio, dalla semplice lettura dei documenti di causa, non è ravvisabile alcuna illogicità manifesta né abnormità. 
Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato. 
La particolarità della controversia induce a ritenere sussistenti le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)