Il falso innocuo ricorre qualora un’infedele attestazione sia del tutto irrilevante non comportando alcun pregiudizio in “concreto” del bene giuridico protetto dalla norma.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 19 luglio 2019, n. 1846
Professore a contratto-Congedo per infermità-Falso innocuo
N. 01846/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02038/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2038 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato presso la Segreteria del Tar Catania;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
del provvedimento di sospensione disciplinare dall’ufficio e dallo stipendio per mesi sei adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Università di Messina in data -OMISSIS-;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 28 settembre e depositato il 20 ottobre 2015, il ricorrente espone di essere -OMISSIS-nel -OMISSIS-dell’Università degli Studi di Messina dal 18 febbraio 1997.
Il 1 aprile 2015 il ricorrente riceveva comunicazione di avvio di procedimento disciplinare.
Al ricorrente veniva contestata la falsità della dichiarazione contenuta nella -OMISSIS-, relativa al possesso dei titoli richiesti ai fini dell’assegnazione di un corso per l’anno accademico 2015/2016, in quanto affermatosi falsamente autore di tre pubblicazioni riferibili al triennio precedente.
Al ricorrente veniva poi contestato di non aver tenuto le lezioni del corso “-OMISSIS–”, giustificando l’assenza unicamente con una missiva trasmessa mediante posta elettronica in data 9 marzo 2015, con la quale venivano addotti problemi di salute, rispetto ai quali, tuttavia, il direttore del dipartimento aveva dichiarato di non essere a conoscenza di alcun certificato medico.
Il ricorrente, pur non avendo partecipato al procedimento, impugnava poi il provvedimento disciplinare della sospensione di sei mesi irrogatogli.
In primo luogo ricostruiva minuziosamente, alle pagine 3/8, quanto a suo dire effettivamente accaduto:
in ordine al presunto falso, ne deduceva l’innocuità, in quanto egli, consapevole di non essere in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’assegnazione del corso, non aveva fatto nulla per nascondere tale circostanza, richiedendo anzi esplicitamente, nella medesima nota, una deroga agli stringenti criteri stabiliti nel bando.
Infatti, il ricorrente, sebbene avesse affermato erroneamente di essere in possesso di due lavori riferibili al triennio 2012/2014, anziché solo di uno, in ogni caso non avrebbe potuto conseguire l’incarico, dal momento che i lavori elaborati inviati alle riviste per la pubblicazione nel 2014, ed ufficialmente accettati solo nel 2015, erano due, mentre soltanto uno, il lavoro del 2013, era riferibile al periodo di interesse, con la conseguente irrilevanza dell’errore nel quale egli era incorso, peraltro riconducibile alla circostanza che l’articolo oggetto di contestazione era stato accettato dalla rivista-OMISSIS-, ed era già citabile in letteratura, fin dal febbraio 2014, grazie alla pubblicazione del pre-pint nel sito -OMISSIS-nonché su altro sito.
Il ricorrente ammetteva di aver commesso una leggerezza, consistita nell’aver utilizzato i dati di un articolo ancora allo stato provvisorio, ma comunque in corso di pubblicazione e regolarmente accettato; ma con totale assenza di dolo, in considerazione della circostanza che egli aveva pacificamente ammesso, nella stessa missiva, di non essere in possesso dei requisiti voluti dal bando.
Con riferimento alla contestazione relativa alla rinuncia ingiustificata ad un corso assegnatogli, il ricorrente, dopo aver premesso di aver sofferto nell’ultimo biennio di un documentato disturbo dell’adattamento, precisava che, nel giugno dell’anno 2014, dopo aver accettato di condurre il corso avente ad oggetto “-OMISSIS–”, si rendeva conto di non poter purtroppo portare a termine l’incarico per ragioni di salute che comunicava in via telematica, tramite il medico curante, così come previsto ormai dalla vigente normativa in materia di documentazione medica.
Il direttore di dipartimento, però, richiedeva illegittimamente copia del certificato medico con la diagnosi nonché la richiesta di malattia sottoscritta, ormai non più previsti (né l’uno né l’altra) dalla vigente normativa.
Quanto al corso “-OMISSIS–”, che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere a partire dal -OMISSIS-, egli precisava che a causa del riacutizzarsi della patologia, in un primo momento aveva comunicato agli studenti il rinvio dell’inizio del corso al 3 marzo 2015, ma successivamente si vedeva costretto a rinunciare all’incarico, a causa del perdurare del precario stato di salute, comunicato all’Università il 4 marzo 2015 mediante invio telematico del certificato medico attestante la condizione patologica.
L’Amministrazione, ricevuta tale documentazione, collocava il ricorrente in aspettativa per malattia dal-OMISSIS-.
Ma il responsabile del dipartimento, adducendo di non aver avuto notizia di alcuna certificazione, determinava l’avvio del procedimento disciplinare, che veniva condotto e concluso senza che l’Amministrazione prendesse contezza dei propri medesimi atti.
Pertanto, il ricorrente impugnava la sanzione disciplinare, lamentandone l’illegittimità sotto i profili dell’eccesso di potere per totale carenza di istruttoria e travisamento di fatti decisivi ai fini dell’adozione del provvedimento.
Con il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare impugnato era stato acriticamente recepito il contenuto del verbale del collegio di disciplina il quale aveva avviato il procedimento sulla base della nota -OMISSIS-
Ebbene, quanto alla circostanza del mancato espletamento di lezioni nel periodo tra il 16 febbraio ed il 9 marzo 2015 in carenza di alcuna giustificazione, il ricorrente osservava che tale affermazione risultava contraddetta dal decreto del Rettore del -OMISSIS-che lo aveva collocato in aspettativa per malattia dal-OMISSIS- sulla base della certificazione medica trasmessa dal ricorrente.
Peraltro, il collegio di disciplina aveva indicato erroneamente la data di inizio dello specifico corso che avrebbe dovuto tenere il ricorrente, -OMISSIS-, coincidente con la data di inizio del secondo semestre delle attività formative, laddove invero il ricorrente aveva tempestivamente comunicato agli studenti lo slittamento dell’inizio del corso.
Il ricorrente contestava altresì la veridicità dell’accusa dell’abitualità di comportamenti di tal genere, trattandosi di affermazione generica e comunque infondata, in quanto l’anno precedente il ricorrente aveva dovuto rinunciare al corso a causa di malattia ritualmente comunicata all’Amministrazione.
Con riferimento al presunto falso, il ricorrente ribadiva essersi trattato di falso innocuo che non avrebbe potuto determinare alcuna conseguenza disciplinare.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamentava eccesso di potere sotto ulteriori profili, con particolare riferimento al principio di tipicità dei comportamenti disciplinarmente rilevanti per i docenti universitari.
Lamentava, ulteriormente, che il collegio di disciplina aveva determinato una sanzione pesantissima senza prendere in esame l’assenza di precedenti, l’elemento soggettivo e tutte le circostanze rilevanti, violando sia il criterio di gradualità delle sanzioni che il principio di proporzionalità.
2) In data 2 novembre 2015 si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Messina, depositando l’atto impugnato e la documentazione istruttoria; con memoria controdeduceva alle censure del ricorrente, rimarcando, in particolare, che, secondo la Circolare d’Ateneo numero -OMISSIS-, i dipendenti sono tenuti ad inoltrare alla competente struttura richieste di aspettative o congedi straordinari per infermità munite del visto del direttore del dipartimento.
Quanto alla seconda questione, l’Amministrazione osservava che il Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori prevede, all’articolo 6 comma 2, che la copertura delle esigenze sia effettuata sulla base delle disponibilità dei ricercatori di ruolo che, tra l’altro, abbiano svolto attività di ricerca certificata da almeno tre prodotti riferiti all’ultimo triennio.
Conseguentemente il procedimento ed il provvedimento disciplinare risultavano legittimi.
3) Con ordinanza numero 981/2015 è stata respinta la domanda cautelare.
4) Il ricorrente ha depositato un’articolata memoria in vista dell’udienza di merito, illustrando ulteriormente le proprie argomentazioni difensive.
5) All’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
I. Il Collegio, al più meditato esame proprio della fase di merito, ritiene il ricorso supportato da sufficienti elementi di fondatezza che inducono a rivedere la decisione assunta in sede cautelare.
In punto di fatto, risulta, dall’esame della documentazione prodotta in giudizio dalla Difesa Erariale, che l’Amm.ne ha comminato il provvedimento disciplinare per due violazioni:
– ripetuta rinuncia senza congruo preavviso ad insegnamento dei corsi predisposti dal Dipartimento di matematica ed informatica;
– atti lesivi della dignità e dell’onore del docente per aver dichiarato falsamente di avere tre pubblicazioni registrate nel catalogo -OMISSIS-.
Prendendo le mosse da tale ultima contestazione, si riesce a ricostruire, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio da entrambe le parti, che il ricorrente, con -OMISSIS-, aveva manifestato la disponibilità a svolgere il corso di “-OMISSIS–” per l’anno accademico 2015 2016, dichiarando il possesso “sostanziale” dei titoli richiesti, “avendo tre pubblicazioni riferibili al triennio precedente e già registrate nel catalogo “ dei prodotti di ricerca dell’Ateneo.
A seguito di verifica, il direttore del dipartimento aveva però rilevato che uno dei tre prodotti (“–OMISSIS-”) non risultava presente nella rivista indicata, il codice indicato corrispondeva ad un articolo diverso e il pdf allegato al pertinente catalogo -OMISSIS- era riferibile ad un “pre-print”.
Ora, quanto alla questione del codice errato, la stessa può ritenersi superata dalla circostanza che il ricorrente ha chiarito di aver caricato l’articolo in questione nel catalogo Web dell’Ateneo in formato provvisorio con un campo DOI errato, e su tale circostanza nulla ha controdedotto l’Amministrazione.
Non viene, dunque, posto in dubbio che il ricorrente abbia redatto l’articolo in questione (“–OMISSIS-”), che però non può ritenersi prodotto nel 2014 in quanto effettivamente pubblicato nell’anno 2015.
La questione ruota intorno alla circostanza che nella nota datata 4 febbraio 2015 il ricorrente ha indicato quattro lavori dallo stesso prodotti, apponendo accanto ad ognuno l’indicazione dell’anno, rispettivamente, 2015, 2014, 2013 e 2011.
Ora, tale ultimo lavoro era del tutto irrilevante ai fini della procedura in questione in quanto fuori dal triennio precedente all’istanza, così come il primo dei lavori, correttamente indicato come prodotto nel 2015.
Infatti, come chiarito dalle difese dell’Amministrazione, il Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori (peraltro richiamato dallo stesso ricorrente nella -OMISSIS- ) prevede, all’articolo 6 comma 2, che la copertura delle esigenze sia effettuata sulla base delle disponibilità dei ricercatori di ruolo che, tra l’altro, abbiano svolto attività di ricerca certificata da almeno tre prodotti riferiti all’ultimo triennio.
Conseguentemente, anche a tener conto dei lavori così come indicati dal ricorrente, il corso non avrebbe potuto essergli assegnato in quanto, di quattro prodotti indicati nella -OMISSIS-, il primo (prodotto nel 2015) e l’ultimo (prodotto nel 2011) erano indubbiamente fuori dal triennio (2012/2014) anteriore all’anno accademico (2015/2016) per il quale il ricorrente presentava dichiarazione di disponibilità.
I due lavori riportati come prodotti nell’anno 2014 e 2013, astrattamente ricadenti, secondo quanto indicato dal ricorrente, nel triennio, da soli non avrebbero potuto consentire l’attribuzione dell’incarico in questione.
Di tale circostanza mostra di essere stato ben consapevole il ricorrente che nulla ha fatto per nascondere all’Amministrazione il mancato possesso dei requisiti, in quanto nella -OMISSIS-, dopo aver precisato che il più recente dei prodotti di ricerca è stato pubblicato nel 2015, chiede una deroga agli stringenti criteri stabiliti nel regolamento.
Ora, il provvedimento disciplinare muove dalla contestazione che il lavoro indicato dal ricorrente come prodotto nel 2014 (“–OMISSIS-”) in realtà risultava pubblicato nel 2015, con conseguente falsità della dichiarazione.
Eccepisce il ricorrente l’innocuità dell’eventuale falso, a prescindere dalla circostanza che l’errore da egli commesso era imputabile al fatto che il lavoro era stato accettato per la pubblicazione, depositando al riguardo la relativa documentazione, non puntualmente contestata dall’Amm.ne, ivi inclusa la schermata dell’Università degli Studi di Messina ove lo stato del lavoro in questione risulta “provvisorio”.
Il Collegio ritiene la censura fondata: la pretesa falsa dichiarazione costituisce all’evidenza un falso innocuo (il quale ricorre qualora un’infedele attestazione sia del tutto irrilevante non comportando alcun pregiudizio in “concreto” del bene giuridico protetto dalla norma), risultando pacifico tra le parti (e confermato in giudizio dalle difese dell’Amministrazione) che requisito necessario ai fini del conseguimento dell’incarico era l’aver prodotto almeno tre lavori nel triennio anteriore.
Il ricorrente aveva indicato quattro lavori, dei quali, pacificamente, due erano fuori dal triennio e quindi non valevoli per la valutazione (uno, del 2011, anteriore al triennio, l’altro, nel 2015, troppo recente), per cui i rimanenti due (uno del 2013, uno del 2014, quest’ultimo è quello oggetto di contestazione perché pubblicato in effetti l’anno dopo) non gli avrebbero consentito comunque di conseguire l’incarico, tanto è vero che nella medesima nota il ricorrente stesso chiedeva una deroga ai criteri previsti nel regolamento di Ateneo affinché venissero valutati i lavori più recenti, dimostrando di non voler affatto celare all’Amministrazione il mancato possesso dei requisiti.
Quindi il falso contestato, cioè aver indicato un lavoro, effettivamente pubblicato nel 2015, come prodotto nel 2014, costituisce un falso innocuo, perché comunque l’indicazione di detto lavoro, ancorché congiuntamente ad una pubblicazione anno 2013, non avrebbe potuto consentire l’attribuzione dell’incarico.
Peraltro, non può escludersi che il ricorrente sia caduto in errore, in considerazione del fatto che il lavoro in questione nel 2014 risultava accettato anche se non pubblicato, circostanza che sembrerebbe confermata dalla documentazione prodotta in giudizio non puntualmente contestata dalla controparte.
II. Per quanto riguarda le assenze, il ricorrente ha offerto in giudizio un principio di prova (non oggetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione) in ordine alla circostanza che, con comunicazione del 19 febbraio 2015, egli aveva disposto il rinvio dell’inizio delle lezioni dal 16 febbraio al 3 marzo 2015; ebbene, il Rettore, con decreto del -OMISSIS-, dato atto del certificato medico prodotto dal ricorrente, lo collocava in aspettativa per motivi di salute dal-OMISSIS-.
Pertanto, il mancato svolgimento del corso risulta pienamente giustificato.
Ora, il responsabile del dipartimento, nella segnalazione dalla quale ha avuto avvio il procedimento disciplinare, precisa di non essere a conoscenza di documentazione medica a giustificazione delle assenze, ma l’Amministrazione avrebbe potuto facilmente accertare in sede istruttoria che, al contrario, la documentazione medica era stata inoltrata e valutata dall’Amministrazione stessa che aveva adottato sul punto un provvedimento formale.
Per quanto riguarda l’assenza relativa all’anno precedente, risulta dalla corrispondenza prodotta dal ricorrente (All.13) che il medico di base aveva trasmesso la certificazione telematica all’Inps, secondo la procedura ormai in uso anche per il personale docente universitario, per come pacifico tra entrambe le parti in giudizio (il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 septies, introdotto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 2 ha stabilito che il lavoratore debba rivolgersi, per l’accertamento del proprio stato di salute/malattia, ad una struttura sanitaria pubblica o ad un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale i quali provvedono ad inviare la certificazione per via telematica all’INPS che, a sua volta, la inoltra immediatamente all’Amministrazione interessata).
Ne era poi seguito un carteggio tra il ricorrente ed il responsabile del dipartimento, il quale aveva insistito affinché il ricorrente trasmettesse comunque la “domanda”, mentre il ricorrente eccepiva come la comunicazione relativa all’infermità venga trasmessa all’Amministrazione di competenza del lavoratore direttamente per mezzo del sistema telematico in via esclusiva dal medico di base per il tramite dell’Inps.
Nelle proprie difese l’Amministrazione non dubita circa la procedura in questione, applicabile anche al personale universitario, ma richiama una circolare interna che imporrebbe al dipendente di inoltrare (anche) richiesta di congedo per infermità al proprio dipartimento che a sua volta dovrebbe trasmettere la richiesta vistata alla direzione del personale in tempo utile per richiedere la visita fiscale.
Ora, senza indugiare sulla legittimità di tale procedura, è sufficiente osservare che, quand’anche il dipendente non avesse osservato pedissequamente tale ulteriore incombente, dallo scambio di e-mails tra il ricorrente stesso ed il responsabile del proprio dipartimento si evince che il docente si era assentato a causa di malattia accertata dal medico di base il quale aveva, correttamente, inoltrato la certificazione per via telematica.
Pertanto, l’assenza non poteva certamente ritenersi ingiustificata.
Conseguentemente, il provvedimento disciplinare risulta oggettivamente affetto dai vizi di difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità lamentati dal ricorrente e deve essere pertanto annullato, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.
III. Anche in considerazione dell’esito della fase cautelare, le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 19/07/2019
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.