TAR Sicilia, Catania, sez. I, 2 febbraio 2022, n. 342

Concorso da ricercatore - Illegittimità composizione della commissione

Data Documento: 2022-02-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Venendo in rilievo la questione relativa alla composizione della commissione, occorre richiamare il consolidato orientamento in base al quale in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).
Nel caso in questione viene infatti dedotto il motivo dell’illegittima composizione della commissione giudicatrice e, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, i vizi di composizione degli organi collegiali costituiscono vizi di incompetenza dell’organo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 2018, n. 6257: il vizio nella composizione dell’organo collegiale è assimilabile al vizio di incompetenza e il riscontro della sua esistenza preclude l’esame degli altri profili di legittimità dell’atto in quanto emanato da un organo privo di titolarità). Orbene, è principio generale del processo amministrativo che l’accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell’organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso; giacché tale vizio accolto, per la sua stessa natura, inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall’organo competente (o, se si tratti di un collegio, da quello correttamente costituito), e ciò, ovviamente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa, di quest’ultimo possa in alcun modo risultare pregiudicata (nel senso, etimologico, di “pre-giudicata”) da quella in precedenza svolta dall’organo incompetente (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 6 marzo 2012, n. 273; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 14 settembre 2012, n. 1873). Inoltre, la presenza anche di un solo componente nominato in modo illegittimo mina in radice il principio del collegio perfetto, con conseguente invalidità delle attività svolte e determina, secondo i principi generali, la caducazione degli atti successivi della procedura (arg. ex Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 3 luglio 2020, n. 526).

Contenuto sentenza

N. 00342/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2021, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio fisico eletto presso il suo studio in-OMISSIS-, Via San [#OMISSIS#] Bosco n. 30 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via [#OMISSIS#] Ognina, 149; 
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Retto, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in-OMISSIS-, Largo Seggiola, n. 160, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento, previa sospensione, 
del decreto n. 0126073 prot. del 10/12/2020 – [UOR: SI000970 – Classif. VII/1] del Rettore dell’Università di-OMISSIS-, con il quale, in esito alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a della legge n. 240 del 30 dicembre, per il settore concorsuale SC 05/E1, settore scientifico-disciplinare BIO/10- biochimica – presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di-OMISSIS- (D.R. n. 1491/2020 – avviso pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 54 del 14/07/2020) è stata nominata la controinteressata in luogo della ricorrente;
ove occorra, di tutti gli atti presupposti (ivi compresi, in parte qua, il D.R. n. 2076/2020 (prot. 90465) del 1° ottobre 2020 di nomina della commissione ed i verbali del -OMISSIS-, del -OMISSIS-e del -OMISSIS-), nonché i verbali e tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di-OMISSIS- e della dott.ssa -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato a mezzo PEC all’Amministrazione resistente (nonché spedito per la notifica alla parte controinteressata) in data 5 febbraio 2021 e depositato in data 8 febbraio 2021 la dott.ssa -OMISSIS- ha rappresentato quanto segue.
L’Università degli Studi di-OMISSIS-, con D.R. n. 1491/2020, pubblicato [#OMISSIS#] G.U. – IV Serie Speciale – n. 54 del 14 luglio 2020, ha indetto, tra le altre, la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato per il S.C. 05/E1 – SSD BIO/10 (Biochimica) presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre, n. 240. 
Le candidature dovevano essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (id est, entro il 13 agosto 2020).
Due concorrenti hanno preso parte alla procedura de qua: la ricorrente dott.ssa -OMISSIS- e la controinteressata dott.ssa -OMISSIS-. 
Successivamente, [#OMISSIS#] D.R. n. 2076/2020 (prot. 90465) del 1° ottobre 2020, al contrario di quanto avvenuto per tutte le altre procedure, per la commissione giudicatrice veniva individuato, in luogo del membro interno, il prof. -OMISSIS-dell’Università -OMISSIS-(ciò senza premettere l’accertamento dell’assenza di un docente idoneo interno all’Ateneo). 
Insediata la commissione giudicatrice, questa premetteva che avrebbe proceduto alla valutazione dei titoli e dei curricula in osservanza del D.M. n. 243/2011 [#OMISSIS#] poi, [#OMISSIS#] la procedura ([#OMISSIS#] verbale n.-OMISSIS-) e senza alcuna motivazione, discostarsene fissando criteri parzialmente diversi, in termini asseritamente univocamente diretti a favorire la controinteressata dott.ssa-OMISSIS-
La procedura aveva svolgimento attraverso la piattaforma telematica Teams dietro preventivo invito dei partecipanti ed esteso al pubblico.
In quella sede – aggiunge sempre la parte ricorrente – si palesava che il giudizio sui candidati e l’attribuzione del punteggio era già stato definito (in favore della parte controinteressata) ben prima dello svolgimento dei colloqui e della riunione degli stessi commissari deputata ad esprimere i giudizi sul concorso; avveniva, infatti, che il [#OMISSIS#] di commissione prof. -OMISSIS-(per distrazione) mostrava (al minuto 20^ della registrazione) a tutti i partecipanti alla riunione uno stralcio del verbale finale (con l’attribuzione dei voti finali), che, invece, avrebbe dovuto essere redatto collegialmente da tutti i componenti della commissione solo dopo il completamento delle due discussioni dei candidati e dopo la successiva discussione e valutazione dei titoli da parte dell’organo collegiale; in sostanza, è stato univocamente documentato che il giudizio a favore della candidata dott.ssa-OMISSIS-era stato già stato confezionato prima dell’esame (a fronte di tali evidenze la parte ricorrente ha presentato denuncia querela davanti alla polizia giudiziaria). 
All’esito della procedura, svolta giusti i successivi verbali del 6 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, è stata dichiarata vincitrice la controinteressata con il punteggio complessivo di 92,75 contro il punteggio di 84,5 assegnato alla ricorrente, nonostante l’asserita superiorità (qualitativa e quantitativa, sia alla luce dei criteri di cui al D.M. n. 243/2011, sia per quelli illegittimamente diversi indicati nel verbale n. 1) dei titoli posseduti dalla ricorrente.
1.1. Si è costituita in giudizio in giudizio l’Università degli Studi di-OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso e, preliminarmente, dell’istanza cautelare.
Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata dott.ssa -OMISSIS- chiedendo di dichiarare improcedibile, inammissibile o comunque respingere il ricorso.
1.2. Con decreto 16 febbraio 2021, n. 348 è stato autorizzato – [#OMISSIS#] istanza depositata dalla parte ricorrente in data 10 febbraio 2021 – il deposito di file contenente la registrazione audio/video dell’esame sostenuto su supporto informatico di tipo CD, in considerazione della dimensione del file medesimo, tale da non consentire il deposito telematico, disponendo al contempo che copia del medesimo file fosse contestualmente inviato alla parte resistente costituita in giudizio (in uno ad ulteriori disposizioni a carico della Segreteria e dell’Ufficio SIGA).
1.3. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 11 marzo 2021 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, chiedendo una rapida fissazione del merito; il [#OMISSIS#] ha pertanto disposto la cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Deve essere esaminata in via preliminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse frapposta sia dall’Università resistente sia dalla parte controinteressata.
L’eccezione è basata – in sintesi – sul seguente rilievo: a seguito della richiesta pervenuta dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, con delibera [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] seduta del 2 febbraio 2021 dal Senato Accademico è stato disposto il reclutamento di un nuovo ricercatore a tempo determinato di tipo A nel SSD BIO/10 e lo scorrimento della graduatoria che vede la parte ricorrente al secondo posto (il Dipartimento che ha richiesto il posto ha disposto la chiamata ed il Consiglio di Amministrazione ha fissato la presa di servizio per l’8 marzo 2021); la parte ricorrente ha però rifiutato di prendere servizio.
1.1. L’eccezione è priva di base.
1.1.1. Merita di essere premesso che con mail del 6 marzo 2021 la deducente ha comunicato di non poter – “allo stato” – accettare la proposta in questione, alla luce delle azioni giurisdizionali già avviate (sì da non poter fare affidamento sulla legittimità degli atti presupposti) e per la ritenuta non satisfattività dell’inquadramento proposto nell’ambito del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale rispetto all’inquadramento nel Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (per il quale l’esponente aveva presentato la propria candidatura).
1.1.2. Per giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse può essere dichiarata solo allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente, tanto da doversi sostenere che la pronuncia di improcedibilità, per non risolversi in un sostanziale diniego di giustizia, può dunque aver luogo soltanto quando – in esito ad un rigoroso esame – non residui in capo al ricorrente alcun vantaggio conseguibile dalla pronuncia sul merito del ricorso. 
La valutazione di sopravvenuta carenza di interesse deve essere accertata obiettivamente e con il dovuto rigore, al fine di evitare che la conseguente dichiarazione di improcedibilità si risolva in un’elusione dell’obbligo di pronunciare sulla fondatezza della domanda proposta (cfr., ex plurimis, T.A.R. [#OMISSIS#] Romagna, [#OMISSIS#], sez. II, 6 ottobre 2021, n. 822).
Orbene, il Collegio rileva che la proposta in questione nonché la mancata accettazione “allo stato” da parte dell’esponente non possono condurre all’esito in rito prospettato dalle parti – resistente e controinteressata – residuando comunque in capo alla parte ricorrente un vantaggio conseguibile dalla pronuncia sul merito del ricorso (in primis, quello di essere dichiarata vincitrice della procedura de qua).
Né è possibile dare rilievo all’argomentazione secondo la quale il sopra richiamato rifiuto di prendere servizio implica la fuoriuscita dalla graduatoria, non solo in quanto non è stato indicato alcun fondamento a tale rappresentato esito, ma anche perché non risultano essere stati adottati provvedimenti dall’Amministrazione resistente [#OMISSIS#] detta direzione.
Infine, è irrilevante che la stessa parte ricorrente abbia presto parte ad una nuova procedura – indetta dalla stessa Università resistente, per un posto proprio nell’ambito del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – trattandosi di una distinta procedura competitiva (peraltro per un diverso settore concorsuale e un distinto settore scientifico disciplinare) e residuando, pur sempre, in capo alla parte ricorrente il vantaggio in astratto conseguibile (cfr. supra) dalla pronuncia sul merito del ricorso.
2. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione art. 5 del bando (D. Rett. n. 1491/2020). Violazione dell’art. 9 c. 1^ del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato” dell’Università degli di-OMISSIS-, emanato con DR 118 del 20 gennaio 2020. Carenza assoluta di motivazione.
La parte ricorrente argomenta che ai sensi dell’art. 5 del bando “La Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell’Ateneo ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico” e per l’art. 9 del regolamento “Per ciascuna procedura di selezione, la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di cui due di prima fascia estranei ai ruoli dell’Ateneo ed uno, quale membro interno, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico. I membri della Commissione devono essere scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando”. 
Tuttavia, con D.R. n. 2076/2020 (prot. 90465) del 1° ottobre 2020, mentre per le altre procedure veniva designato il membro interno appartenente all’Università degli Studi di-OMISSIS-, per quanto riguarda la sola specifica procedura de qua, in assenza di qualsivoglia motivazione, è stato nominato il prof. -OMISSIS-dell’Università -OMISSIS-.
Per la deducente è ben vero che potrebbe sussistere la possibilità che l’Università degli Studi di-OMISSIS- non abbia un membro interno così da giustificare il ricorso, in sostituzione, ad un membro proveniente da altro Ateneo; nel [#OMISSIS#] di specie, tuttavia, gli atti impugnati non contemplano questa ipotesi che, comunque, non è nemmeno ravvisabile.
L’Università resistente e la parte controinteressata hanno contestato la fondatezza del motivo in esame.
2.1. Il motivo è fondato nei termini in appresso specificati.
2.1.1. In via preliminare, è priva di base l’argomentazione articolata dalla parte controinteressata secondo la quale ove il motivo volesse intendersi quale ricusazione dovrebbe essere ritenuto tardivamente proposto (in violazione del [#OMISSIS#] di trenta giorni dalla pubblicazione del D.R. n. 2076/2020).
La parte ricorrente, invero, ha dedotto il vizio di erronea composizione della commissione giudicatrice (essendo il c.d. membro interno nominato – prof. -OMISSIS– estraneo ai ruoli dell’Università degli Studi di-OMISSIS-, senza peraltro alcun supporto giustificativo di tale scelta), senza con ciò invocare la sussistenza delle “condizioni previste dall’art. 51 del codice di procedura civile” (cfr. il decreto del Rettore dell’Università resistente prot. n. 0090465 datato 1 ottobre 2020).
2.1.2. Giova osservare che dagli artt. 5 della lex specialis e 9 del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di-OMISSIS- si ricava che:
– la commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo (scelti tra docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando), di cui due di prima fascia “estranei ai ruoli dell’Ateneo” ed uno, quale “membro interno”, di prima o di seconda fascia, designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in difetto, dal Senato Accademico; 
– possono essere designati membri interni della commissione i professori di prima fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, stabiliti dall’ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei professori ordinari candidati alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale nonché i professori di seconda fascia i cui indicatori soddisfano i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca, stabiliti dall’ANVUR e recepiti dalla normativa di settore, da utilizzarsi quale prerequisito delle domande dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari;
– gli ulteriori due commissari (professori di prima fascia esterni ai ruoli dell’Università di-OMISSIS-) sono selezionati fra gli inclusi [#OMISSIS#] lista dei commissari sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale relativa al settore concorsuale della posizione messa a bando (e ciò dopo averne verificato la disponibilità; in [#OMISSIS#] di mancata disponibilità, si procede allo scorrimento nell’ordine casuale). 
Giova evidenziare, in primo luogo, che sul piano letterale la locuzione “membro interno” non può che rinviare all’idea dell’appartenenza ai ruoli propri dell’Ateneo del docente designato dal Consiglio di Dipartimento (o, solo in difetto, dal Senato Accademico).
A tale esito interpretativo si addiviene proprio considerando che il regolamento e la pedissequa lex specialis in questione non si limitano a qualificare il componente de quo come designato tout court, ma precisano che esso debba essere “interno” (evidentemente per sottolineare la necessaria appartenenza, l’“intraneità”, cioè, ai ruoli dell’Ateneo).
Del resto, a fronte di una espressa previsione regolamentare e di bando che, quanto ai due ulteriori componenti la commissione, specifica che debbano essere “estranei ai ruoli dell’Ateneo”, l’utilizzo della locuzione “membro interno” rendeva ridondante l’eventuale espressa previsione circa l’appartenenza ai ruoli dell’Ateneo del membro designato (donde la pretermissione di tale specificazione ultronea).
L’evidenza letterale che supporta il richiamato esito ermeneutico è corroborata dal primato dell’interpretazione testuale, principio pacifico che esprime l’assiomatica verità per cui l’ordinamento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cui enunciati sono espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole poste; la certezza del diritto è garantita innanzitutto dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il significante ed il significato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2018, n. 4872; Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2017, n. 6129).
Inoltre, sul piano sistematico, dalle riportate previsioni regolamentari e di bando si ricava che la formazione della commissione è prevista in modo da assicurare, allo stesso tempo, la rappresentanza certa ma non maggioritaria del Dipartimento e l’inserimento maggioritario di membri esterni (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 16 novembre 2015, n. 5212).
2.1.3. Orbene, è pacifico che il membro designato dall’Ateneo resistente in relazione procedura de qua non era “interno” – nel significato sopra specificato – trattandosi di docente (professore ordinario) dell’Università -OMISSIS-(prof. -OMISSIS-, che ha assunto il ruolo di [#OMISSIS#] della commissione).
Dal decreto del Rettore dell’Università degli Studi di-OMISSIS- prot. 0090465 del 1° ottobre 2021 si ricava che su 15 commissioni giudicatrici – in relazione ad altrettante procedure comparative – solo quella relativa al SC 05/E1 – SSD BIO/10 (Biochimica) – in esame – ha visto la designazione di un membro (non interno, bensì) esterno ai ruoli dell’Ateneo di-OMISSIS-.
La parte ricorrente, oltre ad evidenziare detta circostanza di fatto, ha pur rilevato che solo in [#OMISSIS#] di mancanza di componente interno ben avrebbe potuto l’Ateneo resistente designare in via eccezionale un docente di altro Ateneo; sempre la deducente ha però argomentato che:
– si sarebbe dovuto fornire una congrua motivazione di tale presupposto (ciò che non risulta avvenuto); 
– in via radicale, che detto presupposto non è ravvisabile nel [#OMISSIS#] in esame (cfr. pag. 4 del ricorso).
Sempre la deducente ha insistito su detta circostanza, argomentando che nessuna giustificazione – alla designazione di un membro estraneo ai ruoli dell’Ateneo – esiste per la commissione del concorso del SC 05/E1 – SSD BIO/10 (Biochimica), posto che, alla data di formazione della commissione, presso lo stesso Dipartimento che ha richiesto il posto (Dip. ChiBioFarAm) erano disponibili diversi docenti che possedevano i requisiti per far parte della suddetta commissione e che, peraltro, si sarebbe potuto anche procedere con una ricognizione all’interno dell’Ateneo, dove erano e sono presenti altri docenti comunque appartenenti allo stesso settore SSD BIO/10 in possesso dei requisiti per la designazione a componente interno della commissione (cfr. memoria di replica, pag. 5).
Orbene, dalle difese dell’Avvocatura erariale e da quella della parte controinteressata nessuna specifica contestazione è stata opposta al fatto (affermato in modo puntuale dalla deducente) della sussistenza di docenti dell’Ateneo in questione che ben avrebbero potuto essere in tal modo designati.
Più precisamente, non solo dagli atti versati in giudizio non è stata neppure comprovata la radicale assenza di docenti da designare per il ruolo in questione, ma non è neanche ricavabile alcuna giustificazione (sul piano del corredo motivazionale) alla designazione contestata dalla parte ricorrente – con l’illustrazione, a titolo esemplificativo, delle ragioni per le quali nessun docente dell’Ateneo, pur in possesso dei requisiti, avrebbe potuto essere designato. 
Orbene, in applicazione del principio di non contestazione, codificato dall’ art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. («il [#OMISSIS#] deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite»), i fatti dedotti e non contestati debbono considerarsi provati.
Ed invero, la collocazione topografica del disposto dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. deve portare a ritenere che, nell’ambito del processo amministrativo, i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova, menzionato nel comma 1 del medesimo art. 64 cod. proc. amm., con la conseguenza che una volta che la parte abbia adempiuto al suo onere di allegazione, la non contestazione fa assurgere a prova piena quanto dedotto dal ricorrente, senza che al riguardo al [#OMISSIS#] sia consentito di fare ricorso ai suoi poteri acquisitivi per accertare quanto non oggetto di contestazione; la mancata contestazione, in particolare, esenta l’altra parte dal provare i fatti per i quali sarebbe gravata dall’onere della prova, dovendosi pertanto attribuire al comportamento non contestativo il valore di relevatio ab onere probandi (cfr., ex plurimis, T.A.R. [#OMISSIS#], Catanzaro, sez. I, 22 novembre 2021, n. 2079; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 10 aprile 2020, n. 1372).
Peraltro, i fatti posti alla base del motivo di gravame sono stati enunciati in maniera specifica giacché era onere della controparte – come richiede l’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. – effettuare una contestazione in termini altrettanto specifici (arg. ex T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5 marzo 2021, n. 701 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
2.1.4. Venendo in rilievo la questione relativa alla composizione della commissione, occorre richiamare il consolidato orientamento in base al quale in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa [#OMISSIS#] situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il [#OMISSIS#] non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).
Nel [#OMISSIS#] in questione viene infatti dedotto il motivo dell’illegittima composizione della commissione giudicatrice e, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, i vizi di composizione degli organi collegiali costituiscono vizi di incompetenza dell’organo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 2018, n. 6257: il vizio [#OMISSIS#] composizione dell’organo collegiale è assimilabile al vizio di incompetenza e il riscontro della sua esistenza preclude l’esame degli altri [#OMISSIS#] di legittimità dell’atto in quanto emanato da un organo privo di titolarità).
Orbene, è principio generale del processo amministrativo che l’accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell’organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso; giacché tale vizio accolto, per la sua stessa natura, inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall’organo competente (o, se si tratti di un collegio, da quello correttamente costituito), e ciò, ovviamente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa, di quest’[#OMISSIS#] possa in alcun modo risultare pregiudicata (nel senso, etimologico, di “pre-giudicata”) da quella in precedenza svolta dall’organo incompetente (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 6 marzo 2012, n. 273; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 14 settembre 2012, n. 1873).
Inoltre, la presenza anche di un solo componente nominato in modo illegittimo mina in radice il principio del collegio perfetto, con conseguente invalidità delle attività svolte e determina, secondo i principi generali, la caducazione degli atti successivi della procedura (arg. ex Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 3 luglio 2020, n. 526).
2.1.5. In conclusione, ritenuta la fondatezza del primo motivo di gravame e previo assorbimento delle restanti censure, va accolta la domanda di annullamento degli atti avversati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. 
3. A giudizio del Collegio non sussistono i presupposti per disporre, come richiesto dalle parti resistente e controinteressata, la deletazione di affermazioni della parte ricorrente.
Ed invero, la cancellazione delle espressioni ritenute offensive o sconvenienti ex art. 89 cod. proc. civ. – applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ex art. 39, comma 1, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 23 aprile 2018, n. 1065) – va esclusa allorché il loro uso non risulti dettato da un passionale ed incomposto intento dispregiativo ed offensivo nei confronti della controparte, conservando invece un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo infatti preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (arg., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6131; T.A.R. Campania, [#OMISSIS#], sez. II, 29 novembre 2019, n. 2129; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 12 aprile 2018, n. 3999; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 22 febbraio 2018, n. 504).
Nel [#OMISSIS#] di specie, le espressioni utilizzate dalla difesa di parte ricorrente non eccedono comunque gli scopi difensivi e l’oggetto del giudizio né trascendono al piano dell’offesa gratuita ed avulsa dalla vis polemica che connota il dibattito tra le parti in causa; le stesse, inoltre, risultano in rapporto di strumentalità rispetto al diritto di difesa.
In altri termini, le espressioni utilizzate dalla difesa della parte ricorrente possono essere ritenute riconducibili ad una forma di enfasi difensiva, in quanto si pongono in rapporto con l’esercizio del diritto di difesa, volto a dimostrare la fondatezza delle proprie argomentazioni, senza risultare espressive di quell’intento esclusivamente offensivo e dispregiativo necessario per la riconducibilità all’ambito applicativo segnato dall’art. 89 cod. proc. civ. (arg. ex T.A.R. [#OMISSIS#], Reggio [#OMISSIS#], 10 aprile 2018, n. 166).
[#OMISSIS#] specifico, poi, quanto alla richiesta di cancellazione formulata dall’Avvocatura erariale (cfr. pag. 5 della memoria depositata in data 8 marzo 2021), [#OMISSIS#] quanto sopra, si deve altresì evidenziare che le argomentazioni spese dalla deducente nel ricorso (cfr. pag. 4) si legano ai contenuti di una denuncia-querela presentata in data 14 gennaio 2021 dalla stessa parte ricorrente (querela versata in atti: cfr. allegato 7 depositato in data 8 febbraio 2021).
4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, in ragione della fondatezza del primo motivo di gravame e – previo assorbimento delle restanti censure – va disposto l’annullamento degli atti avversati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. 
5. La peculiarità della vicenda contenziosa e gli interessi alla stessa sottesi giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti private e di tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dato, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dato
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO