Non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela per esso offerto (oggi dall’art. 117 c. p. a.). Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte; pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5199; Consiglio di Stato, Sez. III, 1 febbraio 2019, n.806).
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 2 maggio 2019, n. 983
Professore a contratto-Autotutela
N. 00983/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01574/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Scordia, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 13;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via [#OMISSIS#] Ognina, 149;
nei confronti
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Avverso il silenzio
dell’Università degli studi di Catania, sulla domanda del 1° agosto 2018 di accesso ai contratti di servizio (sub specie di contratto di insegnamento, affidamento di supplenza, rapporto a tempo determinato) del prof. Di [#OMISSIS#] con l’Università degli studi di Catania nei periodi compresi tra il 07/01/2013 ed il 06/03/ 2013, tra il 22/04/2013 ed il 21/09/2013, e tra il 09/01/2014 ed il 25/03/2014 ed al contratto di ricercatore nell’ambito del progetto “autobus eco -compatibile ottimizzato per la mobilità urbana sostenibile” (Ministero Sviluppo Economico) e sull’istanza di annullamento in autotutela o, in subordine, di decadenza del 1° agosto 2018;
E per l’accertamento dell’obbligo,
previo accoglimento della domanda cautelare,
dell’Università degli studi di Catania dell’obbligo di provvedere, sull’istanza di annullamento in autotutela o, in subordine, di decadenza del 1° agosto 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha premesso di avere partecipato alla procedura di selezione per chiamata di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, indetta dall’Università con d.r. n.3219 del 25 settembre 2015 ed espressamente riservata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. n. 240/2010 e degli artt. 1 e 2 del bando, “alla chiamata di coloro che nell’[#OMISSIS#] triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”, risultando idonea.
Ha altresì rappresentato che, alla procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 08/A3, hanno partecipato solo la stessa (in possesso di abilitazione scientifica nazionale fino al 02/04/2020) e il dott. ing. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], che è poi stato individuato dalla Commissione quale destinatario dell’eventuale chiamata ed infine chiamato.
Ha esposto che, a fronte del convincimento che il dott. ing. Di [#OMISSIS#] abbia stipulato contratti di servizio (sub specie di contratto di insegnamento, affidamento di supplenza, rapporto a tempo determinato) con l’Università degli studi di Catania nei periodi compresi tra il 07/01/2013 ed il 06/03/ 2013, tra il 22/04/2013 ed il 21/09/2013, e tra il 09/01/2014 ed il 25/03/2014, con l’istanza del 1° agosto 2018, ne ha chiesto copia, senza esito.
Ha quindi chiesto, con la medesima istanza, la verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione e di chiamata del dott. ing. Di [#OMISSIS#], nelle funzioni di professore di seconda fascia, e l’adozione – ove lo stesso risulti carente del requisito su descritto e dunque risulti che abbia formulato intenzionalmente o dolosamente non veritiere rappresentazioni dei fatti (in particolare nell’avere rappresentato all’Amministrazione di non avere svolto alcun genere di rapporto di lavoro con la medesima nel triennio 01/11/2012-01/11/2015) oltreché dichiarazioni false – degli opportuni provvedimenti di competenza per l’annullamento in autotutela degli atti della procedura; in subordine, ha formulato istanza di decadenza del controinteressato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 127, lett. d), D.P.R. n. 3/1957, e di ripetizione della procedura medesima.
Con il ricorso in esame ha proposto azione avverso il silenzio sulla domanda del 1° agosto 2018 di accesso e sull’istanza di annullamento in autotutela o, in subordine, di decadenza dal 1° agosto 2018; ha chiesto, quindi, l’accertamento dell’obbligo, previo accoglimento della domanda cautelare, dell’Università degli studi di Catania di provvedere sull’istanza di annullamento in autotutela o in subordine di decadenza.
2. Si è costituito il controinteressato con memoria formale
3. Si è costituita l’amministrazione intimata; questa ha fatto presente che:
– l’istanza dell’1 agosto 2018 rappresenterebbe solo l’[#OMISSIS#] ossia la quarta istanza di uguale oggetto formulata dalla ricorrente nel tempo;
– acquisiti i documenti richiesti con la prima istanza (del 22 aprile 2016), la ricorrente ha notificato ricorso (m.1259/2016), tuttora pendente per l’annullamento del citato decreto di approvazione degli atti di concorso D.R. n.1287 del 18 aprile 2016;
– l’amministrazione ha riscontrato anche la seconda istanza (del 18 aprile 2017), nonostante l’opposizione del controinteressato, trasmettendo la documentazione relativa all’attività didattica dell’ing. Di [#OMISSIS#], pertinente e connessa alla procedura di chiamata del posto di professore di II fascia;
– con una terza istanza dell’11 agosto 2017 (prot. n.89727) la ricorrente ha chiesto copia dei contratti attestanti prestazioni di servizio in qualunque forma rese dal dott. Di [#OMISSIS#] presso l’Università degli Studi di Catania nei periodi indicati; il controinteressato si è opposto; l’amministrazione universitaria ha acquisito un parere dall’Avvocatura dello Stato in cui si dava atto della circostanza che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto ai sensi dell’art.25 co. 4 e 5 della legge n.241 del 1990 (essendo decorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta) e specificando che, non avendo l’interessata proposto tempestivo ricorso avverso il provvedimento negativo implicito nel [#OMISSIS#] di 30 giorni ex art.116 c.p.a. (ossia entro il 30 ottobre 2017), l’Ateneo poteva provvedere ad archiviare l’istanza;
– con la quarta istanza dell’1 agosto 2018, la ricorrente avrebbe sostanzialmente reiterato le precedenti richieste.
Ha altresì specificato che i contratti il cui accesso è richiesto sarebbero relativi ad incarichi di collaborazione autonoma esterna (e quindi estranei a qualunque ipotesi di “servizio” o di “rapporto di lavoro” diversamente qualificato, ancorché di professore a contratto), svolti per esigenze proprie del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; gli stessi inoltre non sarebbero stati prodotti dal controinteressato ai fini del concorso in questione e non sarebbero pertinenti alla questione sottoposta (regolarità della procedura di chiamata di professore di II fascia).
4. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 17 gennaio 2019 il ricorrente ha rinunciato alla sospensiva ai fini di una rapida fissazione del merito.
5. In data 11 marzo 2019 il controinteressato ha prodotto memoria per resistere al ricorso, con richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art.26 c.p.a.
6. Va preliminarmente dato atto che con il presente ricorso vengono formulate due domande: quella volta avverso il silenzio sull’istanza di accesso ai documenti richiesti (ex art.116 c.p.a.) e quella avverso il silenzio sull’istanza di annullamento in autotutela o di decadenza.
Tuttavia, il Collegio ritiene che, essendo soggette le domande al medesimo rito (camerale) e sussistendo nel [#OMISSIS#] i presupposti, le stesse possono essere trattate congiuntamente.
7. Il ricorso contro il silenzio riferito all’istanza di accesso dell’1 agosto 2018 è inammissibile.
Infatti, il [#OMISSIS#] previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell’amministrazione sull’istanza di accesso – stabilito dall’art. 116 cod. proc. amm., come già prima dall’art. 25, L. n. 241 del 1990, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo – è a pena di decadenza: di conseguenza, la mancata impugnazione del diniego nel [#OMISSIS#] non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo; viceversa, quando il cittadino reiteri l’istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell’istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all’accesso ovvero l’ amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, è certamente ammissibile l’impugnazione del successivo diniego, perché a questo non può attribuirsi carattere meramente confermativo del primo.
Pertanto, qualora il cittadino si limiti a reiterare l’originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, in assenza di fatti nuovi, l’amministrazione ben potrà limitarsi a confermare — con decisione non autonomamente impugnabile — la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l’amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza (T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 23 gennaio 2018, n.51; Cons. di St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6; Cons. St, sez. VI, 5 marzo 2015, n.1113; Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2018, n.423).
Nel [#OMISSIS#], la nuova istanza dell’1 agosto 2018, rispetto all’accesso, non ha fatto altro che reiterare – in assenza di fatti nuovi – la domanda (la terza è dell’11 agosto 2017) su cui si è già formato il silenzio rigetto non impugnato; ne consegue l’inammissibilità del ricorso, rivestendo la nota impugnata, relativamente ai documenti nuovamente richiesti, valore meramente confermativo del precedente diniego non tempestivamente impugnato.
8. Quanto all’istanza di autotutela/decadenza, la stessa è parimenti inammissibile.
Per pacifica giurisprudenza, non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela per esso offerto (oggi dall’art. 117 c. p. a.). Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte; pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5199; C.S. sez. III, 1 febbraio 2019, n.806).
In tal senso anche il C.G.A. (sent. n. 380 del 2017) ha sostenuto che: “Il giudizio sul silenzio rifiuto è diretto ad accertare se il comportamento silenzioso tenuto violi l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza del privato, titolare di una posizione qualificata che ne legittimi l’istanza, mentre le istanze dei privati volte a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela da parte della stessa amministrazione hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano in capo alla medesima amministrazione alcun obbligo di provvedere, non dando luogo a formazione di silenzio inadempimento in [#OMISSIS#] di mancata definizione dell’istanza”; e che “pertanto, non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione comunale di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento di annullamento di una determinazione, non essendo coercibile ‘ab extra’ l’attivazione del procedimento di riesame della decisione presa, peraltro neanche configurabile come provvedimento amministrativo, mediante l’istituto del silenzio-rifiuto” (C.S., V^, 30.12.2011 n.6995)”. In altri termini, la segnalazione del privato non trasforma il procedimento discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere necessariamente con un provvedimento espresso, non sussistendo alcun dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela, né sull’istanza di decadenza, [#OMISSIS#] restando gli accertamenti di pertinenza della stessa e le responsabilità connesse.
Del resto, nel [#OMISSIS#], le motivazioni che muovono l’istanza della ricorrente – ove fossero volte non ad ottenere un provvedimento espresso o comunque un riscontro ad un silenzio provvedimentale, quanto piuttosto ad introdurre elementi nuovi di censura rispetto a quelli già introdotti con il ricorso introduttivo e tuttora pendente – avrebbero dovuto essere introdotte nei termini con motivi aggiunti a quel ricorso, il che non è avvenuto nel [#OMISSIS#]; non può infatti il presente ricorso rimettere in [#OMISSIS#] la ricorrente per far valere ragioni non tempestivamente dedotte.
9. Tenuto conto della peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene che la richiesta del controinteressato di condanna per responsabilità aggravata ex art.26 c.p.a. non può essere accolta, sussistendo invece i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 02/05/2019