Con sentenza n. 1, del 28 gennaio 2018, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che, “in virtù del principio comunitario di libera circolazione, l’accesso agli studi di insegnamento superiore da parte di studenti provenienti da altri Stati membri deve essere sempre garantito, e può subire restrizioni solamente limitatamente a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dagli Stati membri. Pertanto, atteso che la ratio del sistema introdotto dall’art. 4 l. n. 264 del 1999 (che prevede un test di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato) è quella di garantire un’elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale, non risulta strettamente necessario al raggiungimento dei fini perseguiti la previsione di un test di ammissione anche nel caso di trasferimenti presso l’Università italiana di studenti provenienti da Università straniere, considerato che la capacità di tali studenti può essere utilmente accertata (così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da Università nazionali) mediante una rigorosa valutazione della qualificazione dello studente, effettuata in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dai candidati”.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 412
Ammissione al corso di laurea in Veterinaria-Riconoscimento crediti pregressi
N. 00412/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Carbone, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51;
contro
Università degli Studi di Messina, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del rigetto dell’istanza di iscrizione al corso di laurea in Medicina veterinaria presso l’Università degli Studi di Messina, presentata dal dott. Carbone l’11 ottobre 2016;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Università degli Studi di Messina sulla domanda presentata dal dott. Carbone in data 11 ottobre 2016 per l’iscrizione “al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42) con il riconoscimento dei crediti formativi già maturati dalla precedente carriera universitaria”,
per la conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto, e, in caso di ulteriore inerzia, per la nomina di commissario ad acta.
per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
della nota Università degli Studi di Messina 29 novembre 2016, prot. n. 74838, avente ad oggetto “Iscrizione CDL Medicina Veterinaria classe LM-42”, e della nota Università degli Studi di Messina, 22 dicembre 2016, prot. n. 81437, di identico contenuto;
per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
delle note a) Università degli Studi di Messina 7 luglio 2017, trasmessa il 10 luglio 2017, ad oggetto “Esecuzione ordinanza Tar Sicilia sez. Catania n. 345 del 25 maggio 2017”, a firma del Direttore Dipartimento Servizi Didattici e Alta Formazione e del r.p.a.; b) 19.20 luglio 2017, trasmessa il 21 luglio 2017, con prot. 2017-UNMECLE-0054148, ed il 24 luglio 2017 con prot. 2017-UNMECLE-0054201, ad oggetto “Carbone [#OMISSIS#]. Ordinanza Tar Sicilia sez. Catania n. 345 del 25 maggio 2017. Risposta nota prot. n. 51740/2017”, a firma del Direttore Generale e del r.p.a.; c) 1.8 agosto 2017, trasmessa la stessa data con prot. 2017-UNMECLE-0058007 e 2017-UNMECLE-0058013, ad oggetto “Dott. Carbone [#OMISSIS#]. Richiesta di accesso agli atti Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Risposta nota prot. n. 54651/2017”, a firma del Direttore Generale e del r.p.a.; ed in via tuzioristica d) del Regolamento Didattico d’Ateneo nelle parti – artt. 19-bis, 19-quater, 23 e 32 – in cui si intendesse negare ovvero limitare il diritto del ricorrente ad essere iscritto al Corso di laurea in Medicina Veterinaria ad anno successivo al primo; e) del Regolamento Didattico del Corso di laurea in Medicina veterinaria, emanato con D.R. 9 agosto 2017, n. 1689, e valido per l’a.a. 2017-2018, nelle parti – artt. 5 e 10 – in cui si intendesse negare ovvero limitare il diritto del ricorrente ad essere iscritto al medesimo Corso di laurea ad anno successivo al primo; e nell’art. 13, nella parte in cui si intendesse consentire l’accesso anche allo studente immatricolato ad anno successivo al primo solo alla condizione che si siano acquisiti «i CFU degli insegnamenti del VET/01: Anatomia propedeutica; Anatomia veterinaria sistematica e comparata», ovvero che giunga a condizionare l’iscrizione del ricorrente ad anno successivo al primo, «nei limiti dei posti disponibili, solo se si superano, o vengono convalidati, determinati esami (es. Anatomia propedeutica e Anatomia Veterinaria sistematica e comparata)» (nota 1-8.8.2017); delle analoghe prescrizioni eventualmente contenute Regolamento didattico del Corso di laurea in Medicina veterinaria valevole per l’a.a. 2016-2017; del Manifesto degli studi per l’a.a. 2016-2017 e del Manifesto degli studi per l’a.a. 2017-2018, sempre nella parte in cui dovessero intendersi limitativi del diritto del ricorrente;
e per l’accertamento del diritto del dott. [#OMISSIS#] Carbone ad essere iscritto presso il Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria LM-42, ad anni successivi al primo, già dall’a.a. 2016-2017 e con il riconoscimento dei crediti formativi per la precedente carriera universitaria, secondo l’istanza dell’11 ottobre 2016, e per la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Messina ad adottare il provvedimento richiesto e, in caso di inerzia, per la nomina di commissario ad acta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente – che in data 22 ottobre 2013 ha conseguito presso l’Università degli Studi di Messina la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali – ha prima chiesto l’accertamento della illegittimità del silenzio mantenuto dall’Università sull’istanza tendente a ottenere l’iscrizione “al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42), con il riconoscimento dei crediti formativi già maturati dalla precedente carriera universitaria, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea in Medicina Veterinaria, ad anni di corso successivi al primo”.
Poi, con motivi aggiunti, ha impugnato la nota del 22.12.2016 con cui l’Università gli ha comunicato quanto segue: “dai controlli effettuati…lei non risulta essere immatricolato per l’a. a. 2016/2017”; “abbiamo anche controllato la graduatoria nazionale e Lei si trova al posto n. 4773 con un punteggio pari a 29,30 ed a tutt’oggi non risulta essere mai stato assegnato o prenotato presso l’Università degli Studi di Messina, condizione necessaria per effettuare l’immatricolazione ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale, come Medicina Veterinaria”.
Con ordinanza n. 345 del 25.05.2017 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, “considerato che il ricorso appare fondato, perché nei provvedimenti impugnati l’Amministrazione non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente non è uno studente che intende trasferirsi da altra Facoltà, bensì soggetto già laureato, che chiede il riconoscimento dei crediti legati agli esami già sostenuti”; la Sezione ha pertanto ordinato “all’Amministrazione di provvedere, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, sull’istanza del ricorrente quale soggetto già laureato, e decidere quindi se e quali crediti possano essergli riconosciuti, nella Facoltà alla quale egli intende iscriversi, in relazione agli esami già sostenuti”.
A seguito di richiesta del ricorrente di esecuzione dell’ordinanza, con nota del 07.07.2017 l’Università lo ha invitato “a procedere alla scelta del Corso di laurea, non a numero programmato, in cui intende immatricolarsi presso questo Ateneo, per 1’a.a. 2017/2018. Per i corsi di laurea a numero programmato è previsto invece, per poter accedere all’immatricolazione, il superamento del test di ammissione. Successivamente potrà proporre apposita istanza di riconoscimento dei crediti acquisiti in relazione agli esami già sostenuti in altro corso per il quale ha conseguito la laurea”.
Con successiva nota del 19.07.2017 l’Università ha ribadito al ricorrente il contenuto di quella del 07.07, sottolineando “che l’accesso al corso di laurea in Medicina Veterinaria è subordinato al superamento di un apposito test di ammissione a prescindere dal possesso di un altro diploma di laurea”, e che “l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1/2015, da Lei citata a sostegno dell’istanza che motiva la presente, ha delibato in merito al trasferimento ad anni successivi al primo di studenti provenienti da altri Atenei e, comunque, iscritti nel medesimo corso di laurea”.
Il ricorrente ha impugnato entrambe le note con un secondo ricorso per motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 669 del 05.10.2017 questa Sezione ha nuovamente accolto l’istanza cautelare, perché “il diniego tout court dell’Università di iscrivere il ricorrente al 2° anno della facoltà di Veterinaria appare illegittimo, perché la circostanza che il ricorrente provenga da altra facoltà, se non crea, di per sé, il diritto del ricorrente di iscriversi al 2° anno, non fa sorgere, di per sé, il potere dell’Università di assoggettarlo al test di ammissione previsto per il 1° anno, né di negargli direttamente l’iscrizione per il solo fatto di provenire da altra e diversa facoltà, perché tale ultima circostanza non fa venir meno l’obbligo per l’Università di verificare se e quanti crediti spettino al richiedente l’iscrizione per gli studi finora compiuti”.
Poiché con tale ultima ordinanza questa Sezione aveva ordinato all’Università di provvedere a tale verifica “entro 10 giorni dalla notificazione o comunicazione della ordinanza”, nella seduta del 12.10.2017 il Consiglio del Corso di laurea magistrale in medicina veterinaria ha riconosciuto al ricorrente, sulla base della “carriera svolta presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie…”, 120 crediti; precisando poi, con nota del 26.10.2017, che “sulla base delle indicazioni fornite nella Delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria del 12 ottobre 2017, intende procedere alla immatricolazione…al Primo anno ripetente del predetto Corso di Laurea”.
Dopodiché, in data 30.10.2017, al dott. Carbone è stato infine consentito di iscriversi al Corso di laurea in Medicina Veterinaria, mediante la sottoscrizione della relativa domanda, e il versamento delle tasse universitarie, al primo anno ripetente per l’anno accademico 2016/2017, ed al secondo anno per l’a.a. 2017/2018.
Alla pubblica udienza del 07.12.2017 la causa è stata pertanto posta in decisione.
Il ricorso introduttivo, volto a far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Università sulla domanda presentata dal ricorrente per l’iscrizione “al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42) con il riconoscimento dei crediti formativi già maturati dalla precedente carriera universitaria”, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione all’avvenuta emanazione, da parte dell’Università, dei successivi provvedimenti.
I motivi aggiunti sono fondati e vanno pertanto accolti.
Con sentenza n. 1 del 28.01.2015 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che, “in virtù del principio comunitario di libera circolazione, l’accesso agli studi di insegnamento superiore da parte di studenti provenienti da altri Stati membri deve essere sempre garantito, e può subire restrizioni solamente limitatamente a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dagli Stati membri. Pertanto, atteso che la ratio del sistema introdotto dall’art. 4 l. n. 264 del 1999 (che prevede un test di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato) è quella di garantire un’elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale, non risulta strettamente necessario al raggiungimento dei fini perseguiti la previsione di un test di ammissione anche nel caso di trasferimenti presso l’Università italiana di studenti provenienti da Università straniere, considerato che la capacità di tali studenti può essere utilmente accertata (così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da Università nazionali) mediante una rigorosa valutazione della qualificazione dello studente, effettuata in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dai candidati”.
Tale sentenza è stata emessa su rinvio del CGA, su un appello proposto proprio dall’Università di Messina avverso la sentenza n. 3037 del 21.12.2012, con cui la III Sezione di questo Tribunale aveva accolto il ricorso di uno studente, proveniente da una Università romena, che si era vista negare l’iscrizione al secondo anno della facoltà di Medicina solo perché non aveva (ovviamente) a suo tempo sostenuto il test di ammissione al primo anno.
L’Adunanza Plenaria ha anche chiarito che la stessa rigorosa valutazione può avvenire anche “per i candidati al trasferimento provenienti da Università nazionali”.
Ma se tale divieto di ostacolare la mobilità di studenti vale per gli stranieri che intendano trasferirsi presso una Università italiana da altro Stato membro dell’Unione, esso non può (ovviamente) non valere quando si tratti di studente italiano tout court, che intenda trasferirsi da altra Università italiana.
Oltretutto, al contrario di quanto ritenuto dall’Università con le note del luglio 2017, è assolutamente irrilevante che la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria abbia “delibato in merito al trasferimento ad anni successivi al primo di studenti provenienti da altri Atenei e, comunque, iscritti nel medesimo corso di laurea”, perché, dal punto di vista della ratio da applicare, il caso in esame si presenta identico a quelli con riferimento ai quali la giurisprudenza ha assunto la posizione descritta.
Semmai, laddove, come nel caso in esame, lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no “affine” a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi.
Del resto, anche il Regolamento didattico d’Ateneo dell’Università di Messina, all’art. 23, dispone che “i Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio, di reiscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l’Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, il riconoscimento dei crediti acquisiti. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti non riconosciuti ai fini del
conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell’interessato. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”.
In conclusione, secondo l’Adunanza Plenaria, << il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitarii ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo ( art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l’ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato “regolamento didattico di ateneo”; v. anche l’art. 2, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone che – ai fini della realizzazione della autonomia didattica di cui all’art. 11 della legge n. 341 del 1990 – le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del medesimo regolamento, nonché l’art. 11, comma 9, dello stesso D.M., che, a proposito dei regolamenti didattici di ateneo, prevede che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del regolamento statale )>>.
Ed ancora, << in realtà, la “predisposizione” di uno studente che abbia già effettuato un percorso formativo all’estero, e che magari sia prossimo alla laurea, è ormai superata dallo stesso percorso di studii fino ad allora effettuato, mentre la capacità ed il merito di tali studenti ( il cui diritto ex art. art. 34, comma 2, Cost. ad attingere ai gradi più alti degli studi la Corte Costituzionale ha ritenuto, con la sentenza n. 383/1998, equamente contemperato col diritto di accedere all’istruzione universitaria per effetto del sistema approntato dalla regolamentazione nazionale per l’accesso alla facoltà di medicina ) vanno accertati, ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo presso l’università italiana di destinazione, mediante una rigorosa valutazione di quel percorso, affidata alle Università, da effettuarsi anche mediante un riscontro della effettiva equipollenza delle competenze e degli standards formativi dell’Università di provenienza rispetto a quelli assicurati dall’istruzione universitaria nazionale, la cui presunta “superiorità” è in fin dei conti preconcetta, o, come accortamente osservato dall’Ordinanza di rimessione, “assertiva e sostanzialmente assiomatica”.
<<…Il problema “elusione”, e quello connesso “intransigenza/lassismo”, si risolvono invero non con la creazione di percorsi ad ostacoli volti ad inibire la regolare fruizione di diritti riconosciuti dall’ordinamento, ma predisponendo ed attuando un rigido e serio controllo, affidato alla preventiva regolamentazione degli Atenei, sul percorso formativo compiuto dallo studente che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo; controllo che abbia riguardo, con specifico riferimento alle peculiarità del corso di laurea di cui di volta in volta si tratta, agli esami sostenuti, agli studii teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite (ad es., per quanto riguarda il corso di laurea in medicina, attraverso attività cliniche), all’idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell’università di nuova accoglienza.
<<…Peraltro, una generalizzata prassi migratoria ( prima in uscita da parte degli studenti che non abbiano inteso sottoporsi o che non abbiano superato la prova nazionale di ammissione e poi in ingresso da parte degli stessi studenti che abbiano compiuto uno o più anni di studii all’estero ) in qualche modo elusiva nel senso di cui sopra è da escludersi sulla base dell’indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero di posti rimasti per ciascun anno di corso scoperti rispetto al numero massimo di studenti immatricolabili ( non superiore alla offerta potenziale ch’esse possono sostenere ) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato>>.
Nel contesto normativo e giurisprudenziale delineato, si pone in modo distonico il Decreto MIUR n. 546 del 30 giugno 2016, contenente norme riguardanti «modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017», laddove, all’allegato 2, pur prevedendo che “agli Atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’Ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni”, precisa però che a tal fine “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria” (punto 12).
L’illegittimità della citata previsione del D.M. è legata al fatto che, in tal modo, viene surrettiziamente introdotto l’obbligo del test di ammissione per tutti coloro che, come il ricorrente, provengono da corso di laurea diverso da quello di Medicina, e previsto così un divieto generale di riconoscimento di crediti, tale da concretizzare quella limitazione alla libertà di circolazione che la citata pronuncia della Plenaria ha inteso scongiurare (non facendo differenza, come già si è detto, che nel caso di specie trattasi di studente italiano tout court, ma solo proveniente da altro corso di laurea). Tale contrasto comporta quindi per questo tribunale l’obbligo di disapplicare la citata previsione del D.M.
L’obbligo del test di ammissione in questi casi non ha alcuna valida ragione giuridica di sussistere anche con riferimento alla sola normativa nazionale. Infatti, la stessa L. 02/08/1999 n. 264, recante “norme in materia di accessi ai corsi universitari”, e che ha introdotto la programmazione a livello nazionale degli accessi anche ai corsi di laurea in medicina veterinaria, all’art. 4, comma 1, ha previsto che “l’ammissione ai corsi…è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.
Ma tale “predisposizione” può facilmente essere accertata in sede di valutazione degli studi compiuti dallo studente in altro corso di laurea, al fine del riconoscimento dei crediti formativi, e della iscrizione a un anno piuttosto che a un altro del corso di laurea prescelto. Con la conseguenza che l’imposizione del test di ammissione anche a un soggetto che, pur provenendo da un corso di laurea diverso (ma affine) può però già vantare un suo percorso formativo pregresso, tale da rientrare in una parte anche significativa del percorso di studi al quale intende poi accedere, si rivela del tutto illogica e ultronea rispetto al fine previsto dalla legge.
Nel caso di specie, la prova di ciò è data dalla circostanza che, come già rilevato, a seguito dell’ordinanza n. 669 del 05.10.2017 – con cui questa Sezione ha nuovamente accolto l’istanza cautelare, perché “il diniego tout court dell’Università di iscrivere il ricorrente al 2° anno della facoltà di Veterinaria appare illegittimo, perché la circostanza che il ricorrente provenga da altra facoltà, se non crea, di per sé, il diritto del ricorrente di iscriversi al 2° anno, non fa sorgere, di per sé, il potere dell’Università di assoggettarlo al test di ammissione previsto per il 1° anno, né di negargli direttamente l’iscrizione per il solo fatto di provenire da altra e diversa facoltà, perché tale ultima circostanza non fa venir meno l’obbligo per l’Università di verificare se e quanti crediti spettino al richiedente l’iscrizione per gli studi finora compiuti” – nella seduta del 12.10.2017 il Consiglio del Corso di laurea magistrale in medicina veterinaria ha riconosciuto al ricorrente, sulla base della “carriera svolta presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie…”, 120 crediti.
E al di là della circostanza che tale riconoscimento sia stato effettuato in esecuzione della citata ordinanza, resta il fatto che la stessa Università ha riconosciuto al ricorrente un ingente numero di crediti, tali, ed è questo il punto, che appare riaffermata la sua idoneità, conseguita nel diverso percorso universitario, a essere considerato non più un semplice “maturato” al quale applicare lo sbarramento del test per l’accesso programmato, ma uno studente che ha raggiunto un livello di preparazione tale da poter essere inserito almeno al secondo anno di corso.
Ed invero, secondo l’Adunanza Plenaria, al solo “maturato” va riferita la <<prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (cui) devono far riferimento (i) “programmi della scuola secondaria superiore”>>, di guisa che <<è evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola ( v. il già citato art. 6 del D.M. n. 270/2004 ), intendono affrontare gli studi universitarii, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti>>.
Sulla base dei principi affermati dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria, e da ultimo ribaditi dal CGA con sentenza n. 150 del 27.03.2017, per le medesime ragioni già ritenute illegittime nella citata giurisprudenza ha quindi errato l’Università a negare l’iscrizione al ricorrente solo perché “l’accesso al corso di laurea in Medicina Veterinaria è subordinato al superamento di un apposito test di ammissione a prescindere dal possesso di un altro diploma di laurea”.
Poiché l’Università avrebbe dovuto solo effettuare la verifica della carriera svolta dal ricorrente presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie agrarie (adempimento effettuato invece solo dopo l’ordinanza di questa Sezione), e non certo negare tout court l’iscrizione per motivazioni non legate alla carriera svolta, o alla carenza di posti (mai prospettata dall’Università), i provvedimenti impugnati sono pertanto da ritenere senz’altro illegittimi.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso principale, accoglie, nei termini di cui in motivazione, i ricorsi per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 23/02/2018