TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 28 giugno 2018, n. 1383

Procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche-autentica delle firme-Errore materiale

Data Documento: 2018-06-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere annullata l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali di Ateneo motivata dalla circostanza che l’autentica delle firme dei candidati, sarebbe stata effettuata in luogo differente da quello in cui il pubblico ufficiale che vi provvide è titolare del potere di autenticazione. Infatti, il timbro apposto dal pubblico ufficiale che autentica, accerta il luogo dove è intervenuta l’autentificazione, mentre la presenza, meglio la mancata elisione, nel modulo precompilato dell’indicazione di “Messina” appare frutto di un errore materiale.
Come da precedenti analoghi (ordinanza n. 101/2017 del 09.02.2017), il fatto che il Sindaco autenticante abbia lasciato, in calce al precompilato modulo di autenticazione, l’indicazione Messina, appare più frutto di errore materiale, probabilmente legato alla disposizione dell’Università, a sua volta fondata sulla erronea supposizione che l’autenticazione delle firme sarebbe certamente avvenuta a Messina, secondo cui il modulo non andava modificato.

Contenuto sentenza

N. 01383/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02200/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2200 del 2016, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Baglione e Imbesi Felice, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Felice [#OMISSIS#], domiciliati presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Istituto Sacro Cuore, 22
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti
Falliti [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Croce, domiciliato presso la Segreteria del TAR in Catania, via Istituto Sacro Cuore, 22; 
per l’annullamento
-della comunicazione prot. 64177 del 18-10-2016 a firma del Direttore Generale pro-tempore dell’Università degli studi di Messina, per mezzo della quale è stata comunicata agli odierni ricorrenti, candidati nella lista elettorale “Omega”, l’esclusione dalla procedura per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell’ateneo messinese, indette per il 22 e 23 novembre 2016;
– dei successivi provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale istituita presso l’Università degli studi di Messina, comunicati ai ricorrenti con note prott. 70002 del 09-11-2016 e 70009 del 09-11-2016, con i quali sono stati rigettati i ricorsi amministrativo di cui all’art. 8 co 5 del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina e di Falliti [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 16.11.2016, i signori Baglione [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed Imbesi Felice, studenti presso l’Università di Messina, impugnano i provvedimenti in epigrafe con i quali è stata disposta la loro esclusione dalla procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali di Ateneo, indette per il 22 e 23 novembre 2016.
Espongono i ricorrenti che, in relazione alle elezioni per il rinnovo della componente studentesca a livello di Ateneo e Dipartimenti dell’Università di Messina, presentavano la propria candidatura al Consiglio del Corso di Laurea in Giurisprudenza (quanto al Signor Imbesi) ed al Consiglio del Corso di Laurea in Economia (quanto alla Signora Baglione), secondo le modalità di cui al DR 1369/2016.
La sottoscrizione delle candidature, veniva autenticata dal Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Castroreale, a ciò espressamente delegato dal Sindaco dello stesso comune, asseritamente nell’ambito della circoscrizione comunale di competenza, su moduli prestampati forniti dall’Ateneo e recanti, come luogo di sottoscrizione, l’indicazione a stampa Messina e sui quali era erroneamente riportata la dicitura Nizza.
Tuttavia, con nota prott. 64177 in data 18.10.2016, venne comunicata agli odierni ricorrenti l’esclusione delle candidature, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del vigente regolamento di ateneo per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali, in quanto sarebbe risultato che l’autentica della firma dei candidati, sarebbe stata effettuata in luogo differente da quello per cui il pubblico ufficiale è titolare del potere di autenticazione.
Avverso tale provvedimento di esclusione gli odierni ricorrenti proponevano tempestivi ricorsi alla Commissione Elettorale di Ateneo, eccependone l’illegittimità.
Con le note prott. 70002 e 70009 del 9 novembre 2016, l’Ateneo comunicava quindi il rigetto di detti ricorsi, sostanzialmente evidenziando, giusto conforme parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, cui nel frattempo l’ateneo si era rivolto per chiederne il parere, che le candidature andavano escluse, in ragione del fatto che l’autentica era stata effettuata fuori dal luogo in cui il pubblico ufficiale sottoscrittore era titolare del potere di asseverare le sottoscrizioni.
A parere degli organi dell’ateneo preposti alla valutazione della vicenda, si sarebbe stati in presenza, nel caso di specie, di un’evidente violazione del principio di territorialità cui obbedisce il vigente sistema di certificazione.
2. Contro il detto provvedimento di esclusione sono, perciò, insorti i signori Baglione ed Imbesi, che ne chiedono l’annullamento affidandosi ad un unico motivo di censura.
Sostengono, infatti, i ricorrenti che la commissione elettorale sarebbe incorsa in violazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, dal momento che non corrisponderebbe al vero la circostanza che l’autenticazione sarebbe avvenuta al di fuori del territorio comunale di competenza del pubblico ufficiale che la effettuò.
Infatti, già con nota prot. 11431 del 03.11.2016, il Presidente del Consiglio Comunale di Castroreale, Dr. [#OMISSIS#] Mandanici, aveva comunicato agli organi preposti dell’Università di Messina che le autentiche delle firme dei sigg. Baglione [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],….Imbesi Felice…e [#OMISSIS#] Orazio….sono state effettuate dal sottoscritto presso Palazzo Peculio, sede municipale del Comune di Castroreale.
Sottolinea, dunque, la difesa dei ricorrenti che il Presidente del Consiglio Comunale di Castroreale, giusta delega del Sindaco, avrebbe proceduto all’autentica presso quel comune e si sarebbe limitato a non elidere l’indicazione Messina già presente sugli stampati forniti dall’ateneo. Tale circostanza è suffragata dalla dichiarazione resa dal pubblico ufficiale autenticatore.
Il fatto che il pubblico ufficiale non aveva provveduto ad elidere l’indicazione Messina dallo stampato, a parere dei ricorrenti, non può aver reso illegittimo l’atto di presentazione delle candidature, stante che l’indicazione del luogo di autentica non sarebbe elemento essenziale dell’atto.
Si sostiene, infatti, che l’art. 21 del DPR 445/2000 individua due distinte ipotesi di autenticazione delle sottoscrizioni: quella prevista dal combinato disposto degli artt. 21 co 1 e 38 co 3 del D.P.R. n. 445/2000 e quella, più rigorosa, di cui all’art. 21 co 2 dello stesso D.P.R., che prevede che l’autenticazione sia redatta di seguito alla sottoscrizione ed il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma ed il timbro dell’ufficio.
Secondo la prospettazione della difesa dei ricorrenti, tale più rigorosa procedura si applicherebbe ad atti presentati a soggetti diversi dagli organi della PA, o a questi ultimi, ma al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici. Alla fattispecie in esame, perciò, si applicherebbe la tipologia di autentica prevista dal combinato disposto degli artt. 21 co 1 e 38 co 3 del DPR 445/2000, che richiede esclusivamente che la sottoscrizione sia effettuata dall’interessato alla presenza del pubblico ufficiale addetto, con la sottoscrizione di questo ultimo, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
3. Con decreto presidenziale n. 885/2016 del 22.11.2016, il Presidente di questo Tribunale, accoglieva la domanda di misura cautelare monocratica, ai sensi dell’art. 56 del codice del processo amministrativo, ammettendo per l’effetto i ricorrenti alle elezioni.
Con memoria del 21.11.2016 si costituiva il controinteressato.
Costituitasi il 02.12.2016 per difendere le ragioni dell’amministrazione intimata, con memoria del 12.12.2016, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato contestava le pretese dei ricorrenti, ribadendo il principio secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, siano legittimati ad esercitare il potere certificativo esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sotto titolari o al quale appartengono, in applicazione, peraltro, degli artt. 2699 e 2701 c.c..
Con ordinanza n. 960/2016, in data 15.12.2016, questa sezione rigettava la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, considerato che il ricorso appare, a un primo esame proprio della fase cautelare, infondato, in relazione alla circostanza che nel caso di specie è stato violato il principio della competenza del pubblico ufficiale.
La succitata ordinanza, appellata dai ricorrenti, veniva infine riformata dal CGA con ordinanza n. 310 del 14.04.2017, con la quale veniva accolta l’istanza cautelare di primo grado.
All’Udienza camerale del 10.05.2018, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio che il fatto che colui che provvide ad autenticare la firma dei candidati in calce al modulo fornito dall’Università non provvide ad elidere la dicitura prestampata Messina, non possa costituire prova della effettiva violazione del principio della competenza del pubblico ufficiale.
A sostegno della superiore valutazione, militano i rilievi fatti propri dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in relazione sia a quello che ci occupa che ad analoghi provvedimenti di esclusione dalla competizione elettorale tenutasi nel corso del 2016, per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti nei consigli di facoltà dell’Università di Messina.
Con la succitata ordinanza n. 310 del 14.04.2017 e con le altre nn. 308 e 309 pure del 14.04.2017 e n. 219 del 27.02.2017, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha, infatti, evidenziato che il timbro apposto dal pubblico ufficiale che autentica, nel caso di specie il Presidente del Consiglio Comunale di Castroreale, a ciò appositamente delegato dal Sindaco, accerta il luogo dove è intervenuta l’autentificazione, mentre la presenza, meglio la mancata elisione, nel modulo precompilato dell’indicazione di “Messina” appare frutto di un errore materiale.
Del resto, come ha avuto modo di precisare questa stessa sezione (ordinanza n. 101/2017 del 09.02.2017), il fatto che il Sindaco autenticante abbia lasciato, in calce al precompilato modulo di autenticazione, l’indicazione Messina, appare più frutto di errore materiale, probabilmente legato alla disposizione dell’Università, a sua volta fondata sulla erronea supposizione che l’autenticazione delle firme sarebbe certamente avvenuta a Messina, secondo cui il modulo non andava modificato.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
In ragione della novità delle questioni poste all’attenzione del Collegio, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

​Pubblicato il 28/06/2018