E’ illegittima la graduatoria laddove l’ateneo preveda l’ammissione ai corsi dei soli studenti che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 30 aprile 2018, n. 883
Accesso a numero programmato corsi di laurea delle professioni sanitarie-Posti disponibili-Soglia minima richiesta
N. 00883/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01807/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2017, proposto da Milazzo [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Elio [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre 45;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Giunta [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dei seguenti provvedimenti:
– il verbale della Commissione di concorso n. 9 del 1 agosto 2017, relativo alla prova orale della “selezione per l’ammissione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 Settembre 2011 relativo all’ordine di Scuola Secondaria di I grado” per l’anno accademico 2016/2017, nella parte in cui alla ricorrente è stata assegnata la valutazione di 19/30, presuntivamente insufficiente rispetto alla prevista soglia minima di 21/30;
– il D.R. n. 2981 del 10.08.2017 dell’Università degli studi di Catania, recante graduatoria per la Scuola Secondaria di I grado, nella parte in cui non ha inserito l’odierna ricorrente tra gli ammessi, né tra gli idonei, al relativo percorso di formazione;
– ove occorra, il D.R. n. 3257 del 08.09.2017, la nota del 11.09.2017, e il D.R. 3813 del 06.10.2017 dell’Ateneo resistente, che, nel disporre rispettivamente la correzione, lo scorrimento e l’integrazione della suddetta graduatoria, hanno confermato l’esclusione della ricorrente;
– ove occorra e in parte qua, il D.R. n. 1236 del 18.04.2017 dell’Ateneo resistente, recante bando per regolamentare la partecipazione al percorso di formazione oggi in questione;
– ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti e verbali della Commissione di concorso, nei limiti d’interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la prof.ssa Milazzo [#OMISSIS#] – premesso di avere partecipato al concorso per l’ammissione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita, istituito presso l’Università di Catania nell’a.a. 2016/2017 ai sensi dei D.M. 10 settembre 2010 e D.M. 30 Settembre 2011 – espone che:
– per accedere al corso di formazione, il bando prevedeva per il candidato il superamento di una prova suddivisa in tre fasi: un test preliminare, una prova scritta, e una prova orale, con votazione non inferiore a 21/30 per ciascuna;
– avendo svolto con successo sia il test preliminare che la prova scritta, riportando rispettivamente 22,50/30 e 22/30 punti, entrambi punteggi più che sufficienti veniva ammessa alla prova orale;
– in data 1 agosto 2017, svolgeva la prova orale alla presenza della Commissione esaminatrice, all’esito della quale riportava il punteggio insufficiente di 19/30;
– tale punteggio determinava l’esclusione dal successivo percorso di formazione, e ciò ai sensi dell’art. 5 del bando, secondo cui la prova orale “è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30”.
La ricorrente censura sotto svariati profili di violazione e di eccesso di potere la valutazione della prova orale operata dalla Commissione e le modalità di svolgimento della prova medesima. Deduce inoltre la illegittimità della soglia minima di 21 punti prevista per ogni singola prova nonché della non cumulabilità dei punteggi conseguiti nelle singole prove.
Ha chiesto pertanto l’annullamento, previa sospensiva, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare del verbale della Commissione di concorso n. 9 del 1 agosto 2017, relativo alla prova orale, e della graduatoria, nella parte in cui non è inserita tra gli ammessi, né tra gli idonei, al relativo percorso di formazione.
Si sono costituiti l’Università degli Studi di Messina e il M.I.U.R. chiedendo che il ricorso sia rigettato.
La Sezione, con ordinanza del 27/11/2017 n. 815, in accoglimento della domanda cautelare, ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente al corso di formazione per cui è causa.
In vista dell’udienza di discussione nel merito del ricorso, la ricorrente ha depositato documentazione comprovante la avvenuta immatricolazione al predetto corso.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ciò premesso, rileva il Collegio che in seguito all’avvenuta immatricolazione della ricorrente al corso di formazione oggetto del presente giudizio non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che detta immatricolazione non è espressione di un rinnovato apprezzamento della sua situazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2014, n. 4164; sez. III, 19 dicembre 2014, n. 6174; sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 596; sez. IV, 14 marzo 2016, n. 991) ma è puramente esecutiva dell’ordinanza cautelare propulsiva adottata dal questo T.a.r. e tale da non sopravvivere, dunque, alla decisione conclusiva del giudizio. Ciò in forza dei noti principi in tema di automatica caducazione delle misure cautelari di questo tipo in virtù dell’assorbimento della pronuncia cautelare, quale ne sia il contenuto, in quella che definisce il merito della domanda cui accede, attesa la natura accessoria, interinale e continente della tutela cautelare medesima (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860, con richiami ad Ad. Plen. n. 6 del 1978, n. 17 del 1984, n. 3 del 2003; sez. IV, 17 giugno 2016, n. 2695).
Passando al merito del ricorso in epigrafe, il Collegio ritiene di condividere i principi di recente affermati in analoghe controversie dalla terza Sezione del T.a.r. Lazio, sede di Roma, che, con le sentenze nn. 8815 e 8816 del 2017 ha dichiarato la illegittimità dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226, nella parte in cui prevedono l’ammissione ai corsi dei soli studenti, che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio pari a 21, anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati.
Nelle suddette pronunzie – pur ribadendosi la legittimità “dell’introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. numero chiuso” e dello “svolgimento di prove preselettive, che consentano un più ordinato svolgimento delle successive prove di esame, a fronte di un eccessivo numero di aspiranti, restando però fine ultimo della selezione quello di favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. TAR Sicilia, PA, Sez. I, 2.2.2010, n. 1295)” – è stato statuito che:
a) nella logica della selezione preliminare in questione “l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi (…)”. “Se infatti risulta senz’altro possibile, al termine delle prove concorsuali, l’incompleta copertura dei posti, per insufficiente preparazione dei concorrenti, non altrettanto può dirsi per la fase preselettiva, in cui dovrebbe soltanto operarsi una prima “scrematura” dei partecipanti”;
b) “ (…) sembra mancata nel caso di specie un’adeguata istruttoria, in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di 21 punti, pari ad tre quarti del massimo punteggio ottenibile (30), laddove il numero dei partecipanti non ammessi, la diversa conformazione dei quesiti nei vari Atenei, nonché la conclusiva mancata copertura di un ampio numero di posti hanno reso evidente la presumibile, eccessiva difficoltà del test di ingresso, in modo tale da suggerire l’individuazione di una soglia minima diversa, orientata non a restringere eccessivamente la selezione vera e propria, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale del tutto insufficiente per intraprendere il percorso formativo in questione”.
c) “Quanto sopra, tenuto conto sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati”.
Facendo applicazione dei suesposti principi, dai quali non v’è motivo di discostarsi, assorbita ogni altra censura, deve dichiararsi l’illegittimità della graduatoria impugnata nella parte in cui ha previsto l’ammissione ai corsi dei soli studenti, che abbiano conseguito nelle prove previste una soglia minima di punteggio pari a 21, anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati.
Le spese possono compensarsi in ragione della natura della controversia e degli interessi a questa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Dauno Trebastoni, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 30/04/2018