L’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 deve essere interpretato nel senso che il limite per il collocamento a riposto dei docenti universitari, ordinari e associati, che hanno optato per il regime introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 sia quello dei settant’anni, a prescindere o meno dalla fruizione del biennio aggiuntivo.
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 16 gennaio 2014, n. 77
Limite per il collocamento a riposto professori ordinari e associati
N. 00077/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Biondi, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via [#OMISSIS#], 171;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore legale rappresentante pro-tempore; Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina.
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita;
per l’annullamento
– del decreto adottato dal Rettore dell’Università intimata il 5.03.2013 prot. n. 23389 comunicato con nota 12.3.2013 prot. 26637, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio per raggiunto limite del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 1° novembre 2013, della ricorrente, professore associato per il settore scientifico disciplinare M-STO/01 – storia medioevale, presso la medesima Università;
– ove occorra, del decreto rettorale n. 10958 del 21.10.2009;
– nonchè, ove occorra, della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche del 29 aprile 2013;
– degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania e di Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Dott.ssa [#OMISSIS#] Biondi, professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 – storia medioevale presso l’Università degli Studi di Catania, veniva dispensata dal servizio per raggiunti limiti di età nel corso dell’anno accademico 2012-2013 con decreto del Rettore di un tale Ateneo prot. n. 23389 del 05/03/2013, comunicato alla stessa il 12/03/2013.
Ritenendo illegittimo tale provvedimento (per aver ella esercitato, con istanza del 09/02/2009, la propria facoltà di scegliere, secondo quanto previsto dal comma 19 dell’art. 1 della L. n. 230/2005, il nuovo regime previsto dal comma 17 di quella stessa norma) la Prof.ssa [#OMISSIS#] Biondi, proponeva ricorso con atto trasmesso per la notifica il 10/05/2013, notificato il 13/05/2013, e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 21/05/2013.
Evocava in giudizio l’Università degli Studi di Catania, e la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nella qualità di soggetto designato dall’Ateneo in sostituzione della ricorrente per l’attribuzione degli incarichi didattici assegnati in precedenza a quest’ultima nell’ambito del corso triennale di laurea il lettere (L10) – settore scientifico-disciplinare M-STO/01 (Storia Medioevale).
Si costituiva in giudizio, per avversare le ragioni della ricorrente, il competente ufficio della Difesa Erariale, con memoria – peraltro meramente formale, a differenza di quella prodotta in allegato ad essa e redatta dall’Avvocatura dell’Ateneo – depositata in segreteria il 08/06/2013.
La domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, veniva respinta con ordinanza collegiale n. 549/2013. L’esito di una tale pronuncia veniva però mutato in sede d’appello, con l’ordinanza di accoglimento n. 714/2013 del CGA, con la quale la causa veniva rimessa al giudice di primo per la fissazione dell’udienza di merito.
Compatibilmente con le concorrenti esigenze di smaltimento del contenzioso pendente, veniva quindi fissata l’udienza del 18/12/2013; qui, sulla base degli ulteriori scritti defensionali scambiati fra le parti, il ricorso veniva rimesso in decisione.
Ciò premesso in fatto, il Collegio rileva, in diritto, che la Prof.ssa [#OMISSIS#] Biondi lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 230/2005 – tanto intrinsecamente, quanto per i vizi di irragionevolezza, motivazione insufficiente e difetto di istruttoria dell’atto applicativo adottato sul suo presupposto -, e dell’art. 72, comma 9, della L. n. 133/2008.
La ricorrente (che secondo quanto è pacifico in atti compirà 70 anni nel 2014) ritiene che l’art. 1, comma 17, della L. n. 230/2005 abbia ormai operato una totale omologazione del regime di massima anzianità anagrafica dei docenti universitari, stabilendo un limite invalicabile nel raggiungimento del settantasettesimo anno, operante ex lege nei confronti di quanti assunti dopo l’entrata in vigore di tale legge, ed a seguito di opzione in tal senso formulata in base al successivo comma 19 della stessa norma per quello assunto in data antecedente (salvo a valere, per essi, il limite del sessantottesimo anno di età, ove la precitata opzione non fosse stata formulata).
Il Collegio è ben cosciente delle gravi perplessità emerse in sede applicativa, che neppure la più recente sentenza n. 83/2013 della Corte Costituzionale ha potuto dissipare, intervenendo più specificatamente sull’art. 25 della L. n. 240/2010, il quale pure del trattenimento in servizio dei docenti universitari si occupa. Anche il parere richiesto dall’intimato Ateneo con nota prot. n. 1165 del 20/03/2009 all’Avvocatura Generale dello Stato si limita a ribadire il carattere discrezionale del provvedimento con cui esso può accogliere o meno la richiesta di trattenimento in servizio oltre il sessantottesimo anno di età (e sino al settantesimo), senza dubitare che esso rappresenti comunque il limite massimo, superato il quale debba essere disposto il collocamento in quiescenza del personale docente delle università nominato prima dell’entrata in vigore della legge n. 230/2005. Non di meno, il Collegio ritiene, anche alla luce del fumus delibato dal C.g.a. con la citata ordinanza 714/2013, di dover seguire l’interpretazione della normativa in questione data dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 3056 del 23 maggio 2011, secondo cui il comma 19 dell’art. 1 della L. n. 230/2005 rappresenta “una «norma di chiusura», atta ad evitare disparità di trattamento circa l’età massima di collocamento a riposo dei docenti universitari: 70 anni per i professori «ordinari ed associati», nominati secondo le disposizioni della legge stessa, ma con possibilità per tutti i professori in questione, entrati in servizio in base alle precedenti disposizioni, di optare per il medesimo regime dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina«.
Ciò in quanto – prosegue il Cons. di Stato, – “la L. 4 novembre 2005 n. 230 (cosiddetta «legge Moratti») intende … dettare una nuova disciplina organica dello stato giuridico dei professori universitari, con generalizzata fissazione dell’età pensionabile per gli stessi a 70 anni (in linea con il carattere speciale della regolamentazione, dettata in tema di collocamento a riposo per alcune categorie professionali – come quella in esame -, incaricate presso Pubbliche amministrazioni di funzioni altamente specializzate e ritenute meno usuranti sul piano fisico, rispetto a quelle proprie di altri settori del pubblico impiego) “.
Il Consiglio ricorda “le disposizioni, succedutesi nel tempo in materia di pensionamento dei docenti universitari, anche attraverso una fase di collocamento in posizione di fuori ruolo, poi progressivamente abolita“, e sottolinea l’intento del Legislatore “di introdurre una disciplina stabile ed unitaria per il settore” nel cui “… contesto vengono introdotte nuove disposizioni per le nomine dei professori ordinari ed associati e si stabilisce che, per i docenti così nominati, il collocamento a riposo abbia luogo «al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età» (art. 1 comma 17 legge 230 cit) “.
Dunque, considerato che la ricorrente non ha ancora compiuto i 70 anni, unico limite temporale stabilito a regime per tutti i docenti universitari, è palese l’erroneità dell’opzione ermeneutica assunta dall’Ateneo resistente mediante i privvedimenti impugnati.
Stante l’obbiettiva difficoltà ermeneutica sottesa ai commi 17 e 19 dell’art. 1 della L. n. 230/2005, il Collegio ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione totale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)