N. 01021/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01770/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Murdaca, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Romano, con domicilio eletto presso Giovanni Iudica in Catania, via Umberto, 303;
contro
Libera Università Kore di Enna,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Pedullà e [#OMISSIS#] Gargano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, c.so Sicilia,56;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Amenta, non costituito in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
[#OMISSIS#] Refrigeri, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Cittadino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via O.Scammacca,23/C;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del Decreto Rettorale n. 16 del 28.2.2011, con il quale sono stati annullati gli atti della Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di I fascia, per il settore scientifico-disciplinare “M-PED/03 (profilo 2) – Didattica e Pedagogia speciale” – dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, rimettendo la procedura ad una nuova commissione giudicatrice.
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
– del decreto n. 42/2012 di approvazione degli atti della commissione e dei verbali della procedura di valutazione comparativa nella parte in cui vengono formulati i giudizi relativi alla ricorrente e si delibera che “nessuno dei candidati alla presenta valutazione comparativa è dichiarato idoneo”;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
– del decreto di nomina della commissione giudicatrice pubblicato sulla GURI n.99 del 16/12/2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Libera Università Kore di Enna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto presidenziale n. 26 del 30 giugno 2008 è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura – presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Enna “Kore” – di un posto di Professore universitario di ruolo di I fascia, per il settore scientifico disciplinare “M-PED/03 (profilo 2) – Didattica e Pedagogia speciale”.
La Commissione giudicatrice, in data 30 novembre 2010, “esaminati collegialmente tutti i candidati che hanno partecipato alla procedura di valutazione comparativa … ”, esprimeva un giudizio d’idoneità individuale, assumendo collegialmente la seguente decisione: “ciascun Commissario dà un voto positivo ai due candidati che ritiene idonei; sono dichiarati idonei i due candidati che hanno ottenuto un maggior numero di voti d’idoneità e, comunque, almeno tre voti. Nella votazione ottengono voti i candidati Murdaca [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (3 voti), Valenti [#OMISSIS#] (3 voti), Amenta [#OMISSIS#] (2 voti), e Fiorin Italo (2 voti). Sono, pertanto, dichiarati idonei, con deliberazione approvata a maggioranza, i candidati Murdaca [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Valenti [#OMISSIS#]”.
In data 21 dicembre 2010, il Rettore dell’Università di Enna “Kore”, rinviava gli atti alla Commissione giudicatrice rilevando delle irregolarità. In particolare, il Rettore contestava la non corretta compilazione dei giudizi collegiali – risultando gli stessi mere copie dei giudizi individuali – l’assenza di comparazione valutativa, l’omessa convocazione di uno dei candidati a sostenere la prova orale, l’inesatta indicazione di una curatela su di una pubblicazione da parte di un Commissario relativo alla candita Valenti e l’assenza di motivazione in relazione alla votazione finale.
Nella seduta suppletiva dell’1 febbraio 2011, la Commissione, con riferimento ai rilievi indicati dal Rettore, confermava quanto già verbalizzato, precisando che l’individuazione dei candidati da convocare in esecuzione a quanto disposto dall’art. 4 del DPR 117/2000 era stata effettuata, secondo quanto esplicitamente previsto al Verbale n.1, dall’Università degli Studi di Enna; confermava, altresì, che la valutazione era avvenuta attraverso la comparazione dei giudizi individuali e collegiali espressi sui titoli e lavori scientifici dei candidati e che tali giudizi erano stati espressi sulla base dei criteri assunti nell’allegato 2 al verbale 1, come risulterebbe dall’allegato 4 al verbale n.2.
Il Rettore, ritenendo, tuttavia, la nuova verbalizzazione inidonea a superare e convalidare le violazioni riscontrate, con decreto n. 16 del 28/02/2011 annullava la procedura concorsuale, disponendone il rinnovo con la nomina di una nuova Commissione.
Con ricorso introduttivo, la Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Murdaca ha impugnato il predetto provvedimento, deducendo, attraverso tre motivi di ricorso, censure di eccesso di potere e travisamento di fatti in relazione all’insussistenza delle pretese irregolarità commesse dalla commissione e sostenendo la correttezza dell’operato della commissione e affermando che i rilievi contenuti nel decreto rettorale siano “mere deduzioni di carattere ipotetico tratte da circostanze del tutto usuali (…) di per sé inidonee ad integrare un qualsivoglia vizio o comportamento contrario alle disposizioni che regolano lo svolgimento della procedura”. Inoltre, sull’ulteriore osservazione del Rettore inerente all’insufficiente motivazione, la ricorrente ritienen che non fosse necessaria alcuna ulteriore motivazione rispetto a quella già contenuta nei giudizi collegiali formulati nei confronti di ciascun concorrente, in quanto la Commissione sarebbe chiamata a esprimere la propria preferenza attraverso la votazione e all’esito dell’espletamento della procedura di valutazione nel suo complesso. Infine, la ricorrente asserisce che l’omessa convocazione del dott. Pignato, per la prova pratica, sia stata erroneamente attribuita alla Commissione piuttosto che al competente Ufficio dell’Università deputato a stilare le liste ed a convocare i candidati. In ogni caso, la mancata convocazione sarebbe da ritenersi ininfluente, posto che ove mai il dott. Pignato fosse stato effettivamente convocato, rivestendo questi la qualifica di professore associato, non avrebbe dovuto sostenere la prova didattica.
L’Università intimata, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, e ha controdedotto alle singole censure formulate dalla ricorrente.
Con ordinanza n. 1454 del 23/11/2011, la Sezione ha respinto la domanda cautelare ritenendo “condivisibile l’articolato provvedimento impugnato, in special modo il riferimento in esso contenuto alla mancata valutazione delle osservazioni mosse alla precedente conclusiva determinazione della commissione d’esame e alla violazione del comma 13 dell’art. 4 del d.p.r. 117/2000, posto che non sembra dai complessivi atti di selezione emergere quella “previa valutazione”, soprattutto nella parte finale della procedura, che contiene, quale corollario, la necessità della rappresentazione di una ponderata motivazione”.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 giugno 2012, la ricorrente ha impugnato il decreto n. 42/2012 di approvazione degli atti della procedura di valutazione svolta dalla “nuova” commissione, deducendo l’erroneità del giudizio espresso dalla predetta commissione sulle pubblicazioni. Ha, inoltre, dedotto un nuovo motivo a sostegno della domanda di annullamento già proposta con il ricorso introduttivo, relativamente alla posizione del Prof Pignato, risultato rinunziatario alla procedura concorsuale.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 giugno 2012, la ricorrente ha impugnato il decreto di nomina della nuova commissione assumendone l’illegittima composizione, per effetto della nomina del prof. [#OMISSIS#] Refrigeri, già in congedo per limiti di età.
In relazione a questo secondo ricorso per motivi aggiunti, l’Università resistente ha eccepito l’inammissibilità della censura per tardività del ricorso notificato in data 21/06/2012 a fronte di un decreto di nomina pubblicato sulla GURI n.99 del 16/12/2011.
Con ordinanza cautelare n. 708 del 18/07/2012 è stata accolta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti ritenendo che “il comma 8 bis dell’art. 1 del d.l. 10 novembre 2008 n.180 non sembra ricomprendere, in ogni caso, tra i professori nominabili nelle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, i dipendenti in quiescenza, sicché la procedura, così come dedotto con il secondo ricorso per motivi aggiunti, appare conseguentemente viziata per illegittima composizione della commissione giudicatrice”.
Con nota prot. n. 10888 del 03/08/2012, l’Università resistente ha comunicato di aver dato esecuzione alla predetta ordinanza con la nomina di un nuovo membro della commissione (prof.ssa [#OMISSIS#] Epasto).
Con atto di intervento depositato in data 02/10/2012 il Prof. Refrigeri ha rilevato la tardività dell’impugnazione del decreto di nomina della commissione e l’infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti.
La ricorrente e l’interveniente hanno depositato memorie difensive e alla pubblica udienza del 18 dicembre 2013, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo concerne la legittimità degli atti di annullamento della procedura comparativa per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di I fascia, per il settore scientifico-disciplinare “M-PED/03 (profilo 2) – Didattica e Pedagogia speciale; si tratta di ricorso analogo a quello proposto dalla d.ssa [#OMISSIS#] Valenti (anch’essa dichiarata idonea unitamente alla ricorrente), che è stato già respinto dalla Sezione con sentenza n. 400/2013 con argomentazioni che vengono, in questa sede, integralmente richiamate e condivise. In particolare, nella predetta decisione è stato rilevato come il provvedimento impugnato – sostenuto da diverse motivazioni e, tra queste, dalla non conformità del giudizio finale alle disposizioni concernenti le modalità della valutazione comparativa – fosse immune dai vizi denunziati, dato che la Commissione aveva omesso qualsiasi forma di valutazione comparativa e di esternazione delle ragioni concrete della scelte operate (cfr., in particolare, il punto C del decreto di annullamento); così come emerge dai seguenti atti:
1) verbale n. 4.
L’unica motivazione ivi contenuta è quella secondo la quale “la discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi individuali e collegiali espressi sui titoli e sui lavori scientifici dei candidati. Terminata la valutazione comparativa collegiale dei candidati”, della quale, quindi, come rettamente rilevato dal provvedimento impugnato, non v’è traccia, “il Presidente invita la Commissione ad esprimere un giudizio di idoneità individuale. Ciascun commissario, dunque, dà un voto positivo ai due candidati che ritiene idonei….”.
2) allegato 4 al verbale n. 2.
Contiene tutti i giudizi individuali e collegiali sui singoli candidati.
3) allegato 2 al verbale n. 1.
Contiene i criteri di giudizio, senza alcun riferimento alle modalità di esecuzione della prova comparativa.
Pertanto, appare del tutto evidente che la Commissione abbia assolutamente omesso di esternare i due aspetti salienti della fase comparativa, vale a dire la sua netta separazione dalle varie (altre) fasi della procedura e, quindi, la valutazione autonoma dei candidati sulla scorta dei giudizi collegiali (espressi, a loro volta, su quelli espressi da ogni membro della Commissione su ciascuno di essi “tra di loro confrontati”), mediante un espresso e motivato giudizio di prevalenza dei prescelti.
Senza questo confronto, da verbalizzare adeguatamente, non vi è scelta finale, poiché non viene neanche espressa la ragione di una preferenza relazionata, come in questo caso, a giudizi normalmente riferiti a studiosi di spessore, tali da ambire a ricoprire il prestigioso traguardo apicale della docenza universitaria. Manca, quindi, un apprezzabile “stacco valutativo”, idoneo a far emergere compiutamente la scelta operata (cfr. TAR Catania, III, 31.8.2012, n. 2051).
Premesso ciò, e in disparte la segnalata effettiva mancata risposta della Commissione all’invito del Rettore a motivare adeguatamente i giudizi di preferenza, non appare affatto condivisibile l’operato della predetta Commissione che si è limitata – in assenza, peraltro, di alcuna previsione negli atti di autoregolamentazione – a sottoporre a mera votazione la scelta finale, senza aver preventivamente individuato i candidati maggiormente ed egualmente meritevoli.
In altri termini, soltanto dopo la rappresentazione del giudizio comparativo tra i vari candidati, ove la Commissione ritenga che residuino una o più situazioni di parità (comunque da verbalizzare), per rendere possibile una scelta, si può passare al sistema della votazione; sistema che è stato “utilizzato invece illegittimamente tout court nel caso di specie” (così testualmente TAR Catania sent. 400/2013 cit.).
Non risulta, inoltre, condivisibile la personale ricostruzione operata dalla Prof.ssa Murdaca nella memoria difensiva depositata il 14 novembre 2013, con la quale sostiene che “dall’esame dei giudizi collegiali emerge con chiarezza che la candidata Murdaca e il candidato Fiorin sono comparativamente migliori di tutti gli altri concorrenti”, poiché – si ribadisce ancora una volta – da nessun atto della Commissione emerge un qualche giudizio di preferenza/superiorità nei confronti dei predetti candidati.
Dalle considerazioni premesse, consegue l’infondatezza del primo e del terzo motivo del ricorso introduttivo.
2. Nel secondo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente sostiene che il Rettore avrebbe annullato gli atti sull’erroneo presupposto dell’omessa convocazione, per la prova didattica, del concorrente Prof. Pignato, il quale, nelle more della procedura, avrebbe ottenuto la qualifica di professore associato e non avrebbe, pertanto, dovuto espletare la prova didattica.
A tale riguardo, va precisato che il decreto di annullamento del Rettore si basa su molteplici e diverse motivazioni, con la conseguenza che solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato potrebbe determinare l’annullamento del decreto medesimo (giurisprudenza consolidata,cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, 05 febbraio 2013; 10 dicembre 2007, n. 6325; 31 maggio 2007, n. 2882; 8 giugno 2007,n. 3020; sez. V, sez. V, 10 marzo 2009 n. 1383; 28 dicembre 2007,n. 6732; TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 30 maggio 2013 n. 1193 e Catania, sez. I, 17 gennaio 2013 n. 134). Pertanto, nel caso di specie, una volta accertata sub 1) la legittimità di uno dei motivi posti a fondamento del decreto n. 16/2011, è superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
3. Con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, la ricorrente contesta rispettivamente il giudizio finale di non idoneità espresso dalla rinnovata Commissione (primo ricorso per motivi aggiunti) e l’illegittima composizione della predetta Commissione (secondo ricorso per motivi aggiunti); quest’ultima censura assume quindi, carattere prioritario nell’ordine di trattazione delle questioni.
In particolare, nel secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente rileva come il prof. [#OMISSIS#] Refrigeri, fosse privo dei requisiti necessari per poter essere nominato membro della Commissione, non essendo più in servizio alla data della nomina. A tale riguardo, la Sezione riesaminate le difese delle parti in causa, melius re perpensa, rispetto a quanto delibato in sede cautelare, ritiene che la corretta esegesi della norma contenuta nell’art. 1, comma 8°, del D.L. 180/2008 conduca all’infondatezza del rilievo mosso dalla ricorrente e che tale circostanza esoneri il Collegio dal preliminare esame dell’eccezione di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti sollevata dall’Università resistente e dell’interveniente prof. Refrigeri.
Invero, l’art. 1, comma 8 bis, sopra citato dispone che “I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del 72º anno di età”. La norma, così come formulata, si riferisce ai professori che non usufruiscono del biennio di trattenimento in servizio, (quindi, collocati in pensione al compimento del settantesimo anno di età), per i quali si rende necessaria una previsione che riconosca espressamente il mantenimento dell’elettorato attivo e passivo ai fini della formazione delle commissioni concorsuali, mentre tale previsione risulterebbe superflua nei confronti dei professori che usufruiscono del biennio di servizio oltre il compimento del 70° anno di età, i quali, ovviamente, conservano tutte le prerogative connesse al prolungamento del rapporto lavorativo, tra cui il diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della formazione delle commissioni di concorso; la norma. (cfr., in tal senso, TAR Lazio – Roma, sez. III, 1 febbraio 2012, n. 1096).
Nel caso in esame, il Prof. Refrigeri, nato il 03/03/1940, è stato correttamente nominato membro della Commissione nel rispetto dei parametri sopra citati, dato che alla data del decreto di nomina (1 dicembre 2011), era in possesso dei requisiti di legge, non avendo ancora compiuto il 72° anno di età. Pertanto, il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato.
4. Il Collegio esamina, infine, il primo ricorso per motivi aggiunti con il quale la Prof.ssa Murdaca contesta il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione in composizione rinnovata sostenendo che le relative conclusioni sarebbero fondate sulla valutazione negativa di una pubblicazione del 2008, che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto “analoga” ad un precedente volume edito nel 1999 e privo di spunti innovativi rispetto alla precedente pubblicazione; a tal fine, alle pagine 4-10 del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente espone il suo personale giudizio sulla diversità formale e sostanziale delle due pubblicazioni e contesta i singoli giudizi espressi da commissari che ritiene travisati “da una cattiva percezione del contenuto del volume”.
A tale riguardo, occorre precisare che poiché il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera del Giudice, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio di diritto per cui l’apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Pertanto, le censure articolate nel primo motivo del (primo) ricorso per motivi aggiunti tendenti, sostanzialmente, a sostituire il giudizio della ricorrente a quello della Commissione, sono infondate per la tranciante considerazione del carattere fortemente discrezionale della valutazione della Commissione, e della sua censurabilità, sul piano della legittimità, esclusivamente per vizi logici, che dovrebbero essere puntualmente dedotti ed emergere ictu oculidalla documentazione prodotta, così da configurare il vizio di eccesso di potere per manifesta irrazionalità o difetto di presupposti; non potendo altrimenti il Giudice entrare nel merito delle relative valutazioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1350).
Sta di fatto che, dalla dettagliata motivazione esternata dai singoli commissari e collegialmente dalla Commissione sulla qualità scientifica dei lavori e sull’attitudine alla ricerca della ricorrente, non appaio emergere profili di illogicità tali da configurare vizi di eccesso di potere; ed anzi, le considerazioni svolte dalla Commissione sull’intera produzione scientifica della ricorrente (e non soltanto sui due volumi del 1999 e del 2008, come dalla stessa affermato) che hanno condotto all’espressione del giudizio di inidoneità della candidata a ricoprire il ruolo di docente, appaiono del tutto logiche e prive dei caratteri dell’arbitrarietà. Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti.
5. Nel secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ripropone, con un motivo nuovo, la censura già articolata nel secondo motivo del ricorso introduttivo circa l’inutilità dell’omessa convocazione del candidato Pignato, risultato, nelle more del giudizio, rinunziatario alla procedura concorsuale. A tale proposito si richiama quanto esposto sub 2) circa l’applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale in base al quale nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse della parte ricorrente all’esame delle altre doglianze.
6. Conclusivamente, dalle considerazioni sopra esposte consegue l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti che, dunque, vanno respinti. Tuttavia, in considerazione della particolare natura della controversia e del complessivo esito processuale, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) respinge il ricorso indicato in epigrafe ed i connessi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 e del 14 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barone, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)