TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 6 dicembre 2016, n. 3148

Retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo-Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2016-12-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l’improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. Infatti, la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra p.a. e l’amministrato, mentre la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte (nel caso di specie, il recepimento da parte dell’ateneo delle istanze di modifica del precedente Regolamento auspicate dai ricorrenti determina la cessazione della materia del contendere).

Contenuto sentenza

N. 03148/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02276/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2276 del 2011, proposto da C.G.I.L di Catania Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Camera del Lavoro Metropolitana di Catania, F.L.C. C.G.I.L. Catania – Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL- Federazione Provinciale di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Giovanni Piazza, [#OMISSIS#] Timpanaro, Guido Nicolosi, [#OMISSIS#] Maimone, [#OMISSIS#] Sampugnaro, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rizza, [#OMISSIS#] Gozzo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giammanco, [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Avola, [#OMISSIS#] Condorelli, [#OMISSIS#] Maccarrone, [#OMISSIS#] Melfa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calabrese, [#OMISSIS#] Lupo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Benadusi, [#OMISSIS#] La Rosa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Laudani, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] La Bella, [#OMISSIS#] Scuderi, [#OMISSIS#] La Lomia, [#OMISSIS#] Vigo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lutri, [#OMISSIS#] Arcara, [#OMISSIS#] Villani, [#OMISSIS#] Grazia Nicolosi, [#OMISSIS#] Sipione, Massimo Schilirò, [#OMISSIS#] Forte, Venerando Pistarà, [#OMISSIS#] Biondo, [#OMISSIS#] Catalfo, [#OMISSIS#] Angilella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Reito, [#OMISSIS#] Del Popolo, [#OMISSIS#] Pluchino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo Presti, [#OMISSIS#] Romano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Petta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gueli, [#OMISSIS#] Greco, [#OMISSIS#] Bruno, [#OMISSIS#] Faraci, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mammana, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Micale, Rosa [#OMISSIS#] Pidatella, Salvatore D’Asero, [#OMISSIS#] Fanciullo, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Scuderi C.F. SCDNDR41D08C351E, Salvatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. SPTSVT70H14C351Q, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Catania, via G. Leopardi, 23; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. RNEVCN63S15C351X, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura d’ateneo in Catania, p.zza Università, 2; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
per l’annullamento
– del Regolamento dell’Università degli Studi di Catania per gli Affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della Legge 240/2010 e del relativo Decreto Rettorale di emanazione prot. n. 26961 tit. I, Cl.3, Rep. Decr. 2396, del 2 maggio 2011, privo di legale pubblicazione, volto a riconfermare in sostanza, malgrado l’entrata in vigore della Legge n. 240/2010, il contenuto delle preesistenti deliberazioni in materia di retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo ex art.6 c.4. L.240/2010;
– ove occorra, della delibera del Senato accademico del 26 aprile 2011, inserita nel verbale n. 9 di pari data del medesimo Organo, con cui il Senato accademico ha approvato il suddetto regolamento;
– ove occorra, della delibera del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2011, inserita nel verbale n.7 di pari data, con cui il medesimo Organo ha approvato il suddetto regolamento;
– di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del Regolamento dell’Università degli Studi di Catania per gli Affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative, con cui si conferma malgrado l’entrata in vigore della Legge n. 240/2010, il contenuto delle preesistente deliberazioni in materia di retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo ex art. 6, comma 4, della L.240/2010 (nonché ed ove occorra, della delibera del Senato accademico del 26 aprile 2011 e della delibera del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2011, con cui il regolamento è stato approvato).
Assumono in particolare che l’Università di Catania, disciplinando coi provvedimenti impugnati, la materia degli affidamenti e dei contratti per esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della legge 240/2010, avrebbe omesso di regolamentare la retribuzione per le ore aggiuntive di didattica curriculare svolte dai Ricercatori limitandosi a rinviare ad una vecchia regolamentazione pre-Legge [#OMISSIS#], a loro dire assolutamente inidonea a garantire una retribuzione che sia almeno proporzionale ed adeguata alla quantità e qualità del loro lavoro, anche ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione (prevedendo invero una sorta di indennizzo cui peraltro i Ricercatori medesimi hanno diritto solo se e quando avranno superato ed assorbito una quota di crediti formativi che costituisce una vera e propria “franchigia” non retribuita).
Conseguentemente hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Università di Catania ad adottare i provvedimenti idonei a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e precisamente ad emanare il regolamento che determina la retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 della legge 240/2010 (retribuzione che, ai sensi della norma in questione ed anche ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, dovrà essere giusta ed adeguata e comunque proporzionata alla quantità e qualità del lavoro di didattica svolto dai Ricercatori di ruolo).
Per resistere al ricorso si è costituita l’Università degli studi di Catania eccependo preliminarmente, la tardività dell’impugnazione (rispetto ai criteri approvati con delibere del 03.12.2009 e rimodulati in data 28.06.2010 e 02.07.2010), la carenza di interesse dei ricorrenti (sia rispetto all’impugnazione degli atti regolamentari di cui si chiedeva l’annullamento sia per l’eventuale rimodulazione complessiva delle risorse che ne sarebbe dipesa), nonché il difetto di legittimazione attiva (e la connessa carenza di interesse) delle Organizzazioni Sindacali ricorrenti; nel merito, ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati.
Si è altresì costituito il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca eccependo la propria estraneità al presente giudizio.
Con memoria depositata il 30 settembre 2016, l’Università resistente ha rappresentato che con D.R. n. 27 del 08.01.2014 e sulla base delle relative deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (de1 19-20-12.2013), l’Università degli Studi di Catania ha adottato, in pendenza del giudizio, nuovo “Regolamento per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti” giungendo, quindi, a modificare la regolamentazione precedentemente contenuta nel Regolamento impugnato; ha evidenziato in particolare che:
– i compiti didattici dei ricercatori sono, ora, individuati dall’art. 3 del Regolamento, che commisura l’impegno orario per didattica integrativa dei ricercatori a tempo indeterminato in un massimo di “350 ore in regime di tempo pieno” e “200 ore in regime di tempo definito” (di cui 60 ovvero 90 o 120 per didattica frontale: corrimi 1 e 3); il tutto secondo modalità decise, casa per caso, da ciascuna struttura didattica (comma 2);
– l’aspetto retributivo è, poi, regolato dai commi 4 e 7 della disposizione in commento, secondo cui un eventuale retribuzione aggiuntiva è riconosciuta agli interessati solo per la componente “didattica frontale” di tali compiti integrativi, nella misura, in entrambi i casi, di “un compenso orario”, anche qui, “stabilito ogni anno dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio” (analogamente a quanto sin qui previsto dalle norme impugnate), ma, stavolta, espressamente ancorato ad una soglia minima, tale da risultare “comunque non inferiore al minimo stabilito dal vigente decreto ministeriale in materia di trattamento economico spettante ai titolari di contralto per attività di insegnamento”.
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal M.I.U.R. poiché le censure svolte nell’impugnazione non investono atti riferibili alla predetta Amministrazione.
A questo punto il Collegio passa a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso all’esame posto che, per [#OMISSIS#] giurisprudenza, nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall’art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l’improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso; infatti la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra P.A. e l’amministrato mentre la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte (cfr. Cons. Stato Sez. V, 27-01-2016, n. 268; T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 04/02/2016, n. 667).
Tanto premesso, rileva il Collegio che con l’adozione del sopracitato D.R. n. 27 del 08.01.2014 sono state sostanzialmente recepite le istanze di modifica del precedente Regolamento auspicate dai ricorrenti le cui pretese si sono pienamente realizzate mediante la regolamentazione del profilo retributivo dei compiti integrativi agli stessi assegnati.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo all’esito del ricorso e alle questioni preliminari poste dalla resistenti Amministrazioni, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
– dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
– dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Guzzardi, Presidente
[#OMISSIS#] Leggio, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore 
Pubblicato il 06/12/2016