TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 9 maggio 2018, n. 924

Personale docente universitario svolgente attività assistenziale-Calcolo indennità c.d. De Maria-

Data Documento: 2018-05-09
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ art. 31 del d.p.r.  20 dicembre 1979 , n. 761, ha previsto che “Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall’accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia”.

Contenuto sentenza

N. 00924/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2000, proposto da: 
Quattropani [#OMISSIS#] Catena, rappresentata e difesa dall’avvocato Santo Li Volsi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Corso Italia, 141; 
contro
Universita’ degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
per l’accertamento
del diritto della ricorrente Quattropani [#OMISSIS#] Catena ad essere equiparata al personale del S.S.N. inquadrato al X^ livello retributivo, con conseguente corresponsione delle relative indennita’, interessi legali e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Quattropani [#OMISSIS#] Catena espone di essere dipendente dell’Università degli Studi di Catania, inquadrata come psicologo collaboratore tecnico dell’area socio sanitaria e tecnico scientifica. Precisa, poi, di aver svolto dal mese di gennaio 1991 al mese di ottobre 1996 servizio presso l’Istituto di Scienze Neurologiche, dove ha espletato mansioni di “psicologa coadiutore con compiti assistenziali di psicodiagnosi e psicoterapia, di programmazione terapeutica in riabilitazione cognitivo comportamentale, con piena responsabilità dei servizi di psicologia erogati in modo preminente e continuo”, come attestato dal Direttore del medesimo Istituto con lettere del 22/4/1993 e del 4/5/1995 (prodotte in giudizio).
Sulla scorta di tale situazione di fatto, la ricorrente ha chiesto all’Università di Catania l’applicazione dell’articolo 1 della L. 200/1974; ossia, la corresponsione della cosiddetta “indennità De [#OMISSIS#]”, istituita per equiparare il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri, o gestiti direttamente dalle Università, rispetto al personale ospedaliero di pari mansioni ed anzianità. L’Università, nel mese di novembre 1994, ha riscontrato positivamente l’istanza corrispondendo una indennità che ha determinato l’equiparazione economica della ricorrente col personale dipendente delle Unità Sanitarie Locali inquadrate al VII livello del D.P.R. 384/1990, utilizzando per tale operazione il criterio della identità di qualifica tra soggetto richiedente e corrispondente inquadramento nei ruoli del SSN.
La ricorrente, con il ricorso in epigrafe, lamenta invece che l’equiparazione avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto delle “mansioni effettivamente svolte nella funzione assistenziale”, col conseguente inquadramento al 10° livello del D.P.R. 384/1990, nel quale sono contemplati i dipendenti che svolgono attività autonoma di diagnosi e cura, con diretta responsabilità del servizio e dei pazienti affidati. In conclusione, quale esito dell’accoglimento del ricorso, la ricorrente ha chiesto l’equiparazione al personale delle UU.SS.LL. di 10º livello retributivo con qualifica di “psicologo coadiutore” e la conseguente condanna dell’Università al pagamento delle differenze retributive, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.
L’intimata Università degli Studi si è costituita in giudizio, ed ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale della pretesa, in quanto avanzata dalla ricorrente con ricorso notificato solo in data 10/1/2000. Nel merito, la resistente ha evidenziato che nei cedolini relativi alle retribuzioni corrisposte alla ricorrente nell’anno 2000 sono riportate diverse somme elargite a titolo di indennità ex D.P.R. 761/79; pertanto, è stato chiesto un differimento dell’udienza al fine di valutare se le somme corrisposte siano satisfattive delle pretese della ricorrente.
Nessun ulteriore atto o memoria è stato prodotto in giudizio.
All’udienza del 5 aprile 2018 la causa è stata posta in decisione.
L’art. 1 della L. 200/1974 – istitutivo della cd. “indennità De [#OMISSIS#]” – stabilisce che “A decorrere dal 1° marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità. (…)”.
Si tratta, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, CGA 492/2008), di un diritto soggettivo che può essere fatto valere entro il termine di prescrizione, senza alcun onere di impugnativa di provvedimenti, trattandosi di pretesa scaturente dalla legge e per le quali l’amministrazione non esercita alcuna discrezionalità, ma è vincolata solo alla verifica dei presupposti normativi e fattuali.
Premesso il riportato inquadramento normativo, va detto che l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’Università resistente risulta infondata con riferimento al pagamento delle differenze retributive richieste per gli anni 1995-1996, mentre risulta fondata con riferimento agli anni precedenti (1991-1994).
Limitando, dunque, l’analisi al periodo di lavoro non coperto dalla prescrizione si deve ricordare che,
in applicazione della citata norma di legge, l’art. 31 del D.P.R. 761/1979 ha previsto che “Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall’accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.
(…)
Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l’equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al primo comma”.
Dunque, lo strumento che consente la concreta applicazione dell’indennità De [#OMISSIS#] è rappresentato dalle citate “tabelle di equiparazione”, che sono state adottate col D.M. 9.11.1982 n. 982800 (sul punto, v. Cons. Stato, VI, 3967/2011); esse prevedono (ai fini che oggi qui interessano per la definizione del caso in esame) le seguenti corrispondenze:
Collaboratore tecnico dell’area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della VII qualifica funzionale = Assistente tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo)
Alla luce delle illustrate corrispondenze, si deve ritenere che l’Università abbia operato una corretta equiparazione tra la qualifica rivestita dalla ricorrente – che è quella di “collaboratore tecnico”, addetto all’attività neuropsicologica; ossia, ad una attività priva di configurazione autonoma e svolta sotto la personale direzione del titolare dell’istituto – con quella risultante dalla tabella di equiparazione prevista nell’allegato al D.M. 9.11.1982 n. 982800.
Il fatto che il Direttore dell’Istituto, nella propria certificazione del 4 maggio 1995, abbia precisato che la ricorrente svolge mansioni di psicologo coadiutore con funzioni di diagnosi neuropsicologica e programmazione terapeutica in riabilitazione cognitivo comportamentale con piena responsabilità dei servizi di psicologia erogati in modo preminente e continuativo, non vale – ad avviso del Collegio – a far riconoscere in capo alla ricorrente lo svolgimento delle mansioni dirigenziali tipiche del X° livello richiesto con il presente ricorso. Ciò in quanto – a tacer d’altro – lo stesso Policlinico Universitario, attraverso il suo Direttore Sanitario, ha in altra occasione attestato che l’attività assistenziale neuropsicologica svolta dalla ricorrente viene espletata in qualità di “addetta”, sotto la personale direzione del titolare dell’Istituto, e che si tratta di attività analoga a quella di endoscopia, ecografia e citodiagnostica, come tale priva di alcuna configurazione autonoma (cfr. documentazione in atti del 18.10.1993).
In conclusione, il ricorso non può essere accolto, non ritenendosi sufficientemente provato l’esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali alle quali la ricorrente vorrebbe ancorare la propria indennità compensativa.
Le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate tenuto conto del legittimo dubbio che alcune attestazioni di servizio possono aver suscitato in capo alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 09/05/2018