N. 02361/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01400/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2008, proposto da:
Cordaro [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Molica, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Di Salvo in Palermo, via Sammartino, 35;
contro
Università degli Studi di Palermo, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, 81;
nei confronti di
Ciraolo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Zini e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Congedo in Palermo, via della Libertà, 108/B;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università di Palermo n. 1204 del 19 marzo 2008 con cui sono stati approvati gli atti del procedimento di valutazione comparativa indetto dall’Università di Palermo per la copertura di un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare MAT/05 presso la facoltà di Scienze MM.FF.NN., bandito con D.R. n. 1487 del 26 marzo 2007;
– del decreto del Rettore dell’Università n. 1487 del 26 marzo 2007 nella parte in cui limita a n. 6 il numero massimo di pubblicazioni producibili da ogni candidato
– della relazione finale del 13 marzo 2008 della Commissione giudicatrice
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo, del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e di Ciraolo [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Dott. [#OMISSIS#] Cordaro, premesso di aver partecipato con esito negativo alla procedura di valutazione comparativa in oggetto, impugna gli atti in epigrafe indicati, lamentando; 1) Violazione e falsa applicazione art. 2, co. 6 e art. 4, co. 2 DPR 23 marzo 2000 n. 117 e degli artt. 1 e 4 del bando, in merito alla limitazione del numero di pubblicazioni scientifiche suscettibili di valutazione; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., del DPR n. 117/00, dell’art. 4 del bando ed eccesso di potere, atteso che la Commissione ha ritenuto validi tre lavori scientifici del controinteressato, senza accertarne l’effettiva pubblicazione nei termini di legge; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 2, DPR n. 117/00 e degli artt. 4 e 7 del bando, con particolare riguardo all’apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei rapporti in collaborazione; 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 2, DPR 23 marzo 2000 n. 117 e degli artt. 4 e 7 del bando, con particolare riguardo alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; 5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., del DPR n. 117/00, degli artt. 4 e 7 del bando ed eccesso di potere, atteso che la Commissione ha sopravvalutato la produzione scientifica del controinteressato, non tenendo conto dei criteri previsti dal cit. DPR; 6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere atteso che, per quanto attiene all’attività didattica, quella in analisi matematica svolta dal ricorrente presso la facoltà d’Ingegneria dell’Università di Reggio Calabria risulta più coerente col profilo professionale del ricercatore di quanto non lo sia l’attività di esercitazioni asseritamente svolta dal controinteressato presso l’Università di Firenze; 7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., ed eccesso di potere, laddove il commissario Vespri sottolinea la mancata evidenziazione nel curriculum del ricorrente di una rilevante partecipazione ad attività seminariale e convegnistica, dal momento che il bando non indicava quale oggetto di valutazione la predetta attività; 8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.R. n. 1487 del 26 marzo 2007 ed eccesso di potere, atteso che illegittimamente la Commissione ha ritenuto valutabile l’attività didattica asseritamente svolta dal controinteressato pur in mancanza di idonea documentazione a nulla rilevando un’eventuale conoscenza personale; 9) Violazione di legge ed in particolare degli artt. 3, 51 e 97 Cost., eccesso di potere atteso che in occasione della prima prova scritta il giudizio finale reso nei confronti del ricorrente appare riduttivo rispetto ai singoli giudizi individuali resi relativamente al primo elaborato, mentre appare assolutamente ingiustificato quello, egualmente positivo, espresso nei confronti del contro interessato, nonostante il suo elaborato risulti inficiato da una “grave imprecisione” ed errori che avrebbero dovuto indurre ad un giudizio al massimo di sufficienza; 10) Violazione di legge ed in particolare dell’art. 97 Cost., ed eccesso di potere per incongruenza tra i giudizi individuali e collegiale del controinteressato sulle prove scritte e quello complessivo sulle stesse; 11) Eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta, violazione dell’art. 97 Cost., nella scelta del criterio di voto a maggioranza per individuare il vincitore; 12) Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 97 Cost., atteso che in occasione del giudizio individuale del Commissario Vespri, collegiale e complessivo resi aventi ad oggetto le pubblicazioni del controinteressato e sulla base del quale si è proceduti all’individuazione del vincitore, si è ripetutamente evidenziato esaltandolo inopportunamente come “giovane ricercatore in forte crescita”.
Si costituivano in giudizio l’amministrazione, depositando documenti, ed il controinteressato, con memoria e documenti.
Con ordinanza n. 789 dell’8 luglio 2008 il Tribunale respingeva la domanda cautelare.
In vista dell’udienza di merito l’amministrazione depositava memoria, con la quale eccepiva la tardività del ricorso ed il difetto di legittimazione del MIUR.
All’udienza dell’8 luglio 2014 la causa è stata chiamata e posta in decisione.
DIRITTO
È da respingere l’eccezione di tardività del ricorso.
L’Avvocatura si limita ad indicare la data di adozione del provvedimento rettorale (19 marzo 2008), rispetto alla quale la notificazione del ricorso, effettuata il 20 maggio 2008, sarebbe intempestiva, ma non indica la data di avvenuta conoscenza dell’atto lesivo da parte di Cordaro.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, tuttavia, che lo stesso 19 marzo il decreto è stato trasmesso al Cordaro, residente a Messina, con raccomandata A.R., sicché è ragionevole presumere che la ricezione sia avvenuta quanto meno il giorno successivo e, pertanto, il ricorso deve ritenersi tempestivo.
Sono altresì da respingere gli ulteriori rilievi di tardività, formulati anche dalla difesa del controinteressato, su singole censure, essendo pacifico che l’interesse alla contestazione degli atti intermedi della procedura sorge per il candidato Cordaro solo al momento dell’esito, per lui negativo, decretato in data 19 marzo 2008.
Fondata è l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero.
La l. 2 luglio 1998 n. 210 ha sancito il passaggio delle competenze in materia di concorsi universitari dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica alle Università degli studi, sicché il detto Ministero (ora dell’istruzione, dell’università e della ricerca) difetta di legittimazione passiva nel ricorso avente ad oggetto l’esito di un concorso universitario, senza che nell’impugnazione siano coinvolti atti dell’Autorità universitaria centrale ovvero del Rettore nell’esercizio di poteri quale organo decentrato dello Stato (cfr. Tar Milano, IV, 16 luglio 2013, n. 1870; Tar Palermo, II, 21 novembre 2012, n. 2402; Tar Lazio, III, 27 novembre 2002, n. 10825)
Quanto al merito, si osserva quanto segue.
Col primo motivo il candidato critica la limitazione posta al numero delle pubblicazioni da valutare.
La censura è infondata.
Il co. 6 dell’art. 2 DPR n. 117/00 stabiliva (la disposizione è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 11, L. 4 novembre 2010, n. 183) che “Il bando può inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L’inosservanza del limite comporta l’esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l’adeguata valutazione dei candidati”.
Posto, dunque, che la limitazione al numero di pubblicazioni scientifiche costituisce una facoltà prevista dalla legge, si ritiene che nella specie il numero di sei sia congruo e non così esiguo da rendere impossibile o anche solo inadeguata la valutazione dell’attività scientifica dei candidati, considerato il tipo di concorso in questione, volto alla copertura di un posto di ricercatore universitario, che costituisce il primo gradino della carriera universitaria (vd. Tar Lazio, III, 11 ottobre 2011, n. 7892).
Il secondo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente.
Deduce il ricorrente che tre delle pubblicazioni presentate dal dott. Ciraolo, ed esattamente la n. 2, la n. 5 e la n. 6 dell’elenco, difetterebbero dei requisiti formali necessari perché sia loro attribuita natura di pubblicazione scientifica, trattandosi di c.d. “preprint”, ossia lavori spediti a riviste solo per essere valutati, e che comunque non godrebbero del requisito della diffusione all’interno della comunità scientifica.
Occorre premettere che ai sensi del co. 2, lett. d) dell’art. 4 DPR n. 117 cit., per valutare le pubblicazioni scientifiche, la Commissione deve tenere in considerazione la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica”. In altri termini, la Commissione, nella valutazione delle pubblicazioni deve effettuare una verifica relativa alla rilevanza scientifica, in virtù sia delle modalità con cui le stesse sono collocate editorialmente che della loro diffusione nella comunità scientifica.
Sul primo profilo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in base alla suddetta disposizione (differenti sono invero le indicazioni del successivo DM 28 luglio 2009, cui poggia Tar Brescia, II, 8 ottobre 2013, n. 828, ampiamente citata dalla difesa del controinteressato nella memoria del 7 giugno 2014) non può essere considerata come pubblicazione, e quindi valutata ai fini del concorso, una qualsiasi riproduzione a stampa dei lavori del candidato per la quale siano stati effettuati gli adempimenti di cui alla L. 2 febbraio 1939, n. 374; è valutabile solo l’opera pubblicata da un editore, il quale, come è noto, è l’operatore il quale cura non soltanto la riproduzione a stampa di un’opera, ma la sua diffusione al pubblico (vd. ampiamente sul punto Tar Umbria, I, 23 giugno 2008, n. 302 che richiama Cons. St., IV, 22 aprile 2004, n. 2364; e già Tar Bologna, I, 20 agosto 2003, n. 1085; adde Cons. St., VI, 29 aprile 2009, n.2705).
In altri termini, è indispensabile per l’ammissibilità di uno scritto scientifico a scrutinio valutativo nei concorsi universitari che esso sia edito, ossia non solo stampato ma pubblicato anche in senso sostanziale, cioè sia fuoriuscito dalla sfera di disponibilità del suo autore e sia stato reso di dominio pubblico (così pure Cons. St., VI, 29 settembre 2009, n. 5882, che pur annullando la richiamata decisione del Tar Umbria, ribadisce negli stessi termini il concetto di pubblicazione scientifica).
Non v’è dubbio, per stessa ammissione dell’interessato oltre che da quanto risulta nitidamente dal verbale n. 2, all. A), che buona parte delle pubblicazioni presentate dal candidato Ciraolo non avessero i predetti requisiti (solo la prima e la terza risultano pubblicate rispettivamente nel 2004 e nel 2005), perché non erano edite al momento della selezione (e tali sono rimaste a tutt’oggi, come risulta chiaramente dall’elenco di pag. 14 della memoria del 7 giugno 2014).
Quanto sin qui osservato assorbe le ulteriori doglianze mosse dal ricorrente in merito alla valutazione delle pubblicazioni del candidato risultato vincitore (vd. in particolare motivo n. 5).
Appare, tuttavia, opportuno, come si è già detto, dar conto della quarta censura, atteso che essa poggia sul medesimo dettato normativo, ossia il co. 2, lett. d) dell’art. 4 DPR n. 117/00.
Osserva il ricorrente che poiché tre lavori su sei (ma invero quattro) non erano stati ancora pubblicati mancavano certamente del requisito della diffusione all’interno della comunità scientifica.
Il rilievo è fondato.
A ben vedere, né i giudizi individuali né quello collegiale sulle pubblicazioni, né quello complessivo dicono nulla sulla diffusione dei lavori all’interno della comunità scientifica o più in generale sulla loro conoscenza ed apprezzamento da parte degli studiosi del settore, che solo a posteriori il controinteressato ricostruisce, sostenendo che i lavori erano noti nella comunità scientifica grazie soprattutto ad internet, mezzo di diffusione forse non così rilevante all’epoca di svolgimento del concorso e comunque mai menzionato dalla commissione.
Anche tale motivo è dunque fondato.
Non è meritevole di accoglimento, invece, il terzo motivo col quale si rileva che quattro su sei pubblicazioni risultano svolte “in collaborazione” con altri soggetti, senza che poi vi sia traccia di un’attività della commissione diretta a verificare la possibilità di enucleare l’apporto del candidato.
Osserva il Collegio che nella riunione preliminare del 25 gennaio 2008 la Commissione, per i lavori in collaborazione, stabilì che i parametri per valutare l’autonomia dell’apporto del singolo coautore sarebbero stati “la coerenza con il resto dell’attività scientifica; la notorietà di cui gode il candidato nel modo accademico nella materia specifica; autodichiarazioni scritte dell’autore e dei coautori circa l’apporto dato”.
Poiché le due pubblicazioni edite e, quindi, valutabili sulla scorta di quanto prima osservato, riguardano il tema della tesi di dottorato del Dott. Ciraolo, pur in difetto di autodichiarazioni, è ragionevole supporre che per quella delle due che risulta svolta in collaborazione la Commissione si sia avvalsa del primo parametro.
Non si ritengono meritevoli di positiva valutazione i motivi da 6) a 9) sull’attività didattica e sui dati curriculari del controinteressato, che appaiono significativi e rispondenti ai canoni di cui al co. 4 dell’art. 4 DPR n. 117/00.
Infondata è anche la censura n. 10) riguardante la valutazione delle prove scritte ed in particolare della prima prova, posto che anche quella del ricorrente risulta incompleta sulla teoria delle funzioni AC.
Non è illegittima, infine, la scelta della Commissione di designare il vincitore a maggioranza.
Nei concorsi a ricercatore ciò è previsto testualmente dall’art. 4, comma 13, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 che va inteso nel senso che la scelta finale del vincitore deve avvenire solo attraverso la deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, cioè all’esito numerico della loro votazione, senza necessità di ulteriori motivazioni, dovendosi tener conto che la motivazione della scelta è integralmente ricavabile dai precedenti giudizi su ciascun partecipante alla procedura, confluiti poi nei giudizi complessivi della commissione esaminatrice (Cons. St., Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4866; Tar Bologna, I, 9 novembre 2004, n. 3731).
Né vi è in ciò poi alcuna violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione in quanto il giudizio finale deve essere coerente con gli elementi istruttori della procedura e con i giudizi individuali e collegiali espressi dai commissari (Cons. St., Sez. VI, 15 novembre 2011, n. 6030).
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto in parte, con conseguente obbligo di rinnovazione della valutazione delle pubblicazioni presentate dal candidato Ciraolo e conseguentemente del giudizio finale e della votazione (da intendersi limitata ai due candidati Cordaro e Ciraolo) da parte di Commissione in diversa composizione.
In considerazione dell’andamento complessivo della lite, le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti e con le prescrizioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] D’Agostino, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)