TAR Sicilia, Palermo, Sez. I,  Bologna, 14 gennaio 2019, n. 94

Professore universitario-Status giuridico-Incarichi extraistituzionali-Autorizzazione

Data Documento: 2019-01-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Un’attività di collaborazione scientifica consistente nell’elaborazione di dati al fine di consentire il funzionamento di un Osservatorio è sussumibile tra le attività che possono essere svolte liberamente dal docente universitario senza necessità di alcuna autorizzazione,  ai sensi dell’art. 6, comma 10, prima parte della legge 30 dicembre 2010, n. 240, atteso che detto incarico non determina la strutturale titolarità di insegnamenti, corsi o moduli di insegnamento e non consiste nell’attribuzione della titolarità di una posizione organizzativa istituzionalizzata, funzionale a contribuire allo sviluppo della ricerca universitaria, mediante la produzione di materiale scientifico (art. 32 del D.P.R.  11 luglio 1980, 382).

Contenuto sentenza

N. 00094/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01015/2017 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 40; 
contro
l’Università degli Studi Palermo, in persona rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo, via [#OMISSIS#] Villareale 6; 
per l’annullamento
– del provvedimento, ricevuto in data 20.2.2017 (senza dati identificativi), col cui il rettore dell’Università degli Studi di Palermo ha negato al ricorrente l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di collaborazione all’attività di ricerca ed elaborazione dati per il primo rapporto di ricerca dell’osservatorio Luiss sul Mezzogiorno, affidatogli dall’Università Luiss Guido [#OMISSIS#];
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché per la condanna
dell’Università degli Studi di Palermo all’adozione del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento da parte del prof. [#OMISSIS#] del suddetto incarico di collaborazione a favore dell’Università LUISS Guido [#OMISSIS#].
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento, ricevuto in data 20.2.2017 (senza dati identificativi), col cui il rettore dell’Università degli Studi di Palermo ha negato l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di collaborazione all’attività di ricerca ed elaborazione dati per il primo rapporto di ricerca dell’osservatorio Luiss sul Mezzogiorno, affidatogli dall’Università Luiss Guido [#OMISSIS#].
Il gravame è affidato a due distinti mortivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione dell’art. 6, comma 10 della l.240/2010
II) Violazione dell’art. 6, comma 10, seconda parte della l.240/2010 – inesistenza di un conflitto di interessi, eccesso di potere per irragionevolezza; eccesso di potere per disparità di trattamento.
1.2. L’Università degli studi di Palermo si è costituita in giudizio con atto di costituzione di mera forma non contenente difese scritte.
1.3. Con ordinanza cautelare n.744/2017 questa sezione ha rigettato la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
1.4. Con ordinanza n.497/2017 il C.G.A.R.S. ha accolto l’appello cautelare del ricorrente ritenendo sussistenti sia il fumus [#OMISSIS#] iurissia il periculum in mora.
1.5. In data 15/05/2018 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva mentre nessuna memoria ha depositato la difesa erariale.
1.6. Alla pubblica udienza del 15 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il diniego opposto dall’Università si fonda sulla presunta sussistenza di una situazione di conflitto di interesse individuato nella risalente e perdurante collaborazione del ricorrente (sin dal 2009) con l’Università Guido [#OMISSIS#] “tale da configurare una strutturale titolarità dell’insegnamento che presuppone un impegno extra-accademico rilevante …” in assenza di un rapporto convenzionale fondato sulla collaborazione e la comunione di interessi tra i due atenei, come dato evincersi dalla articolata motivazione del provvedimento impugnato.
Il C.G.A.R.S. con ‘ordinanza n. 479/2017, ha accolto l’appello cautelare del ricorrente ritenendo “che l’art.6, comma 10, prima parte, non prevede per le attività di collaborazione scientifica la necessità di ottenere l’autorizzazione” e che, “conseguentemente, nel caso di specie non si pone la questione del conflitto di interesse”.
2.2. Orbene, ritiene questa Sezione, melius re perpensa, di condividere le considerazioni svolte dal C.G.A. con la citata ordinanza atteso che, nel caso di specie, il ricorrente è stato incaricato di svolgere, in via del tutto occasionale, un’attività di collaborazione scientifica consistente nell’elaborazione di dati al fine di consentire il funzionamento dell’osservatorio Luiss sul mezzogiorno.
L’incarico per cui è causa è sussumibile infatti tra le attività che possono essere svolte liberamente senza necessità di alcuna autorizzazione – sia ai sensi dell’art. 6, comma 10, prima parte della L. 240/2010, sia ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. j del regolamento UNIPA adottato con decreto n. 140/2015 – invece necessaria per la diversa ipotesi di attribuzione di “funzioni didattiche e di ricerca”; infatti l’incarico in questione, per come evincibile dal contratto depositato in atti, non determina la strutturale titolarità di insegnamenti, corsi o moduli di insegnamento e non consiste nell’attribuzione della titolarità di una posizione organizzativa istituzionalizzata, funzionale a contribuire allo sviluppo della ricerca universitaria, mediante la produzione di materiale scientifico (art. 32 del D.P.R. 382/80).
3. Deve peraltro rilevarsi che, in ogni caso, il conflitto di interessi deve essere individuato in concreto avuto riguardo alla natura e consistenza dell’incarico affidato.
Invece, nel caso in esame, dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che detta situazione di conflitto è stata ravvisata nel perdurante (sin dal 2009) impegno didattico che il ricorrente avrebbe svolto in favore dell’università Guido [#OMISSIS#]. Su tale premessa, l’Università di Palermo afferma che “I singoli moduli di insegnamento nel tempo autorizzati o semplicemente comunicati, pertanto, hanno dato luogo a quella strutturale titolarità dell’insegnamento che presuppone un impegno extra-accademico rilevante e al quale non si può aggiungere una qualsiasi attività di ricerca senza che si rientri nella terza categoria di incarichi regolata dal comma 11 dell’art.6 della L.240/2010”.
Tuttavia il ricorrente assume che l’incarico in esame comporta lo svolgimento in via del tutto occasionale, di un’attività di collaborazione scientifica consistente nell’elaborazione di dati al fine di consentire il funzionamento dell’osservatorio Luiss sul mezzogiorno, sicché in concreto la “qualsiasi attività di ricerca” valorizzata ai fini del diniego si risolverebbe nella mera ricerca dei dati propedeutica alla loro elaborazione.
In definitiva il conflitto di interessi ravvisato dall’Università sembra fondarsi più sulla durata del rapporto di collaborazione con l’Università Guido [#OMISSIS#] che sulla valutazione in concreto della natura dell’incarico affidato, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il committente sia un’altra università; circostanza che non è di per sé sufficiente a determinare una situazione di concorrenza “ope legis” – come pure affermato nella motivazione del provvedimento – posto che il legislatore non ha vietato affatto di svolgere, in assoluto, attività in favore di enti universitari diversi da quello di appartenenza.
Né è affermato, nel provvedimento impugnato, che l’attività in parola comporti un detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate al ricorrente dall’università di appartenenza, tale da palesare – sotto un diverso profilo rispetto al dedotto conflitto di interessi – un interferenza tra le attività svolte in favore delle due università tale da giustificare l’impugnato diniego.
4. Sicché in definitiva, per tutte le superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della mancata articolazione di difese scritte da parte della difesa erariale e in considerazione del diverso esito della fase cautelare in sede di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Aurora Lento, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 14/01/2019