In assenza di specifiche disposizioni regolamentari disciplinanti il quorum strutturale per il funzionamento del Collegio dei docenti, in applicazione delle regole generali sui collegi imperfetti le adunanze degli organi ed organismi collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti con diritto a voto deliberativo.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2- bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, conv. in legge del 17 agosto 2005, n. 168, ha chiarito il rapporto esistente tra l’accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all’interessato di ottenerlo rimuovendo l’ostacolo amministrativo frapposto, seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l’effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice.
(Nel caso specie, il giudice ha accolto il ricorso, sull’argomento per cui facendo applicazione del principio surriferito- provvedimento di non ammissione agli esami finali del corso di dottorato di ricerca, già sospeso in via cautelare, con successivo superamento dell’esame finale per il conseguimento del titolo- è possibile adottare la pronuncia di merito della declaratoria di cessazione della materia del contendere).
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 1 aprile 2014, n. 949
Dottorato di ricerca -Non ammissione esame finale dottorato-Composizione collegio docenti
N. 00949/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
RUSSO [#OMISSIS#] Letizia, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo nella Via G. Carini n°9;
contro
– il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, sono domiciliati per legge;
– il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto dell’Uomo”;
per l’annullamento
– del provvedimento del 9.12.09 con il quale la ricorrente veniva dichiarata “non ammessa” agli esami finali del corso di dottorato di ricerca in “Diritti dell’Uomo: Evoluzione, tutela e limiti”;
– di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso o successivo;
QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI
– della nota n.36105 del 18/05/2011 del Responsabile del Settore Formazione per la Ricerca dell’Università di Palermo, con la quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del titolo di dottore di ricerca, nelle more della pendenza del giudizio;
– nonchè per il risarcimento di ogni danno patrimoniale e morale, ivi compreso quello biologico ed esistenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana; e dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 12/02/2010 e depositato il 23/02/2010 la ricorrente ha esposto:
– di essere stata ammessa, in data 18/12/2006 ed in esito ad una procedura concorsuale, alla frequenza del XX ciclo di dottorato di ricerca in “Diritti dell’Uomo: evoluzione, tutela e limiti” istituito presso l’Università di Palermo, Dipartimento di Studi Politici e Sociali;
– di avere assiduamente frequentato, per tre anni, le attività formative del dottorato; di essersi perfino recata all’estero, nonostante il suo status di coniugata con tre figli; e di essersi anche collocata in aspettativa dal lavoro (insegnante di diritto e avvocato);
– di avere, infatti, presentato istanza e di essere stata autorizzata dal Collegio dei Docenti, in data 05/12/2008 allo svolgimento di una limitata attività all’estero;
– di avere ricevuto positivi giudizi alla fine di ogni anno del corso di dottorato;
– che durante lo svolgimento del terzo anno di dottorato, a seguito di ricovero ospedaliero, le veniva diagnosticata una grave e rara malattia degenerativa che compromette varie funzioni (deambulazione, linguaggio, etc.) denominata “Atassia cerebellare”;
– di essere, pertanto, stata costretta, a causa del notevole stato di prostrazione psicologica e della necessità di sottoporsi a esami clinici, a chiedere, al compimento del terzo anno, la proroga di un anno per la consegna della tesi;
– di non avere rappresentato il proprio stato di salute e di avere ottenuto in data 08/12/2008 la richiesta proroga per motivi di approfondimento della tesi;
– che in data 09/12/2009 il Collegio dei Docenti si è riunito per procedere alla valutazione dei candidati da ammettere all’esame finale per il conseguimento del titolo;
– che con provvedimento del 9.12.09 il Collegio dei Docenti ha deliberato a maggioranza di non ammettere la ricorrente all’esame finale, con il dissenso espresso di uno dei due tutor, il Prof. [#OMISSIS#] Gullo;
– di avere dunque impugnato il provvedimento.
1.2. Il gravame è affidato a cinque distinti motivi di ricorso.
1.3. In data 08/03/2010 si è costituita in giudizio la difesa erariale con atto di costituzione di mera forma.
1.4. Con ordinanza n.190/2010 del 9/3/2010 il Collegio ha respinto la domanda di sospensiva proposta dalla ricorrente non ritenendo sussistere sufficienti motivi di fondatezza del ricorso.
1.5. In data 26/03/2010 la difesa erariale ha depositato documenti.
1.6. Avverso l’ordinanza n.190/10 del Tar la ricorrente ha proposto gravame e il C.G.A., con ordinanza n.410/10 dei 27-29/04/2010, ha accolto l’istanza cautelare formulata in primo grado “fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che dovrà adottare un organo ritualmente composto”.
1.7. Il Rettore, con Decreto n.1893 del 25/10/2010, a seguito dell’ordinanza del C.G.A. n.410/2010, ha ammesso “con riserva” la dott.ssa Russo all’esame finale e con nota n.36361 di pari data, indirizzata alla Coordinatrice del Dottorato di Ricerca, ha invitato la medesima Coordinatrice alla sollecita riconvocazione della Commissione Giudicatrice del Corso di dottorato al fine di consentire alla dott.ssa Russo di sostenere l’esame finale.
1.8. La ricorrente, in data 27/09/2010, ha superato l’esame finale per il conseguimento del dottorato di ricerca.
1.9. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota n.36105 del 18/05/2011 del Responsabile del Settore Formazione per la ricerca dell’Università di Palermo, con la quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del titolo di dottore di ricerca, nelle more della pendenza del giudizio.
1.10. In data 21/09/2011 la difesa erariale ha depositato ulteriori documenti.
1.11. In data 18/11/2013 la ricorrente ha depositato una memoria conclusionale e il 19/11/2013 ha depositato una memoria difensiva anche la difesa erariale.
1.12. In data 28/11/2013 la ricorrente ha depositato una memoria di replica.
1.13. Alla pubblica udienza del 20/12/2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n.4283/2009 recante il Regolamento dei Corsi di Dottorato e di Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo all’art.7 (Durata dei corsi e conseguimento del titolo) al comma 6 stabilisce: “Al termine del corso i dottorandi devono sostenere un esame finale per l’accertamento dei risultati scientifici conseguiti. L’esame consiste in una dissertazione su una tesi originale. Tali risultati vengono accertati da un apposita Commissione. L’esame può essere ripetuto una sola volta”.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9.12.09 con il quale il Collegio dei Docenti l’ha dichiarata “non ammessa” agli esami finali del corso di dottorato di ricerca in “Diritti dell’Uomo: Evoluzione, tutela e limiti”.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge, ed in particolare dell’art.2, comma 6, del citato “Regolamento dei Corsi di Dottorato e di Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo”.
Deduce la ricorrente che nel verbale della seduta del 9/12/2009 – nella quale essa è stata dichiarata “non ammessa” agli esami finali del corso di dottorato di ricerca – si dà atto della presenza di otto professori a fronte dei ventiquattro (in realtà 22 – nds) componenti il Collegio dei Docenti mentre, essa sostiene, i docenti avrebbero dovuto essere presenti almeno in numero di tredici (la metà di ventiquattro più uno) con conseguente mancanza del numero legale per potere deliberare; argomenta, in subordine, che in ogni caso il numero minimo di partecipanti alla seduta non avrebbe potuto essere inferiore a 12, e ciò tenuto conto sia dell’art.2, comma 6, sia dell’art.5, comma 1, del citato regolamento.
La difesa erariale ha eccepito la non rilevanza, ai fini dell’impugnativa, delle invocate norme regolamentari, assumendo che in realtà l’art.2, comma 6 del citato regolamento riguarda esclusivamente l’istituzione di nuovi corsi di dottorato, per i quali prevede che la relativa proposta sia deliberata dal Collegio dei Docenti con la necessaria partecipazione di almeno 12 docenti dell’Università degli Studi di Palermo; ed ancora ha eccepito la non rilevanza del successivo art.5, comma 1, il quale con specifico riferimento alla designazione del Coordinatore del corso di Dottorato, stabilisce che essa debba essere deliberata dal Collegio dei Docenti composto ai sensi dell’art.2, comma 6, punto a) del regolamento e, dunque, con la necessaria partecipazione di almeno 12 docenti dell’Università degli Studi di Palermo.
Fatta eccezione per i due casi specificamente regolati, deduce la difesa erariale, “il regolamento – tacendo sul numero di docenti per tutte le altre decisioni – impone soltanto che si seguano le regole generali per le riunioni collegiali” per inferirne poi che, nel caso in esame, il Collegio fosse regolarmente costituito con la presenza di otto docenti su un totale di ventidue.
Rileva il Collegio – nel prendere atto che la stessa Amministrazione resistente ha escluso l’esistenza di specifiche disposizioni regolamentari disciplinanti il quorum strutturale per il funzionamento del Collegio dei docenti – che in applicazione delle regole generali sui collegi imperfetti le adunanze degli organi ed organismi collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti con diritto a voto deliberativo. Nel caso in esame, dunque, per la regolare costituzione dell’adunanza del Collegio dei Docenti (composto da ventidue componenti con diritto a voto deliberativo) avrebbero dovuto essere presenti la metà più uno dei componenti, ossia dodici docenti.
Dunque le conclusioni rassegnate sul punto dalla difesa erariale non possono essere condivise, giungendo peraltro postume rispetto all’ordinanza n.410/10 con cui il C.G.A. aveva già rilevato il vizio di composizione del Collegio dei Docenti, accogliendo l’istanza cautelare formulata in primo grado dalla ricorrente con il seguente dispositivo “… fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che dovrà adottare un organo ritualmente composto”.
Orbene, nonostante il chiaro dispositivo dell’ordinanza del C.G.A. n.410/2010, il Rettore, piuttosto che invitare il Collegio dei Docenti a ritualmente riconvocarsi – questa volta con il necessario quorum strutturale – per validamente rideterminarsi (positivamente o negativamente) in ordine all’ammissibilità della dott.ssa Russo all’esame finale, con Decreto n.1893 del 25/10/2010 ha invece direttamente ammesso “con riserva” la candidata all’esame finale e, con nota n.36361 di pari data, ha contestualmente invitato la Coordinatrice del Dottorato di Ricerca alla sollecita riconvocazione della Commissione Giudicatrice del Corso di dottorato, appunto al fine di consentire alla dott.ssa Russo di sostenere l’esame finale.
E la ricorrente, in data 27/09/2010, ha superato l’esame finale per il conseguimento del dottorato di ricerca.
2.2. Considerata la determinazione adottata dal Rettore, al Collegio non resta che confermare quanto peraltro già accertato in via amministrativa dall’Università degli Studi di Palermo a seguito dell’ammissione della ricorrente all’esame finale, e cioè il pieno conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
L’art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 convertito in L. 17 agosto 2005, n. 168 stabilisce che: “Conseguono ad ogni effetto di legge l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”, norma che inserita nel corpo dell’articolo rubricato “Elezioni degli organi e degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale” è stata ritenuta estensibile oltre che agli esami di abilitazione alla professione di avvocato anche per tutte le altre abilitazioni, tra cui quella all’insegnamento.
Orbene, il Collegio, nel rilevare che sussistono dubbi sulla natura di titolo professionale (fattispecie prevista dalla norma) del dottorato di ricerca, che è invece il più alto titolo di istruzione universitaria e, quindi, in ordine alla applicabilità della norma alla fattispecie, osserva che, comunque, la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l’accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all’interessato di ottenerlo rimuovendo l’ostacolo amministrativo frapposto, seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l’effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice. (Corte Costituzionale, 1° aprile 2009, n. 108).
E dunque, facendo applicazione del principio surriferito nel caso in esame, poiché tale accertamento amministrativo in capo all’interessata è stato effettuato, e si è concluso con esito positivo con il superamento dell’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca – dopo che sono stati rimossi in via giurisdizionale e con successiva determinazione del Rettore gli effetti negativi dell’esclusione – è a detto accertamento (esame finale) che vanno ricondotti gli effetti del conseguimento del titolo e non alla pronuncia giurisdizionale, che appunto non può che prendere atto di quanto già avvenuto nella sede amministrativa.
Ciò comporta che sul ricorso possa essere adottata la pronuncia di merito della declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. in tal senso TAR Lazio, Sez. III bis, 03/12/2012 n.10042).
3. Deve, infine, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno (da ritardo nel rilascio del titolo) formulata dalla ricorrente con i motivi aggiunti, in quanto genericamente formulata, sia con riferimento alla prova della sussistenza dei presupposti risarcitori, sia con riferimento al quantum, mai determinato nemmeno nella misura minima e non potendosi demandare al giudice la determinazione in via equitativa ai sensi dell’art.1226 c.c.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)