TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 25 marzo 2019, n. 844

Assegni di ricerca-Valutazione

Data Documento: 2019-03-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Nei pubblici concorsi i lavori scientifici redatti in equipe possono essere considerati come titoli utili ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori.

Contenuto sentenza

N. 00844/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Libertà n. 171; 
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege in Palermo, via [#OMISSIS#] Villareale n. 6; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
– della delibera del Consiglio di Facoltà del 13/3/2013, con la quale la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, in esito alla procedura selettiva, ha affidato l’insegnamento per contratto di Tecnologie dell’Architettura (8 CFU) per l’anno accademico 2012/2013 presso la Facoltà di Architettura sede di Agrigento alla controinteressata;
– della delibera della [#OMISSIS#] di corso di laurea in architettura LM/4 di Agrigento [#OMISSIS#] seduta del 26/2/2013, ad oggi non conosciuta, e menzionata [#OMISSIS#] delibera del Consiglio di Facoltà del 13/3/2013, [#OMISSIS#] parte in cui è stato proposto di affidare l’insegnamento per contratto sopra specificato alla controinteressata;
– del verbale della riunione del 15/2/2013, della Commissione ICAR/12 “Tecnologie dell’Architettura” per la valutazione delle domande per l’assegnazione di supplenze e contratti;
– del verbale della riunione del 15/2/2013 della Commissione ICAR/2 “Tecnologie dell’Architettura” per la valutazione delle domande per l’assegnazione di supplenze e contratti, con il quale è stato proposto di assegnare l’insegnamento di Tecnologie dell’Architettura (8 CFU) per l’anno accademico 2012/2013 presso la Facoltà di Architettura sede di Agrigento alla controinteressata;
– ove occorra e per quanto di ragione del decreto n. 3 del Direttore del Dipartimento di Architettura DARCH;
– ove occorra e per quanto di ragione dell’art. 4 del bando per la copertura di insegnamenti scoperti della Facoltà di Architettura per l’a.a. 2012/13 prot. n. 72 del 30/1/2013 emanato dal Preside della facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo;
– nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– del verbale del 23.9.2013 del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, [#OMISSIS#] parte in cui al punto 2.3. “Ricorso [#OMISSIS#]” il Consiglio di Facoltà ha preso atto della conclusione della procedura di riesame espletata a seguito dell’ordinanza n. 309/2013 di codesto Ecc.mo Collegio dalla medesima Commissione ed approvando gli atti della Commissione ha riconfermato l’incarico all’Arch. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’insegnamento per contratto di Tecnologia dell’Architettura (8 CFU) per l’anno accademico 2012/2013 presso la Facoltà di Architettura sede di Agrigento;
– del decreto n. 29/2013 del 13.9.2013 del Direttore del “Dipartimento di Architettura d’Arch” di riconvocazione della. stessa Commissione composta dai Proff. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– del provvedimento prot. n. 587 del 13.9.2013 del Preside della Facoltà di Architettura indirizzata al Direttore del “Dipartimento di Architettura d’Arch”, con il quale si chiede di riconvocare la stessa Commissione composta dai Proff. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– del verbale del 19.9.2013 della Commissione riconvocata con decreto n. 29/2013 del 13.9.2013 del Direttore del “Dipartimento di Architettura d’Arch”;
– (ove occorra e per quanto di ragione) della nota del 20.9.2013 del [#OMISSIS#] della Commissione di trasmissione del verbale del 19.9.2013 al Direttore del “Dipartimento di Architettura d’Arch”;
– (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n. 1762 del 20.9.2013 del Direttore del “Dipartimento di Architettura d’Arch” di trasmissione del decreto direttoriale n. 32/2013 al Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
– del decreto n. 32/2013 del 203.2013 del Direttore “Dipartimento di Architettura d’Arch”;
– del verbale n. 9 del Consiglio di Dipartimento (di Architettura d’Arch) del 4.10.2013;
– del verbale del 23.9.2013 della Commissione riconvocata dal [#OMISSIS#] del CCdL in Architettura sede di Agrigento, Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], per formulare la graduatoria dei candidati al conferimento dell’incarico di “Tecnologia dell’Architettura” s.s.d. ICAR 12 (8 CFU) presso la sede della Facoltà di Architettura di Agrigento A.A. 2012/2013, con il quale è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#];
– (ove occorra e per quanto di ragione) della nota del 23.9.2013 del [#OMISSIS#] della Commissione di trasmissione del verbale del 23.9.2013 al Preside della Facoltà di Architettura, Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– del verbale del 23.9.2013 della riunione della [#OMISSIS#] del Corso di Studio di Agrigento, [#OMISSIS#] parte in cui al punto n. 2 è stato ratificato il decreto di nomina della Commissione riconvocata per formulare la graduatoria dei candidati al conferimento dell’incarico di “Tecnologia dell’Architettura” A.A. 2012/2013 presso la sede della Facoltà di Architettura di Agrigento nonché il sopra menzionato verbale del 23.9.2013;
– del verbale del 23.9.2013 del Consiglio di Facoltà, [#OMISSIS#] parte in cui sono stati approvati gli atti della Commissione sopra menzionata;
– (ove occorra e per quanto di ragione) della comunicazione del 29.5.2013 del Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] al Preside, Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con la quale si dichiara di portare a [#OMISSIS#] il Corso di Tecnologia dell’Architettura presso il Polo di Agrigento;
– (ove occorra e per quanto di ragione) della comunicazione prot. n. 345 classif. VII/4 del 28.5.2013 del Preside della facoltà di Architettura (non conosciuta) menzionata [#OMISSIS#] comunicazione del 29.5.2013 del Prof. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] sopra menzionata;
– nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di Facoltà del 13 marzo 2013, con la quale la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, in esito ad una procedura selettiva, ha affidato l’insegnamento per contratto di Tecnologie dell’Architettura (8 CFU) per l’anno accademico 2012/2013 presso la Facoltà di Architettura sede di Agrigento alla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Assume che:
1) in violazione dell’art. 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi gratuiti e retribuiti dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 3801 del 24.11.2011, il verbale della Commissione del 15/02/2013 (e cioè il verbale della procedura selettiva) in nessun modo avrebbe potuto sostituire il prescritto parere obbligatorio del competente Consiglio di Dipartimento.
2) in violazione dell’art. 4 del sopra citato Regolamento, il bando di selezione si limitava a prevedere, all’art, 4, che “In osservanza a quanto riportato nel regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, sono da considerare titoli valutabili: laurea coerente con il modulo di insegnamento; pregressa e documentata esperienza didattica nell’insegnamento della disciplina o di discipline affini presso le Università e le Scuole Secondarie superiori o altre istituzioni (che comunque non rappresenta titolo preferenziale o esclusivo); formazione post-universitario (specializzazione, dottorato di ricerca, assegno di ricerca, ecc…), pregressa e documentata esperienza professionale coerente con il modulo; pubblicazioni su tematiche coerenti alla disciplina messa a bando”. Nessun ulteriore criterio sarebbe stato indicato dal bando, in evidente violazione del Regolamento, né tantomeno sarebbe stato predeterminato dalla Commissione all’avvio della procedura selettiva (non sussiste infatti alcun verbale di predeterminazione dei criteri). Sarebbe stato invece necessario che il bando indicasse espressamente sulla base di quali criteri dovesse svolgersi la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche.
3) la predeterminazione dei criteri e delle modalità in base alle quali doveva essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche “con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere” (art. 4 comma 7 del Regolamento di Ateneo) sarebbe risultata particolarmente necessaria nel [#OMISSIS#] in questione, anche al fine di evitare di incorrere nei medesimi vizi già stigmatizzati nel precedente concorso. Ed infatti:
a) molte delle pubblicazioni della candidata [#OMISSIS#] e del ricorrente sarebbero in collaborazione e per elementari esigenze di imparzialità e buon andamento, nonché in esecuzione dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo, la Commissione avrebbe dovuto stabilire e predeterminare i criteri per l’individuazione dell’apporto del singolo candidato;
b) contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, con riferimento alla partecipazione a convegni nazionali e internazionali, non si evincerebbe “il numero dal curriculum allegato”;
c) nessun criterio di valutazione della collocazione editoriale delle pubblicazioni sarebbe stato stabilito dalla Commissione che avrebbe posto sullo stesso piano tutte le pubblicazioni dei candidati.
4) ai sensi dell’art. 4 del bando la selezione avrebbe dovuto tenere conto della “pregressa e documentata esperienza didattica nell’insegnamento della disciplina o di discipline affini presso le Università e le Scuole Secondarie superiori o altre istituzioni”: nell’ambito della procedura selettiva in esame sarebbe evidente il mancato riconoscimento della “formazione e qualificazione nell’ambito della docenza”;
5) l’art. 4 del bando imponeva alla Commissione di valutare la “pregressa e documentata esperienza professionale coerente con il modulo: nessuna valutazione sarebbe stata effettuata dell’esperienza professionale dei candidati, in totale spregio di tale previsione del bando.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Università degli Studi di Palermo depositando documenti.
Con ordinanza cautelare dell’8 [#OMISSIS#] 2013 n. 309, la Sezione ha ritenuto che “al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione di riesaminare i provvedimenti impugnati e rubricati sub. 1, 2, 3, e 4, alla luce di quanto prospettato nel ricorso e tenendo altresì conto di quanto ha avuto modo di evidenziare la Sezione in materia di valutabilità dei titoli con la sentenza n. 2402/2012, resa tra le parti su fattispecie inerente la procedura selettiva per ricercatore universitario”.
L’Università degli Studi di Palermo, riconvocando la medesima Commissione, con gli atti indicati in epigrafe ha riconfermato l’esito della procedura concorsuale dichiarando nuovamente vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#].
Avverso i suddetti atti il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti formulando le seguenti censure che possono essere così sintetizzate:
1) l’Università degli Studi di Palermo avrebbe eluso il giudicato nascente dalla sopra citata ordinanza n. 309/2013, in quanto non avrebbe affatto riesaminato gli atti della procedura concorsuale alla luce di quanto prospettato nel ricorso e tenendo altresì conto delle statuizioni contenute [#OMISSIS#] sentenza n. 2402/2012 resa tra le parti, costringendo il ricorrente a riproporre pedissequamente le medesime censure.
2) la nuova valutazione della Commissione sarebbe assolutamente illegittima, illogica e arbitraria sotto diversi [#OMISSIS#] e, in particolare, in ordine alla differenziazione del punteggio per “Relatore a convegni internazionali e nazionali” (0,50) e per “Partecipazione a convegni internazionali e nazionali” (0,33);
3) la rinnovazione del concorso, effettuata lasciando invariata la precedente commissione, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., oltre ai principi che regolano la corretta azione amministrativa;
4) i provvedimenti impugnati sarebbero viziati da difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e illogicità manifesta.
A titolo esemplificativo, non basterebbe attribuire genericamente un punteggio complessivo per le “pubblicazioni” o per le “partecipazioni” a convegni o per le “esperienze professionali svolte come incaricato” o come “collaboratore” in quanto, tra le varie “pubblicazioni”, “partecipazioni” a convegni ed esperienze professionali dichiarate dai candidati, occorrerebbe conoscere quali siano state valutate e quali no. In ordine alla valutazione dell’esperienza didattica in maniera assolutamente illogica e in palese elusione del giudicato cautelare, la Commissione avrebbe ritenuto sic et simpliciter di attribuire n. 1 punto per la “titolarità di ogni modulo di insegnamento accademico”, in tal modo equiparando l’insegnamento in un modulo con la titolarità di un intero corso della materia o di un insegnamento svolto in un master.
5) Posto che l’ordinanza n. 309/2013 imponeva all’Amministrazione di riesaminare i provvedimenti impugnati anche alla luce di quanto prospettato nel secondo motivo del ricorso principale, l’art. 4 comma 12 del Regolamento di cui al D.R. n. 3801/2011 risulterebbe nuovamente violato con palese elusione del giudicato cautelare.
Dispone l’art. 4 comma 12 del Regolamento per il conferimento di incarichi gratuiti e retribuiti dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 3801 del 24.11.2011 che “Ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. j dello Statuto dell’Università di Palermo il Consiglio di Facoltà, su proposta formulata, ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett h dello Statuto, dal Consiglio di Interclasse o dal Corso di studio competente, esaminato il parere obbligatorio e non vincolante emesso dal Consiglio di Dipartimento competente ai sensi dell’art. 22 comma 2 lett. m) dello Statuto, delibera il conferimento dell’incarico di insegnamento”. Con riferimento a tale disposizione:
a) il verbale del Consiglio di Facoltà del 23.9.2013 menzionerebbe soltanto gli atti della Commissione (che devono precedere la proposta della [#OMISSIS#] del Corso di Studio e il parere del Consiglio di Dipartimento) senza menzionare né la “proposta formulata dal Corso di studio competente” né “il parere obbligatorio e non vincolante emesso dal Consiglio di Dipartimento”. Da ciò deriverebbe un primo profilo di insanabile illegittimità in quanto sarebbe evidente che il Consiglio di Facoltà avrebbe valutato soltanto le risultanze dei verbali della Commissione ma non anche la proposta della [#OMISSIS#] del Corso di Studio e il parere obbligatorio del Consiglio di Dipartimento competente (che non vengono menzionati neppure per relationem).
b) Il parere obbligatorio del Consiglio di Dipartimento competente sarebbe stato espresso [#OMISSIS#] seduta del 4.10.2013 dopo la conclusione dei lavori della Commissione e addirittura dopo la delibera del Consiglio di Facoltà del 23.9.2013.
6) Nei verbali del 19 e del 23 settembre 2013 la Commissione ha stabilito taluni criteri di valutazione ma non avrebbe anche predeterminato una idonea e logica griglia di valutazione e di attribuzione del punteggio.
Concretamente, la Commissione, in relazione alle previsioni del bando, ha individuato n. 5 criteri di valutazione (1. Titoli; 2. Esperienza didattica; 3. Esperienza professionale; 4. Esperienza scientifica; 5. Congruenza del programma presentato) e una serie di sottocriteri.
Sennonché, del tutto irragionevolmente, in relazione ad ognuno di tali criteri la Commissione non avrebbe predeterminato alcun punteggio [#OMISSIS#] (ma avrebbe solo previsto il punteggio conseguibile per ogni sottocriterio senza alcun punteggio [#OMISSIS#]).
7) l’Università avrebbe dichiarato vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] incorrendo però nei medesimi vizi che hanno travolto la procedura di valutazione comparativa per il posto di ricercatore universitario (cfr. TAR Sicilia Palermo sez. II n. 2402/2012; TAR Sicilia Palermo sez. II n. 2401/2012), tenuto anche conto che i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati e quindi valutabili sono sostanzialmente gli stessi in entrambe le procedure selettive.
Sarebbe evidente la violazione dell’ordinanza cautelare n. 309/2013 con la quale si era ordinato all’Amministrazione “di riesaminare i provvedimenti impugnati e rubricati sub. 1, 2, 3 e 4, alla luce di quanto prospettato nel ricorso e tenendo altresì conto di quanto ha avuto modo di evidenziare la Sezione in materia di valutabilità dei titoli con la sentenza n. 2402/2012, resa tra le parti”. Ed infatti:
a) molte delle pubblicazioni della candidata [#OMISSIS#] e del ricorrente sarebbero in collaborazione, ed, ancora una volta, la Commissione sembra non aver preso in considerazione senza alcuna ragione le pubblicazioni in collaborazione mentre, per elementari esigenze di imparzialità e buon andamento, nonché in esecuzione dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo, la Commissione avrebbe dovuto stabilire e predeterminare i criteri per l’individuazione dell’apporto del singolo candidato;
b) l’art. 4 comma 7 del calendato Regolamento di Ateneo impone di predeterminare i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche “con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale”; di contro nessun criterio di valutazione della collocazione editoriale delle pubblicazioni sarebbe stato stabilito dalla Commissione che “con piatto egualitarismo antimeritocratico” avrebbe posto sullo stesso piano tutte le pubblicazioni dei candidati.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2019, il ricorso è stato posto in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio rileva che il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, in seguito alla sopra citata ordinanza cautelare n. 309/2013, l’Università di Palermo, riconvocando la medesima Commissione, con gli atti indicati in epigrafe, ha riconfermato l’esito della procedura concorsuale dichiarando nuovamente vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#].
Rispetto a tale nuova valutazione il ricorrente ha sostenuto, che la predetta Università avrebbe eluso il giudicato nascente dalla sopra citata ordinanza n. 309/2013, in quanto non avrebbe affatto riesaminato gli atti della procedura concorsuale alla luce di quanto prospettato nel ricorso e senza tenere conto delle statuizioni contenute [#OMISSIS#] sentenza n. 2402/2012, resa tra le parti costringendo il ricorrente a riproporre pedissequamente le medesime censure.
A riprova di ciò adduce che la procedura, relativa al medesimo incarico per l’A.A. successivo a quello oggetto del presente giudizio, ove pure hanno partecipato parimenti (e solamente) il Dott. [#OMISSIS#] e la Dott.ssa [#OMISSIS#], avrebbe visto come vincitore l’odierno ricorrente.
Chiede pertanto che gli atti adottati dalla resistente Università, successivamente all’ordinanza cautelare, siano dichiarati nulli e/o annullabili.
Il ricorso merita accoglimento nei sensi e nei limiti appresso specificati.
Va innanzitutto disattesa l’impostazione di parte ricorrente che ha chiesto, in prima battuta, la nullità degli atti impugnati per contrasto con pronunce cautelari ovvero con sentenze, non sospese, del G.A., vale a dire con ogni pronuncia, pur non coperta, in senso stretto, da giudicato, dovendosi intendere il concetto di “giudicato”, in senso più ampio, come comprensivo di tutte le pronunce immediatamente esecutive (primo motivo del ricorso per motivi aggiunti).
Tale impostazione è stata seguita, anche di recente, da una parte della giurisprudenza che ha ritenuto che l’art. 21-septies della L. n. 241 del 1990, che dispone la nullità dell’atto violativo od elusivo del giudicato, trova applicazione anche con riferimento ai provvedimenti adottati in violazione o elusione delle statuizioni contenute in un’ordinanza cautelare non più soggetta a gravame; e ciò sia per ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, che sulla base di una ravvisata equivalenza tra giudicato di merito e giudicato cautelare, oltre che in ossequio al principio deducibile dall’art. 114, comma 4, D.Lgs. 104/2010, il quale, alla lett. c), prevede che, in [#OMISSIS#] di accoglimento del ricorso, il [#OMISSIS#] possa pronunciare l’inefficacia degli atti (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III stralcio, 23/10/2018, n. 10264).
Il Collegio ritiene tuttavia che non può configurarsi alcun autonomo “giudicato cautelare”, in senso proprio, rispetto alla sentenza che definisce il giudizio. Ciò in quanto un provvedimento di sospensione dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo non fa venir meno l’atto sospeso e nemmeno la sua validità, né esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente, ma soltanto impedisce temporaneamente, e con efficacia “ex nunc”, la possibilità di portare l’atto ad ulteriore esecuzione e, per questo è inevitabilmente connesso alla conclusione del giudizio. Una siffatta conclusione:
i) trova conferma proprio nel disposto dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 che sanziona con la nullità solo ed esclusivamente l’atto che [#OMISSIS#] o elude il giudicato sulla sentenza e non anche della pronuncia del [#OMISSIS#] che non abbia ancora il carattere della definitività come la pronuncia cautelare;
ii) non riceve smentita da quanto previsto dalla lett. c) dell’art. 114, comma 4, c. proc. amm. per cui, in [#OMISSIS#] di accoglimento del ricorso, il [#OMISSIS#] può “pronunciare l’inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti”, essendo evidente che in tali casi si tratta di ripristinare gli effetti di una ordinanza cautelare alla luce della successiva sentenza conforme.
iii) si inserisce in maniera coerente nel sistema della nullità amministrativa che si distingue dal modello civilistico di cui all’art.1418 c.c. in quanto risulta invertito il rapporto tra la categoria della nullità e quella dell’annullabilità: l’annullabilità per l’illegittimità dell’atto, costituisce la specie generale di invalidità, laddove, in diritto amministrativo, le nullità, con riferimento alle categorie indicate dalla legge, devono essere intese come tassative e residuali ipotesi di invalidità dell’atto (ciò in quanto, com’è noto, l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa mal si concilia con la possibilità che questa possa rischiare di essere esposta ad impugnative non assoggettate a termini certi di decadenza o prescrizione).
Deve pertanto escludersi, in ragione della evidenziata tassatività della espressione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, che un provvedimento amministrativo adottato in violazione di un’ordinanza cautelare del G.A. possa essere dichiarato [#OMISSIS#], in quanto la nullità presuppone un contrasto con sentenze formalmente passate in giudicato, e non semplicemente il contrasto con una decisione cautelare priva dell’efficacia di cosa giudicata.
Occorre a questo punto verificare la fondatezza della domanda di annullamento proposta con il ricorso all’esame.
Il Collegio osserva che, con la più volte richiamata sentenza n. 2402/2012, questo Tribunale ha affermato che «Premesso che nei pubblici concorsi i lavori scientifici redatti in equipe possono essere considerati come titoli utili ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori, con la sentenza cit. è stato ricordato l’orientamento della pregressa giurisprudenza amministrativa (ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, n. 5701 del 24/12/2000), ribadendosi che le opere in collaborazione possono formare oggetto di valutazione ove risulti chiaramente enucleabile ed autonomamente apprezzabile l’apporto individuale e personale del candidato, tale da rivelarsi idoneo ad evidenziare la qualità scientifica e la specifica attitudine alla ricerca del medesimo candidato (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2003 n. 1615). A tal fine, questo Tribunale Amministrativo (sent. 960/2007 cit., confermata in appello dal C.G.A. con Decisione 22 aprile 2009, n.255) ha comunque affermato che “la mancata esternazione da parte della Commissione dei parametri logici seguiti per determinare il detto apporto, vizia in radice le operazioni di valutazione delle pubblicazioni, essendo esse rappresentate, per la maggior parte, da articoli scientifici redatti in collaborazione».
Ed è quanto si è verificato anche nel [#OMISSIS#] di specie in cui l’Università degli Studi di Palermo ha dichiarato vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] incorrendo, tuttavia, nei medesimi vizi che avevano travolto la procedura di valutazione comparativa per il posto di ricercatore universitario.
Come infatti dedotto dal ricorrente, molte delle sue pubblicazioni e di quelle della candidata [#OMISSIS#] sono in collaborazione e, per elementari esigenze di imparzialità e buon andamento, nonché in esecuzione dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo, la Commissione avrebbe dovuto stabilire e predeterminare i criteri per l’individuazione dell’apporto del singolo candidato.
Tuttavia [#OMISSIS#] procedura comparativa in esame, per tutte le pubblicazioni in collaborazione, ogni determinazione [#OMISSIS#] dalla Commissione giudicatrice risulta non sorretta dalla predisposizione di criteri e dunque pur sempre arbitraria. Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla collocazione editoriale delle pubblicazioni per la quale nessun criterio di valutazione è stato stabilito dalla Commissione che in maniera illegittima ha posto sullo stesso piano tutte le pubblicazioni dei candidati.
Ne consegue che, in accoglimento del settimo motivo, ed assorbita ogni altra censura, il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), così decide:
– dichiara improcedibile il ricorso principale;
– accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la resistente Università al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 25/03/2019