TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 29 luglio 2014, n. 2078

Rigetto richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile

Data Documento: 2014-07-29
Area: Giurisprudenza
Massima

È illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di trattenimento in servizio ex art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 che non faccia riferimento al requisito della “particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati ambiti specifici”, limitandosi la motivazione ai profili di natura finanziaria. Né soccorre al riguardo l’avere rilevato che l’interessato, pur essendo ricercatore attivo di soglia 3, non è attualmente responsabile scientifico di progetti PRIN e FIRB e di progetti FFR, dal momento che è stata completamente omessa qualsiasi valutazione relativa alla statura professionale del docente.

La valutazione finale delle esigenze organizzative dell’ateneo rientra certamente nella discrezionalità del C.d.A. quale organo di governo, ma è pur vero, con riferimento alla domanda di trattenimento in servizio di un professore, che dette esigenze organizzative non si identificano con le sole esigenze di carattere finanziario. Sul punto deve rilevarsi come la Corte Costituzionale abbia chiarito che tale argomento finanziario “non resiste ad un sia pure sommario vaglio critico” e come “la disposizione di cui si tratta interessa un settore professionale numericamente ristretto, perciò inidoneo a produrre significative ricadute sulla finanza pubblica”.

Contenuto sentenza

N. 02078/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02181/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2181 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
MONTELEONE [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Guido Corso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo nella Via Rodi n°1; 
contro
l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, è domiciliato per legge; 
per l’annullamento
QUANTO AL RICORSO PRINCIPALE:
– della nota 30 settembre 2013 prot. 66301, con la quale si comunica il rigetto della istanza presentata dal ricorrente in data 20 maggio 2013;
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 17 settembre 2013;
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 23 luglio 2013 che stabilisce i criteri per il trattenimento in servizio del personale universitario;
e per quanto occorra
– del decreto rettorale n. 172 del 24 gennaio 2013, che aveva disposto il collocamento a riposo del ricorrente a decorrere dal 1° novembre 2013;
nonchè
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
– della delibera del C.d.A. n.39 del 25/02/2014 con la quale, in asserita “esecuzione ordinanza Tar Sicilia n.743 del 22/11/2013” (così l’o.d.g.) è stata rigettata l’istanza di trattenimento in servizio per un biennio presentata dal ricorrente ai sensi dell’art.16 del D.lgs. n.503/1992;
– della nota 3 marzo 2014 prot.15682 con la quale il Rettore ha trasmesso copia della delibera, ribadendo “l’insussistenza di esigenze organizzative e funzionali tali da imporre il trattenimento in servizio della S.V.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 21/10/2013 e depositato il 04/11/2013 il ricorrente ha esposto:
– di essere professore ordinario di Diritto Processuale Civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo;
– di essere stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° novembre 2013 (D.R. n.172 del 24/01/2013);
– che con sentenza n.83 dell’08/05/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.25 della L.30 dicembre 2010 n.240 che aveva reso inapplicabile ai professori e ricercatori universitari l’art.16 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.503 che consente ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo;
– che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale e della conseguente applicabilità ai professori e ricercatori universitari dell’art.16, comma 1, D.Lgs. n.503/1992 come modificato dall’art.72 D.L. n.112/208 convertito in legge 6/8/2008 n.133, il ricorrente in data 20/05/2013 ha fatto istanza al Rettore dell’Università degli Studi di Palermo per essere trattenuto in servizio per un biennio a decorrere dal 01/11/2013;
– con nota 30 settembre 2013 prot. 66301, il Rettore ha comunicato che il C.d.A. nella seduta del 17/09/2013 ha deliberato il rigetto della istanza presentata del ricorrente.
1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso con i quali il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati: 1) in relazione alla delibera del C.d.A. del 23/07/2013 che stabilisce i criteri per il trattenimento in servizio del personale universitario, per violazione dell’art.16, comma 1, del D.Lgs. n.503/1992 come modificato dall’art.72 del D.L. n.112/2008, convertito in legge 6/8/2008 n.133. – Falsa applicazione dell’art.25 L.241/90; 2) in relazione alla delibera del C.d.A. del 17/09/2013 con cui è stata rigettata l’istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente, per violazione dell’art.16, comma 1, del D.Lgs. n.503/1992 come modificato dall’art.72 del D.L. n.112/2008, convertito in legge 6/8/2008 n.133. – Invalidità derivata; 3) Violazione del D.M. 30/01/2013 n.47.
1.3. In data 05/11/2013 si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Palermo con atto di mera forma.
1.4. Con ordinanza n.743/13 del 22/11/2013 il Collegio ha accolto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati fissando per la trattazione del merito del ricorso l’udienza del 09/05/2014.
1.5. Con ordinanza n.23/14 dei 15-17/01/2014 il C.G.A., ritenuto “che non si manifestano profili di censura tali da giustificare la richiesta misura cautelare”, ha respinto l’appello proposto dall’Università degli studi di Palermo avverso l’ordinanza n.743/13 di questo Tar.
1.6. Con atto notificato il 13/02/2014 il ricorrente ha proposto istanza ex art.59 cod.proc.amm. (per la cui trattazione è stata fissata la camera di consiglio del 04/04/2014 nel corso della quale è stato disposto il rinvio al merito).
1.7. In data 26/03/2014 la difesa erariale ha depositato in giudizio la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università di Palermo del 25/02/2014 con la quale l’Organo dell’Ateneo “… rivalutata l’istanza del Prof. Monteleone in coerenza coi presupposti stabiliti dalla legge e con le indicazioni fornite dal Tar…” ha deliberato “… che non sussistono esigenze organizzative e funzionali che impongano il trattenimento in servizio del docente”.
1.8. In data 07/04/2014 la difesa erariale ha anche depositato una memoria difensiva chiedendosi dichiararsi improcedibile il ricorso stante la mancata impugnazione, fino a quella data, della delibera in parola.
1.9. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 09/04/2014, il ricorrente ha tuttavia impugnato: la delibera del C.d.A. del 25/02/2014 con la quale, in asserita “esecuzione ordinanza Tar Sicilia n.743 del 22/11/2013” (così l’o.d.g.) è stata rigettata l’istanza di trattenimento in servizio per un biennio presentata dal ricorrente ai sensi dell’art.16 del D.lgs. n.503/1992; nonché la nota 3 marzo 2014 prot.15682 con la quale il Rettore ha trasmesso copia della delibera, ribadendo “l’insussistenza di esigenze organizzative e funzionali tali da imporre il trattenimento in servizio della S.V.”;
1.10. Nella camera di consiglio del 09/05/2014 le parti hanno discusso il ricorso ed il Collegio, vista la rinunzia ai termini a difesa dichiarata a verbale dalla difesa erariale, ha incamerato il ricorso per la decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti – accolta con ordinanza n.376/14 del 09/05/2014 – e per la contestuale decisione nel merito.
DIRITTO
2. Preliminarmente deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto gli atti ivi impugnati sono stati superati dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università di Palermo n.39 del 25/02/2014 con la quale l’Organo dell’Ateneo ha deliberato “… rivalutata l’istanza del Prof. Monteleone in coerenza coi presupposti stabiliti dalla legge e con le indicazioni fornite dal Tar, che non sussistono esigenze organizzative e funzionali che impongano il trattenimento in servizio del docente”.
Infatti il provvedimento in parola, benché adottato a seguito dell’ordinanza cautelare n.743/2013 di questo Tar, non costituisce mera ottemperanza al citato provvedimento giurisdizionale ma costituisce, invece, un nuovo provvedimento che consegue alla riapertura del procedimento e ad una rinnovata istruttoria, come si evince dall’articolato preambolo che lo precede.
Ritenuto, per le superiori considerazioni, che non sussiste più alcun interesse al ricorso introduttivo, deve pronunziarsi la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione.
3. Passando al merito del secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della delibera n.39 del 25/02/2014 del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per: 1) Violazione dell’ordinanza del Tar Sicilia, II Sez. n.743/2013; 2) Violazione dell’art.16, comma 1, D.Lgs. n.503/1992 come modificato dall’art.72 D.L. n.112/208 convertito in legge 6/8/2008 n.133; 3) Eccesso di potere.
Il Collegio, pur nella consapevolezza dell’eccezionalità delle ipotesi di accoglimento delle istanze in relazione alla valutazione della sussistenza in concreto di esigenze specifiche che giustifichino, in rapporto alla peculiare posizione del singolo docente, la concessione del trattenimento in servizio del medesimo, ritiene che le censure colgano nel segno con riferimento all’applicazione che il Consiglio di Amministrazione, mediante l’emissione del provvedimento impugnato, ha dato dell’art. 16 più volte citato e delle statuizioni della Consulta.
Ed invero, deve premettersi che il ricorrente era stato collocato a riposo con decorrenza dal primo novembre 2013 sotto la vigenza dell’art. 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che disponeva l’esclusione dell’applicazione a professori e ricercatori universitari dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, secondo i criteri fissati dall’art. 72, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2008 n. 133.
Con la pronuncia del 9 maggio 2013, n. 83, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della succitata disposizione normativa, statuendo che: “E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Si deve infatti osservare che il dettato della norma censurata (il cui chiaro significato non si presta a dubbi ermeneutici) esclude l’applicazione a professori e ricercatori universitari dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, secondo i criteri fissati dall’art. 72, comma 7 d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2008 n. 133, così precludendo a tale categoria la facoltà, riconosciuta agli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto, previa valutazione favorevole dell’amministrazione di appartenenza, secondo i criteri indicati nel medesimo art. 16. Orbene, tale esclusione si rivela del tutto irragionevole e si risolve, quindi, in violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost.”.
Ebbene, le motivazioni adottate da ultimo dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Palermo con la delibera n.39 del 25/02/2014 – ancorché dichiaratamente osservanti dei principi stabiliti dalla Consulta dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25 della l. 240/2010, come anche indicati nell’ordinanza di questo collegio n.743/2013 – appaiono ancora una volta sostanzialmente elusive della ratio che sta alla base della medesima, atteso che anziché considerare la “ particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati e specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi” (art. 72 del d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008), si fondano su argomentazioni aliene ai due profili individuati dalla norma.
3.1. Sotto un primo profilo il requisito della “particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati ambiti specifici” non appare adeguatamente considerato nel provvedimento impugnato, nel quale non si fa alcuna menzione dello spessore professionale acquisito del professore richiedente e dell’apporto, in termini scientifici, che questi è ancora in grado di produrre e offrire all’Ateneo.
Né soccorre al riguardo l’avere rilevato che “… il Prof. Monteleone pur essendo ricercatore attivo di soglia 3 non è attualmente responsabile scientifico di progetti PRIN e FIRB e di progetti FFR”, dal momento che è stata completamente omessa qualsiasi valutazione relativa alla statura professionale del docente, il quale:
– ha fornito importanti contributi alla scienza del diritto processuale civile essendo anche autore di uno dei più diffusi manuali universitari sulla materia;
– nel periodo 2006-2010 – che viene preso in considerazione dall’ANVUR e dalle Università per la valutazione delle produttività dei docenti – ha pubblicato ben 37 lavori (anche in lingua inglese e spagnola);
– è stato collocato, dalla Commissione Scientifico Consultiva, al primo posto della graduatoria dei docenti dell’Area 12 – Scienze Giuridiche, con il punteggio di 172,7 a fronte di punteggi mediamente oscillanti tra 0 e 50.
3.2. Sotto altro profilo il Collegio osserva che se la valutazione finale delle esigenze organizzative dell’Ateneo rientra certamente nella discrezionalità del C.d.A quale organo di governo è pur vero, con riferimento alla domanda di trattenimento in servizio di un professore, che dette esigenze organizzative non si identificano con le sole esigenze di carattere finanziario.
La motivazione adottata dall’Amministrazione, infatti, fonda il diniego su argomenti estranei ai profili sopra evidenziati e, in particolare, insiste su profili di natura finanziaria avendo la delibera impugnata rilevato che “il mantenimento in servizio del Prof. Monteleone comporterebbe l’utilizzo di un punto organico” per cui l’accoglimento della domanda produrrebbe “conseguenze negative sulle esigenze organizzative funzionali dell’ateneo”.
Sul punto deve rilevarsi: da un lato, come la Corte Costituzionale abbia chiarito come tale argomento finanziario “non resiste ad un sia pure sommario vaglio critico” e come “la disposizione di cui si tratta interessa un settore professionale numericamente ristretto, perciò inidoneo a produrre significative ricadute sulla finanza pubblica”, così inducendo il Collegio a ritenere inconferente il motivo argomentato dal C.d.A. rispetto al diniego adottato; dall’altro lato, come tale motivo si ponga in contraddizione con la circostanza, affermata nella medesima delibera “che il Prof. Monteleone, su sua richiesta, ha avuto per affidamento diretto, nell’anno acc. 2013/2014, l’insegnamento di quarto anno Diritto processuale civile (14.0. CFU) del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso questa sede di Palermo, relativo all’offerta Formativa 2010/2011 ed ha stipulato il relativo contratto a titolo gratuito”,contraddizione ancor più rimarcata dalla successiva considerazione “che ove il docente non avesse manifestato tale volontà, la Facoltà avrebbe normalmente coperto l’insegnamento attribuendo l’incarico secondo le modalità ordinarie, indicate nel suddetto regolamento eventualmente a soggetti in servizio in Ateneo”. Il che rende manifesto che la determinazione di diniego da ultimo assunta dall’Università risiede in motivazioni fondate prevalentemente su esigenze di carattere finanziario e non su “esigenze organizzative” precipuamente orientate all’offerta formativa, perché se è un dato incontestabile che l’Università per l’anno acc.2013/2014 ha proceduto all’affidamento diretto dell’insegnamento al Prof. Monteleone, evidentemente ritenuto necessario per l’efficiente andamento dei servizi, è altrettanto incontestabile che l’Università ha palesato che avrebbe rinunziato al contributo di quello specifico docente (in favore di chiunque altro in servizio nell’Ateneo) se ciò soltanto avesse comportato un onere finanziario.
3.3. Conclusivamente, non vi è, dunque, nella valutazione del Consiglio di Amministrazione, alcun accenno sul perché il rigetto della richiesta non avrebbe privato l’Ateneo di un docente caratterizzato da una qualificazione scientifica difficilmente ripetibile, né sul motivo per il quale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative, didattiche o di ricerca, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti (nella specie, nell’insegnamento del diritto processuale civile e nella ricerca) non sarebbe risultata ancora indispensabile in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.
Tale carenza di motivazione vizia inesorabilmente la valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione, che non può resistere al vaglio giurisdizionale.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, salve le successive determinazioni che l’amministrazione riterrà di adottare in piena conformità alle statuizioni della Consulta.
5. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto;
a) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
c) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)