TAR Sicilia, sez. II, 24 gennaio 2022, n. 413

Concorso da ricercatore - Sindacato giurisdizionale - Discrezionalità tecnica - Valutazione della Commissione - posizione del nome dell'Autore nei singoli contributi

Data Documento: 2022-01-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito delle valutazioni comparative in ordine ai concorsi universitari il giudizio finale della Commissione di concorso è frutto di una valutazione complessiva tra i candidati effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736) connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale ove risulti inattendibile, illogica o manifestamente contraddittoria (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1069; Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1196; Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2015).

Il motivo di ricorso è infondato poiché volto ad una totale e complessiva rivalutazione della procedura comparativa e valutativa tramite la valorizzazione di profili come quello della posizione del nome dell’autore in opere collettive, cui la giurisprudenza prevalente non assegna valenza dirimente (T.A.R. Sardagna, Cagliari, Sez. I, 7 febbraio 2012, n. 93).

«Ai fini della valutabilità di un’opera a fini concorsuali, occorre fare riferimento al momento della prima distribuzione al pubblico dell’opera stessa e non al completamento degli ulteriori adempimenti sopra indicati. Si è aggiunto che “non risulterebbe sistematicamente condivisibile un’opzione interpretativa secondo cui l’esistenza o meno di una ‘pubblicazione’ (con i conseguenti vantaggi per l’autore anche in termini di valutabilità ai fini concorsuali) risulti demandata all’adempimento di attività di fatto sottratte alla sfera di disponibilità dell’autore e demandate dalle pertinenti disposizioni regolamentari a un diverso soggetto (l’editore ovvero il responsabile della pubblicazione)” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5928)» (Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4011). Nella fattispecie in esame, inoltre, l’art. 4 del bando di concorso non prevede esplicito divieto di valutare una pubblicazione in mancanza dell’avvenuto deposito legale. Del resto, lo stesso bando – quando ha inteso attribuire valenza escludente al mancato rispetto di una determinata prescrizione – lo ha espressamente previsto (si veda art. 3) (così Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4011).

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2012, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato-OMISSIS-, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Sciuti, n. 55;
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via [#OMISSIS#] Villareale, n. 6;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54;
per l’annullamento
-del Decreto Rettorale n.-OMISSIS-, comunicato al ricorrente il 30.01.2012 con lettera raccomandata A.R. Prot. -OMISSIS-, spedita il 26.01.2012 e pervenuta al domicilio del ricorrente il 30.01.2012, con il quale venivano approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo –MED/42 – Igiene Generale e Applicata – D.R. n.3932 del 03 12.2010 pubblicato sulla G.U.R.I. – 4° serie speciale n.101 del 21.12.2010 – II sessione 2010;
– del Verbale n.-OMISSIS-con il quale la Commissione Giudicatrice della Valutazione Comparativa, sulla base delle valutazioni collegiali riportate per ciascun candidato, esprimeva i giudizi complessivi comparativi di cui all’allegato “C” e con il quale, terminata la valutazione complessiva, veniva effettuata la votazione [#OMISSIS#] quale venivano espressi tre voti a favore del Dott.-OMISSIS-e nessuno per gli altri tre candidati, Dott.ri -OMISSIS-.
– dell’allegato “C” al verbale n.-OMISSIS-con il quale la Commissione Giudicatrice esprimeva i giudizi complessivi comparativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 26 marzo 2021 e depositato il successivo 26 aprile, il ricorrente ha esposto:
– di aver partecipato – unitamente al controinteressato e -OMISSIS-‒ alla procedura di valutazione comparativa, indetta con D.R. n. 197 del 25.1.2012, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo -MED/42- Igiene Generale e Applicata ‒ D.R. n. 3932 del 03 12.2010 pubblicato sulla G.U.R.1. ‒ 4° serie speciale n.101 del 21.12.2010 – II sessione 2010;
– che, all’esito della procedura comparativa, era stato dichiarato vincitore del concorso il dott. -OMISSIS-.
Avverso tali provvedimenti il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) MANCATA VALUTAZIONE DI TITOLI DEL RICORRENTE: ‒ Violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 2, D.P.R. 117/2000; ‒Violazione dell’art. 8 del bando di concorso -Violazione dei criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione Giudicatrice in seno al verbale n.1. ‒ Eccesso di potere. ‒ Disparità di trattamento. ‒ Difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza, insufficienza, contraddittorietà, apparenza della motivazione.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione di alcuni titoli da parte della Commissione.
2) ILLEGITTIMA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEL DOTT. [#OMISSIS#]:
‒ Violazione e falsa applicazione del’art.4, comma 2, D.P.R. 117/2000; ‒ Violazione dell’art.8 del bando di concorso ‒ Violazione dei criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione Giudicatrice in seno al verbale n.1. ‒ Eccesso di potere. ‒ Disparità di trattamento. ‒ Difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza, insufficienza, contraddittorietà, apparenza della motivazione.
Con tale motivo, il ricorrente lamenta l’illegittima valutazione di alcuni titoli del vincitore.
3) ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI. ‒ Violazione e falsa applicazione dell‟art.4, comma 2, D.P.R. 117/2000; ‒ Violazione dell’art.8 del bando di concorso ‒Violazione dei criteri di giudizio predeterminati dalla Commissione Giudicatrice in seno al verbale n.1. ‒ Violazione dell’art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 28.7.2009 n.89. ‒ Eccesso di potere. ‒ Difetto di motivazione per inesistente, contradittoria, insufficiente, illegittima od apparente motivazione.
Con questo motivo il ricorrente contesta la valutazione comparativa delle pubblicazioni rilevando la violazione dei parametri e criteri di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 28.7.2009, n.89.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando documentazione.
Si è altresì costituito il controinteressato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e documentazione.
All’udienza del 10 dicembre 2021, presente il difensore di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre necessariamente premettere come nell’ambito delle valutazioni comparative in ordine ai concorsi universitari il giudizio finale della Commissione di concorso è frutto di una valutazione complessiva tra i candidati effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736) connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale ove risulti inattendibile, illogica o manifestamente contraddittoria (T.A.R. Campania, [#OMISSIS#], Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1069; Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1196; Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2015.), incompatibile con mere addizioni numeriche o con, non soltanto, l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri, perché il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è infondato giacché il ricorrente indica un elenco di titoli non valutati dalla Commissione senza spiegarne l’attinenza con il concorso per cui è causa limitandosi a censurare del tutto apoditticamente la scelta della Commissione, senza spiegare, per ogni singolo titolo, la pertinenza e la rilevanza con il settore scientifico relativo alla procedura.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La contestazione dei titoli valutati in favore del controinteressato è perplessa e ipotetica.
Si afferma, infatti, genericamente che:
– l’attività didattica integrativa (“seminari”) sia generalmente valutata solo ove attribuisca crediti formativi [#OMISSIS#] studenti;
– l’omessa indicazione delle ore del modulo svolto presso l’Ente processionale ANTEMAR, mancando dell’indicazione del monte ore, non sarebbe valutabile;
– l’attività di collaborazione svolta nel gruppo di ricerca sperimentale “Crescita di neonati uniti con” è indicata in modo generico e, stante la coincidenza temporale con altro incarico presso il Dipartimento di Scienze per la promozione della Salute dell’Università degli Studi di Palermo, è priva di dichiarazioni di incompatibilità o cumulabilità di tali titoli;
– la generale non computabilità dell’attività di reviewer non riconosciuta da attestati.
Tutte le predette doglianze, infatti, sono articolate in modo puramente esplorativo e dubitativo dal ricorrente che non indica lo specifico parametro normativo o la regola generalmente accettata dalla accademia violati.
Inoltre, quanto all’attività didattica integrativa e l’incarico di servizio assistenziale svolto dal controinteressato, la prospettata incompatibilità con i regolamenti di Ateneo (non prodotti in giudizio e non conoscibili aliunde da questo [#OMISSIS#] stante il disposto dell’art. 113 c.p.c.) rimane del tutto indimostrata.
Innanzitutto, in base [#OMISSIS#] stralci dei predetti regolamenti riportati dallo stesso ricorrente, emerge un’impropria assimilazione del regolamento della scuola di specializzazione con il differente regolamento concernente le borse di studio post lauream.
Il richiamo al regolamento per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione ai sensi della l. n. 398/1989 (D.R. n. 1104 del 13.12.1999), infatti, non rileva nel [#OMISSIS#] di specie poiché non afferente alla borsa di studio post lauream semestrale assegnata al controinteressato (secondo la prospettazione dello stesso ricorrente) dal 5 giugno 2009 al 5 dicembre 2009.
Su quest’[#OMISSIS#] profilo, invece, lo stralcio delle disposizioni del regolamento di Ateneo per l’assegnazione di borse di studio post lauream, portato dal D.R. 2.10.2009, impediva solamente al beneficiario di cumulare altre borse di studio o di stipulare contratti con l’Università di Palermo a qualunque titolo o di instaurare rapporti di lavoro dipendente, ma non impediva l’attività [#OMISSIS#] professionale.
Puramente ipotetica appare la doglianza relativa dall’attestato di partecipazione ad attività scientifica con il Department of Health and Human Service dei Centers for Disease Control and Prevention – Atlanta USA Agosto 2008.
Dalla lettura dell’attestato, infatti, emerge come il candidato-OMISSIS-abbia partecipato all’attività scientifica del Dipartimento non desumendosi, in alcun modo, che tale attività si sia limitata e abbia avuto come esclusivo oggetto la una mera discussione delle potenzialità di una collaborazione, prospettiva, invero, emersa “[#OMISSIS#]” la sua permanenza.
Inoltre, a fronte di un giudizio complessivo, come quello che ci occupa, l’eventuale incongruenza sulla durata di tale soggiorno di studio tra quanto indicato nel curriculum (sei giorni) e quanto emergente dall’attestazione (due giorni) non può inficiare la valutazione globale valutazione della Commissione, giacché, tra l’altro, il controinteressato ha evidenziato come l’attestazione in rilievo avesse ad oggetto solo il periodo di affiancamento con il prof. -OMISSIS-e non, invece, l’intera durata dell’esperienza all’[#OMISSIS#] dichiara nel curriculum.
Anche la mancata produzione dell’attestato originale di fellowship, in mancanza di una specifica contestazione di genuinità della copia depositata, non costituisce una censura idonea a smentirne l’efficacia probante.
Infine, le contestazioni sulla parziale non pertinenza di tali titoli con il settore scientifico MED/42 poiché tese a censurare, sulla base di un giudizio di mera opinabilità, le determinazioni della Commissione sono da ritenersi sottratte al sindacato di questo [#OMISSIS#].
Il terzo motivo di ricorso è infondato poiché volto ad una totale e complessiva rivalutazione della procedura comparativa e valutativa tramite la valorizzazione di [#OMISSIS#] come quello della posizione del nome dell’autore in opere collettive, cui la giurisprudenza prevalente non assegna [#OMISSIS#] dirimente (T.A.R. Sardagna, Cagliari, Sez. I, 7 febbraio 2012, n. 93). Il precedente richiamato dal ricorrente (T.A.R. Torino, Sez. I, 30 giugno 2011, n. 715) non è pertinente poiché [#OMISSIS#] fattispecie affrontata dalla sentenza, a differenza dal [#OMISSIS#] che ci occupa, la rilevanza della posizione del nome del candidato [#OMISSIS#] sequenza degli autori era stata prevista in modo specifico dal bando. Il ricorrente si duole anche della violazione dell’art. 4 del bando in ordine alle valutabilità di alcune delle pubblicazioni prodotte dal controinteressato.
Il predetto art. 4 prevede testualmente che “Sono valutabili ai fini delle presenti procedure le pubblicazioni edite ed i lavori stampati in Italia entro la data di scadenza del [#OMISSIS#] per la presentazione delle domande, per i quali se stampati in Italia anteriormente al 02.09.2006 si è proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 31.8.1945 n. 660, che consistono [#OMISSIS#] consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione, alla Prefettura della Provincia [#OMISSIS#] quale ha sede l’officina grafica e di un esemplare alla Procura della Repubblica, oppure se stampati in Italia successivamente al 02.09.2006 si sia proceduto al deposito legale ai sensi della Legge 15.04.2004 n. 106, del D.P.R. n. 252 del 03.05.2006 e del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28.12.2007. L’assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l’avvenuto deposito oppure da autocertificazione dei candidati sotto la propria responsabilità”.
L’art. 1, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), prevede che, al fine di conservare la memoria della cultura e della [#OMISSIS#] sociale italiana, sono oggetto di deposito obbligatorio, denominato “deposito legale”, “i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione”. Lo stesso articolo, al comma 4, dispone che tali documenti “sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di [#OMISSIS#] e la Biblioteca nazionale centrale di Roma”, nonché presso gli istituti individuati da un apposito regolamento. L’art. 7 della predetta legge prevede che, in [#OMISSIS#] di violazione delle sue prescrizioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il citato regolamento è stato emanato con d.P.R. 3 [#OMISSIS#] 2006, n. 252.
L’art. 7, comma 1, di tale decreto stabilisce che la consegna degli stampati e dei documenti debba essere eseguita dal soggetto obbligato (l’editore o il responsabile della pubblicazione) “entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti”, sicché, già dal tenore letterale emerge l’esistenza di una soluzione di continuità fra il momento di prima circolazione dell’opera nei confronti del pubblico e il successivo compimento delle attività di consegna e deposito.
In ragione del soprarichiamato quadro normativo e dello iato temporale naturalmente esistente tra la diffusione dell’opera e il suo deposito legale è stato osservato come «ai fini della valutabilità di un’opera a fini concorsuali, occorre fare riferimento al momento della prima distribuzione al pubblico dell’opera stessa e non al completamento degli ulteriori adempimenti sopra indicati. Si è aggiunto che “non risulterebbe sistematicamente condivisibile un’opzione interpretativa secondo cui l’esistenza o meno di una ‘pubblicazione’ (con i conseguenti vantaggi per l’autore anche in termini di valutabilità ai fini concorsuali) risulti demandata all’adempimento di attività di fatto sottratte alla sfera di disponibilità dell’autore e demandate dalle pertinenti disposizioni regolamentari a un diverso soggetto (l’editore ovvero il responsabile della pubblicazione)” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5928)» (Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4011).
[#OMISSIS#] fattispecie in esame, inoltre, l’art. 4 del bando di concorso non prevede esplicito divieto di valutare una pubblicazione in mancanza dell’avvenuto deposito legale. Del resto, lo stesso bando – quando ha inteso attribuire [#OMISSIS#] escludente al mancato rispetto di una determinata prescrizione – lo ha espressamente previsto (si veda art. 3) (così Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4011).
Identiche conclusioni possono ribadirsi in ordine alla legittimità delle pubblicazioni on line, in ogni [#OMISSIS#] equiparati a quelle “stampa” ai sensi dell’art. 15 della l. n. 59/1997 (cfr. CGARS, sez. giur., 18 febbraio 2016, n. 46) e per le pubblicazioni mancanti di alcuni dei riferimenti previsti dal citato art. 4 del bando.
Inoltre, l’eventuale violazione delle linee [#OMISSIS#] per Autori previste dalla Rivista “Capsula Eburnea” non può assurgere a parametro di legittimità della valutazione scientifica parte della Commissione delle pubblicazioni effettuate su tale rivista dal controinteressato.
Le ulteriori doglianze sulla [#OMISSIS#] e sulla rilevanza scientifica delle pubblicazioni del controinteressato sono volte ad opera una rivisitazione microsettoriale del giudizio globale effettuato dalla Commissione di cui non si prospettano evidenti e manifeste illogicità.
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
La novità di alcune delle questioni giuridiche affrontate legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.