TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1342

Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Consiglio di Dipartimento

Data Documento: 2019-10-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Il consiglio di dipartimento può individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui profili scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma può anche effettuare valutazioni diverse qualora emerga che il curriculum di uno dei candidati sia maggiormente in linea con le esigenze didattiche o agli indirizzi di ricerca dell’Ateneo.
Si tratta, soprattutto in questi casi, di scelta che pur connotata da ampia discrezionalità, deve ispirarsi a criteri di trasparenza e congruità posto che, soprattutto quando essa ricada su un candidato che non abbia ricevuto il miglior giudizio da parte della Commissione, la coerenza fra il profilo curriculare prescelto e le esigenze del plesso deve essere dimostrata in modo rigoroso e documentato.

Contenuto sentenza

N. 01342/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Mazzonetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli 2; 
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza 10; 
per l’annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera del Consiglio di Amministrazione della Università di Pisa n. -OMISSIS- del 29 novembre 2018 nella parte in cui approva la proposta di chiamata presentata dal Dipartimento di Filologia e Linguistica per un posto di Professore di prima fascia della delibera del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica nel Consiglio del 9 novembre 2018 recante la proposta di chiamata, nonché del relativo verbale ad oggi non ancora conosciuto ma che risulta essere stato redatto e perfezionato lo scorso 21 gennaio 2019 e contro il quale ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti in via subordinata del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240 2010 dell’Università di Pisa, nonché degli artt. 4 e 5 del bando PO2018 1 cod. selezione: PO2018 1 4 scadenza 4 giugno 2018; di qualsiasi atto presupposto conseguenziale o comunque connesso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 622019:
del verbale n. 18 del Consiglio ristretto ai docenti di I fascia del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, relativo alla seduta del 9 novembre 2018 nella quale è stata deliberata la proposta di chiamata (I fascia) per la copertura del posto di cui bando PO2018/1; cod. selezione: PO2018/1-4; scadenza 4 giugno 2018, s.s.d. L-FIL-LET/12 «Linguistica italiana» verbale di cui si è avuto conoscenza in data 30 gennaio 2019;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 132019:
della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa n. -OMISSIS- del 29 novembre 2018, nella parte in cui approva la proposta di chiamata presentata dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica per un posto di Professore di prima fascia; della delibera del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica nel Consiglio del 9 novembre 2018, recante la proposta di chiamata, nonché del relativo verbale ad oggi non ancora conosciuto ma che risulta essere stato redatto e perfezionato lo scorso 21 gennaio 2019; in via subordinata del Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della l. n. 240 del 2010 dell’Università di Pisa; nonché degli artt. 4 e 5 del bando PO2018/1; cod. selezione P02918/1-4; scadenza 4 giugno 2018; di qualsiasi atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 settembre 2019 il consigliere Raffaello [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Prof. -OMISSIS-, premesso di aver partecipato al concorso ex art. 18, c. 1 della Legge 240/2010 indetto dall’Università di Pisa per la copertura di un posto di professore di I fascia, settore concorsuale 10/F3 «Linguistica e Filologia italiana», settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, impugna gli atti di cui in epigrafe contestando la scelta con cui il Dipartimento ha deciso di chiamare la candidata Prof. -OMISSIS-.
Il ricorso principale è affidato a tre motivi.
Con il primo il Prof. -OMISSIS-, affermando di aver ricevuto da parte della Commissione valutazioni di eccellenza singolarmente e complessivamente migliori della sua concorrente lamenta la incongruità del successivo deliberato dipartimentale che la avrebbe invece preferita. La doglianza è stata poi integrata con motivi aggiunti attraverso i quali il ricorrente, venuto a conoscenza del contenuto del verbale del Dipartimento, ha evidenziato i gravi contrasti insorti in seno a tale organo e la (asserita) inconsistenza delle motivazioni con cui i suoi alcuni dei suoi componenti avrebbero cercato di superare il distacco fra la caratura scientifica dei due candidati evidenziata dalla Commissione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il verbale del Dipartimento sarebbe stato redatto successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione che ne avrebbe quindi approvato le scelte “al buio” senza conoscerne le ragioni.
Con il terzo motivo, avente carattere subordinato, viene contestata la legittimità del regolamento del la chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui si è dotata la Università di Pisa in applicazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010.
Ha proposto ricorso incidentale escludente la controinteressata -OMISSIS- lamentando una sottovalutazione del suo curriculum da parte della Commissione.
Costituitasi in giudizio l’Università di Pisa ha in primo luogo eccepito la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dal momento che il Prof. -OMISSIS- non avrebbe impugnato il provvedimento di immissione in ruolo della candidata prescelta adottato da Rettore a conclusione del procedimento.
L’eccezione è priva di fondamento.
La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 476 del 18 gennaio 2019, che riguarda proprio l’Università di Pisa, ha affrontato e risolto il problema dell’impugnazione del decreto rettorale nell’ambito del procedimento di chiamata a professore di prima fascia, spiegandone la natura e gli effetti a seguito della entrata in vigore della L. n. 240 del 2010. 
Viene ivi evidenziato che “l’art. 2 comma 1 lettera h) di tale legge, nel riformare la struttura delle università, ha previsto che esse siano dotate di un Consiglio di amministrazione, che è titolare delle “funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività” e ai sensi della stessa norma e del successivo art. 18 deve approvare la proposta di chiamata del professore da assumere deliberata dal dipartimento. 
La verifica in ordine alla possibilità di inquadramento del chiamato nei ruoli, anche in relazione alle disponibilità finanziarie, che in precedenza era demandata al Rettore è ora transitata nella competenza del Consiglio di amministrazione stesso, sì che al decreto rettorale stesso rimane una funzione meramente confermativa o comunque puramente esecutiva. Con la conseguenza che l’annullamento della delibera Consiliare e del verbale del Consiglio ristretto di dipartimento produce la caducazione automatica del decreto rettoriale la cui impugnazione si profila, quindi, non necessaria.
Anche la Prof. -OMISSIS- propone attraverso il ricorso incidentale una eccezione processuale dal momento che, secondo la sua prospettazione, l’accoglimento di tale gravame priverebbe di rilevanza la tesi portante del ricorso principale basata sulla asserita superiorità dei giudizi attribuiti dalla Commissione al profilo scientifico di Prof. -OMISSIS-.
In realtà tale ricorso incidentale non può avere carattere escludente poiché non compete al giudice amministrativo riformulare i giudizi attribuiti dalla Commissione ai candidati sancendo la prevalenza dell’uno sull’altro o la loro equivalenza.
Il ricorso in parola potrebbe (se accolto) dispiegare effetti utili solo al fine di integrare l’effetto conformativo di una eventuale sentenza di accoglimento con la conseguenza che il suo esame deve seguire e non precedere quello del ricorso principale.
Nel merito il primo motivo del ricorso principale così come integrato con i motivi aggiunti è fondato e assorbente.
Occorre brevemente ricordare i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Sezione in ordine alle competenze rispettivamente spettanti alla Commissione ed al Dipartimento alla luce della disciplina dettata dal regolamento dell’Ateneo pisano.
Si è affermato che l’art. 18 co. 1 della legge n. 240/2010 rimette la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai regolamenti di ateneo, nel rispetto di una serie di criteri. Fra questi il criterio secondo cui la procedura di chiamata deve prevedere la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, e quello secondo cui la proposta di chiamata proviene dal dipartimento interessato e deve essere formulata a maggioranza dei professori di prima o di seconda fascia, per poi essere approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell’Università (art. 18 co. 1 lett. d) ed e)).
Nessuno dei criteri dettati dal legislatore impone agli atenei di affidare alle commissioni di valutazione la formulazione di giudizi che pongano ciascun candidato a confronto con tutti gli altri, giacché è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, e, tra questi, quello maggiormente idoneo.
Il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato dall’Università di Pisa con D.R. del 21 ottobre 2011, risponde al modello previsto dal legislatore. Esso all’art. 6 stabilisce che le commissioni di valutazione individuino (non il candidato migliore, ma) i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione – in assoluto, e non comparativa – delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Ai sensi del successivo art. 8, la scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata spetta al consiglio di dipartimento, la cui competenza trova esplicito fondamento, lo si è visto, nella norma primaria di legge.
Il consiglio di dipartimento può individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui profili scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma può anche effettuare valutazioni diverse qualora emerga che il curriculum di uno dei candidati sia maggiormente in linea con le esigenze didattiche o agli indirizzi di ricerca dell’Ateneo.
Si tratta, soprattutto in questi casi, di scelta che pur connotata da ampia discrezionalità, deve ispirarsi a criteri di trasparenza e congruità posto che, soprattutto quando essa ricada su un candidato che non abbia ricevuto il [#OMISSIS#] giudizio da parte della Commissione, la coerenza fra il profilo curriculare prescelto e le esigenze del plesso deve essere dimostrata in modo rigoroso e documentato.
Nel caso di specie appare indiscutibile che la Commissione pur dichiarando idonei sia il Prof. -OMISSIS- che la Prof. -OMISSIS- abbia espresso più lusinghieri apprezzamenti per la produzione scientifica del primo.
Senza voler ripercorrere tutti i singoli passaggi va messo in evidenza come l’organo valutatore abbia lodato l’intera produzione scientifica del candidato mettendone in luce l’alta originalità di taglio e contenuti. Si è parlato di “ricerche altamente originali e di prima mano” frutto di [#OMISSIS#] sinergia fra approfondita ricerca di archivio e analisi linguistica che gettano luce sulla linguistica moderna attraverso la grammatica storica evidenziando le dinamiche dei mutamenti linguistici. Il contribuito del -OMISSIS- a giudizio della Commissione apporta un incremento alle conoscenze sull’italiano antico definito ingente dal punto di vista quantitativo ed eccellente sotto quello qualitativo per originalità, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione.
Tali apprezzamenti non si ritrovano nella valutazione operata sulla produzione prof -OMISSIS- sulla quale la commissione ha espresso comunque un giudizio altamente positivo (per rigore di metodo e apporti di conoscenza alla comunità scientifica) ma non connotato da rilievi di assoluta eccellenza.
Il Prof. -OMISSIS- ha poi ricevuto giudizi migliori con riferimento al criterio della interdisciplinarità delle materie trattate, avendo la commissione evidenziato che tutte le pubblicazioni presentate hanno iterazioni con la dialettologia, la filologia e la letteratura e sono animate da un forte senso di inserimento nella storia non solo linguistica, mentre per la Prof. -OMISSIS- si sono messe in luce le relazioni delle ricerche con le altre materie ma senza sottolinearne il “forte” inserimento storico che la Commissione ha evidentemente considerato un pregio.
Anche i ruoli di direzione ricoperti dal Prof. -OMISSIS- in riviste scientifiche sono risultati più prestigiosi di quelli di semplice membro di comitati scientifici ricoperto dalla Prof. -OMISSIS-.
La superiorità della valutazione riportata dal ricorrente è stata chiaramente avvertita in seno al Consiglio di dipartimento e non solo dai componenti che alla fine hanno espresso in quella sede la loro preferenza nei suoi confronti (si veda ad esempio l’intervento del Prof. -OMISSIS- che dichiara apertamente che alla base della scelta stanno considerazioni non scientifiche).
Nonostante ciò il predetto organo si è determinato per la chiamata della Prof. -OMISSIS-. 
Molte motivazioni addotte a favore di tale scelta sono, tuttavia, inconsistenti o rivelatrici di una volontà preconcetta di chiamare il candidato interno per superare il divieto opposto dal rettore alla pur inizialmente prospettata soluzione interna. Così è a dire: a) della considerazione secondo cui la stessa sarebbe stata sempre apprezzata dai colleghi del Dipartimento (cosa che andrebbe sempre a penalizzare i candidati che abbiano la sorte di non essere preventivamente conosciuti personalmente), b) che la stessa avrebbe un profilo scientifico equivalente a quello del -OMISSIS- (cosa non vera secondo la Commissione e comunque che non giustificherebbe la preferenza accordata a uno dei due); c) che lo scrutinio dovrebbe penalizzare il -OMISSIS- perché è già professore, perché anagraficamente più anziano o addirittura perché maschio.
Valuterà la Procura della Repubblica alla quale il Collegio ritiene di inviare la presente sentenza se il comportamento dei commissari diretto a favorire la candidata interna integri ipotesi di reato.
La scelta della Prof. -OMISSIS- è stata anche giustificata per il fatto che la stessa avrebbe svolto attività di formazione degli insegnanti medio superiori e per una non meglio precisata internazionalizzazione della sua attività; elementi che sarebbero apparsi particolarmente consoni al profilo complessivo delle attività e delle ricerche del dipartimento.
Ora, a parte il legittimo dubbio che può sorgere sul fatto che attività di formazione di insegnanti medio superiori possa costituire elemento connotante il profilo complessivo e l’attività di ricerca di un dipartimento universitario di linguistica, si tratta di affermazioni che avrebbero dovuto essere adeguatamente argomentate e comprovate.
Non basta, invero, ai fini della scelta del candidato non risultato al vertice dei giudizi scientifici espressi dalla Commissione, sottolineare a posteriori la rilevanza di uno fra i tanti elementi delle sue attività curriculari, occorrendo, invece dimostrare in modo rigoroso che il profilo complessivo dell’aspirante alla chiamata appaia più di altri rispondente alle necessità della struttura.
Si sarebbe dovuto, perciò, evincere dalla motivazione: a) il perché la formazione degli insegnanti medio superiori debba considerarsi elemento di rilevanza tale da connotare il profilo complessivo del dipartimento di linguistica dell’ateneo pisano rispetto alle ordinarie attività di didattica e ricerca universitaria; b) il perché tali attività formative non avrebbero potuto essere altrettanto efficacemente svolte da una figura scientifica come quella del -OMISSIS-.
Venendo all’esame del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, la stessa dedica il primo motivo a censurare le affermazioni rese dal Prof. -OMISSIS-(Presidente della Commissione giudicatrice) in seno al Consiglio di Dipartimento a favore della chiamata del Prof. -OMISSIS-.
La censura è inammissibile per carenza di interesse avendo il Consiglio di dipartimento a larga maggioranza disatteso le considerazioni del Prof. -OMISSIS-.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale la controinteressata afferma che la Commissione giudicatrice avrebbe sottovalutato il suo curriculum.
A sostegno di tale tesi vengono in buona parte riprese alcune parti della dichiarazione resa dal Prof. -OMISSIS-in sede di Consiglio dipartimentale.
La predetta dichiarazione è, tuttavia, del tutto irrilevante perché proferita al di fuori della sede istituzionale e, quindi, in alcun modo imputabile alla Commissione quale organo straordinario.
La Prof. -OMISSIS- afferma poi che sarebbe stato sottostimato il valore del volume sui gallicismi.
Tale assunto non risponde tuttavia al vero dal momento che la Commissione ha avuto ben presente il fatto che si trattasse di opera importante aggettivandola come “fondamentale”. 
Secondo la ricorrente incidentale tale aggettivo non sarebbe adeguato trattandosi di opera “eccellente”, ma si tratta, all’evidenza, di valutazione di merito che non può trovare ingresso in questa sede.
Ancora nel secondo motivo di ricorso la Prof. -OMISSIS- sostiene che l’affermazione secondo cui essa “sarebbe stata e continuerebbe a essere importante collaboratrice del TLIO (dizionario storico della lingua italiana) non risulterebbe vera in quanto la stessa sarebbe stata ricercatrice TD presso l’Istituto del CNR Opera del Vocabolario Italiano (OVI) – che pubblica il TLIO – dal 1999 al 2006, e professore associato all’attività scientifica del medesimo Istituto dal 2008 al 2012.
La censura si appunta su un dato meramente lessicale atteso che ciò che la Commissione ha voluto sottolineare è che la monografia “i gallicismi” è stata realizzata anche attraverso una esperta consultazione del dizionario storico della lingua italiana alla cui costruzione la Prof. -OMISSIS- contribuisce; ciò senza voler affatto sminuire il suo ruolo di ricercatrice presso il CNR.
Nel ricorso incidentale si afferma ancora che la Commissione avrebbe indebitamente assimilato le pubblicazioni 7, 8 e 14, che vertono esclusivamente su testi fiorentini e si propongono la descrizione dell’evoluzione di certi fenomeni morfologici e sintattici nel corso del Trecento, con la pubblicazione 12, che prende in considerazione cinquantaquattro testi compresi tra il 1260 e il 1348, quindici soli dei quali fiorentini.
Si tratta di considerazione del tutto irrilevante che non spiega perché la separata considerazione del testo n. 12 avrebbe potuto portare ad una valutazione del profilo della candidata (che si basa su un giudizio globale e sintetico) alla eccellenza.
Il ricorso incidentale è quindi da respingere. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sui ricorsi principale, per motivi aggiunti e incidentale, come in epigrafe proposti: 
a) accoglie il primo motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla: a) la delibera del Consiglio di Amministrazione della Università di Pisa n. -OMISSIS- del 29 novembre 2018 nella parte in cui approva la proposta di chiamata presentata dal Dipartimento di Filologia e Linguistica per un posto di Professore di prima fascia della delibera del Dipartimento di Filologia; b) il verbale n. 18 del Consiglio ristretto ai docenti di I fascia del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, relativo alla seduta del 9 novembre 2018 nella quale è stata deliberata la proposta di chiamata (I fascia) per la copertura del posto di cui bando PO2018/1;
b) dichiara assorbiti i restanti motivi;
c) respinge il ricorso incidentale;
d) condanna l’Università di Pisa al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a.;
e) compensa le spese nei confronti della controinteressata;
f) dispone la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica di Pisa; 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 10/10/2019

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.