TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 22 dicembre 2014, n. 2101

Procedura di reclutamento Ricercatore-Giudizio di ottemperanza

Data Documento: 2014-12-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudice dell’ottemperanza, nell’ambito della sua giurisdizione estesa al merito, può esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti, sia poteri sostituti che poteri ordinatori e cassatori, potendo finanche integrare l’originario disposto della sentenza con statuizioni che ne costituiscono non mera “esecuzione” ma “attuazione” in senso stretto, dando luogo al c.d. giudicato a formazione progressiva (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4131).
 

Contenuto sentenza

N. 02101/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via dei Rondinelli 2; 
contro
Universita’ degli Studi di Pisa, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Peta, [#OMISSIS#] D’Arcangeli; 
per l’esecuzione 
della sentenza del TAR Toscana n. 142 del 22.01.2014, notificata il 4.02.2014, non appellata e quindi passata in giudicato, ovvero, in subordine, per l’annullamento:
a) del decreto rettorale dell’Universita’ di Pisa n. 14994/2014 dell’8.05.2014 con il quale l’Universita’ di Pisa ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare denominato “IUS/04 – Diritto commerciale” presso il Dipartimento (gia’ Facolta’) di Giurisprudenza dell’Universita’ di Pisa, di cui al bando R.10.01, dichiarando vincitore nessun candidato;
b) del presupposto verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 5.05.2014;
c) del presupposto verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 28.03.2014;
d) di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente;
nonche’ per la condanna dell’Universita’ degli Studi di Pisa al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] agisce per l’esecuzione della sentenza n. 142 del 22 gennaio 2014, passata in giudicato, mediante la quale questo T.A.R. – accogliendo l’impugnazione da lui proposta – ha annullato la determinazione dell’Università degli Studi di Pisa di non dichiarare alcun vincitore all’esito della procedura comparativa indetta con decreto rettorale del 25 novembre 2010 per un posto di ricercatore nel settore scientifico-disciplinare “IUS/04 – Diritto commerciale” presso l’allora Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza. In subordine, il ricorrente chiede disporsi l’annullamento del decreto rettorale dell’8 maggio 2014, di approvazione degli atti della procedura predetta, rinnovata dall’Università in pretesa ottemperanza alla sentenza n. 142/2014 e conclusasi, ancora una volta, senza vincitori. 
Resiste alle domande del ricorrente l’ateneo pisano. 
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 29 ottobre 2014. 
2. Come risulta dalla documentazione in atti, l’Università di Pisa ha deliberato di dare esecuzione alla sopra citata sentenza n. 142/2014 del T.A.R. Toscana disponendo, con decreto rettorale del 3 marzo 2014, la riconvocazione della commissione giudicatrice a suo tempo costituita nell’ambito della procedura comparativa indetta nel novembre 2010 per un posto di ricercatore di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza. Riunitasi il 27 marzo 2014, la commissione ha nuovamente constatato l’impossibilità di giungere alla formazione di una maggioranza nell’individuazione del vincitore ed ha, pertanto, proposto all’amministrazione di non assegnare il posto messo a concorso, incorrendo tuttavia nella mancata approvazione dei propri atti ad opera del Rettore: questi, con nota del 16 aprile 2014, ritenuta insufficiente la mera disamina delle pubblicazioni posta a fondamento di quel rinnovato giudizio, l’ha infatti invitata ad ulteriormente riconvocarsi allo scopo di “formulare il giudizio collegiale del candidato [il dott. [#OMISSIS#], n.d.e.] e di procedere successivamente alla valutazione comparativa dei candidati presentatisi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni”. 
Nella nuova riunione del 5 maggio 2014, tenutasi in via telematica, la commissione ha pertanto riformulato il giudizio complessivo sul dott. [#OMISSIS#] e la valutazione comparativa con i giudizi già attribuiti agli altri candidati dott. Peta e dott.ssa D’Arcangeli nella seduta del 17 dicembre 2011, senza però raggiungere la maggioranza su alcun nominativo. Gli atti della commissione sono stati approvati con l’impugnato decreto dell’8 maggio 2014. 
3. In via principale, il ricorrente sostiene che il nuovo giudizio espresso dalla commissione, benché contenente alcuni profili motivazionali in apparenza nuovi, non farebbe altro che riprodurre la precedente valutazione collegiale, già censurata dal giudice, ponendosi in frontale contrasto con la sentenza n. 142/2014 e risultando perciò affetto da vera e propria nullità per violazione e/o elusione del giudicato. 
3.1. La fondatezza della tesi va verificata alla luce del contenuto della decisione da eseguire, la quale accoglie il ricorso “ai fini dell’annullamento dell’impugnato decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura e del rinnovo della deliberazione conclusiva della commissione, previa riformulazione del giudizio collegiale sul ricorrente dott. [#OMISSIS#], il tutto nel rispetto delle indicazioni impartite con la presente decisione”. 
Sul piano degli effetti demolitori, la pronuncia è inequivoca nel travolgere la determinazione conclusiva di non dichiarare alcun vincitore, unitamente al presupposto giudizio collegiale, e nel fare salvi, di contro, i giudizi individualmente espressi dai commissari. Gli effetti conformativi investono, dal canto loro, sia le modalità procedimentali adottate ai fini del voto finale espresso dai commissari sui candidati (stante l’inadeguatezza della relativa verbalizzazione), sia il tenore argomentativo del giudizio collegiale annullato: di quest’ultimo, la sentenza n. 142/2014 coglie, in particolare, la disarmonia rispetto ai giudizi individualmente resi dai commissari, sottolineando, da un lato, l’incomprensibile preponderanza attribuita al criterio valutativo della congruità delle pubblicazioni del dott. [#OMISSIS#] con il settore disciplinare di riferimento della procedura, alla luce del fatto che nessuno dei giudizi individuali contiene particolari osservazioni sul punto (secondo la sentenza, il criterio valutativo oltretutto non appare correttamente applicato perché non è stato esteso alle tematiche interdisciplinari, come invece previsto dall’art. 3 del D.M. 28 luglio 2009); e dall’altro evidenziando la difficoltà di identificare le ragioni sottese al rilievo della commissione circa la maggiore attenzione che i lavori del dott. [#OMISSIS#] riserverebbero ai profili di politica del diritto piuttosto che alla sistemazione del dato normativo. 
3.2. Delineato così il perimetro operativo degli effetti del giudicato posto in esecuzione, il giudizio collegiale riformulato dalla commissione nella seduta del 5 maggio 2014, anche mediante rinvio per relationem al precedente verbale del 27 marzo, esprime quattro criticità rispetto alle pubblicazioni presentate dal dott. [#OMISSIS#], vale a dire: collocazione editoriale non sempre adeguata; ascrivibilità dei temi prevalentemente trattati dal candidato a settore scientifico-disciplinare diverso da quello di riferimento della procedura; carattere compilativo delle uniche pubblicazioni congruenti con il settore scientifico-disciplinare IUS-04; prevalente attenzione, per le pubblicazioni non aventi carattere solo descrittivo, ai profili di politica del diritto piuttosto che a quelli di interpretazione/sistemazione del dato positivo. Il peso decisivo assunto da tali rilievi ai fini della mancata nomina del dott. [#OMISSIS#] – la cui superiorità sugli altri candidati emerge con chiarezza dai giudizi individuali e collegiali, come già accertato dalla sentenza n. 142/2014 – costituisce il frutto della maggioranza formatasi in seno alla commissione e costituita dai professori Censoni e Teti: è dunque a partire dal contenuto dei giudizi individuali espressi da costoro che andrà verificata la correttezza dell’iter logico che ha condotto al giudizio collegiale e all’esito conclusivo della procedura. 
3.2.1. Cominciando dalla collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate dal candidato [#OMISSIS#], il prof. Censoni – nell’ambito del suo analitico giudizio, ripartito per gruppi omogenei di pubblicazioni (monografie, articoli, opere collettanee) – riconosce piena rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione, e la corrispondente diffusione all’interno della comunità scientifica, mentre nessuna specifica osservazione sul punto è stata formulata dal prof. Calandra Buonaura. Dal canto suo, il prof. Teti rileva come la “maggior parte” dei saggi risultassero pubblicati su riviste note presso la comunità scientifica. 
Tanto premesso, si vede come il giudizio collegiale finisca con l’enfatizzare un aspetto critico che dai giudizi individuali, in realtà, non emerge come tale, posto che, della collocazione editoriale, lo stesso prof. Teti sembra cogliere gli aspetti positivi riguardanti la maggioranza delle opere del dott. [#OMISSIS#]: si ha, in altri termini, che il rilievo della collocazione editoriale inadeguata, percepibile solo in controluce dal giudizio di uno dei commissari – il quale, comunque, lo riferisce alla minor parte delle opere del candidato – diviene elemento critico portante del giudizio collegiale a fronte dell’espresso riconoscimento della piena rilevanza scientifica della collocazione editoriale di tutte le pubblicazioni dello stesso candidato ad opera di altro commissario, e in assenza di osservazioni da parte del presidente della commissione; con la conseguenza che, relativamente al profilo in questione, il mancato raggiungimento di una maggioranza in favore del dott. [#OMISSIS#] obiettivamente non si spiega. 
3.2.2. Quanto alla pretesa appartenenza delle opere del dott. [#OMISSIS#] a settore scientifico-disciplinare differente da quello per il quale è stata bandita la procedura, ancora una volta si tratta di rilievo privo di riscontro nei giudizi individuali, come del resto già accertato dalla sentenza n. 142/2014; e l’unico commissario che evidenzia la riferibilità delle pubblicazioni del ricorrente a tematiche di legislazione bancaria, il prof. Censoni, allo stesso tempo ne sottolinea la correlazione con il settore oggetto della procedura, ciò che implica un giudizio favorevole di congruenza ai sensi dell’art. 3 del D.M. 28 luglio 2009, secondo cui la congruenza delle pubblicazioni va valutata anche in relazione alle tematiche interdisciplinari “correlate”, appunto, al settore scientifico-disciplinare per il quale la procedura è bandita. Il giudizio di congruenza del prof. Censoni – evidentemente, quanto inspiegabilmente – muta in sede di espressione del giudizio collegiale e di valutazione comparativa, posto che, pur dopo il rinnovo, dal giudizio collegiale è scomparso ogni riferimento alla riscontrata correlazione fra i temi trattati dal dott. [#OMISSIS#] e il settore IUS-04, venendo così perpetrata quella violazione dell’art. 3 cit. che, come aveva comportato l’annullamento del primo giudizio, determina l’insanabile contraddittorietà del secondo. 
3.2.3. Nel rinnovato giudizio collegiale sul dott. [#OMISSIS#] è altresì affermato il carattere essenzialmente compilativo delle pubblicazioni congruenti con il SSD IUS-04. Gli unici lavori del candidato a non presentare natura descrittiva sarebbero, inoltre, prevalentemente attenti a profili di politica del diritto, non offrendo significative riflessioni utili per l’interpretazione del diritto positivo. 
A livello dei giudizi individuali, è il commissario prof. Teti ad attribuire alle opere del dott. [#OMISSIS#] carattere descrittivo, mentre diametralmente opposto è il giudizio del prof. Censoni, il quale, per le monografie, parla di lavori connotati da buona originalità, innovatività ed importanza, contenenti spunti di riflessione “interessanti” e rivelatori di “significativa propensione alla ricerca”; così come lo stesso prof. Censoni giudica gli articoli presentati dal [#OMISSIS#] “saggi ben articolati che rivelano senso critico e capacità di analisi, anche con riferimento ad altri ordinamenti giuridici”, e le opere collettanee di buona originalità, innovatività ed importanza, e contraddistinte da spunti critici “di evidente interesse”. Sfugge, pertanto, come un giudizio così lusinghiero abbia potuto contribuire alla formazione di un giudizio collegiale e di una valutazione conclusiva che, di fatto, sembrano recepire acriticamente gli apporti del solo prof. Teti, obliterando del tutto quelli individualmente espressi dal prof. Censoni, oltre che dal presidente della commissione; e le medesime considerazioni valgono per l’asserita mancanza, nelle opere del [#OMISSIS#], di una compiuta analisi del diritto positivo in favore di un’analisi focalizzata su profili di politica del diritto e suscettibile di condurre a risultati differenti da quelli propri dell’analisi giuridica: rilievo del tutto assente nel giudizio individuale del prof. Censoni, il quale, del resto, riconoscendo una “buona” importanza ai lavori del ricorrente, implicitamente, ma inequivocamente, esclude critiche – e, in ogni caso, critiche tanto severe – all’approccio metodologico-contenutistico adottato dal candidato. 
3.3. In definitiva, benché rinnovato, il giudizio collegiale espresso dalla commissione a maggioranza nella seduta del 5 maggio 2014 continua a presentarsi implausibilmente disarmonico rispetto ai giudizi individuali, e la rilevata incoerenza non trova adeguata spiegazione nella motivazione in cui la commissione stessa si è diffusa. Questa, in particolare, non giustifica il mutato atteggiamento (della maggioranza) dei commissari relativamente al criterio della collocazione editoriale delle opere del candidato, che diviene fonte di un rilievo critico ex novo; e, soprattutto, non giustifica come abbiano potuto concorrere alla formazione di una maggioranza sfavorevole al ricorrente i voti di due commissari, il prof. Censoni e il prof. Teti, i quali avevano espresso giudizi individuali del tutto divergenti in ordine a ciascuno degli ulteriori rilievi critici sottesi alla scelta di non individuare nel dott. [#OMISSIS#] il vincitore della procedura, nonostante la sua conclamata superiorità rispetto agli altri candidati. 
Ne discende che, così facendo, la commissione è incorsa nella violazione del giudicato denunciata dal ricorrente in via principale, atteso che il dictum contenuto nella sentenza n. 142/2014 non può essere ridotto all’ordine, rivolto all’Università di Pisa, di rideterminarsi sull’esito della procedura comparativa in esame, ma, lo si ripete, obbligava l’ateneo soccombente a ridefinire l’esito della procedura comparativa avendo cura di accordare il rinnovando giudizio collegiale con i giudizi resi individualmente dai commissari, ciò che, come rilevato, non è stato fatto. 
4. Ai sensi dell’art. 114 c.p.a., va dunque dichiarata la nullità del giudizio collegiale espresso dalla commissione giudicatrice il 5 maggio 2014, e, per l’effetto, quella del successivo decreto rettorale dell’8 maggio 2014, recante la riapprovazione degli atti della procedura per cui è causa. 
La difformità dal giudicato degli atti adottati dall’amministrazione resistente richiede l’adozione di misure idonee a garantire la corretta esecuzione della sentenza n. 142/2014, tenuto conto del consolidato orientamento, secondo cui il giudice dell’ottemperanza – nell’ambito della sua giurisdizione estesa al merito – può esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti, sia poteri sostitutivi che poteri ordinatori e cassatori, ed anche integrare l’originario disposto della sentenza con statuizioni che ne costituiscono non mera “esecuzione”ma “attuazione” in senso stretto, dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4131). 
4.1. Nella specie, peraltro, la discrezionalità dell’ateneo può considerarsi esaurita a seguito del riesercizio, benché viziato, del potere, e, avuto riguardo al contenuto dei giudizi individuali resi dai membri della commissione giudicatrice, l’esito della procedura comparativa appare sostanzialmente a rime obbligate, atteso che i rilievi ai quali è riconducibile la scelta di non nominare vincitore il dott. [#OMISSIS#] sono in parte adombrati nel solo giudizio del prof. Teti, mentre i giudizi dei professori Calandra Buonaura e Censoni non contengono alcun elemento che legittimi l’espressione di un voto sfavorevole nei confronti del candidato all’esito della procedura, come già osservato con specifico riferimento al giudizio del prof. Censoni . Si vuol dire che i giudizi individuali lasciano presumere, secondo un criterio di regolarità causale, che la procedura si sarebbe dovuta concludere con la nomina a vincitore del dott. [#OMISSIS#], il che consente al collegio di pervenire in via sostitutiva a tale esito ordinando all’Università degli Studi di Pisa, e per essa al suo Rettore pro tempore, di decretare in questi sensi l’esito della procedura. 
5. Il ricorrente chiede condannarsi l’Università di Pisa al risarcimento dei danni patrimoniali corrispondenti alle retribuzioni non percepite a causa del ritardo nella sua nomina a vincitore della procedura comparativa da ricercatore e alla perdita di chance di ulteriore sviluppo della carriera universitaria, nonché dei danni non patrimoniali correlati alla lesione del diritto al lavoro e alla reputazione. 
Come si vede, la causa petendi della domanda non si identifica tanto con l’inosservanza del giudicato e il ritardo nella sua esecuzione, quanto, in prima battuta, con l’illegittimità degli atti e provvedimenti annullati dalla sentenza n. 142/2014. Per questo aspetto, la pretesa eccede i confini delineati per il giudizio di ottemperanza dall’art. 112 co. 3 c.p.a., dovendo piuttosto essere qualificata come domanda risarcitoria autonoma ai sensi dell’art. 30 c.p.a., ciò che ne richiede la conversione ai fini della trattazione con il [#OMISSIS#] ordinario di cognizione. 
6. Le spese del giudizio saranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando, dichiarata la nullità degli atti adottati dall’amministrazione resistente in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 142/2014, e, segnatamente del decreto rettorale dell’8 maggio 2014 e del presupposto verbale della commissione giudicatrice del 5 maggio 2014, ordina all’Università degli Studi di Pisa di concludere la procedura comparativa per un posto di ricercatore per il SSD IUS-04, avviata con decreto del 25 novembre 2010, nominandone vincitore il ricorrente dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. 
Dispone che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie quanto alla domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente.
Spese al definitivo. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)