TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 25 ottobre 2018, n. 1372

Procedura concorsuale posto ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione pubblicazione - diffusione nell’ambito della comunità scientifica

Data Documento: 2018-10-25
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ censurabile l’operato della Commissione nella parte in cui ha attribuito il massimo punteggio ad un’opera che (essendo stata pubblicata appena prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande) non poteva considerarsi diffusa nell’ambito della comunità scientifica. Ins ede di iredizione del potere la Commissione ha eluso il giudicato nella parte in cui ha ritenuto che l’opera al momento della pubblicazione del bando fosse già diffusa nell’ambito della comunità scientifica: tale assunto si fonda infatti su presupposti indimostrati e comunque incongrui.
Il primo è che l’opera circolasse nella comunità scientifica ancor prima della sua pubblicazione, presupposto indimostrato e comunque irrilevante in quanto la conoscenza di bozze più o meno definitive non equivale a diffusione. In secondo luogo è stato affermato che l’opera costituisse la rielaborazione di una tesi di dottorato già nota nell’ambito della comunità scientifica, che risluta essere un’affermazione illogica e del tutto priva di riscontri. Ad essere oggetto di valutazione era l’opera e non la tesi di dottorato. Oltre a ciò, in ogni caso non è dato sapere se e in quale misura il contenuto dei due lavori fosse analogo. Il fatto che la tesi di dottorato fosse conosciuta dalla intera comunità scientifica o parte significativa della stessa è, comunque, affermazione non auto evidente che avrebbe dovuto essere adeguatamente comprovata.

Contenuto sentenza

N. 01372/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 690 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi Firenze, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Firenze, nel cui ufficio via degli Arazzieri, 4; sono ex lege domiciliati.
ei confronti
[#OMISSIS#] Renzi, [#OMISSIS#] Pireddu, Cristiana Eusepi, [#OMISSIS#] Bartocci, [#OMISSIS#] Lambardi non costituiti in giudizio; 
per l’ottemperanza:
della sentenza n. 359/2018 Reg. Prov. Coll. – N.177/2017 Reg. Ric. – pronunciata il 28 febbraio 2018 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Prima, con la quale è stato accolto il ricorso del Dott. [#OMISSIS#] avverso procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un RTD A nel settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana”, prot. n. 177504 indetta dall’ Università degli Studi di Firenze con DR n. 1704 del 29 dicembre 2015
e accertamento della nullità e/o annullabilità
– dei verbali della Commissione giudicatrice n. 6 relativo alla valutazione e n. 7 di individuazione del candidato idoneo e della relazione riassuntiva, tutti datati 23.3.2018
– del DR n. 367 del 27.3.2018, prot. n. 52016 di approvazione degli atti
– ove occorresse, in parte qua e nei limiti dell’interesse processuale del ricorrente, del bando e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti integranti la lex specialis della procedura impugnata
– di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi la delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata del Dott. Renzi a ricoprire il posto messo a bando;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Firenze e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 il consigliere Raffaello [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ricorre per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza n. 359 del 2018 con la quale questo Tribunale ha annullato gli atti della procedura di concorso indetta dalla Università di Firenze per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico composizione architettonica e urbana.
L’Università avrebbe infatti proceduto al rinnovo della selezione confermando la assegnazione dell’incarico al Dott. [#OMISSIS#] Renzi attraverso un iter connotato da plurime violazioni.
Con il primo motivo viene dedotta mancata sottoscrizione dei verbali con cui sono state registrate le operazioni della commissione come causa di nullità delle stesse.
Con il secondo motivo viene stigmatizzato il fatto che le riunioni della Commissione siano avvenute in via telematica e non con la presenza fisica del commissari.
Entrambi in motivi pongono questioni formali di cui si tratterà dopo l’esame della censure sostanziali formulate con gli altri motivi.
Con il terzo motivo il Dott. [#OMISSIS#] lamenta che la Commissione non si sarebbe conformata al dettato della sentenza nella parte in cui aveva sancito la non valutabilità delle pubblicazioni del candidato Pireddu in quanto anziché escluderne la rilevanza avrebbe assegnato alle stesse un punteggio ridotto.
La censura è inammissibile per difetto di interesse atteso che il candidato Pireddu a seguito del rinnovo delle operazioni concorsuali si è collocato in una posizione della graduatoria inferiore a quella coperta dal ricorrente.
Con il quarto motivo il Dott. [#OMISSIS#] si duole del fatto che la Commissione avrebbe valutato la pubblicazione n. 3 da egli prodotta come co-curatela e non come monografia in spregio alle conclusioni a cui era pervenuto sul punto il giudice di primo grado.
Il motivo è infondato.
Al di là delle questioni nominalistiche, che a giudizio del Collegio sono prive di rilevanza, il contenuto sostanziale della statuizione contenuta nella sentenza 359/2018 consiste nell’accertamento in punto di fatto che l’apporto del [#OMISSIS#] in ordine alla pubblicazione n. 3 non si fosse limitato ad una mera curatela di contributi altrui avendo lo stesso attivamente partecipato alla stesura del volume con due propri articoli.
La commissione pur non avendo considerato (a ragione) il lavoro come monografia ha comunque tenuto conto dei contributi del [#OMISSIS#] valutandone il peso scientifico.
L’operato della commissione è peraltro immune anche dalla censura di aver attribuito al [#OMISSIS#] un numero di pagine inferiore a quello effettivo (15 anziché 54).
Infatti, la Commissione ha correttamente omesso di valutare le parti del volume in cui il candidato non ha espresso un proprio contributo ma si è limitato ad una presentazione di articoli scritti da altri.
Anche la parte della censura con cui il ricorrente si duole del fatto che la Commissione, muovendo dal presupposto che i curatori del volume erano due, avrebbe diviso a metà il punteggio assegnabile allo stesso senza valutare nello specifico la [#OMISSIS#] dell’apporto del [#OMISSIS#] sulla scorta dei criteri previsti dal DM 243/2011, è infondata.
Il giudizio della Commissione che su un punteggio massimo di 5 assegnabile all’intero volume ne ha attribuiti 2,5 al ricorrente non pare affatto sottostimato tenuto conto dell’entità dell’apporto scientifico autonomo dato allo stesso dal candidato (15 pagine).
Con il quinto motivo il ricorrente censura la valutazione del contributo n. 4 del Dott. Renzi dolendosi del fatto che la Commissione la avrebbe non solo valutata ma avrebbe attribuito alla stessa un punteggio (4,5) di poco inferiore a quello massimo (5) che era già incorso nella censure del Tribunale.
La censura è fondata.
Le statuizioni ricavabili dalla sentenza n. 359/2018 in ordine alla valutazione del predetto contributo sono due.
In primo luogo il Tribunale ha rilevato la incertezza della anteriorità data di pubblicazione dell’opera rispetto alla data di pubblicazione del bando.
In secondo luogo ha stigmatizzato l’operato della Commissione nella parte in cui ha attribuito il massimo punteggio ad un’opera che (essendo stata pubblicata appena prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande) non poteva considerarsi diffusa nell’ambito della comunità scientifica.
La Commissione ha correttamente dato esecuzione al giudicato facendo chiarezza sulla data di pubblicazione dell’opera.
La stessa ha, infatti, appurato che ai sensi dell’art. 3 del DM 243/2001 la data di pubblicazione corrisponde alla accettazione dell’opera da parte dell’editore e che tale accettazione è intervenuta prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione (18/02/2016) come da attestazione dell’editore (dalla quale risulta che la data di pubblicazione del volume cada nella prima decade del mese di febbraio 2016).
La Commissione ha, invece, eluso il giudicato nella parte in cui ha ritenuto che l’opera al momento della pubblicazione del bando fosse già diffusa nell’ambito della comunità scientifica.
Tale assunto si fonda infatti su presupposti indimostrati e comunque incongrui.
Il primo è che l’opera circolasse nella comunità scientifica ancor prima della sua pubblicazione.
Cosa indimostrata e comunque irrilevante in quanto la conoscenza di bozze più o meno definitive non equivale a diffusione.
In secondo luogo è stato affermato che l’opera costituisse la rielaborazione di una tesi di dottorato già nota nell’ambito della comunità scientifica.
Si tratta di affermazione illogica e del tutto priva di riscontri.
Ad essere oggetto di valutazione era l’opera e non la tesi di dottorato. E, in ogni caso non è dato sapere se e in quale misura il contenuto dei due lavori fosse analogo.
Il fatto che la tesi di dottorato fosse conosciuta dalla intera comunità scientifica o parte significativa della stessa è, comunque, affermazione non auto evidente che avrebbe dovuto essere adeguatamente comprovata.
La Commissione ha poi affermato che sarebbe “difficile ed artificiosa attuazione una valutazione della diffusione all’interno della comunità scientifica che si arrestasse al momento della scadenza del bando”.
Tale affermazione si risolve in una critica aperta alla legge ed alla sentenza e non può avere quindi alcuna [#OMISSIS#] giustificante.
Nell’ambito dei poteri di giurisdizione di merito esercitabili in sede di giudizio di ottemperanza il Collegio stabilisce che la rivalutazione della pubblicazione n. 4 del Dott. Renzi dovrà avvenire attribuendo il sub punteggio 0 (zero) al criterio della diffusione dell’opera nell’ambito della comunità scientifica.
La sesta censura riguarda la violazione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 359 del 2018 con riferimento al punteggio attribuito ai due candidati in ordine alla consistenza complessiva, all’intensità e alla continuità temporale della produzione scientifica.
Sul punto la sentenza, nel censurare per difetto di motivazione il punteggio attribuito al Dott. Renzi rispetto al Dott. [#OMISSIS#], ha affermato che: a) l’intensità temporale delle pubblicazioni del dottor Renzi è superiore a quella del ricorrente, considerato che il numero medio delle pubblicazioni del primo per ciascun anno di attività eccede quello riconducibile al dottor [#OMISSIS#], anche se quest’ultimo vanta un numero complessivo di pubblicazioni superiore; e, pertanto, la voce “consistenza complessiva” vede favorito, dal punto di vista quantitativo, il curriculum del Dott. [#OMISSIS#], mentre la voce “intensità temporale” vede favorito il dottor Renzi; b) assume rilevanza ai fini della valutazione del parametro della consistenza la qualità complessiva delle pubblicazioni così come desumibile dal numero di citazioni e recensioni, anche internazionali.
I valutatori pur ribadendo che il criterio della intensità temporale premiava il Dott. Renzi, sotto il profilo della consistenza scientifica si sono limitati ad affermare che il peso del criterio della consistenza scientifica sarebbe il medesimo per entrambi (“la qualità complessiva delle pubblicazioni emerge, tanto per il Dott. Renzi quanto per il Dott. [#OMISSIS#], dai rispettivi curricula”) e sulla scorta di tale premessa hanno riassegnato 7 punti al [#OMISSIS#] ed 8 al Renzi.
Il ragionamento effettuato sotto il profilo della consistenza è doppiamente viziato.
In primo luogo perché non tiene in alcuna considerazione la prevalenza numerica dei lavori del Bullleri (o comunque non fa comprendere come essa sia stata presa in considerazione) che la sentenza aveva invece stabilito essere elemento a favore di tale candidato.
In secondo luogo perché ritiene irrilevante il criterio di misurazione della consistenza basato sulle recensioni e le valutazioni che pure la sentenza aveva ritenuto applicabile (e che la medesima commissione aveva in precedenza applicato).
Ciò chiarito il rilevo relativo alla mancata considerazione dei progetti fra le pubblicazione contenuto nel ricorso è del tutto irrilevante atteso che anche senza la considerazione dei progetti la prevalenza numerica dei lavori del [#OMISSIS#] è evidente ed incontestabile.
Nell’esercizio dei poteri di giurisdizione di merito il Collegio stabilisce che nella rivalutazione dei candidati alla luce del parametro sopra considerato non la Commissione non potrà assegnare al Dott. [#OMISSIS#] un punteggio inferiore a quello del Dott. Renzi.
Dovrà invece valutare e puntualmente motivare la Commissione se la prevalenza del [#OMISSIS#] quanto a consistenza (misurata in base al numero di pubblicazioni e all’impact factor da essa avuto nella comunità scientifica) non gli consenta di ottenere un punteggio superiore nella comparazione fra tale fattore e quello della intensità.
La settima censura è inammissibile per carenza di interesse perché prende nuovamente di mira la posizione del Pireddu collocato in posizione deteriore in graduatoria rispetto al ricorrente.
Con l’ottava censura il Dott. [#OMISSIS#] critica l’operato della Commissione nella riassegnazione dei punteggi in relazione al parametro “relatore in convegni”.
Anche tale doglianza è meritevole di accoglimento.
Con riguardo al predetto criterio la sentenza n. 359/2018 ha stabilito che l’attribuzione ad entrambi candidati di tre punti è ingiustificata perché dalla lettura dei rispettivi curricula risulta che il ricorrente, a differenza del controinteressato, ha dato contezza del livello qualitativo dei convegni elencati, precisando il nominativo dei relatori intervenuti ed indicando le varie pubblicazioni documentanti e il contributo offerto nel convegno o congresso.
La Commissione, dopo aver riepilogato le attività pertinenti dei due concorrenti, ha confermato il giudizio paritario senza tenere in alcuna considerazione il rilevo formulato in sede giurisdizionale. Essa ha anzi ribadito che “la valutazione della importanza scientifica dei convegni è rimessa a suo insindacabile giudizio”.
Si tratta di manifesta violazione del giudicato atteso che i commissari non potevano prescindere dall’attribuire una maggiore considerazione alla attività convegnistica del Dott. [#OMISSIS#] in quanto tradottasi in 6 relazioni pubblicate a fronte di una sola relazione pubblicata prodotta dal Dott. Renzi.
Nell’esercizio dei poteri inerenti la giurisdizione di merito il Collegio stabilisce che nella riassegnazione del punteggio relativa al parametro in esame il Dott. [#OMISSIS#] dovrà prevalere sul Renzi spettando ai commissari stabilire solo la misura di tale prevalenza.
La Commissione dovrà adeguatamente motivare il suo giudizio tenendo conto dei parametri individuati dalla sentenza 359/2018 e segnatamente della qualità e del prestigio dei relatori intervenuti e della pubblicazione degli atti del convegno stesso o di altri oggettivi elementi che attestino il singolo contributo fornito come relatore dal candidato.
Fondata è altresì la parte della censura con la quale si denuncia la violazione del giudicato in punto di valutazione delle mostre.
La Commissione afferma infatti di non aver tenuto conto di tale elemento nella assegnazione dei punteggio con affermazione che contrasta con i giudizi originariamente espressi nei quali la partecipazione o curatela di mostre era stata considerata come elemento rilevante dei curricula dei partecipanti.
In sede di rassegnazione dei punteggi. la nuova commissione dovrà quindi tenere in considerazione anche tali attività.
I rilevi di cui sopra comportano l’accertamento della nullità dei provvedimenti impugnati con conseguente assorbimento delle censure formali dedotte con i primi due motivi.
Con riguardo alle modalità di attuazione del giudicato il Collegio ritiene fin d’ora di nominare quale presidente della Commissione nonché commissario ad acta il Preside della facoltà di architettura della Università di Bologna il quale, di concerto con il Preside della corrispondente facoltà della Università di Firenze, provvederà alla designazione degli altri membri della Commissione assicurandone la imparzialità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, dichiara la nullità degli atti impugnati. Dispone l’attuazione del giudicato secondo le modalità indicate in motivazione.
Condanna le amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.500 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni [#OMISSIS#], Primo Referendario

Pubblicato il 25/10/2018