La valutazione comparativa dei candidati costituisce la caratteristica principale delle forme di selezione in ambito universitario, e soprattutto per quanto attiene gli “assegni di ricerca” che presuppongono una valutazione che non può che costituire il risultato di raffronto per individuare il candidato più idoneo e rispondente all’oggetto del bando e, ciò, attraverso la valutazione dei titoli, del curriculum e dei colloqui.
2.5 Le caratteristiche delle selezioni degli assegni di ricerca non consentono di ritenere automaticamente estensibile, ed in mancanza di una norma espressa, il principio previsto per i concorsi pubblici dall’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e riferito alla previa determinazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 29 giugno 2018, n. 953
Procedure conferimento assegni di ricerca-modalità espletamento valutazione comparativa
N. 00953/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in [#OMISSIS#], via Ricasoli n. 40;
contro
Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#], via La Pira n. 4;
nei confronti
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di [#OMISSIS#], domiciliata ex lege in [#OMISSIS#], via degli Arazzieri n. 4;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] n. 7;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], n. 8501/2017 del 28.07.2017, prot. n. 112792 del 28.07.2017, avente ad oggetto:
l’approvazione degli atti e della graduatoria degli idonei della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al programma “Il trust come strumento per il passaggio generazionale dell’impresa”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e di ogni atto connesso, cognito e non, nessuno escluso, ed in particolare:
del verbale dell’esame dei titoli del 20.07.2017;
dello sconosciuto verbale, se esistente, del colloquio svoltosi il 20.07.2017;
della sconosciuta successiva valutazione della Commissione;
di tutti i non meglio precisati “atti” e “graduatoria degli idonei” della selezione in oggetto, che abbiano sancito la prevalenza dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sul ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9/10/2017:
il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], n. 8501/2017 del 28.07.2017, prot. n.112792 del 28.07.2017, avente ad oggetto l’approvazione degli atti e della graduatoria degli idonei della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al programma “Il trust come strumento per il passaggio generazionale dell’impresa”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e l’attribuzione dell’assegno medesimo al dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, ed in particolare:
del verbale dell’esame dei titoli del 20.07.2017;
del verbale del colloquio svoltosi il 20.07.2017 (conosciuto a seguito del deposito in giudizio da parte dell’Università resistente in data 01.09.2017);
della successiva valutazione della Commissione (conosciuta a seguito del deposito in giudizio da parte dell’Università resistente in data 01.09.2017);
della graduatoria degli idonei stilata a seguito del colloquio svoltosi il 20.07.2017 e contenuta nel relativo verbale (conosciuta a seguito del deposito in giudizio da parte dell’Università resistente in data 01.09.2017);
di tutti i non meglio precisati “atti” della selezione in oggetto, che abbiano sancito la prevalenza dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sul ricorrente;
e per l’annullamento, in parte qua, ove occorrere possa, del “Bando di selezione per titoli e colloquio per n. 1 assegno dell’Area delle Scienze sociali per lo svolgimento di attività di ricerca”, dal titolo “Il trust come strumento per il passaggio generazionale dell’impresa”, indetto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di [#OMISSIS#], con Decreto n. 6583/2017 del 14.06.2017, prot. n. 89188 del14.06.2017, [#OMISSIS#] parte in cui nel disciplinare, all’art. 7, la “valutazione dei titoli e colloquio” da parte della Commissione giudicatrice, non prevede che quest'[#OMISSIS#] debba predeterminare i criteri di valutazione, ovvero non predetermina esso stesso i criteri medesimi, e per l’annullamento, in parte qua, ove occorrere possa,
del “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”, approvato con Decreto Rettorale n. 83901(654) anno 2015 del 22.06.2015, [#OMISSIS#] parte in cui non prevede, per le selezioni per assegni di tipo b), la predeterminazione da parte del bando di concorso e/o da parte della Commissione giudicatrice dei criteri di valutazione,
nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, del Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#], n. 8501/2017 del 28 luglio 2017, prot. n.112792 con il quale la stessa Università ha approvato la graduatoria degli idonei della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al programma “Il trust come strumento per il passaggio generazionale dell’impresa”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della stessa Università.
Il ricorrente dopo aver partecipato alla selezione risultava secondo classificato con punti 75/100, mentre al primo posto si posizionava il Sig. [#OMISSIS#] con un punteggio pari a punti 83/100.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 7 del bando di concorso, in relazione alla violazione degli artt. 9 e 10 del Regolamento dell’Università di [#OMISSIS#] per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge del 30 dicembre 2010 n. 240; a parere del ricorrente la Commissione giudicatrice avrebbe omesso di determinare i criteri di valutazione dei candidati e, nel contempo, avrebbe attribuito un peso eccessivo alla valutazione del colloquio a seguito del quale non sarebbe stato redatto alcun verbale;
2. l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifeste, in quanto la Commissione avrebbe errato [#OMISSIS#] valutazione dei titoli e del colloquio svolto dal ricorrente.
Con i successivi motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2017 il Sig. [#OMISSIS#] ha impugnato anche il bando di concorso e il regolamento dell’Università così come in epigrafe indicati, ritenendoli illegittimi [#OMISSIS#] parte in cui non prevedono la predeterminazione dei criteri.
Si è costituita l’Università di [#OMISSIS#] che ha contestato le argomentazioni dedotte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Sig. [#OMISSIS#] nel costituirsi ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione di questo Tribunale in luogo del [#OMISSIS#] Ordinario e, ancora, per l’inesistenza di un effettivo interesse a ricorrere, in quanto il Sig. [#OMISSIS#] non avrebbe dimostrato il superamento della cd. prova di resistenza.
Entrambe dette parti resistenti hanno contestato, in subordine, le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
A seguito della [#OMISSIS#] di consiglio del 20 settembre 2017, e con ordinanza n. 658/2017, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, provvedimento quest’[#OMISSIS#] riformato dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 4990/2017) solo ai fini della fissazione del merito ai sensi dell’art. 55 comma 10.
Nelle ultime memorie le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti e, ciò, in adesione ad un orientamento giurisprudenziale diretto a sancire la necessità che i bandi di gara e di concorso siano impugnati unitamente all’atto applicativo autonomamente lesivo.
In questo senso e all’udienza del 13 Giugno 2018, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario rilevare come sussista la giurisdizione di questo Tribunale, risultando infondata l’eccezione proposta dal controinteressato.
1.1 La vicenda in esame riguarda, infatti, una selezione pubblica per l’attribuzione di un assegno di ricerca, mediante lo svolgimento di una procedura che prevede la pubblicazione del bando e l’approvazione della graduatoria definitiva, passando per lo scrutinio dei titoli dei candidati e la valutazione di questi ultimi sulla base dei titoli proposti e dello svolgimento di un colloquio.
1.2 Sulla base delle censure proposte è inequivocabile che il ricorrente contesta la legittimità della procedura e, ancora, l’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Università [#OMISSIS#] valutazione dei candidati, circostanze queste ultime che consentono di inquadrare nell’ambito dell’interesse legittimo la posizione soggettiva attivata, con conseguente devoluzione a questo Tribunale della giurisdizione sulla fattispecie in esame.
1.3 Precedenti pronunce hanno, peraltro, affermato che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione nel pubblico impiego deve essere ritenuta esistente nei confronti di tutte le procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento (Cons. Stato Sez. V Sent., 04-03-2008, n. 803; Cons. Giust. Amm. Sic., 04-12-2012, n. 1076).
1.4 Va, altresì, premesso che la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari proposte dalle parti resistenti.
1.5 Sono, in particolare, da respingere il primo motivo, sia del ricorso principale che dei successivi motivi aggiunti, con i quali si sostiene che la Commissione giudicatrice avrebbe omesso di predeterminare i criteri di valutazione dei candidati e, nel contempo, non avrebbe redatto alcun verbale del colloquio.
1.6 A tal fine è necessario premettere che la selezione di cui si tratta, come è possibile evincere dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 [#OMISSIS#] 2017, rientrava [#OMISSIS#] tipologia di assegni di tipo b) di cui all’art.22 della L. n. 240/2010, riferendosi ad assegni di ricerca da attivarsi su un programma relativo ad un determinato settore scientifico disciplinare dell’Università.
1.7 In relazione a detta tipologia di assegni di ricerca, in considerazione delle caratteristiche della selezione di cui si tratta, nessuna disposizione prevede l’obbligo della Commissione di procedere alla predeterminazione dei criteri sulla base dei quali attribuire i successivi punteggi.
1.8 Si consideri, peraltro, che il comma 5 dell’art. 22 devolve alla discrezionalità delle singole Università la disciplina della selezione e, ciò, [#OMISSIS#] parte in cui prevede che le modalità di conferimento degli assegni sono disciplinate dai predetti soggetti “con apposito regolamento”.
1.9 In questo senso è anche l’art. 7 del bando [#OMISSIS#] parte in cui attribuisce alla Commissione il compito di procedere ad una valutazione comparativa dei candidati, formulando un giudizio analiticamente motivato.
2. Sulla base di detta disposizione, ed al fine di introdurre dei criteri per una valutazione comparativa, la Commissione ha individuato il punteggio [#OMISSIS#] attribuibile a ciascun candidato (100 punti), prevedendo di ripartire tale punteggio tra i due criteri di selezione previsti dal bando (titoli e colloquio).
In particolare i 100 punti complessivi, sono stati ripartiti attribuendo 60 punti al colloquio e 40 punti ai titoli, determinazione quest’[#OMISSIS#] da confinare nell’ambito dell’esercizio di un potere discrezionale proprio dell’Amministrazione.
2.1 L’art. 7 del bando prevedeva, poi, l’obbligo per la Commissione di procedere alla valutazione dei titoli prima del colloquio, dandone comunicazione da parte della Commissione mediante apposito verbale, da inoltrare al Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ai fini dell’approvazione degli atti.
2.2 Alla discrezionalità della Commissione va ricondotta anche la ripartizione dei punteggi laddove si è ritenuto di premiare le attitudini di ricerca scientifica dei candidati, prevedendo per il dottorato un punteggio [#OMISSIS#] di 17 punti sui 40 disponibili, fattispecie in relazione alla quale non si è dato prova dell’emergere di [#OMISSIS#] che avrebbero giustificato il sindacato di questo Tribunale.
2.3 Una conferma della legittimità dell’operato della commissione è contenuto nell’art. 9 del Regolamento Universitario per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. n. 240/2010 che, a sua volta, prevede per detta tipologia di assegni che “la selezione avviene sulla base dei titoli e di un colloquio” e, ancora, mediante “una valutazione comparativa dei candidati”.
2.4 Proprio la valutazione comparativa dei candidati costituisce la caratteristica principale delle forme di selezione in ambito universitario, e soprattutto per quanto attiene gli “assegni di ricerca” che presuppongono una valutazione che non può che costituire il risultato di raffronto per individuare il candidato più idoneo e rispondente all’oggetto del bando e, ciò, attraverso la valutazione dei titoli, del curriculum e dei colloqui.
2.5 Le caratteristiche delle selezioni degli assegni di ricerca non consentono di ritenere automaticamente estensibile, ed in mancanza di una [#OMISSIS#] espressa, il principio previsto per i concorsi pubblici dall’art. 12 del D.P.R. 9 [#OMISSIS#] 1994, n. 487 e riferito alla previa determinazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali.
2.6 Nemmeno si condividono le argomentazioni del ricorrente laddove afferma che la predeterminazione dei criteri costituirebbe un principio generale in ossequio al perseguimento dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
2.7 Detta impostazione non trova riscontro in alcun elemento di diritto e finisce per risultare contrastante con quelle precedenti pronunce che hanno sancito (sempre per quanto attiene i concorsi pubblici) che l’eventuale mancanza di criteri predeterminati assurge ad vizio di natura meramente formale, in quanto “la mancanza di criteri predeterminati non può di per sé comportare l’illegittimità del concorso, quando i giudizi espressi per i singoli candidati non presentino comunque aspetti di irrazionalità e di violazione della par condicio e rendano chiara la motivazione del punteggio raggiunto dal candidato” (Cons. Stato, V, 7.07.2015, n. 3384; Cons. Stato, II, 23.02.2012, n. 5536, Id., VI, 12.12.2011, n. 6491).
2.8 Si consideri che il regolamento universitario laddove ha ritenuto necessaria detta predeterminazione lo ha previsto espressamente, così come è evincibile dall’ art. 8 e per quanto riguarda il procedimento di assegnazione degli assegni di tipo a) dell’art. 22 della L. 240/1990.
2.9 Precedenti pronunce hanno peraltro confermato, seppur con riferimento alla diversa fattispecie dei concorsi a cattedre universitarie, che la presenza di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive, esclude che si possa applicare l’intero corpus delle regole tipiche dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego e, in genere, delle procedure valutative complesse a carattere comparativo.
È consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo (T.A.R. [#OMISSIS#] Catanzaro Sez. II, 28-07-2017, n. 1227L. n. 240/2010).
3. Ne consegue che risulta corretto il comportamento della Commissione che, in ossequio alle disposizioni sopra citate, ha svolto una valutazione puntuale dei titoli posseduti dai vari candidati, facendo altresì ricorso al voto numerico per meglio sintetizzare il proprio giudizio tecnico-discrezionale, il quale, per giurisprudenza pacifica, contenendo in sé la sua motivazione, “oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-quater, 24 [#OMISSIS#] 2017, n. 6170).
La censura è, pertanto, infondata.
3.1 Altrettanto da respingere è il secondo motivo del ricorso principale con il quale si sostiene che la Commissione avrebbe errato [#OMISSIS#] valutazione dei titoli e del colloquio sostenuto dal ricorrente.
3.2 L’esame della documentazione in atti consente di condividere l’impostazione della Commissione [#OMISSIS#] parte in cui ha attribuito al controinteressato un punteggio [#OMISSIS#] sia per quanto riguarda il dottorato di ricerca che per il curriculum scientifico-professionale.
3.3 Con riferimento al dottorato di ricerca occorre rilevare che la Commissione ha, infatti, illustrato compiutamente i contenuti delle tesi di dottorato di ciascun candidato per poi effettuarne una valutazione di merito complessiva.
3.4 E’, peraltro, condivisibile il punteggio attribuito al ricorrente laddove si consideri che la tesi di dottorato di quest'[#OMISSIS#] si concentra sul “Il modus nel quadro dei vincoli testamentari”, per poi trattare [#OMISSIS#] parte finale, e precisamente nell'[#OMISSIS#] capitolo, la tematica del “trust”.
3.5 Al contrario la tesi di dottorato del Sig. [#OMISSIS#] deve ritenersi maggiormente centrata, laddove rispecchia già nel titolo la piena aderenza all’oggetto dell’attività di ricerca da svolgere, essendo intitolata “la riducibilità del trust inter vivos con effetti post mortem”.
3.6 Si consideri, inoltre, che detta valutazione non avrebbe potuto essere inficiata dal fatto che il controinteressato ha concluso il dottorato in ritardo rispetto al [#OMISSIS#] della sua durata legale, circostanza quest’[#OMISSIS#] che, di per sé ed in mancanza di elementi ulteriori, non è suscettibile di incidere sulla qualità del prodotto finale.
3.7 Altrettanto ininfluenti sono le censure proposte e con riferimento alle valutazioni relative al curriculum scientifico professionale o alle pubblicazioni scientifiche, aspetti questi ultimi che attengono al potere discrezionale di valutazione della Commissione e in relazione ai quali il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di [#OMISSIS#] di eccesso di potere che potrebbero legittimare un sindacato di questo Tribunale (Consiglio di Stato sez. IV – 22/3/2011 n. 1740; Consiglio di Stato Sez. VI, 31-07-2017, n. 3820).
3.8 Attiene, anch’esso, all’espressione di un giudizio tecnico discrezionale il punteggio attribuito al colloquio, quest’[#OMISSIS#] contestato con il terzo motivo di ricorso.
3.9 Sul punto è necessario premettere che l’Amministrazione ha depositato il verbale del colloquio del 27 luglio 2017 (All. n. 4 del deposito dell’Università di [#OMISSIS#]), dal quale è possibile evincere la tipologia di domande proposte ai concorrenti e la motivazione relativa al punteggio attribuito.
4. Detto verbale dimostra che il differente punteggio (58 punti al Sig. [#OMISSIS#] e 50 punti attribuiti al Sig. [#OMISSIS#]) è da ricondurre ad una [#OMISSIS#] “incertezza” dimostrata dal ricorrente, valutazione in relazione alla quale non sono stati dimostrati l’esistenza di [#OMISSIS#] suscettibili di invalidare l’operato della Commissione.
4.1 Va ad [#OMISSIS#] evidenziata l’irrilevanza del file audio riferito al colloquio, e depositato dal Sig. [#OMISSIS#] come mezzo di prova e, ciò, sia in ragione dell’esistenza del verbale sia, ancora, per quanto concerne la contestazione della valutazione operata dalla commissione, non risultando provato alcun profilo di eccesso di potere.
4.2 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso e, ciò, unitamente alla richiesta di risarcimento del danno in relazione al quale non è stato dimostrato l’emergere di alcun pregiudizio.
4.3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti dell’Università di [#OMISSIS#] e del Sig. [#OMISSIS#], mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in considerazione della costituzione solo formale posta in essere da detta Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila//00) per ciascuna parte costituita per complessivi euro 4.000,00 (quattromila//00), oltre oneri di legge.
Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 29/06/2018