In linea generale, la questione se, in seguito all’annullamento giurisdizionale di atti di una procedura concorsuale, la ripetizione della procedura annullata e, in particolare, la rinnovazione degli atti vada, o meno, affidata a — ed effettuata da — una commissione giudicatrice in una composizione diversa da quella dell’organo collegiale che aveva proceduto a compiere le operazioni annullate dal giudice amministrativo, va risolta considerando che la scelta in ordine alla sostituzione necessaria, o meno, della commissione di concorso in seguito all’annullamento giurisdizionale dei suoi atti non si fonda sull’applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all’annullamento degli atti;
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 4 aprile 2019, n. 500 [Duplicato]
Procedura concorsuale posto Professore-Rinnovazione atti-Affidamento o meno a nuova commissione giudicatrice
Pubblicato il 05/04/2019
N. 02238/2019REG.PROV.COLL.
N. 10114/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10114 del 2018, proposto da
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 05050/2018, resa tra le parti, ai sensi dell’art. 112 comma 5 cod proc amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 aprile 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] , [#OMISSIS#] per delega orale di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Rilevato in fatto che:
– con il ricorso di cui in epigrafe l’università ricorrente agiva al fine di ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112 comma 5 cod.proc.amm., alcuni chiarimenti in merito all’esecuzione della sentenza n. 5050/2018 di questa sezione;
– in particolare, [#OMISSIS#] il riconoscimento giurisdizionale della illegittimità della valutazione finale e del conseguente annullamento dei relativi atti, veniva richiesto di specificare se l’annullamento degli atti concorsuali comporti di per sé l’obbligo di affidare ad una diversa Commissione giudicatrice la rinnovazione delle operazioni valutative e comparative dei candidati anche quando, come nel [#OMISSIS#] di specie, il D.R. di nomina della Commissione non sia stato annullato;
– la difesa di parte resistente, [#OMISSIS#] presente sede esecutiva, chiedeva la declaratoria di inammissibilità della domanda di chiarimenti formulata dall’Università ricorrente ovvero in via subordinata la formulazione di chiarimenti nel senso che la sentenza sarebbe da intendere come riconoscente l’onere di individuare una nuova commissione;
– alla [#OMISSIS#] di consiglio del 442019 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
– la sentenza oggetto di ottemperanza ermeneutica aveva ad oggetto il gravame proposto avverso gli esiti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 29, comma 9, della 1. n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 12/D1, settore scientifico disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di scienze giuridiche, facoltà di giurisprudenza;
– all’esito del giudizio questa sezione, dopo aver respinto le eccezioni preliminari nonché i primi ordini di motivi – concernenti il bando ed i relativi criteri nonchè la composizione della commissione -, accoglieva i vizi dedotti avverso gli esiti della procedura;
– in particolare, sia i vizi concernenti le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice nei confronti di parte appellante, ed in rapporto a quelle favorevoli al vincitore, con particolare riguardo alla valutazione delle sue pubblicazioni, sia quelli relativi alla “Relazione finale”, in cui la mera specificazione informativa sul carattere processuale dell’insegnamento previsto ha illegittimamente finito con l’essere considerata quale requisito principale fondante la valutazione comparativa finale a favore dell’originario appellato, minando in radice l’attendibilità della valutazione;
– fatta questa necessaria premessa in ordine al contenuto della decisione da ottemperare, occorre procedere alla qualificazione del ricorso in esame;
– in termini di inquadramento, la domanda formulata dall’Università ricorrente si colloca nell’alveo dell’invocata richiesta di chiarimenti ex art. 112 comma 5 cit., costituente un peculiare strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 23242017 e Sez VI n. 59782018);
– così inquadrata la domanda appare pienamente ammissibile, pur se nel merito le relative questioni appaiono ben risolvibili alla luce del contenuto della sentenza in esame;
– nel [#OMISSIS#] di specie, se per un verso non è in discussione l’annullamento della valutazione comparativa svolta, sulla scorta degli elementi e degli argomenti di cui alla sentenza 50502018, per un altro verso è parimenti evidente come i vizi dedotti avverso il bando e la composizione della commissione non siano stati accolti;
– in linea generale, la questione se, in seguito all’annullamento giurisdizionale di atti di una procedura concorsuale, la ripetizione della procedura annullata e, in particolare, la rinnovazione degli atti vada, o meno, affidata a — ed effettuata da — una commissione giudicatrice in una composizione diversa da quella dell’organo collegiale che aveva proceduto a compiere le operazioni annullate dal [#OMISSIS#] amministrativo, va risolta considerando che la scelta in ordine alla sostituzione necessaria, o meno, della commissione di concorso in seguito all’annullamento giurisdizionale dei suoi atti non si fonda sull’applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all’annullamento degli atti;
– al riguardo, non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione, in quanto tale scelta costituisce, piuttosto, una sorta di «extrema ratio», alla quale ricorrere solo in [#OMISSIS#] di dimostrata necessità, anche in termini di rispetto del principio di non aggravamento del procedimento;
– la rimozione della commissione di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza (cfr. in condivisi termini generali Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1248), secondo una valutazione che pertanto, in assenza dell’accoglimento dei relativi vizi dedotti sulla composizione nel giudizio di cognizione, rientra [#OMISSIS#] sfera di valutazioni di opportunità dell’amministrazione interessata;
– in relazione all’oggetto specifico della proposta domanda di chiarimenti, nel [#OMISSIS#] in esame il relativo vizio è stato respinto sulla scorta del richiamo alla giurisprudenza prevalente, compiutamente richiamata in sentenza, così applicata al [#OMISSIS#] di specie : “Nel [#OMISSIS#] di specie, il coinvolgimento del [#OMISSIS#] della commissione nel percorso universitario e di crescita professionale del candidato, pur essendo evidente, non è riferibile ad una comunanza di interessi anche economici, nei termini richiesti alla luce dei precedenti sopra richiamati. Invero, il percorso culturale dell’appellato – pur se è stato caratterizzato da una frequente collaborazione con il [#OMISSIS#] della Commissione – è inquadrabile nell’ambito degli ordinari canoni universitari sopra evidenziati, non risultando dedotta, né provata, la sussistenza di una comunanza di interessi economici”;
– pertanto, la valutazione della nomina o meno di una nuova commissione, non risultando oggetto di statuizione [#OMISSIS#] sentenza ottemperanda, secondo il principio sopra richiamato è rimessa alla predetta autonoma valutazione di opportunità dell’amministrazione interessata;
– sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciandosi sull’istanza formulata ai sensi dell’art. 112 comma 5 cod proc amm, rende i chiarimenti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore