TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 5 maggio 2014, n. 713

Procedura di reclutamento Ricercatore-Incompatibilità

Data Documento: 2014-05-05
Area: Giurisprudenza
Massima

La mera sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, la  spontanea astensione di cui all’art. 51, comma 2, c.p.c.

Contenuto sentenza

N. 00713/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Rognini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Pettini e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Landucci n. 17; 
contro
Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliata per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; 
Commissione Giudicatrice della Valutazione Comparativa nominata con D.R. n. 9840 del 9.7.2008; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore; 
nei confronti di
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Toscano, con domicilio eletto presso l’avvocato [#OMISSIS#] Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20; 
per l’annullamento
-del Decreto del Rettore dell’Università di Pisa prot. n. I/1 0013728 del 29.10.2012, con il quale sono stati “approvati gli atti della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare M-GGR/02 “Geografia economico- politica” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa”;
-degli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi: – il Decreto Rettorale prot. n. I71 0010277 del 26.7.2012, nella parte in cui ha stabilito che la procedura comparativa deve essere reiterata a partire dalla riunione della Commissione Giudicatrice (ferma restando la composizione di questa) relativa alla prima prova scritta; – la nota prot. n. l/3a 0011830 del 18.9.2012 con la quale il Direttore Amministrativo dell’Università di Pisa ha respinto l’istanza di ricusazione della Commissione presentata dal ricorrente in data 5.9.2012 – i verbali della Commissione Giudicatrice del suddetto concorso; – gli atti di nomina del vincitore ed i relativi atti attuativi (ivi compreso il contratto individuale); – gli altri atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pisa e della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Rettore dell’Università di Pisa, con decreto n. 1/19667 del 10.12.2007, ha indetto una valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare “Geografia economico politica” presso la Facoltà di Economia.
Con decreto del 9.7.2008 è stata quindi costituita la Commissione giudicatrice nelle persone dei professori Ghelardoni, Scaini e [#OMISSIS#].
L’organo collegiale, nella riunione preliminare telematica del 29.8.2008, ha nominato il proprio Presidente ed ha prestabilito i criteri di valutazione delle pubblicazioni, dei titoli e delle prove scritte e orali. Nella seduta del 9.9.2008 lo stesso organo ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ad esito della quale ha disposto l’ammissione alle successive prove scritta e pratica dei candidati [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e Rognini.
La Commissione giudicatrice, nella riunione delle ore 8,30 – 13,15 del 28.10.2008, ha quindi dato contezza sia della predisposizione di una terna di temi oggetto della prima prova scritta, chiusi in buste firmate, nell’ambito dei quali è stata sorteggiata la traccia n. 3 (“Lo sviluppo locale: teorie, metodi di analisi e strategie”), sia dell’espletamento della prova stessa da parte dei candidati [#OMISSIS#] e Rognini (essendo assenti gli altri due concorrenti).
Il verbale della seduta tenutasi alle ore 15 del giorno 28.10.2008 ha descritto le operazioni relative alla prova pratica e la valutazione delle due prove sostenute da ciascun candidato.
In data 29.10.2008 si sono svolte le prove orali del ricorrente e della controinteressata.
La Commissione esaminatrice, nella propria relazione finale, ha quindi dichiarato quest’ultima vincitrice.
Il Rettore dell’Università di Pisa, con decreto del 13.11.2008, ha approvato gli atti della procedura concorsuale.
Il dottor Rognini, con ricorso n. 86/2009, ha impugnato innanzi al TAR Toscana il suddetto decreto, deducendo varie censure.
Il giudice adito, con sentenza n. 1943 del 15.12.2011, ha accolto il gravame, sotto il profilo della fondatezza della doglianza incentrata sulla violazione dei principi generali in materia di anonimato, in quanto le prove scritte erano state redatte su fogli non recanti il timbro d’ufficio ma solo la sigla di un componente della Commissione; le altre censure sono state dichiarate assorbite.
Tale pronuncia è stata impugnata dalla dottoressa Lazzaroni, mentre il dottor Rognini ha riproposto al Consiglio di Stato i motivi di ricorso dedotti in primo grado e dichiarati assorbiti.
L’Amministrazione ha invece accettato la sentenza e vi ha dato esecuzione.
Infatti il Rettore, con decreto del 26.7.2012, ha disposto la reiterazione del procedimento di valutazione comparativa, a partire dalla riunione della Commissione giudicatrice relativa alla prima prova scritta.
Il dottor Rognini, con missiva del 5.9.2012, evidenziato che le precedenti terne delle tracce predisposte dalla Commissione avevano riguardato argomenti corrispondenti agli ambiti di ricerca della controinteressata, ha presentato istanza di ricusazione della Commissione stessa, chiedendo la nomina di un nuovo collegio esaminatore (documento n. 4 depositato in giudizio dall’Università).
Il 20.9.2012 si è tenuta la prova scritta (“I luoghi del turismo fra tradizione e innovazione”), sorteggiata tra una terna di temi; nello stesso giorno si è svolta la prova pratica (“Descrivere sinteticamente il settore dell’agricoltura nelle province della Toscana, utilizzando esclusivamente i dati forniti nella tabella allegata e adottando gli indici ritenuti più idonei e le rappresentazioni grafiche e cartografiche più significative”), parimenti previo sorteggio tra una terna di temi.
E’ seguita, il giorno 21.9.2012, la prova orale.
A conclusione del procedimento, la dottoressa [#OMISSIS#] è stata nuovamente dichiarata vincitrice dalla Commissione. Il Rettore, con decreto del 29.10.2012, ha approvato gli atti concorsuali.
Avverso tale provvedimento e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo:
1) Violazione ed erronea applicazione del dictum giudiziale di cui alla sentenza del TAR Toscana n. 1943/2011; violazione ed erronea applicazione del d.p.r. n. 487/1994, della legge n. 210/1998 e del d.p.r. n. 117/2000; violazione dei principi generali in tema di imparzialità delle commissioni giudicatrici nei pubblici concorsi, anche in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione; carenza ed errore di istruttoria; difetto dei presupposti; illogicità contraddittorietà e sviamento di potere.
La scelta dell’Amministrazione di reiterare il procedimento selettivo solo a partire dalla prima prova scritta non tiene conto del fatto che la predetta sentenza ha annullato tutti gli atti della procedura concorsuale e che tre delle censure sollevate con il ricorso n. 86/2009 riguardavano fasi antecedenti alla prova scritta; inoltre, il secondo dei motivi aggiunti dedotti riguardava l’operato della Commissione, che aveva predisposto le tracce delle prove scritte dopo la valutazione dei titoli dei candidati e le aveva incentrate su argomenti attinenti all’ambito di ricerca della controinteressata, con la conseguenza che la composizione della Commissione giudicatrice avrebbe dovuto essere interamente rinnovata; nello stesso senso si pone la constatazione del ricorrente che la controinteressata, a decorrere dal 31.12.2008, ha operato in stretto contatto con il presidente della Commissione, quale sua collaboratrice.
2) Violazione ed erronea applicazione del d.p.r. n. 487/1994, della legge n. 210/1998 e del d.p.r. n. 117/2000; violazione dei principi generali in materia di imparzialità delle commissioni giudicatrici nei pubblici concorsi e di anonimato delle prove scritte, anche in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione; carenza ed errore di istruttoria; difetto dei presupposti; illogicità contraddittorietà e sviamento di potere.
E’ impensabile che il Presidente della Commissione non abbia riconosciuto la scrittura della sua collaboratrice nei testi delle prove scritte. 
3) Violazione ed erronea applicazione della legge n. 210/1998 e dell’art. 4, comma 12, del d.p.r. n. 117/2000; eccesso di potere per carenza ed errore di motivazione; carenza ed errore di istruttoria; violazione dei principi in materia di funzionamento degli organi collegiali.
Il Rettore non ha assunto un formale provvedimento di autorizzazione, nei confronti della Commissione, a svolgere la riunione preliminare in forma telematica.
4) Violazione dei principi in materia di par condicio nello svolgimento delle prove concorsuali; eccesso di potere per carenza ed errore di istruttoria; illogicità, contraddittorietà, ingiustizia e sviamento.
I titoli dei candidati sono stati valutati nella seduta del 9.9.2008, mentre le tracce delle prove scritte sono state approntate dalla Commissione successivamente, ovvero in data 28.10.2008, e, in sede di reiterazione parziale del procedimento, in data 20.9.2012. Il condizionamento derivante dal curriculum della controinteressata emerge dal fatto che gli argomenti delle prove scritte attengono particolarmente al campo di ricerca di quest’ultima. 
5) Violazione ed erronea applicazione del bando di concorso di cui al decreto del Rettore n. 1/19667 del 10.12.2007 (in particolare, degli artt. 4 e 5) e dei principi generali in tema di par condicio nello svolgimento delle prove concorsuali; eccesso di potere per carenza ed errore di istruttoria; illogicità, contraddittorietà e ingiustizia (la vincitrice del concorso non avrebbe presentato, in luogo dei titoli in originale, copia di essi corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Si sono costituite in giudizio la controinteressata e l’Università di Pisa.
All’udienza del 5 marzo 2014 la causa è stata posta in decisione. 
DIRITTO
Con la prima parte del primo motivo il ricorrente deduce che l’Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza di annullamento del TAR Toscana n. 1943/2011, avrebbe dovuto reiterare il procedimento concorsuale a partire dal primo atto da essa adottato, e non solo dalla prova scritta, sia perché la suddetta pronuncia ha disposto la caducazione di tutti gli atti impugnati, sia perché tre delle censure sollevate con l’impugnativa decisa dalla pronuncia stessa riguardavano fasi antecedenti a quella della prima prova scritta, mentre altra censura si incentrava sul difetto di imparzialità della Commissione esaminatrice.
Il rilievo non ha pregio.
La sentenza del 2011 richiamata dal deducente da un lato ha accolto il ricorso sulla base della ravvisata fondatezza della doglianza incentrata sul non corretto svolgimento delle prove scritte, che i candidati hanno sostenuto su fogli privi del timbro prescritto dall’art. 13, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994, dall’altro ha dichiarato assorbite le restanti censure.
Pertanto, per l’effetto conformativo della sentenza, l’Università era vincolata a ripetere il procedimento selettivo emendandolo del profilo di illegittimità accertato dal giudice amministrativo, ovvero a disporre la reiterazione del concorso a partire dalla prima prova scritta.
La predetta pronuncia, non avendo invece acclarato la sussistenza di vizi nella composizione della Commissione giudicatrice o negli atti endoprocedimentali antecedenti alla fase dell’espletamento delle prove scritte, non obbligava invece l’Ente alla nomina di una nuova Commissione, o a indire nuovamente il concorso.
Con la seconda parte del primo motivo l’esponente osserva che la controinteressata, dal giorno della nomina annullata in via giudiziale al momento della riedizione degli atti oggetto del ricorso in epigrafe, ha operato, quale collaboratrice, in stretto contatto con il presidente della Commissione di concorso, rendendo necessario che al reiterato svolgimento delle operazioni concorsuali provvedesse una nuova Commissione, diversamente composta, a salvaguardia del principio di imparzialità. 
L’assunto è infondato.
Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, le cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell’azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale (Cons. St., sez. VI, 11 gennaio 1999 n. 8), rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (Cons. St., sez. VI, 5 maggio 1998 n. 631; sez. II, parere 23 febbraio 1994 n. 1335/1993; sez. II parere 29 marzo 1995 n. 841/1995; sez. II parere 12 novembre 1997 n. 2598/1997). 
La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c. (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2009 n. 354). 
La conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non è di per sé motivo di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali. 
Affinché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio (Cons. St., sez. VI, n. 8/1999 cit.; Id., 5 maggio 1998 n. 631; Id., 27 giugno 1978 n. 890; parere sezione II 9 marzo 1994 n. 243/94): il Consiglio di Stato ha ad esempio reputato rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità di interessi di carattere economico (Cons. St., sez. VI, n. 8/1999, che ha reputato violato il dovere di astensione nell’ipotesi di associazione professionale, protrattasi anche nel periodo interessato dall’espletamento del concorso, tra commissario e candidato).
Ad esempio, non comporta l’obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di ricercatore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica (talvolta caratterizzata da un numero contenuto di componenti), rispondendo alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti” (Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2008 n. 3797), e, ancora, la mera esistenza di rapporti di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati, non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio del procedimento (Cons. Stato, VI, 13.3.2013, n. 1512). 
Per giurisprudenza consolidata, infatti, non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d’incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale (Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2010 n. 5885).
Nel caso specifico non risulta una comunanza né di vita né di interessi economici tra commissario e controinteressata (Cons. Stato, VI, 13.3.2013, n. 1512).
Con il secondo motivo l’istante osserva che è impensabile che il Presidente della Commissione, peraltro in presenza di due soli candidati, non abbia riconosciuto la scrittura della sua collaboratrice.
La censura non può essere accolta.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la regola dell’anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista la possibilità di riconoscimento, dovendo emergere elementi comprovanti univocamente l’effettiva riconoscibilità dell’elaborato (Cons. Stato, V, 26.9.2000, n. 5098).
In particolare nelle procedure concorsuali, per il rispetto del principio della segretezza e dell’anonimato della prova scritta di esame, è necessaria e sufficiente l’applicazione delle regole formali preordinate dall’ordinamento al fine di evitare la identificabilità a priori degli elaborati nel contesto della specifica procedura concorsuale (TAR Valle d’Aosta, 18.11.2000, n°172).
La regola dell’anonimato degli elaborati scritti, infatti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove scritte ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento, dovendosi ritenere rispettato il principio dell’anonimato ove non sia possibile attribuire con certezza la paternità dell’elaborato scritto ad un candidato.
Tale regola è valida anche nei concorsi a ristretta partecipazione, nei quali non si può escludere a priori che un componente della commissione giudicatrice venga a conoscenza della calligrafia di un candidato, dovendosi ritenere che non viene lesa la regola dell’anonimato quando sia mantenuto il segreto documentale, ossia quando manchi, agli atti del concorso, un qualsiasi elemento che possa in concreto consentire il collegamento tra candidato e prova scritta, ovvero che possa consentire di risalire all’autore della prova stessa (Cons. Stato V, 22.11.1996, n°1394; TAR Puglia, Bari, II, 11.12.2001, n. 5415).
Con la terza censura il ricorrente deduce la mancanza della necessaria autorizzazione del Rettore allo svolgimento tramite strumenti telematici della riunione preliminare della Commissione giudicatrice.
La doglianza è inammissibile.
Come eccepito dalla controinteressata (pagina 5 della memoria difensiva depositata in giudizio in data 31.1.2014), la predetta censura è stata dichiarata assorbita dalla sentenza di questo TAR (n. 1943 del 15.12.2011) in ottemperanza della quale sono stati adottati gli atti impugnati con il ricorso in epigrafe. 
Inoltre la censura in esame, già proposta con l’impugnativa decisa con la suddetta pronuncia, non è riferita alle fasi procedimentali reiterate con gli atti adesso impugnati.
Pertanto, la riproposizione della stessa causa petendi deve ritenersi inammissibile per violazione del divieto scaturente dal principio del “ne bis in idem” (TAR Abruzzo, Pescara, I, 2.4.2009, n. 222).
Con il quarto motivo l’esponente sostiene che i criteri di valutazione delle prove scritte devono essere stabiliti prima dell’apertura dei plichi contenenti i curricula dei candidati.
Il rilievo è inammissibile alla stregua delle considerazioni espresse nella trattazione della precedente censura.
Ad ogni modo, ad abundantiam, il Collegio osserva che, come più volte precisato dal Consiglio di Stato, nelle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori universitari trova applicazione l’art. 4, comma 7, del d.p.r. n. 117/2000, il quale prescrive espressamente che lo svolgimento delle prove scritte avvenga al termine della valutazione dei titoli, con la conseguenza che risulta legittimata la valutazione dei titoli stessi effettuata prima della formulazione delle tracce (Cons. Stato, VI, 27.7.2011, n. 4499; idem, 13.9.2012, n. 4866). 
Con la quinta doglianza l’istante deduce che non risulta che la vincitrice del concorso abbia presentato all’Amministrazione i titoli in originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva, secondo quanto prescritto dall’art. 5 del bando.
La censura è inammissibile.
Valgono al riguardo le considerazioni espresse nella trattazione del terzo motivo di gravame.
Trattasi infatti di censura riferita alla fase precedente alla ripetizione delle prove scritte (dovendo i documenti in questione essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione), già dedotta nel ricorso deciso con la citata sentenza n. 1943/2011 e riproposta in sede di appello (n. 5139/12) presentato alla sezione VI del Consiglio di Stato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, attesa la particolarità delle questioni dedotte. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)