il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno (ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 30 ottobre 2015, n. 4966). In particolare, in base all’art. 44-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) i visti di ingresso per motivi di studio possano essere rilasciati solo ove siano “accertate le disponibilità economiche” (cfr., inoltre, per una analitica elencazione dei requisiti per il rilascio del titolo richiesto il D.M. 11 maggio 2011, recante la “Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento“).
TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 10 febbraio 2017, n. 56
Studenti-Visto per motivi di studio
N. 00056/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Via della Zecca, n. 9/B;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio presso la medesima, in Trento, Largo [#OMISSIS#] Nuova, n. 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto del Questore della Provincia di Bolzano di data 29.09.2015 n. 92/A12/2015/Imm., data di conoscenza 20.10.2015, con il quale veniva rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente, nonché, ove occorrer debba, di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, collegato e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, entrata in Italia per ricongiungimento familiare nel [#OMISSIS#] del 2011, si è trasferita da Napoli, dove soggiornava con la madre fino alla fine del 2014, a Bolzano, per iscriversi alla locale Università. Poiché il permesso di soggiorno per motivi di studio era in scadenza, il 25.3.2015 la ricorrente presentava domanda di rinnovo, sguarnita tuttavia della documentazione atta a dimostrare l’iscrizione all’Università e la disponibilità di un reddito sufficiente al proprio sostentamento per il periodo del suo soggiorno.
Il Commissariato di PS di Bressanone le inviava pertanto l’informativa ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, invitandola a integrare la pratica.
La ricorrente – secondo quanto risulta dal provvedimento gravato, non contestato per quanto attiene all’elencazione della documentazione dimessa a sostegno dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno – provvedeva quindi al deposito della copia del contratto di locazione abitativa parziale, della dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa all’iscrizione al corso di laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi presso la [#OMISSIS#] Università di Bolzano, per l’anno accademico 2014 – 2015; del certificato degli esami sostenuti nel medesimo anno; di due dichiarazioni sostitutive del modello CUD sottoscritte dalle datrici di lavoro della madre, dalle quali risultavano gli importi a quest’[#OMISSIS#] corrisposti nell’anno 2014 per prestazioni lavorative nonché, infine, di copia della ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro domestico instaurato in data 20.4.2015 per 25 ore settimanali a fronte di uno stipendio mensile di ca. € 650,00.-
L’Amministrazione procedeva quindi ai controlli presso la banca dati dell’INPS onde verificare l’attendibilità della documentazione prodotta dalla richiedente in merito al reddito. Ne emergeva che la madre della ricorrente aveva percepito un reddito inferiore a quello dichiarato e che non risultavano versamenti contributivi in relazione al rapporto di lavoro da [#OMISSIS#] instaurato.
Poiché, a seguito delle verifiche eseguite, i redditi della madre della ricorrente erano, sia per il 2014 sia per il 2015, largamente inferiori al minimo richiesto dalla legge per un nucleo di due persone, la questura rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, rilevando, oltre all’insufficienza del reddito anche la mancata copertura assicurativa sanitaria.
Il provvedimento di diniego veniva impugnato con ricorso notificato all’Amministrazione il 10.12.2015.
A sostegno del ricorso la ricorrente adduceva i seguenti motivi d’impugnazione:
“1. Violazione e falasa applicazione dell’art. 4, comma 3, art. 5, comma 5, art. 34, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 44 bis, comma 2, art. 46, comma 2, del D.P.R. 394/99; eccesso di potere per sviamento, difetto istruttorio e contraddittorietà; carenza di motivazione e travisamento dei fatti”;
“2. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza”.
Sulla base delle svolte censure la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione cautelare della sua efficacia.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione con atto di mero rito del 16.12.2015, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo. Seguiva un’articolata memoria difensiva, prodotta l’8.1.2016, con cui l’Amministrazione dava atto che il motivo di diniego fondato sull’assenza di copertura assicurativa era da intendersi superato, attesa l’iscrizione dell’interessata al Servizio Sanitario Nazionale; per il resto sosteneva la propria posizione, chiedendo infine il rigetto sia della domanda cautelare sia di quella di annullamento del provvedimento impugnato, poiché infondate.
Con ordinanza n. 5/2016 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e fissava al 14.12.2016 l’udienza per la trattazione del merito del ricorso.
In vista dell’udienza la ricorrente presentava un’ulteriore memoria a propria difesa.
All’udienza pubblica del 14.12.2016 la causa veniva assegnata a sentenza.
Il gravame è infondato.
Per stessa ammissione della difesa erariale (pag. 3, parte in “Diritto”, primo paragrafo, della memoria difensiva dell’Amministrazione resistente) il motivo di diniego fondato sull’insussistenza della copertura assicurativa sanitaria è da ritenersi illegittimo, considerato che la ricorrente risultava iscritta al Servizio Sanitario Nazionale.
È tuttavia nota la giurisprudenza, assurta a ius receptum, secondo la quale, quando la reiezione di una pretesa vantata dall’interessato si fondi su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna sufficiente a sorreggere la determinazione negativa, è sufficiente, ai fini della legittimità del provvedimento medesimo, che anche una sola di esse resista alle censure prospettate dall’interessato.
Nel [#OMISSIS#] all’esame è dunque sufficiente a sostenere il provvedimento gravato la fondatezza del motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sull’insufficienza del reddito.
Non convincono, infatti, le censure al riguardo formulate dalla ricorrente.
V’è da premettere che – come è noto – il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno (ex multis C.d.S., sez. III, 30 ottobre 2015, n. 4966). In particolare, in base all’art. 44-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a [#OMISSIS#] dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) i visti di ingresso per motivi di studio possano essere rilasciati solo ove siano “accertate le disponibilità economiche” (cfr., inoltre, per una analitica elencazione dei requisiti per il rilascio del titolo richiesto il D.M. 11 [#OMISSIS#] 2011, recante la “Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento“).
La soglia al di sotto della quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non può considerarsi sufficiente al fine della sua permanenza nel territorio italiano non è lasciata alla discrezionalità dell’Amministrazione, ma è attualmente stabilita nell’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato in ragione dei componenti il nucleo familiare. Nel [#OMISSIS#] di un nucleo composto da due persone il reddito minimo ammonta a € 8.746,14.
Il cittadino straniero, dunque, per ottenere il permesso di soggiorno, nel [#OMISSIS#] di specie per motivi di studio, ha l’onere di fornire, nell’ambito del procedimento amministrativo, la documentazione comprovante l’adeguata disponibilità economica.
Va ricordato al riguardo che l’onere di allegazione e produzione documentale, non può essere adempiuto in occasione del ricorso proposto per l’annullamento del diniego, in quanto il giudizio dinanzi a questo Tribunale ha natura impugnatoria e ha per oggetto un provvedimento autoritativo, la cui legittimità va verificata sulla base degli elementi acquisiti [#OMISSIS#] fase istruttoria ad esso preordinata, non essendo tale giudizio dedicato all’accertamento del rapporto tra amministrazione e cittadino extracomunitario.
Invero, la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata – come è noto – con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum, con conseguente irrilevanza delle circostanze sopravenute o di quelle esistenti al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo, ma non allegate e documentate nell’ambito del relativo procedimento, bensì eventualmente dimostrate appena nel corso del giudizio, circostanze le quali non possono in alcun [#OMISSIS#] inficiare ex post precedenti atti amministrativi. E tale principio è stato affermato anche con riferimento a provvedimenti di rigetto di domande di permesso di soggiorno di cittadini extracomunitari, la cui legittimità va verificata alla stregua della situazione esistente al momento della sua adozione, come allegata e documentata, con la conseguenza che, quindi, eventuali circostanze successive o solo successivamente allegate e provate non possono costituire un parametro di valutazione della legittimità del provvedimento impugnato (C.d.S., sez. III, 18 aprile 2011, n. 2384), ma solo consentire allo straniero “di presentare all’Amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi” (C.d.S., sez. III, 10 settembre 2014, n. 4611).
Nel [#OMISSIS#] di specie, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo, incrociata con le verifiche eseguite dall’Amministrazione, emergeva che: a) la ricorrente si avvaleva per il proprio sostentamento dei proventi derivanti dalle prestazioni lavorative della madre; b) l’estratto contributivo INPS della madre indicava quali redditi da quest’[#OMISSIS#] percepiti nel 2009 un reddito pari a € 3.003,00.- lordi; nel 2010 pari a € 6.045,00.- lordi; nel 2011 pari a € 6.254,00.- lordi; nel 2012 pari a € 6.305,00.- lordi; nel 2013 pari a € 4.875,00.- lordi; nel 2014 pari a € 2.783,00.- lordi; nel 2015, nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 30 giugno, un reddito pari a € 1.622,97.- lordi, non risultando pertanto supportate le dichiarazioni delle datrici di lavoro della madre circa gli importi a lei versati per prestazioni lavorative, dovendosi da tali dati, letti in proiezione, trarre una prognosi negativa circa la sufficiente capacità reddituale anche per detta [#OMISSIS#] annualità.
I dati sopra riportati non potevano che condurre l’Amministrazione alla constatazione dell’insussistenza del reddito minimo sufficiente per un nucleo di due persone, sopra indicato in € 8.746,14, con conseguente declaratoria di mancanza del requisito reddituale necessario per il rinnovo del titolo di soggiorno richiesto dall’odierna ricorrente.
Sono inidonee a scalfire l’iter motivazionale a supporto del censurato diniego le censure che la ricorrente vi oppone.
Quest’[#OMISSIS#] sostiene in particolare che l’Amministrazione avrebbe errato nell’applicare il parametro reddituale previsto per un nucleo di due persone, atteso che la madre lavora e risiede altrove. L’Amministrazione, a suo dire, avrebbe invece dovuto tenere conto unicamente degli importi da lei stessa percepiti, ammontanti per il 2015 a € 6.000,00.- come visibile dall’estratto conto bancario dimesso in giudizio, importi ampiamente sufficienti al suo sostentamento. Anche la determinazione della capacità reddituale della madre sarebbe comunque viziata da eccesso di potere e illogicità, sia perché sarebbero state analizzate annualità passate, già soppesate ai fini del rilascio dei precedenti titoli di soggiorno e perciò insuscettibili di rinnovata considerazione, sia perché la prognosi circa la capacità di produrre un reddito sufficiente per il periodo di soggiorno a venire, sarebbe avvenuta sulla scorta della proiezione di meri dati matematici, avulsi da circostanze rilevanti, quali il fatto che la madre godrebbe di vitto e alloggio presso la datrice di lavoro, circostanze che sarebbero state, invece, idonee a volgere in positivo la valutazione prognostica di cui trattasi.
Entrambi gli assunti non hanno pregio.
Per quanto riguarda il primo va osservato che la ricorrente, in seno al procedimento amministrativo incardinato con l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, non ha documentato alcun’altra fonte di sostentamento al di fuori di quella riconducibile ai proventi derivanti dall’attività lavorativa della madre.
Nelle premesse del provvedimento gravato, sul punto non contestato, si legge, infatti, che l’interessata aveva prodotto, a comprova del requisito economico, “denuncia Inps relativa all’attività lavorativa svolta dalla madre” e “dichiarazioni sostitutive del CUD relative ai redditi percepiti dalla madre”.
Non v’è dunque dubbio che secondo quanto da lei stessa documentato, la ricorrente attinge per il proprio sostentamento al reddito della madre.
È pertanto da ritenersi legittima l’applicazione, ai fini della determinazione della soglia reddituale minima, del parametro stabilito per un nucleo di due persone, non essendo di contro determinante l’assenza dell’elemento della convivenza di madre e figlia, dovendosi peraltro ricordare che il reddito prodotto dalla prima concorre contemporaneamente a integrare anche i requisiti necessari al suo stesso soggiorno in Italia.
A modificare tale conclusione non soccorre nemmeno l’affermazione della ricorrente secondo la quale lei stessa sarebbe stata destinataria di versamenti diretti da parte della datrice di lavoro della madre, nell’ammontare di € 600,00.- mensili, sicché di questi l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, avendo riguardo alla soglia reddituale prevista per una sola persona.
Vi si oppone la considerazione che di tali versamenti la ricorrente non risulta avere dato prova nell’ambito del procedimento amministrativo, sicché di essi l’Amministrazione, per quanto già sopra evidenziato riguardo all’onere allegatorio e probatoria a carico del richiedente il titolo di soggiorno, non poteva evidentemente tenere conto, semplicemente perché li ignorava. L’emergere della circostanza in sede giurisdizionale, in ogni [#OMISSIS#], non inficia ex post il provvedimento amministrativo emesso, posto che la legittimità del medesimo va valutata alla luce degli elementi di diritto e di fatto sussistenti al momento della sua emanazione.
In ogni [#OMISSIS#], trattandosi evidentemente di versamenti a fronte dell’attività lavorativa della madre e dunque in conto stipendio della medesima, nuovamente si ricade nel tema, già sopra affrontato, del reddito di quest’[#OMISSIS#] quale unica fonte di sostentamento della figlia, con conseguente necessità di considerare i relativi importi in relazione al parametro valevole per un nucleo familiare di due persone, risultando la figlia a carico della madre.
Quanto all’affermazione per cui l’Amministrazione avrebbe illegittimamente considerato, ai fini della verifica della capacità reddituale della madre della ricorrente, annualità risalenti oltre il periodo dell’[#OMISSIS#] titolo di soggiorno, va ricordato che questo stesso Tribunale (sentenza n. 365/2015) ha già avuto modo di ricordare come sia invece “da condividere l’impostazione adottata dalla Questura nel [#OMISSIS#] in trattazione, per cui, a fronte dei dati reddituali attuali, ritenuti insufficienti al sostentamento della ricorrente e del suo nucleo familiare per il periodo del soggiorno oggetto dell’istanza di rinnovo del relativo permesso, si è tenuto a esaminare l’intero arco temporale che la ricorrente ha trascorso in Italia, per trovare nell’andamento reddituale passato la conferma o l’eventuale smentita della prognosi negativa formulata sull’unica base dei dati attuali e quindi formulare un giudizio prospettico il più possibile compiuto”.
Non pare più pregnante nemmeno l’affermazione per cui l’Amministrazione avrebbe omesso di tenere nel dovuto conto le circostanze fattuali favorevoli alla posizione della ricorrente, ossia, in particolare, il fatto che la madre avrebbe goduto di vitto e alloggio gratuiti presso il datore di lavoro.
Anche in relazione a tale assunto va evidenziato il difetto di allegazione e documentazione imputabile alla ricorrente che nell’ambito del procedimento amministrativo non solo non ha fornito alcuna prova al riguardo, ma nemmeno si è preoccupata di addurre tale circostanza ad [#OMISSIS#] della propria istanza.
Ribadito che le circostanze emerse solo nel corso del giudizio sono inidonee a inficiare ex post la legittimità del provvedimento gravato e ritenuto che quest’[#OMISSIS#] resista alle censure mossegli, il ricorso in esame, per quanto sopra illustrato, deve in conclusione essere respinto, mentre restano salve le ulteriori determinazioni da assumere a seguito dell’eventuale riattivazione della procedura amministrativa con la presentazione da parte dell’interessata di nuova documentazione circa la sussistenza di circostanze idonee a sorreggere la propria istanza. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in € 1.000,.- (mille/00.-), oltre [#OMISSIS#] accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 10/02/2017