Come già ricordato dalla giurisprudenza, “tanto il numero minimo di verifiche superate quanto il limite massimo di anni, oltre il quale il permesso non può essere rilasciato o rinnovato, sono finalizzati ad assicurare l’esercizio del diritto di studio allo straniero che dimostri di essere operoso ed in grado di garantire la serietà e l’effettività del programma di studi, in modo da evitare il fenomeno dell’eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari, al fine meramente strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano per un tempo indefinito” (Tar Piemonte, Sez. I, 30 ottobre 2015 n. 1531).
TAR Trentino Alto Adige, Trento, 23 gennaio 2018, n. 15
Studenti-Visto per motivi di studio
N. 00015/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2017, proposto da:
Ibrahim Metra, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Frizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Petrarca n. 8;
contro
Ministero dell’interno – questura di Trento, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;
per l’annullamento
del decreto di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno di data 28.3.2017, prot. n. RI27/2017/IMM., del Questore della Provincia di Trento, notificato il 22.5.2017, e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti il controricorso e la memoria difensiva del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 il cons. [#OMISSIS#] Devigili e uditi per il ricorrente l’avv. [#OMISSIS#] Frizzi e per l’intimato Ministero il procuratore dello Stato [#OMISSIS#] Volpe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino albanese in possesso del permesso per motivi di studio valido fino al 31 marzo 2016, impugna il provvedimento in epigrafe con cui la questura di Trento ha rigettato la domanda di rinnovo inoltrata per lo stesso titolo in data 24.8.2016.
Il Questore ha riscontrato che l’interessato si era immatricolato per la prima volta in data 9.9.2009 (anno accademico 2009/2010) al corso di laurea in Economia e Management, di durata triennale, presso l’Università degli studi di Trento, e che già alla data della presentazione dell’istanza di rinnovo risultava decorso il termine previsto dall’art. 46, co. 4, del d.P.R. n. 394/1999, in forza del quale il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere comunque rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1.Omessa istruttoria e difetto di motivazione.
Secondo quanto dedotto l’autorità di pubblica sicurezza da un lato non avrebbe valutato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro, e dall’altro avrebbe trascurato di considerare che l’interessato era iscritto al corso universitario per l’anno 2015/2016 e che aveva superato due esami di profitto nell’anno 2016.
2. Difetto di istruttoria e motivazione.
Posto che l’art. 46, co. 4, d.P.R n. 394/1999 ammette il rinnovo per motivi di studio allo straniero che ha superato nel primo anno di corso almeno una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche, il provvedimento impugnato avrebbe omesso di considerare che l’odierno ricorrente, alla data del provvedimento di diniego, aveva sostenuto due esami di profitto e una prova di inglese.
3. Illogicità della motivazione.
La motivazione sarebbe illogica ed errata, atteso che la durata del corso di studi frequentato è pari a tre anni e che l’interessato è iscritto al terzo anno per il 2015/2016.
Nel derivato giudizio si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza dei dedotti motivi ed instando per il rigetto dell’interposto gravame.
Con ordinanza n. 68 di data 15.9.2017 il Collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione.
Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Invero l’art. 46 (“accesso degli stranieri alle università”) del d.P.R. n. 394/2016 stabilisce (co. 4) che i rinnovi dei visti e dei permessi di soggiorno per motivi di studio “non possono comunque essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corsi di studi”.
1.2. Nella fattispecie in esame è emerso che il ricorrente si era iscritto per la prima volta al corso universitario, avente durata triennale, di Economia e Management per l’anno accademico 2009/2010 e che era decaduto da detta iscrizione non avendo superato il numero minimo di esami (doc. 4 fasc. Avvocatura).
1.3. La successiva nuova iscrizione al medesimo corso universitario, avvenuta per l’anno 2014/2015, non può valere per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto per motivi di studio, atteso che al momento della presentazione di detta domanda il limite massimo concesso dall’art. 46, co. 4, d.P.R. cit., risultava già superato.
2. Diversamente opinando, come pretende il ricorrente, ossia considerando la nuova iscrizione al medesimo corso in precedenza frequentato alla stregua di una prima iscrizione, verrebbe elusa la norma regolatrice il limite temporale entro il quale il diritto di studio riconosciuto allo studente straniero deve essere dallo stesso utilmente esercitato, e si consentirebbe – mediante il meccanismo di cancellazioni e successive reiscrizioni scolastiche – di prolungare ingiustificatamente la permanenza, a tal titolo concessa, nel territorio nazionale.
3. Sul punto deve infatti richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale, qui condiviso, secondo cui – senza possibili margini di apprezzamento discrezionale da parte dell’amministrazione – “tanto il numero minimo di verifiche superate quanto il limite massimo di anni, oltre il quale il permesso non può essere rilasciato o rinnovato, sono finalizzati ad assicurare l’esercizio del diritto di studio allo straniero che dimostri di essere operoso ed in grado di garantire la serietà e l’effettività del programma di studi, in modo da evitare il fenomeno dell’eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari, al fine meramente strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano per un tempo indefinito” (Tar Piemonte, sez. I, 30.10.2015 n. 1531; conformi: Tar Toscana, sez. II, nn. 727 e 528/2016).
4. Trova dunque fondamento quanto espressamente riscontrato dal Questore per giustificare il provvedimento di diniego al richiesto rinnovo, posto che – in effetti – al momento della presentazione della domanda (24.8.2016) il limite massimo concesso dall’art. 46, co. 4, d.P.R. cit. (non oltre tre anni la durata del corso di studio) risultava già oltrepassato.
5. Peraltro, anche volendo ammettere che la reiscrizione al corso universitario prescelto possa equivalere ad una prima (rinnovata) iscrizione allo stesso, dovrebbe allora rilevarsi (argom. pag. 5 ricorso) che nel corso del c.d. primo anno accademico (2014/2015) l’odierno ricorrente non ha superato alcuna verifica di profitto e non ha comprovato “documentalmente” (e dunque efficacemente) la sussistenza di “gravi motivi di salute o di forza maggiore”, come richiesto in tal caso dall’art. 46, co. 4, d.P.R. cit. per giustificare il ritardo e poter conseguire il rinnovo del permesso.
6. Infine non ha pregio l’ulteriore rilievo, invero appena accennato nel primo motivo, secondo cui il permesso di soggiorno per motivi di studio avrebbe potuto essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
6.1 Deve infatti, sul punto, rilevarsi da un lato che la documentazione a tal riguardo prodotta dal ricorrente (doc. 6 fascicolo) concerne un’assunzione avvenuta successivamente alla scadenza del permesso per studio (per un periodo di poco più di cinque mesi), e dall’altro che, ex art. 14, co. 6, d.P.R. cit., il permesso per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in quello per lavoro – nei limiti delle quote prefissate – previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dell’art. 35, co.1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio da parte dello Sportello della certificazione richiesta dall’art. 6, co.1, requisiti questi tutti necessari per consentire la richiesta conversione (cfr. Tar Piemonte, sez. I, n. 1530/2015 e Tar Umbria, sez. I, n. 748/2016), ma insussistenti nella fattispecie in esame.
7. Per le suesposte ragioni le censure mosse nel ricorso non possono trovare accoglimento e vanno dunque respinte.
8. Tuttavia, considerata la peculiarità della vicenda esaminata, le spese possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Vigotti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Devigili, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 23/01/2018