Il riferimento ex art. 7 a qualunque borsa o assegno di formazione consente, quindi, d’estendere, ai fini dell’art. 103, l’applicabilità delle richiamate disposizioni anche a figure non espressamente individuate al tempo in cui fu emanato il decreto n. 382, comprendendovi, quindi, gli assegnisti di ricerca ex art. 51, c. 6 della L. 449/1997; ecco perché si rivela spurio ed erroneo il tentativo di cristallizzare l’interpretazione dell’art. 7 a suo scopo originario, poiché ciò sarebbe, oltre che illogico e forzato, anche e soprattutto discriminatorio per i <> ricercatori, oltretutto senza tener conto dell’evoluzione dell’ordinamento universitario.
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 17 giugno 2019, n. 339
Ricercatore-Riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti (assegnista di ricerca) ai fini della ricostruzione della carriera
N. 00339/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, [#OMISSIS#] IV Novembre, 36;
contro
Università Studi Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento rettorale emesso dal Rettore dell’Università degli Studi di Perugia prot. n. 2013/0025058 del 2 agosto 2013 [#OMISSIS#] parte in cui non contempla il riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti (assegnista di ricerca) ai fini della ricostruzione della [#OMISSIS#];
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, o comunque conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 4 giugno 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato notificato il 12 dicembre 2013, successivamente trasposto innanzi all’intestato Tribunale con atto di opposizione dell’Università degli Studi Perugia notificato alla ricorrente in data 7 febbraio 2014, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in servizio quale ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21 – presso la Facoltà di Lettere e Filosofia del suddetto Ateneo, ha impugnato il provvedimento rettorale, meglio in epigrafe riportato, con il quale le veniva negato, ai fini della ricostruzione di carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in qualità di assegnista di ricerca.
2. –L’impugnativa veniva affidata ai seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis, legge 241/1990.
Lamenta la ricorrente la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 e dell’art. 7 della legge n. 28/1980. Eccesso di potere per sviamento e per manifesta irragionevolezza.
Sostiene la ricorrente che il computo del periodo svolto in qualità di assegnista di ricerca ai fini della ricostruzione di carriere troverebbe il proprio fondamento nelle disposizioni di cui all’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 382/1980 ed all’art. 7 della legge n. 28/1980.
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dalla stessa Amministrazione.
Lamenta la ricorrente che l’Università non avrebbe tenuto conto del consolidato orientamento del Consiglio di Stato e della prassi amministrativa invalsa presso altri Atenei, entrambi a favore del riconoscimento del servizio svolto in qualità di assegnista di ricerca ai fini della ricostruzione di carriera.
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione.
Adduce la ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per difetto di motivazione in quanto non avrebbe tenuto conto delle ragioni a favore del riconoscimento del periodo in contestazione.
3. – L’Università degli Studi di Perugia si è costituita in giudizio sostenendo che la qualifica di assegnista di ricerca non possa rientrare tra i servizi pre-ruolo riconoscibili ai fini di carriera, tenuto conto sia del carattere tassativo della disposizione di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 382/80, sia della oggettiva non assimilabilità tra le borse e gli assegni di cui alla lett e) dell’art. 7 della legge n. 28/80, per i quali è testualmente ammesso il riconoscimento, e gli assegni ex lege n. 449/97.
4. – Alla pubblica udienza del giorno 4 giugno 2019, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.
5. – Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dovendo il periodo svolto dalla ricorrente in qualità di assegnista di ricerca computarsi ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) e dell’art. 7 della legge n. 28/1980 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica).
5.1. – È oramai pacifico, in giurisprudenza, il principio secondo cui “Il riferimento ex art. 7 a qualunque borsa o assegno di formazione consente, quindi, d’estendere, ai fini dell’art. 103, l’applicabilità delle richiamate disposizioni anche a figure non espressamente individuate al tempo in cui fu emanato il decreto n. 382, comprendendovi, quindi, gli assegnisti di ricerca ex art. 51, c. 6 della L. 449/1997; ecco perché si rivela spurio ed erroneo il tentativo di cristallizzare l’interpretazione dell’art. 7 a suo scopo originario, poiché ciò sarebbe, oltre che illogico e forzato, anche e soprattutto discriminatorio per i <> ricercatori, oltretutto senza tener conto dell’evoluzione dell’ordinamento universitario (…)” (Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2019 n. 2811; cfr: 21 ottobre 2011 n. 5669).
5.2. – Non può pertanto condividersi la prospettazione di parte resistente secondo cui la qualifica di assegnista di ricerca non possa rientrare tra i servizi pre-ruolo riconoscibili ai fini di carriera, tenuto conto sia del carattere tassativo della disposizione di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 382/80, sia della oggettiva non assimilabilità tra le borse e gli assegni di cui alla lett. e) dell’art. 7 della legge n. 28/80 – per i quali è testualmente ammesso il riconoscimento – e gli assegni ex lege n. 449/97, dovendosi invero ritenere che “la categoria degli assegnisti di ricerca rappresenta un’evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le Università e le Istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del DPR 382/1980, onde sussiste in capo al ricercatore confermato il diritto a veder riconosciuta l’attività da lui svolta come assegnista, con ogni conseguenza di legge, di carattere giuridico e retributivo” (Cons. St., sez. VI, 30 aprile 2019 n. 2811; cfr: 21 ottobre 2011 n. 5669).
6. – A ciò deve aggiungersi che nel [#OMISSIS#] di specie il mancato riconoscimento in favore della ricorrente del servizio pre-ruolo svolto in qualità di assegnista, appare nondimeno illegittimo se si considera che in casi similari lo stesso Ateneo perugino ha invece riconosciuto detto servizio ai fini della ricostruzione di carriera di altro ricercatore (cfr. decreto rettorale n. 927/2012 depositato in atti).
7. – Per quanto precede, devono ritenersi fondati il secondo e terzo motivo di ricorso a mezzo dei quali si contesta, rispettivamente, la violazione dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 382/1980, dell’art. 7 della legge n. 28/1980 ed il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione.
8. – Ne consegue l’accoglimento della domanda di annullamento del diniego impugnato [#OMISSIS#] parte in cui esso non dispone il riconoscimento dei periodi svolti dalla ricorrente in qualità di assegnista di ricerca, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
9. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano [#OMISSIS#] misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’[#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, [#OMISSIS#] parte che ha costituito oggetto di gravame.
Condanna l’Università di Perugia alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si quantificano [#OMISSIS#] somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, maggiorata degli importi anticipati a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 17/06/2019