N. 00131/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Calcinaro, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Perugia, piazza Piccinino n. 9;
contro
Università degli Studi di Perugia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Perugia, domiciliata in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’annullamento
decreto rettorale n. 1829 del 10.10.2014 di annullamento decreto di riconoscimento servizio pre ruolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il dott. [#OMISSIS#] Calcinaro è ricercatore universitario confermato per il settore scientifico disciplinare MED09 – Medicina Interna – nella facoltà di Medicina a Chirurgia dell’Università di Perugia a decorrere dal 30 dicembre 2004, avendo superato il concorso bandito dall’Università di Perugia ai sensi dell’art. 1, co. 10, L. n. 4/1999 nonché del DPCM 30/4/1999.
1.1. Ai ruoli dell’Università il dott. Calcinaro era acceduto quale vincitore del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico settima qualifica funzionale, indetto dall’Istituto di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica della facoltà di Medicina.
1.1.1. Con D.R. n. 731 delle 4/2/1997 veniva autorizzato l’inserimento nell’attività assistenziale del Dipartimento di medicina interna e scienze endocrine e metaboliche con equiparazione del ricorrente alla qualifica ospedaliera di dirigente medico di I° livello.
1.1.2. Per effetto del CCNL -comparto Università- quadriennio normativo 1998-2001, il dott. Calcinaro era inquadrato a decorrere dal 9 agosto 2000 nella categoria “D” area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati e, successivamente, a decorrere dal 31/12/2000 nella posizione economica “D2” della medesima area: inquadramento in forza del quale era ammesso alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto riservato di ricercatore universitario (ex art. 1, co. 10 L n. 4/1999).
1.2. Con decreto rettorale n. 1683 del 21/7/2004, il ricorrente era proclamato vincitore della suddetta procedura e con decreto n. 2896 del 30/12/2004 veniva nominato ricercatore universitario confermato.
2. Con sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 6/6/2008 fu dichiarato illegittimo l’art. 103, co. 3, D.P.R. n. 382/1980 nella parte in cui non riconosceva ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia di ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di ricerca.
2.1. Con circolare prot. n. 0025522 del 22/7/2008, l’Università di Perugia invitava il personale docente interessato, nominato ricercatore confermato ai sensi della L. n. 4/1999, seppure inquadrato in altre qualifiche, a produrre richiesta di riconoscimento ai fini della progressione di carriera nel ruolo di ricercatore confermato del servizio prestato nelle figure che hanno dato il titolo alla partecipazione ai concorsi riservati di cui alla L. n. 4/1999.
2.2. Il dott. Calcinaro depositava presso l’Università l’apposito modulo per il riconoscimento del servizio di collaboratore tecnico.
2.3. Con decreto dirigenziale n. 1462 dell’11 dicembre 2008, l’Università riconosceva al ricorrente, ai fini della progressione di carriera ex art. 103, D.P.R. n. 382/1980, i servizi prestati quale collaboratore tecnico pari a otto anni con conseguente attribuzione del trattamento economico anche arretrato.
2.3.1. Con decreto rettorale n. 1803 del 13/9/2000 era disposta la decadenza del dott. Calcinaro dalla qualifica di ricercatore in quanto, essendo risultato vincitore del concorso pubblico indetto dall’ASUR Marche, è stato assunto presso la predetta azienda nella qualità di direttore meglio di struttura complessa presso lo stabilimento ospedaliero “Mazzoni” di Ascoli Piceno.
2.4. I provvedimenti sono stati annullati con il decreto rettorale n. 1829 del 10 ottobre 2014, comunicato con nota prot. 0030628 in pari data che, in forza dell’annullamento del riconoscimento del servizio di collaboratore tecnico, richiedeva la restituzione dell’indebito.
3. Per l’annullamento della richiesta dell’Università, è adito l’intestato Tribunale per i seguenti motivi:
I – violazione degli artt. 3 e 21 nonies L. n. 241/1990 e dell’art. 36, cost.; difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di istruttoria; violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di ragionevolezza; illogicità e arbitrarietà: l’annullamento del precedente inquadramento è avvenuto dopo un decorso di tempo irragionevole sotto due distinti profili, temporale perché incide su una situazione giuridica risalente per oltre 13 anni prima e a distanza di oltre un quinquennio dall’emanazione dell’atto annullato e motivazionale per l’illogico il richiamo alla prevalenza dell’interesse pubblico a sanare il nocumento già verificato ed evitare che lo stesso si perpetri. Non sono state affatto considerate l’aspettativa circa la bontà dell’operato dell’Ateneo e l’affidamento riposto dal ricorrente nella decorso del tempo ed altre circostanze che avevano ingenerato nel percipiente il convincimento della legittimità dell’erogazione. Nel provvedimento infine omessa la quantificazione delle somme oggetto di ripetizione né è fissata l’eventuale possibilità di rateizzazione del recupero.
II – violazione degli artt. 10 e 50 dello statuto dell’Università; violazione dell’art. 4, D.Lgs. n. 165/2001; incompetenza violazione del principio del contrarius actus: il provvedimento di annullamento è stato adottato dal rettore e non dal dirigente cui risale il provvedimento annullato; per il ritiro, non è stata seguita la medesima procedura dell’atto annullato sotto il profilo della competenza.
III – violazione degli artt. 3 e 97 cost. e della L. n. 4/1999 in relazione all’art. 103, D.P.R. n. 382/1981; difetto di presupposti e violazione del principio di imparzialità: non è stata tenuto conto della peculiare posizione dei collaboratori tecnici in possesso di laurea che avevano svolto attività scientifica per tre anni prima dell’entrata in vigore della L. n. 4/1999.
IV – illegittimità costituzionale dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980 per violazione degli artt. 3 e 97 cost. nella parte in cui, pur riconoscendo per intero ai fini del trattamento di quiescenza previdenza e per due terzi ai fini della carriera l’attività prestata nell’università dei tecnici laureati, omette di riconoscere il medesimo servizio effettivamente prestato dai collaboratori tecnici in possesso dei requisiti ex lege n. 4/1999 per l’accesso ai concorsi riservati alla qualifica di ricercatore.
4. Si è costituita in giudizio l’Università di Perugia che ha riportato i provvedimenti emanati alla conferma da parte del Consiglio di Stato delle sentenze reiettive della riconoscimento, ai fini della carriera di ricercatore di professore associato, del servizio svolto nella qualità di collaboratore tecnico ancorché integrato dai tre anni di attività di ricerca.
4.1. L’Avvocatura ha chiarito come, per evidenti esigenze di parità di trattamento e per evitare il possibile danno erariale, il consiglio di amministrazione dell’Ateneo, con delibera n. 5 del 25/6/2014 aveva disposto il riesame dei provvedimenti di tutti i docenti che, dopo essere stati immessi nel ruolo dei ricercatori confermati attraverso le procedure di cui alla L. n. 4/1999, avevano conseguito ai fini della relativa carriera il riconoscimento del servizio di collaboratore tecnico.
4.2. Instaurato il contraddittorio con tutti gli interessati, l’Ateneo aveva annullato i decreti dirigenziali di riconoscimento del servizio del ruolo ai fini della carriera di ricercatore originariamente adottati, ricostruendo in termini conseguenziali la relativa progressione giuridico economica e adeguando i relativi trattamenti stipendiali con recupero delle somme in precedenza erogate.
5. Le parti hanno presentato memoria anteriormente all’udienza di discussione nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il decreto in epigrafe n. 1819 del 10 ottobre 2014 il Rettore dell’Università di Perugia:
– ha annullato il decreto dirigenziale n. 1462 dell’11 dicembre 2008, con cui è stata riconosciuta al ricorrente, ai fini della progressione di carriera ex art. 103, D.P.R. n. 382/1980, l’attività prestata quale collaboratore tecnico pari a otto anni;
– ha riconosciuto al dott. Calcinaro per il servizio prestato anteriormente all’immissione nel ruolo ai sensi dell’art. 103, D.P.R. n. 382/1980 ai fini della progressione di carriera e con effetto dal 1.11.2001, data di nomina a ricercatore universitario confermato, unicamente anni 2, mesi 11 e giorni 5;
– ha rideterminato lo stipendio, l’assegno aggiuntivo nonché l’indennità integrativa speciale secondo la progressione giuridico-economica risultante dalla nuova gradazione delle classi e scatti;
– ha demandato all’Ufficio Stipendi l’adeguamento del trattamento economico futuro e all’Ufficio Recupero Crediti la restituzione delle somme indebitamente erogate per il passato, oltre interessi dal giorno della notifica.
1.1. Nel provvedimento è dato atto della delibera di cui al verbale n. 10 del 25 giugno 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1776/2014 e ha, conseguentemente, autorizzato il Rettore ad avviare il riesame dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 103, D.P.R. n. 382/1980 del servizio pre-ruolo prestato in qualità di “collaboratore tecnico” per la ricostruzione della carriera in favore dei dipendenti con la qualifica di ricercatore universitario confermato.
1.2. Con la citata sentenza n. 1776/2014 del Consiglio di Stato ha trovato conferma la decisione n. 340/2012 di questo Tribunale amministrativo che aveva riconosciuto a fini giuridici e di carriera l’anzianità pari a due terzi del periodo di ricercatore universitario con esclusione dell’attività prestata in qualità di collaboratore tecnico.
1.3. Avendo il ricorrente svolto soltanto attività di ricercatore e/o di funzionario tecnico di VIII livello assimilabile a quella di tecnico laureato ai fini del riconoscimento per due terzi ai fini della carriera, all’amministrazione era preclusa la valutazione del servizio effettivamente prestato con la qualifica di collaboratore tecnico di VII livello.
1.4. Al proposito, la decisione d’appello n. 1776/2014 ha precisato come la stessa Corte Costituzionale – pur ammettendo la sostanziale omogeneità, riconosciuta dalla legge n. 4 del 1999, dei compiti di ricerca affidati ai tecnici laureati (con tre anni di ricerca) rispetto a quelli propri del ricercatore, tale da rendere costituzionalmente non giustificato il diverso trattamento riservato ai tecnici laureati diventati ricercatori, rispetto a quello di cui godevano i tecnici laureati diventati professori – ha però avvertito, nella medesima sentenza, che le funzioni dei tecnici laureati (di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori) sono diverse da quelle dei ricercatori e ha più volte affermato, anche in epoca recente, che, nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l’essenziale differenziazione tra le due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002), e che la previsione di un meccanismo di transito agevolato da un ruolo all’altro, come il concorso riservato, non è di per sé sufficiente a colmare queste differenze.
2. Il coacervo delle suesposte argomentazioni, riportate nella parte motiva del provvedimento in esame è sufficiente, ad avviso del Collegio alla correttezza dell’autotutela, quantomeno sotto il profilo annullatorio: è noto al Collegio che svalutate le ragioni d’interesse pubblico, il limite all’annullamento in autotutela ex art. 21-nonies sono la ragionevolezza del termine in cui viene esercitata e gli interessi dei destinatari.
2.1. Sotto il profilo della ragionevolezza del termine non può essere sottaciuto il considerevole arco di tempo in cui si è snodata l’intera vicenda del riconoscimento ai fini retributivi e contributivi ai ricercatori confermati del periodo prestato quale funzionario tecnico, questione risoltasi con riferimento all’Ateneo perugino, con la sentenza n. 1776/2014 del Consiglio di Stato, che, a conferma di un precedente di questo stesso Tribunale, ha affermato che l’omogeneità dei compiti di ricerca non equipara le figure del collaboratore, anche laureato, e del funzionario, pur accomunate dall’appartenenza al ruolo tecnico, rimanendo distinte le caratteristiche dei compiti propri di ciascuna di esse, con specifico riguardo al campo della ricerca.
2.2. Anche se, la figura del funzionario tecnico ha sostituito quella del tecnico laureato nell’ordinamento previgente alla legge n. 312 del 1980 e, anche se il riconoscimento dei relativi servizi deriva dal diritto attribuito ai tecnici laureati dall’art. 103 D.P.R. n. 382 del 1980 nel testo risultante dalla nota sentenza della Corte Costituzionale, non altrettanto può dirsi per la figura professionale del collaboratore tecnico, per la quale il DPCM 24 settembre 1981 prevede la settima qualifica.
2.4. Per tale qualifica – la VII funzionale – era sufficiente, in luogo della laurea universitaria, il “diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado più esperienza lavorativa corrispondente per almeno quattro anni”.
2.5. Nell’ambito del personale dipendente già inquadrato nella ex VII qualifica funzionale assunto a seguito di concorso pubblico con la qualifica di collaboratore tecnico per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di laurea, il possesso della laurea ne consentì l’inquadramento nella nuova categoria “D” ai sensi dell’art. 74, co. 4, del C.C.N.L. comparto Università (per il biennio 1998/2001), trovando detta soluzione conferma negli accordi di interpretazione autentica, intervenuti in esito alla procedura prevista dall’art. 64 del d.lgs. n. 165/2001 che hanno riconosciuto solo l’anzidetto personale come beneficiario di una progressione verticale (Cass. civile, sez. lav., 10 marzo 2009, n. 5726).
3. Dall’insieme delle suesposte considerazioni, il decreto rettorale in esame risulta immune da censure nella parte relativa al riconoscimento, ai fini della progressione di carriera ex art. 103, D.P.R. n. 382/1980, dei servizi prestati dal ricorrente quali collaboratore tecnico.
3.1. Deriva, oltre al rigetto del profilo di censura in esame, l’assorbimento del terzo motivo che evidenzia ancora la peculiare posizione dei collaboratori tecnici in possesso di laurea che avevano svolto attività scientifica per tre anni prima dell’entrata in vigore della L. n. 4/1999.
4. Se è perciò legittima la rideterminazione della progressione giuridico-economica in base alla nuova gradazione delle classi stipendiali in relazione al trattamento economico con una diversa (e minore) anzianità di servizio, diverse conclusioni devono essere raggiunte con riferimento gli interessi dei destinatari, relativamente al recupero delle somme sino ad allora spontaneamente erogate benché indebite.
4.1. Con la circolare prot. n. 35522 del 22 settembre 2008 a firma del Rettore, il personale docente nominato ricercatore confermato ai sensi della L. 4/199, seppure attualmente inquadrato in diversa qualifica è stato invitato a produrre richiesta di riconoscimento, ai fini della progressione di carriera nel ruolo di ricercatore confermato, del servizio prestato nelle figure che hanno dato titolo alla partecipazione ai concorsi riservati di cui alla citata L 4/1999 (tecnico laureato, funzionario tecnico, collaboratore tecnico EP).
4.2. Successivamente alla circolare, ove era tra l’altro precisato che “detto riconoscimento verrà operato nella misura e nei limiti di cui all’art. 103 del DPR 382/1980 vale a dire rispettivamente per due terzi e per un massimo di otto anni” l’Amministrazione ha avviato una complessa procedura partecipata con gli interessati culminata nell’adeguamento stipendiale oltre che contributivo, dal quale il ricorrente ha tratto una legittima aspettativa consistente nel mantenimento di un corrispondente tenore di durante l’occupazione lavorativa.
5. Il principio di correttezza e buona fede imposto a ciascuna parte del rapporto che insorge per effetto di “contatto sociale” è espressione del dovere di solidarietà è fondato sull’art. 2 cost. ed esula dallo stretto campo dei rapporti negoziali per ingredire in qualsiasi comportamento dal quale un soggetto possa ragionevolmente trarre una aspettativa di conservare immutata una determinata situazione giuridica o fattuale.
5.1. Anche se nel sistema vigente è rimesso unicamente al legislatore disciplinare i rapporti di durata con salvezza dei diritti quesiti (arg. Cons. St., sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3360) non appare irragionevole né difforme al principio del buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 Cost., che l’aspettativa, allorché non sia di mero fatto ma basata sull’affidamento della certezza e possibilità di una adeguata e razionale condizione economica del soggetto. possa ricevere adeguata tutela sebbene nei limiti del principio di legalità al quale deve essere sempre informata l’attività dell’amministrazione.
5.2. Consegue che la pretesa del ricorrente alla reintegra del proprio trattamento retributivo nella misura anteriore al consolidarsi dell’esclusione dell’anzianità maturata quale collaboratore tecnico, se non può trovare giuridico soddisfacimento nella ricognizione del corrispondente diritto, a ciò ostando la sentenza n. 1776/2014 del Consiglio di Stato, deve tuttavia essere diversamente valutata sul piano risarcitorio del venire meno dell’aspettativa al diverso tenore di vita maturata a causa del comportamento dell’Università, che, sia pure in situazione di conclamata buona fede, aveva avviato l’intera procedura per il riconoscimento, ai fini della progressione di carriera ex art. 103, D.P.R. n. 382/1980, dei servizi prestati dal ricorrente quale collaboratore tecnico.
5.3. Una volta devoluta alla giurisdizione esclusiva l’azione risarcitoria per attività illecita e non conforme al precetto della buona fede, spetta al giudice amministrativo individuare i comportamenti dai quali trae origine il rapporto qualificato e differenziato fra pubblico e privato soggetto che espone l’amministrazione al risarcimento del danno cagionato per violazione dei canoni di correttezza e buona fede (ex plurimis (Cass. sez. un., 6 maggio 2009, n. 10362; 30 luglio 2008, n. 20596).
5.4. E’ sicuramente risarcibile, ad avviso del Collegio, la lesione, sia pure involontaria, del bene della vita consistente non già nel diritto quesito ad un maggiore trattamento retributivo ma dell’aspettativa di un [#OMISSIS#] tenore di vita ad esso corrispondente, considerato il divario economico fra la retribuzione percepita con o senza il ricalcolo dei servizi prestati quale collaboratore tecnico nel precedente sviluppo di carriera.
5.5. Non essendo stati adeguatamente preservati gli interessi del ricorrente, in osservanza del dovere giuridico autonomo a carico del datore di lavoro, il Collegio ritiene che l’Università nella veste di parte datoriale non possa esimersi dall’indennizzare il ricorrente nella misura pari agli arretrati maturati iniure ma pagati e percepiti legittimamente.
5.6. D’altra parte, nella sentenza n. 340/2012, questo stesso Collegio aveva ammesso come “A fronte del riconoscimento da parte della stessa Corte costituzionale del fenomeno del cosiddetto “mansionismo” che ha caratterizzato il pubblico impiego dagli anni ’80 (…) alla metà degli anni ’90 di emanazione del d.lgs. n. 29/1993 (…), non appare del tutto coerente che la qualifica di collaboratore tecnico laureato non possa essere ritenuta “sostanzialmente corrispondente” a quella del tecnico laureato e che detta corrispondenza sia riservata soltanto a quella del funzionario tecnico laureato, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa d’appello …”.
5.7. Ne risulta confermata sotto l’aspetto della violazione dell’affidamento, la censura in esame in ragione del convincimento del ricorrente sulla legittimità della propria posizione, scaturito non solo dalla condotta dell’amministrazione ma dalla riconducibilità del diniego del diritto del ricorrente a una tesi giurisprudenziale solo in parte avallata dalla Corte costituzionale, come adombrato nel terzo motivo, anche da accogliere con assorbimento del quarto, di natura meramente formale sulla mancanza nel decreto direttoriale impugnato delle nuove modalità di conteggio dell’anzianità di servizio.
6. Il secondo motivo è infondato
6.1. Il contrarius actus implica una particolare attenzione sotto l’aspetto motivazionale dell’annullamento del precedente provvedimento specie allorché, come nella specie, incida su interessi economici.
6.2. Non comporta, però, che l’autorità che procede all’annullamento sia necessariamente la stessa che ha emanato il provvedimento precedente oggetto del ripensamento dell’amministrazione.
6.3. L’eccezione di incompetenza deve pertanto essere respinta.
7. Deve altresì essere dichiarata manifestamente infondata l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980 nella parte in cui omette di riconoscere il medesimo servizio effettivamente prestato dai collaboratori tecnici in possesso dei requisiti ex lege n. 4/1999 per l’accesso ai concorsi riservati alla qualifica di ricercatore.
7.1. Il possesso del titolo di studio non vale a tracciare una linea di demarcazione netta fra il personale inquadrato nella VII qualifica con il profilo professionale di collaboratore tecnico laureato e quello inquadrato nell’VIII con il profilo professionale di funzionario tecnico laureato, entrambe scaturite dalla unica figura professionale del tecnico laureato prevista in origine dall’art. 35, D.P.R. n. 382/1980 e fra loro differenziate in ragione della specificità del titolo di studio e della maggiore autonomia di gestione proprie della qualifica superiore.
7.2. La diversità di funzioni e di compiti caratterizzanti la figura del ricercatore rispetto a quelli propri del collaboratore tecnico anche laureato, e, viceversa, la sostanziale omogeneità delle funzioni inerenti i compiti di ricerca, che costituisce la ratio della continuità tra i servizi svolti dal funzionario tecnico e dal ricercatore evidenziata da questo Tribunale amministrativo nella sentenza n. 340/2012 e confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1776/2014, giustifica il rigetto dell’eccezione di incostituzionalità adombrata nella quanrta censura, per irragionevolezza e/o per discriminazione di posizioni in tesi omogenee, dal momento che la riscontrata diversità non ne consente la parità di trattamento.
7.3. Le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nella veste di collaboratore tecnico, attinenti, in tesi, a compiti propri della figura professionale del funzionario tecnico laureato, da un lato confermano l’autonomia delle due figure professionali, dall’altro sono ininfluenti ad una diversa conclusione, configurando una ipotesi di svolgimento di mansioni superiori che, nel settore del pubblico impiego, non può condurre a conseguenze contrarie al formale inquadramento.
8. La domanda deve conclusivamente essere accolta, anche se nei suddetti limiti del diritto al risarcimento in favore del ricorrente da liquidare in via forfetaria nella misura pari alle somme oggetto di recupero.
8.1. Le spese della presente fase possono compensarsi per la delicatezza della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria (Sezione Prima) definitivamente decidendo il ricorso in premessa, lo accoglie per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione. Compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nelle camere di consiglio dei giorni 24 giugno 2015, 4 novembre 2015, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)