Cessazione materia del contendere, avendo il ricorrente conseguito il bene della vita anelato.
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 9 aprile 2018, n. 602
Procedura concorsuale posto Professore associato-Cessazione materia del contendere
N. 00602/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Poti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Ancora, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Notarnicola, in Bari, via N. Piccinni, 150;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sardone e [#OMISSIS#] Prudente, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Sardone, in Bari, p.zza Umberto I, 1;
per l’annullamento
– del decreto N. 3494 del 7/11/2017, comunicato il 13/11/2017 con il quale il Rettore della Università degli Studi [#OMISSIS#] Moro di Bari ha disposto l’annullamento del d.r. n. 3431 del 30.10.2017 con cui il prof. [#OMISSIS#] Potì era stato nominato, ai sensi dell’ art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e s.m.i., a chiamata diretta, professore universitario di II fascia nel settore scientifico-disciplinare SCS-P/05 Econometria presso il dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari;
– ove occorra, della nota N. 82769 del 19/6/2017 del 24/6/017 con la quale al ricorrente veniva comunicato il decreto n. 3494/17;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di rinuncia ex art. 84 c.p.a. del 19.3.2018, pervenuto in Segreteria in pari data, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Rilevato che, con l’atto di rinuncia sopra menzionato, parte ricorrente ha altresì evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
Rilevato che, né nel detto atto di rinuncia né all’udienza del 21.3.2018, è stata evidenziata la permanenza di un interesse alla condanna alle spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 19/04/2018