TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 18 agosto 2016, n. 963

Mancato superamento esami relativi al corso percorsi abilitanti speciali-Voto numerico

Data Documento: 2016-08-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Il voto numerico, in assenza di specifiche disposizione che contengano regole diverse, esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione d’esame, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione.

Contenuto sentenza

N. 00963/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Terziotti, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Rosa e [#OMISSIS#] Agnoletto, con domicilio eletto presso il primo in Venezia-Mestre, Via Caneve, 6; 
contro
Università degli Studi di Verona, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San [#OMISSIS#], 63; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, I.P.S.S.A.R. “[#OMISSIS#] Carnacina”; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Brazzale; 
per l’annullamento
-del provvedimento e/o verbale della Commissione esaminatrice e/o delle prove di esame e/o qualsiasi ulteriore atto dal quale risulti che la ricorrente non ha superato le prove di esame della materia Didattica dell’economia aziendale, Didattica dell’economia e gestione delle imprese, Didattica e temi di Accounting, i cui appelli si sono svolti il 30.6.2014 (primo) ed il 7.7.2014 (secondo di recupero), con conseguente impossibilità di accedere all’esame finale per abilitazione al Corso PAS indetto e organizzato dall’Università intimata per la classe di concorso A017 – Discipline economico-aziendali;
-delle prove di esame delle suddette materie;
-della graduatoria degli ammessi all’esame finale;
-dei provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice;
-del provvedimento di fissazione del calendario delle attività didattiche e di tutte le prove scritte e orali nonché dell’esame finale;
-dei verbali e/o atti tutti adottati dalla Commissione esaminatrice riferibili alla ricorrente inerenti la procedura in esame dai quali risulta la non sufficienza delle prove scritte;
-di ogni ulteriore verbale e/o atto adottato dalla Commissione esaminatrice riferibile alla ricorrente e inerente alla procedura in esame;
-di ogni atto annesso connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, lamentando illegittimità nello svolgimento dei c.d. “Percorsi Abilitativi Speciali – Pas” per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, classe di concorso A017, organizzati dall’Università degli Studi di Verona, ha impugnato il mancato superamento delle prove di esame nelle materie di Didattica dell’economia aziendale, di Didattica dell’economia e gestione dell’impresa e di Didattica e temi di Accounting, tenutesi in data 30.6.2014 (prima appello) e in data 7.7.2014 (appello di recupero), con conseguente mancata ammissione all’esame finale, oltre a tutti gli atti connessi, come meglio specificati in epigrafe.
Dopo un’ampia premessa in fatto, in cui è stato individuato il quadro normativo di riferimento e sono stati evidenziati plurimi profili di illegittimità dell’intera procedura, parte ricorrente si è affidata ai motivi di ricorso di seguito sinteticamente riassunti: con il primo motivo, si è denunciata la violazione dell’art. 17 del decreto rettorale n. 2154/2013, che prescrive che l’intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane, mentre, nel caso in esame, a fronte della conclusione del corso avvenuta in data 28.6.2014, le successive prove scritte si sono tenute in data 30.6.2012 (la prima) e in data 7.7.2014 (la seconda); in maniera del tutto irragionevole, l’intervallo tra la prova orale del primo appello, fissata al 2.7.2014, e la prova scritta del secondo appello (7.7.2014), è stato di soli 4 giorni; inoltre, il D.D. n. 45/2013 prevedeva che i corsi avrebbero dovuto concludersi entro la prima decade di giugno 2014 e l’esame di abilitazione finale avrebbe dovuto svolgersi entro la fine di luglio 2014, con conseguente tardività della conclusione del corso in data 18.6.2014 e irragionevolezza di un calendario tanto ravvicinato alla conclusione dei corsi; nel verbale del 1.4.2014, l’Ateneo aveva stabilito che i due appelli avrebbero dovuto tenersi nel mese di luglio, invece il primo era stato tenuto il 30.6.2014; in tale verbale era, peraltro, omessa l’indicazione di alcun criterio di valutazione delle prove; con il secondo motivo, parte ricorrente ha denunciato la violazione del D.D. n. 45/2013 di attivazione dei corsi, in particolare sotto i seguenti profili: mancato rispetto dei contenuti dei percorsi didattici, in particolare in relazione alla successiva attività di insegnamento; indicazione di testi didattici utilizzati solo presso l’Ateneo Veronese, diversi da quelli ordinariamente utilizzati, con conseguente disparità di trattamento; mancato rispetto della data di avvio del corso (fissata dal D.D. n. 45/2013 nella seconda decade del 2013), anche in relazione alla data (14.1.2014) del decreto rettorale n. 141/2014 di attivazione del corso, considerato che questo aveva avuto concreto inizio solo il 7.3.2014; illegittima compressione temporale del corso, che avrebbe dovuto avere durata annuale in base al decreto di attivazione e che non ha permesso uno studio adeguato, in relazione all’impegno richiesto; sempre in relazione ai contenuti didattici dei singoli moduli del corso –che sono stati contestati nello specifico-, si è denunciato la violazione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici di cui al d.P.R. n. 88/2010, evidenziando la inadeguatezza e insufficienza delle singole lezioni, l’utilizzo di testi molto datati, l’inutilità applicativa del metodo seguito, l’incompatibilità dell’insegnamento con quanto richiesto per la stesura della “tesina” finale, l’insufficienza dei temi trattati che sono stati oggetto di specifiche domande in sede di prova scritta, la trattazione di temi esclusi dai programmi ministeriali, il mancato approfondimento delle competenze digitali; con il terzo motivo, è stata denunciata la mancanza di verbali relativi all’attività della Commissione giudicatrice, con conseguente impossibilità di evincere i criteri di valutazione delle prove e le motivazioni poste a base delle valutazioni delle prove medesime.
La ricorrente, che ha formulato anche istanza di concessione di misure cautelari, ha concluso chiedendo, nel merito, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e delle prove non superate, con ordine all’Amministrazione di procedere, mediante una Commissione in diversa composizione, alla ripetizione delle prove scritte non superate.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Verona, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, previa contestazione degli argomenti avversari, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
Espletato un adempimento istruttorio, con ordinanza n. 571, assunta alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2014, è stata rigettata l’istanza di sospensione cautelare.
In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ribadito le censure già formulate, evidenziando che l’Università resistente, in relazione al nuovo corso Pas attivato, aveva eliminato le illegittimità inficianti il corso in questa sede censurato.
Alla Pubblica Udienza del 23 marzo 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, si osserva che, per giurisprudenza consolidata (peraltro confermata dal secondo correttivo al CPA in sede di modifica dell’art. 40), sono inammissibili i c.d. “motivi intrusi”, cioè i motivi di censura contenuti nella parte in fatto, nel caso in cui il ricorso sia diviso in “fatto” e in “diritto”, come avvenuto nel caso in esame (a titolo esemplificativo, Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120; id., sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 8; id., 25 ottobre 2012, n. 5469; TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 aprile 2015, n. 314).
Tanto precisato, il primo motivo di ricorso è infondato.
Parte ricorrente lamenta la violazione del decreto rettorale n. 2154 del 2013 di approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università di Verona, in riferimento in particolare all’art. 17 –recante “Calendario didattico”- che stabilisce che l’intervallo tra due appelli successivi non possa essere inferiore a due settimane. Il detto Regolamento, che riguarda gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall’Università, non trova però applicazione – diversamente da quanto sostenuto in ricorso – al caso di cui si discute, che riguarda il tema ben diverso delle prove d’esame relative ai “Percorsi Abilitanti Speciali” (in sigla PAS). Per tale ragione non può essere invocata l’applicazione al caso in esame della previsione di cui all’art. 17 del Regolamento, inerente l’intervallo minimo tra due appelli, con conseguente infondatezza della relativa censura, atteso che i corsi PAS sono retti e disciplinati da differenti previsioni normative.
Invero, i corsi PAS relativi all’anno accademico 2013/2014 –tra cui anche quello relativo alla classe di abilitazione A017 “discipline economico-aziendali” che qui rileva – sono stati attivati con decreto rettorale n. 141/2014, il quale ne reca la disciplina specifica nell’allegato documento (costituente parte integrante del decreto medesimo) denominato “linee guida per la procedura di immatricolazione ai corsi PAS a.a. 2013/2014”. Ebbene, il punto 4) di tali linee guida è dedicato all’indicazione del calendario didattico delle lezioni e in esso è espressamente previsto quanto segue: “Si comunica agli studenti regolarmente iscritti che le lezioni seguiranno il seguente calendario: -I blocco di insegnamento: da febbraio/marzo 2014 a marzo/aprile 2014; le lezioni si terranno nei pomeriggi di venerdì e sabato dalle ore 14.30 alle ore 19.30; – sessione di esame: aprile/maggio 2014; – II blocco di insegnamenti: da marzo/aprile a giugno/luglio 2014; le lezioni si terranno tendenzialmente nei pomeriggi della seconda parte della settimana; – sessione di esame: giugno/luglio 2014”.
Dunque, fin dal momento di attivazione del corso (e, in particolare, dalla pubblicazione del detto decreto, avvenuta il 27.1.2014), i partecipanti erano (o avrebbero dovuto essere) ben consapevoli sia del calendario delle lezioni, sia del periodo in cui si sarebbero tenuti gli esami, per cui appare strumentale la censura relativa alle date di effettuazione degli esami, ritenuti irragionevolmente vicini alla data di conclusione del corso, atteso che nessuna osservazione o doglianza era stata comunicata da parte dei partecipanti a seguito dell’adozione delle linee guida per la procedura relativa ai corsi PAS.
E’ dunque infondata la censura relativa al mancato rispetto della tempistica sia del corso che delle date degli esami, considerato che l’Amministrazione resistente si è attenuta a quanto da essa stabilito (e reso noto ai partecipanti) in sede di attivazione dei corsi.
Nemmeno condivisibile è la doglianza relativa alla data della prova orale, ritenuta irragionevolmente prossima alla prova scritta, atteso che nessuna disposizione specifica detta regole particolari in ordine alla fissazione della prova orale.
Con riferimento alla pretesa violazione del decreto dipartimentale n. 45/2013, si osserva quanto segue:
l’art. 3, comma primo, di detto decreto stabilisce che “I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato per l’anno accademico 2013/2014 e successivi, dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M. e secondo le modalità illustrate all’art. 6 del D.D.G. 58/2013 e comunque dovranno iniziare, preferibilmente, entro la seconda metà del mese di dicembre 2013 e terminare, possibilmente, entro la prima decade del mese di giugno 2014. Gli esami di abilitazione dovranno essere svolti entro la fine del mese di luglio 2014”; per quanto qui rileva, l’art. 6 del D.D.G. n. 58/2013, a sua volta, stabilisce che “I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., (……).In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli Atenei e dalle Istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all’organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche”.
Dalla esposta disciplina emerge, dunque, che il calendario è rimesso, in buona sostanza, agli Atenei, limitandosi la richiamata normativa ad indicare periodi di massima (come dimostrato dall’utilizzo dei termini “preferibilmente” e “possibilmente”) per l’inizio e la fine del corso e per la conclusione della sessione di esami.
L’università degli Studi di Verona, peraltro, ha immediatamente provveduto ad attivare i corsi PAS non appena in possesso degli elenchi dei candidati aventi i requisiti per l’accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali, fornito dagli Uffici decentrati del Ministero. Per tali ragioni, pertanto, la censura relativa al mancato avvio del corso nella seconda metà del dicembre 2013 –oltre ad apparire strumentale per le ragioni già indicate – non coglie nel segno, in quanto, da un lato, il D.D. n. 45/2013 ha indicato una data “preferibile” di inizio corso, rimettendo comunque all’Ateneo la definizione del calendario; dall’altro, l’inizio ritardato del corso è stato determinato dalla necessità di acquisire gli elenchi dei candidati dall’Amministrazione centrale.
Anche sotto questo profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente non sono fondate, né risulta utile a rafforzare quanto lamentato in ricorso i rilievi, operati con la memoria da ultimo depositata, relativi alla effettuazione del corso per l’a.a. 2014/2015 –che sarebbe immune dalla censure inficianti il corso qui censurato -, atteso che l’Università, nella propria autonomia di cui in precedenza si è detto, ben può disciplinare in modo diverso il nuovo corso PAS, sussistendone i presupposti, senza che ciò possa determinare profili di illegittimità del corso effettuato l’anno precedente.
Infine, in ordine alla dedotta violazione di quanto risultante dal verbale dell’1.4.2014 relativo al corso PAS per la classe di abilitazione A017 –ove era stato indicato che “il mancato superamento di un esame entro i due appelli di luglio comporta l’impossibilità di accedere agli esami finali”-, a prescindere da tutto quanto sopra precisato, obiettivamente non pare che la circostanza che il primo appello si sia tenuto, con riferimento alla prova scritta, il 30.6.2014 (mentre la prova orale si è tenuta il 2.7.2014), possa costituire, di per sé sola, un vizio di tale gravità da determinare l’annullamento di tutti gli atti impugnati.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure formulate con il primo motivo di ricorso non sono fondate.
Con il secondo motivo di ricorso, come già ricordato, parte ricorrente, in buona sostanza, denuncia la violazione del decreto dipartimentale n. 45/2013 e del d.P.R. n. 88/2010, sotto il profilo del mancato rispetto del contenuto che il corso PAS avrebbe dovuto avere.
La censura non coglie nel segno.
Premesso che per quanto riguarda le doglianze – contenute anche in tale motivo – relative alle date di inizio e fine corso e alla compressione temporale del corso stesso non può che richiamarsi quanto già precisato in occasione del primo motivo, in relazione più propriamente ai contenuti del Percorso Abilitante Speciale si osserva, preliminarmente, che i programmi del corso A017 – discipline economico-aziendale prodotti dall’Amministrazione resistente risultano coerenti con quanto previsto a livello ministeriale. In tale prospettiva, non riscontrandosi evidenti e gravi lacune nel programma didattico, le doglianze di parte ricorrente, che consistono in censure di merito in ordine all’effettiva esecuzione delle lezioni, sotto il profilo dei temi trattati, dei testi utilizzati e addirittura dell’utilità futura degli insegnamenti impartiti, si risolvono, in definitiva, in una diversa e personale visione del contenuto dei corsi stessi e delle competenze richieste, che evidentemente non può trovare ingresso in sede di legittimità. Invero, parte ricorrente, con la censura in esame, tende a sostituire la propria, personale, lettura dei contenuti tecnici del Percorso Abilitativo alla definizione di tali contenuti operata dall’Ateneo resistente non solo in sede di attivazione del corso, ma anche in sede di concreta esecuzione, operazione che, all’evidenza, non è ammissibile, non spettando alla parte ricorrente decidere quali siano, nell’ambito della materia di riferimento, le tematiche e gli aspetti meritevoli di maggiore o minore approfondimento.
La censura, così come formulata, pertanto, non può essere condivisa.
Con il terzo motivo, infine, ribadendo quanto già denunciato anche con il primo motivo, parte ricorrente lamenta, in buona sostanza, l’impossibilità di evincere i criteri di valutazione delle prove e le motivazioni poste a base delle valutazioni delle prove medesime.
La censura non ha pregio.
Dal verbale dell’1.4.2014 emerge che l’Amministrazione resistente aveva provveduto, in coerenza con il D.D. n. 45/2013, a definire i criteri di valutazione di ogni prova che i partecipanti al corso avrebbero dovuto sostenere. Sempre in quella sede erano state definite, altresì, le modalità di strutturazione delle prove d’esame, precisando che la prova scritta sarebbe stata composta prevalentemente da domande a risposta multipla.
In sede di esame, il punteggio è stato attribuito in conseguenza delle risposte ai quesiti a risposta multipla e –nei casi in cui non si è fatto ricorso a tale modalità, ma ricorrendo a domande a risposta c.d. “aperta” – la Commissione, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica –che, come noto, non è censurabile in questa sede se non in caso di evidente irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, tutte situazioni non riscontrabili nel caso in esame – ha ritenuto non sufficiente la prova del candidato, tramite l’attribuzione di un voto numerico, modalità di valutazione che, come noto, è stata riconosciuta legittima dalla giurisprudenza; invero, il voto numerico, in assenza di specifiche disposizione che contengano regole diverse, esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione d’esame, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639; id., sez. V, 30 novembre 2015, n. 5407; id., sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137; id., 4 novembre 2015, n. 4952; id., sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5288; id., 21 ottobre 2013, n. 5075; id., sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 5107; id., sez. V, 11 giugno 2013, n. 3219; id., 13 febbraio 2013, n. 866; id., 19 novembre 2012, n. 5831; id., sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581; id., sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6491; id., sez. IV, 3 dicembre 2010, n. 8504; id., sez. V, 1 settembre 2009, n. 5145; id., sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 5347; TAR, Lazio, Roma, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 8860; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 12 settembre 2013, n. 1879; TAR Piemonte, sez. I, 12 luglio 2013, n. 888; TAR Marche, Ancona, sez. I, 9 maggio 2013, n. 350; TAR Liguria, sez. I, 6 febbraio 2013, n. 257; TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 ottobre 2012, n. 8633).
Nel caso in esame, inoltre, non trattandosi di un concorso, ma di un corso volto al conseguimento di una abilitazione, il voto numerico appare a maggior ragione legittimo, proprio in considerazione della diversa finalità perseguita da tale tipologia di corsi.
Anche il terzo motivo di ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
In considerazione della particolare finalità del Percorso Abilitativo Speciale oggetto del giudizio, il Collegio ritiene che sussistano quelle gravi ragioni che consentono di compensare interamente le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] Falferi, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 18/08/2016