Il carattere elastico ed indeterminato di un criterio “aggiuntivo” previsto dalla commissione esaminatrice (nella specie, avente riguardo alla ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e dell’arco temporale dei problemi indagati nelle pubblicazioni dei candidati), non può concorrere alla cd. profilazione, cioè l’individuazione ex ante del profilo del candidato ideale in termini così specifici e dettagliati, da configurare già prima della procedura selettiva il vincitore di essa.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 20 marzo 2019, n. 348
Procedura concorsuale posto Professore I fascia-Commissione esaminatrice-Criteri-Profilazione candidato
N. 00348/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2017, proposto dal prof.
[#OMISSIS#] Formentin, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Mazzonetto e con domicilio stabilito presso l’indirizzo di “P.E.C.” indicato nell’atto introduttivo del giudizio
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con domicilio stabilito presso gli indirizzi di “P.E.C.” indicati nell’atto di costituzione in giudizio
nei confronti
prof. [#OMISSIS#] Bozzola, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Furlan e con domicilio stabilito presso gli indirizzi di “P.E.C.” indicati nell’atto di costituzione in giudizio
prof. [#OMISSIS#] Afribo, non costituito in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Padova rep. n. 1491/2017, prot. n. 159022 del 9 maggio 2017, recante approvazione degli atti della procedura selettiva indetta con decreto n. 2321 del 26 settembre 2016 per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per il settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana (settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana), dai quali risulta vincitore il prof. [#OMISSIS#] Bozzola;
– del verbale di concorso n. 1 del 10 marzo 2017, nella parte in cui la Commissione ha introdotto il criterio di valutazione denominato “ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e della forbice cronologica dei problemi indagati nelle pubblicazioni”;
– dei verbali di concorso n. 2 del 10 marzo 2017, n. 3 del 10 aprile 2017 e n. 4 dell’11 aprile 2017;
– di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti il controricorso e i documenti dell’Università degli Studi di Padova;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del prof. [#OMISSIS#] Bozzola;
Vista la memoria difensiva del prof. [#OMISSIS#] Bozzola;
Vista la replica del ricorrente;
Vista l’ordinanza n. 417/2017 del 7 settembre 2017, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Viste le memorie conclusive e le repliche delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il prof. [#OMISSIS#] Formentin ha impugnato – unitamente ai verbali della Commissione di concorso – il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Padova rep. n. 1491/2017, prot. n. 159022 del 9 maggio 2017, di approvazione degli atti della procedura selettiva indetta nel 2016 per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per il settore concorsuale 10/F3 Linguistica e filologia italiana (settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana), domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
In particolare, l’esponente lamenta che la procedura selettiva in questione, a cui hanno partecipato n. 3 candidati (lo stesso ricorrente, il prof. [#OMISSIS#] Afribo e il prof. [#OMISSIS#] Bozzola) e che si è conclusa con l’individuazione (a maggioranza) del prof. Bozzola quale vincitore, sarebbe affetta da molteplici illegittimità. A tale scopo, con il ricorso in epigrafe ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240/2010 e degli artt. 8 e 9 del bando di gara, nonché degli artt. 3, comma 2, lett. e), e 5, comma 3, lett. b), del regolamento di cui al decreto rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016, poiché la Commissione avrebbe privilegiato un criterio (quello dell’ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e della forbice cronologica dei problemi indagati nella pubblicazione) che costituirebbe un’illegittima aggiunta operata dalla Commissione stessa ai criteri indicati dal bando, avendo anzi esso sostituito il criterio di cui all’art. 9, terzo comma, lett. d), del bando, incentrato sulla determinazione dell’apporto individuale del candidato in caso di lavori collettivi;
2) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010, degli artt. 3, comma 2, lett. e), e 5, comma 3, lett. b), del regolamento di cui al decreto rettorale n. 2585/2016 e degli artt. 8 e 9 del bando di gara, eccesso di potere per sviamento, falsa rappresentazione della realtà e difetto di motivazione, giacché la Commissione, introducendo il criterio elastico e indeterminato dell’ampiezza degli interessi scientifici, avrebbe individuato ex ante il profilo del candidato ideale (“profilazione”) in contrasto con il dettato della cd. Legge [#OMISSIS#]. Essa, inoltre, avrebbe applicato alla produzione scientifica dei candidati solo detto criterio, per di più interpretato arbitrariamente, in modo da favorire il candidato domestico;
3) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. n. 240/2010, nonché eccesso di potere per motivazione carente, contraddittoria e illogica, difetto dei presupposti, disparità di trattamento, in quanto il criterio aggiunto relativo all’ampiezza degli interessi scientifici sarebbe stato applicato in modo arbitrario, trascurando che la produzione scientifica del prof. Bozzola riguarderebbe il periodo dal XVI al XX secolo e solo in minima parte il Medioevo. Inoltre, la stessa Commissione avrebbe riconosciuto che nel lavoro del prof. Bozzola prevale l’approccio stilistico-metrico, il che smentirebbe che la sua produzione si distingua per la “varietà delle metodologie d’indagine”. Né si capirebbero le ragioni per cui la produzione del ricorrente è stata penalizzata sotto il profilo dell’estensione degli interessi scientifici, dal XII al XIV secolo e, quindi, complementare a quella del vincitore. Peraltro, qualora il prof. Formentin avesse avuto conoscenza del criterio “aggiunto”, avrebbe potuto scegliere diversamente le pubblicazioni, inserendo titoli di taglio moderno e contemporaneo;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando, poiché la Commissione avrebbe trascurato le funzioni svolte dal ricorrente quale coordinatore di un progetto “PRIN” e responsabile scientifico di altri due progetti “PRIN”, nonché la sua cooptazione in quattro Accademie (compresa la Crusca), di cui tre nazionali.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Padova, depositando memoria con cui ha eccepito la tardività delle censure, in quanto riferite alla declinazione dei criteri di valutazione operata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 1 del 10 marzo 2017, pubblicato in data 14 marzo 2017. Nel merito, ha poi eccepito l’infondatezza del ricorso.
Si è costituito in giudizio, altresì, il controinteressato prof. [#OMISSIS#] Bozzola, depositando memoria ed eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure del ricorrente.
Il prof. Formentin ha replicato con memoria.
Con ordinanza n. 417/2017 del 7 settembre 2017 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, in virtù dell’assenza, ad un primo esame, sia del fumus [#OMISSIS#] juris, sia del periculum in mora.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Forma oggetto di impugnazione – unitamente ai verbali della Commissione – il decreto del Rettore dell’Università di Padova del 9 maggio 2017 che ha approvato gli atti della procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana), all’esito della quale è risultato vincitore il controinteressato prof. [#OMISSIS#] Bozzola.
In via preliminare, va analizzata l’eccezione di [#OMISSIS#] formulata dalla difesa dell’Università, avente ad oggetto l’asserita tardività delle censure relative alla declinazione dei criteri di valutazione operata dalla Commissione di concorso nel verbale n. 1 del 10 marzo 2017, pubblicato il 14 marzo 2017: ciò, a fronte della notificazione del ricorso avvenuta il 4 luglio 2017.
L’eccezione deve essere senz’altro respinta, poiché, come condivisibilmente ribatte il deducente prof. Formentin, nel caso di specie l’attività della Commissione consistita – a sua avviso – nell’illegittima aggiunta di un nuovo criterio di valutazione, si è rivelata in concreto lesiva degli interessi dello stesso deducente solo a valutazione conclusa.
Passando al merito, osserva il Collegio come nessuna delle censure dedotte da parte ricorrente si riveli suscettibile di positivo apprezzamento.
Invero, iniziando dal primo motivo, si è detto che con esso il ricorrente lamenta l’illegittima aggiunta – a suo dire – di un nuovo criterio di valutazione ad opera della Commissione di concorso, avente ad oggetto l’ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e della forbice cronologica dei problemi indagati nelle pubblicazioni prodotte dai candidati.
Detto criterio non solo avrebbe portato ad una “profilazione” del candidato ideale (rivelatosi quello domestico), del tutto incompatibile con la ratio della cd. Legge [#OMISSIS#] (l. n. 240/2010), ma sarebbe illegittimo, in quanto totalmente eccentrico rispetto ai parametri valutativi previsti dalla disciplina di riferimento (in particolare: dall’art. 9 del bando).
In contrario, tuttavia, si debbono richiamare proprio le previsioni del bando di gara (all. 1 al ricorso), il quale, all’art. 9, dispone, dapprima, che la Commissione valuti “la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa”, aggiungendo che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base di una serie di ulteriori criteri, tra cui (v. la lett. a) del terzo comma) quello della rilevanza di ciascuna pubblicazione.
Secondo la giurisprudenza, in materia dei pubblici concorsi la Commissione può articolare i criteri e le macro-voci di valutazione in ulteriori sub-criteri, purché tale articolazione si traduca in una mera specificazione dei richiamati criteri e macro-voci e non si traduca nell’introduzione di nuovi e diversi parametri valutativi (C.d.S., Sez V, 4 novembre 2013, n. 5288; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15 maggio 2017, n. 755). Invero, l’articolazione dei criteri in “sotto-criteri” è consentita allo scopo di rendere concreti i parametri generali di valutazione discrezionalmente individuati dalla P.A., in modo tale che essi possano tradursi nell’assegnazione di punteggi, esplicitando così l’iter logico attraverso il quale si giunge all’individuazione del candidato vincitore (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 giugno 2010, n. 1795).
Ciò premesso, nel caso di specie, l’ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e della forbice cronologica dei problemi indagati nelle pubblicazioni dei candidati, non può configurarsi – come pretende parte ricorrente – quale nuovo criterio aggiunto dalla Commissione, ma costituisce una specificazione dei criteri generali previsti dall’art. 9 del bando relativi alla consistenza complessiva ed intensità della produzione scientifica dei candidati, nonché alla rilevanza delle singole pubblicazioni: è, infatti, evidente come la “consistenza” e la “intensità” della produzione scientifica possano ben valutarsi anche sulla base dell’ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca esplorati dal candidato e delle metodologie da questi impiegate, nonché sulla base dell’estensione dei periodi storici oggetto di studio. Un discorso analogo può farsi pure per il criterio generale della “rilevanza” delle pubblicazioni, che si può valutare anch’essa in ragione, per es., della ricchezza dei temi di ricerca esplorati.
In altre parole, nel caso all’esame la Commissione non ha proceduto all’attività – ad essa vietata – di introdurre un criterio nuovo, frutto di una scelta valutativa autonoma e non riconducibile ai parametri ad essa assegnati, ma si è limitata a procedere alla specificazione di taluni dei parametri generali di cui doveva fare applicazione (T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 1795/2010, cit.).
Non è poi per nulla vero che il criterio asseritamente aggiunto, ma in realtà costituente, come visto, mera specificazione di alcuni parametri generali previsti dal bando di concorso, abbia sostituito quello riguardante la valutazione dell’apporto individuale del candidato nei lavori collettivi, fissato dall’art. 9, terzo comma, lett. d), del bando; a quest’ultimo criterio, infatti, si richiama esplicitamente il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 10 marzo 2017 (all. 2 al ricorso) – cioè lo stesso verbale che, secondo il ricorrente, disporrebbe la pretesa “sostituzione” – dedicandogli un paragrafo apposito, nel quale si precisa che “per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: esplicita dichiarazione delle parti scritte da ogni autore, secondo la prassi in uso nel settore concorsuale”.
Infine – e questo aspetto è comune sia al primo, sia al secondo motivo di ricorso – non è sostenibile che il riferimento all’ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e della forbice cronologica dei problemi indagati sia inteso alla cd. profilazione, cioè alla creazione ex ante di un identikit del vincitore modellato sulle caratteristiche di uno dei candidati in concorso, che nella prospettazione di parte ricorrente sarebbe il candidato “domestico”.
Come giustamente obietta il controinteressato, infatti, il rischio di una “profilazione” vi sarebbe stato nell’ipotesi opposta a quella in concreto verificatasi, cioè qualora la Commissione giudicatrice avesse inteso privilegiare una specifica metodologia di ricerca, ovvero un’apposita tematica o periodo storico oggetto di indagine. Invece, è proprio il richiamo all’ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, metodologie, arco temporale dei problemi indagati a permettere una valutazione non solo completa, ma altresì imparziale dei candidati, tenuto conto che, ovviamente, l’enucleazione del sub-criterio ora riferito è stata effettuata ex ante.
Sotto distinto e concorrente profilo, va condivisa l’eccezione dell’Università di Padova, la quale ha evidenziato la contraddizione in cui incorre il deducente. Questi, infatti, dopo essersi lamentato della “profilazione” conseguente alla pretesa aggiunta, tra i parametri valutativi, di quello dell’ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie impiegate e dell’arco temporale dei problemi indagati nelle pubblicazioni dei candidati, si duole poi, nel secondo motivo, del carattere elastico ed indeterminato di tale criterio “aggiunto”: ma se il criterio in questione ha caratteri di questo genere e, dunque, non è specifico, né dettagliato, non può certo concorrere alla cd. profilazione. Come afferma lo stesso deducente, infatti, detta operazione si realizza mediante l’individuazione ex ante del profilo del candidato ideale in termini così specifici e dettagliati, da configurare già prima della procedura selettiva il vincitore di essa.
In ordine, infine, alla doglianza per la quale la Commissione avrebbe applicato alla valutazione della produzione scientifica dei candidati unicamente il citato sub-criterio dell’ampiezza e diversificazione dei temi di ricerca, delle metodologie e dell’estensione dei periodi storici oggetto di studio, si osserva che tale doglianza trova puntuale confutazione nei verbali della stessa Commissione n. 3 del 10 aprile 2017 e n. 4 dell’11 aprile 2017 (all.ti 4 e 5 al ricorso).
In particolare, l’all. C) al verbale n. 3 contiene i giudizi sui singoli candidati, espressi in relazione ai seguenti profili: pubblicazioni scientifiche, curriculum, attività didattica e attività di ricerca. Orbene, la lettura di detti giudizi dimostra come la Commissione abbia analizzato attentamente ogni singolo aspetto di ciascuna pubblicazione presentata dai partecipanti alla procedura selettiva, senza, invero, tralasciarne alcuno.
L’all. D) al verbale n. 4, dal canto suo, contiene i giudizi complessivi della Commissione su ciascun candidato e poi la valutazione comparativa conclusiva. Orbene, la mera lettura di tale allegato mostra come la produzione scientifica degli interessati sia stata valutata sotto tutti i criteri considerati dalla disciplina di riferimento.
Nello specifico, per il prof. Afribo il giudizio conclusivo sottolinea, oltre all’ampiezza cronologica e all’estensione tematica delle sue ricerche, il rigore delle stesse, nonché l’originalità e l’innovatività dei risultati conseguiti. Del prof. Formentin sono evidenziati il rigore metodologico della produzione, la capacità di revisione e risistemazione di testi editi, nonché di scavo archivistico di testi inediti e, ancora, l’originalità e la rilevanza dei risultati conseguiti. Quanto, infine, al vincitore prof. Bozzola, la Commissione non ne ha acriticamente esaltato la produzione scientifica, perché, pur indicandone i molti pregi (estensione cronologica, varietà tematica, ampiezza, varietà e rigore delle metodologie di analisi, originalità e innovatività dei risultati), ne ha però rimarcato l’orientamento prevalentemente sintattico-stilistico e metrico.
Se ne evince, in conclusione, la complessiva infondatezza non solo del primo, ma altresì del secondo motivo di ricorso.
Venendo, ora, al terzo motivo, con lo stesso il deducente censura sotto plurimi profili la valutazione comparativa operata dalla Commissione, che ha visto prevalere il prof. Bozzola.
Egli, quindi, si espone innanzitutto all’eccezione, sollevata dall’Università di Padova, per cui si tratta di censure che attengono alla sfera di discrezionalità tecnica, non sindacabile nei suoi contenuti di merito, spettante ai membri della ridetta Commissione in sede di formulazione dei giudizi. Ancora in sede di memoria di replica, l’Università eccepisce come il prof. Formentin pretenda di sostituirsi ai commissari, presentando una personale rilettura sia del proprio profilo scientifico, sia di quello del controinteressato.
L’eccezione è fondata e da condividere, in quanto il ricorrente entra largamente in profili di merito che sfuggono totalmente al sindacato di questo G.A. e sono quindi inammissibili: così, per es., quando critica la produzione del prof. Bozzola relativa al Medioevo, sostenendo che si tratta di “poche pagine d’intenzione divulgativa all’interno di un manuale di didattica universitaria” (cfr. pag. 11 del ricorso), ovvero quando insiste sugli aspetti di pregio della propria indagine scientifica (cfr. pagg. 12 e 13 del ricorso).
Si richiama, sul punto, l’insegnamento della [#OMISSIS#] giurisprudenza, secondo cui i giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice non sono soggetti al vaglio giurisdizionale, se non sotto i profili della palese irragionevolezza e sproporzione, del travisamento o errore sul fatto (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 5333), o, ancora, della contraddittorietà ictu oculi rilevabile (C.d.S., Sez. IV, 3 dicembre 2010, n. 8504; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1° dicembre 2014, n. 12098). Ed invero, il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile, sul piano della legittimità, esclusivamente per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, ove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrata nel merito della valutazione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 12098/2014, cit.).
Ebbene, nella fattispecie all’esame non sono rinvenibili né irragionevolezze palesi, né contraddizioni nelle valutazioni dei commissari, le quali, dunque, sfuggono al sindacato di questo G.A.. È del tutto infondata, inoltre, la censura del ricorrente secondo cui, ove egli avesse saputo del criterio “aggiunto”, avrebbe presentato altre pubblicazioni: come gli viene giustamente obiettato dal controinteressato, è, infatti, senz’altro ragionevole pensare che ciascun candidato abbia sottoposto alla valutazione della Commissione il meglio della propria produzione scientifica.
Di qui, in conclusione, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del terzo motivo.
Considerazioni in tutto analoghe debbono farsi anche per il quarto e ultimo motivo di ricorso, a mezzo del quale il deducente lamenta l’omessa valutazione del ruolo da lui rivestito nell’ambito dei progetti “PRIN” (“Progetti di Rilevante Interesse Nazionale”) e della sua cooptazione in varie Accademie, tra cui quella dell’Arcadia e quella della Crusca.
Anche per questo verso, infatti, le valutazioni della Commissione, in difetto di palesi irragionevolezze o contraddittorietà, ovvero di travisamenti o errori di fatto, sfuggono al sindacato di questo G.A., con il corollario dell’inammissibilità delle censure del ricorrente.
In ogni caso, dette censure risultano prive di fondamento, ove si consideri:
a) che il ruolo rivestito dal prof. Formentin nell’ambito dei progetti “PRIN” e la sua affiliazione in più Accademie sono esplicitamente elencati nell’all. C) al verbale della Commissione di concorso n. 3 del 10 aprile 2017 tra le “attività di ricerca” oggetto di valutazione ad opera della Commissione stessa;
b) che, comunque, l’affiliazione alle Accademie appare elemento estraneo al criterio di cui all’art. 9, comma 1, lett. d), del bando (“conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”) – criterio di cui il ricorrente lamenta la violazione –, dovendosi condividere a tal proposito l’eccezione sollevata sia dall’Università, sia dal controinteressato, per cui il conseguimento di premi è qualcosa di diverso dalle pur significative forme di cooptazione a seguito di presentazione ad opera di un socio, tipiche delle Accademie scientifiche.
In conclusione, pertanto, il ricorso è nel suo complesso infondato e da respingere, oltre a presentare i suvvisti profili di inammissibilità per quanto riguarda il terzo e il quarto motivo.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite, in ragione delle peculiarità e complessità delle questioni trattate, mentre non si fa luogo a spese nei confronti del prof. Afribo, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, comunque, lo respinge, come specificato in motivazione.
Compensa le spese tra le parti costituite, non facendo luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del prof. [#OMISSIS#] Afribo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De Felice, Referendario
Pubblicato il 20/03/2019