Dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 24, emerge che la chiamata degli interni è di carattere diretto, senza la necessità dell’espletamento di alcuna procedura selettiva di tipo comparativo, poiché viene prescelto un soggetto che è sottoposto a valutazione individuale di idoneità e, quindi, nominato all’esito del positivo superamento della procedura valutativa (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746; cfr. anche TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 settembre 2017, n. 1093).
Inoltre, secondo i citati artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, le procedure di reclutamento dei professori devono essere disciplinate dalle singole Università con regolamento adottato ai sensi della legge n. 168/1989.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 30 aprile 2019, n. 535
Procedura valutativa copertura posto Professore art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010 n. 240
N. 00535/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#], Dorsoduro n. 3488/U;
contro
Università IUAV di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [#OMISSIS#], presso i cui uffici domicilia in [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] S. [#OMISSIS#], 63;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
[#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 55. cod. proc. amm.,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto del Direttore del Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi (rep. n. 80/2018 – prot. n. 26005) del 9 marzo 2018;
– del decreto del Rettore n. 105/18 (prot. n. 0026397 del 12 marzo 2018;
entrambi conosciuti a seguito di accesso [#OMISSIS#] atti in data 12 aprile 2018, limitatamente alla parte in cui affermano la decadenza degli atti relativi alla procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma VI, L. 240/10 presso l’Università IUAV di [#OMISSIS#] nel Settore concorsuale 08/F1 – Struttura Dipartimento Culture del Progetto;
– atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, in particolare:
– per quanto di ragione, del verbale n. 4 degli atti della Commissione giudicatrice del 3 novembre 2017 (unitamente [#OMISSIS#] Allegati 1 e 2 allo stesso) laddove interpretato nel senso di non contenere una graduatoria dei partecipanti alla selezione valutativa espletata;
– della nota della Direzione Generale dell’Università IUAV di [#OMISSIS#] dell’11 [#OMISSIS#] 2018 (prot. n. 32399) con cui si è disposto di non dare corso alla chiamata del prof. [#OMISSIS#];
– per quanto di ragione, della delibera n. 19 del 18 aprile 2018 del Consiglio di Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione [#OMISSIS#] parte in cui ha approvato il trasferimento del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a detto Dipartimento;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 23 luglio 2018, per quanto di ragione:
– del decreto del Direttore del Dipartimento di Culture del Progetto del 9 aprile 2018 (rep. n. 121/2018 – prot. n. 29130), depositato dall’Amministrazione resistente in sede di costituzione, che esprime parere favorevole al trasferimento del prof. [#OMISSIS#] al Dipartimento di Architettura Costruzione e Conservazione dell’Università IUAV di [#OMISSIS#];
– della delibera del Senato Accademico dell’Università IUAV di [#OMISSIS#] n. 62 del 16 [#OMISSIS#] 2018, depositata dall’Amministrazione resistente in sede di costituzione, che autorizza con effetto immediato il trasferimento del prof. [#OMISSIS#] al Dipartimento di Architettura Costruzione e Conservazione;
– del verbale n. 5 della seduta del Senato Accademico dell’Università IUAV di [#OMISSIS#] del 16 [#OMISSIS#] 2018, [#OMISSIS#] parte recante la deliberazione a maggioranza dell’autorizzazione, con effetto immediato, del trasferimento del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2018, per quanto di ragione:
– della delibera del Senato Accademico dell’Università IUAV di [#OMISSIS#] n. 134 Sa/2018/Afru del 12 settembre 2018, di approvazione in ordine all’assegnazione di 0,30 PO al Rettore e di parere favorevole in merito alla proposta di impiegarli per la copertura di un posto di professore di I fascia, Settore Concorsuale 08/F1 – Pianificazione e Progettazione urbanistica e territoriale, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 “Urbanistica” presso il Dipartimento di Culture del Progetto, mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma VI, L. 240/10;
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università IUAV di [#OMISSIS#] n. 186 CdA/2018/Afru/risorse umane e organizzazione del 21 settembre 2018, di approvazione dell’avvio delle procedure per la copertura di un posto di professore di I fascia, Settore Concorsuale 08/F1 – Pianificazione e Progettazione urbanistica e territoriale, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21“Urbanistica” presso il Dipartimento di Culture del Progetto, mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma VI, L. 240/10;
– del decreto rettorale n. 338/2018 del 26 settembre 2018 (prot. n. 0054547) pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo il 26 settembre 2018, di indizione della procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di I fascia ai sensi dell’art. 24, comma VI, L. 240/10, nel Settore Concorsuale 08/F1 – Pianificazione e Progettazione urbanistica e territoriale, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 “Urbanistica” presso il Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università IUAV di [#OMISSIS#];
– degli atti presupposti, conseguenti e consequenziali, anche non conosciuti, in particolare, per quanto di ragione, della non conosciuta deliberazione del Senato del 14 marzo 2018.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5 novembre 2018, per quanto di ragione:
– del decreto rettorale n. 489/2018 – prot. n. 58150 del 23 ottobre 2018, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo 373/2018 – prot. n. 58694 del 31 ottobre 2018, di approvazione degli atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia indetta con Decreto Rettorale del 26 settembre 2018, dai cui atti risulta qualificata la prof.ssa [#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#], della quale viene proposta la chiamata al Consiglio di Amministrazione con decorrenza dal 31 ottobre 2018;
– degli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, in particolare, del decreto rettorale rep. n. 478-2018 prot. n. 57008 dell’11 ottobre 2018, di nomina della Commissione giudicatrice in detta procedura selettiva, i non conosciuti atti della procedura e, per quanto di ragione, delle delibere del Consiglio di Amministrazione IUAV n. 185 del 21 settembre 2018 e del Senato accademico IUAV del 19 settembre 2018;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 27 novembre 2018, per quanto di ragione:
– della delibera del Consiglio di Amministrazione di IUAV n. 218 del 23 ottobre 2018, di approvazione all’unanimità della chiamata della prof.ssa [#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#] nel ruolo di Professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, S.S.D. ICAR /21 “Urbanistica” presso il Dipartimento di Culture del Progetto;
– della delibera del Senato Accademico di IUAV n. 167 del 24 ottobre 2018, limitatamente alla parte in cui vi si ratifica il Decreto Rettorale n. 489 del 23 ottobre 2018, di approvazione degli atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia indetta con Decreto Rettorale del 26 settembre 2018, dai cui atti risulta qualificata la prof.ssa [#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#];
– degli atti della procedura di selezione indetta con avviso del 26 settembre 2018, in particolare dei tre verbali e relativi allegati della Commissione giudicatrice delle sedute del 16 e 19 ottobre 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università IUAV di [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno ricorrente, professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare ICAR21 – Urbanistica – presso il Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università IUAV di [#OMISSIS#] e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale all’accesso alla prima fascia universitaria, rappresenta che con decreto rettorale del 31 luglio 2017 veniva indetta procedura valutativa per la chiamata di tre professori universitari di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010 n. 240 presso l’Università IUAV di [#OMISSIS#].
Il ricorrente rappresenta di aver partecipato alla procedura indetta per il posto n. 2 S.C. 08/F1 – Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale S.S.D. ICAR/21 Urbanistica, [#OMISSIS#] delibera del Dipartimento di Culture del Progetto del 7 giugno 2017 richiedente l’indizione della procedura, vedendosi assegnato il punteggio di 86/100, quindi a seguire [#OMISSIS#] valutazione di merito la prof.ssa [#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#], assegnataria di punti 88/100.
Espone il ricorrente che gli atti della commissione giudicatrice incaricata della procedura sopra richiamata venivano approvati con decreto rep. n. 315 del 17 novembre 2017 del Direttore di Dipartimento di Culture del Progetto, ratificato dal Consiglio di Dipartimento di Culture del Progetto con delibera n. 54 del 6 dicembre 2017.
Lamenta l’esponente che la prof.ssa [#OMISSIS#] non avrebbe potuto partecipare al (e tantomeno vincere il) concorso in quanto legata da un rapporto di convivenza (e anche di genitorialità con un figlio) con altro professore (il prof. [#OMISSIS#]) afferente al medesimo Dipartimento che aveva bandito la procedura.
Rappresenta, inoltre, che concluso il concorso, nel tentativo di aggirare l’ostacolo, con richiesta del 18 dicembre 2017, la prof.ssa [#OMISSIS#], vincitrice della selezione bandita dal Dipartimento di Culture del Progetto, chiedeva di afferire al diverso Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, richiesta che veniva accolta con decreto rettorale rep. n. 569 del 20 dicembre 2017; frattanto, con decreto rep. n. 343 del 19 dicembre 2017 del Direttore del Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, veniva proposta al Consiglio di Amministrazione – che la approvava – la chiamata della prof.ssa [#OMISSIS#] a professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare ICAR/21 Urbanistica presso detto Dipartimento, nomina formalizzata con decreto rettorale rep. n. 7 del 12 gennaio 2018 (poi rettificato, con riguardo alla data di decorrenza della nomina, con decreto rettorale n. 69 del 14 febbraio 2018).
Sulla vicenda – evidenzia l’esponente – giungevano però [#OMISSIS#] da parte di altra partecipante alla procedura, che denunciavano la grave violazione dell’art. 18, comma 1, lett. b), L. 240/10 e del Codice Etico e di Comportamento vigenti presso l’Ateneo.
Dunque, espone il ricorrente, con decreto del Direttore del Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi prot. 26005 del 9 marzo 2018 e con Decreto rettorale n. 105-2018 prot. 26397 del 12 marzo 2018, venivano annullati in autotutela gli atti del Direttore del Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi (rep. 343 del 19.12.2017), del Rettore (decreto 569/2017 del 20.12.2017, decreto n. 7 del 12.1.2018 e n. 69 del 14.2.2018) e del Consiglio di Amministrazione (del. 196 del 20.12.2017).
Il ricorrente espone dunque di aver appreso, all’esito dell’istanza di accesso [#OMISSIS#] atti, che l’annullamento dei provvedimenti relativi alla chiamata e alla nomina della prof.ssa [#OMISSIS#] era stato motivato con riferimento all’illegittimità della proposta di chiamata della prof.ssa [#OMISSIS#] da parte del Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, anziché del Dipartimento di Culture e Progetto, e all’incompatibilità della condizione soggettiva della prof.ssa [#OMISSIS#] con la partecipazione alla procedura di che trattasi e che i provvedimenti in questione incidentalmente facevano riferimento alla intervenuta decadenza degli atti relativi alla procedura antecedenti il decreto di afferenza della prof.ssa [#OMISSIS#], non avendo il Dipartimento di Culture del Progetto effettuato la proposta di chiamata nei termini di cui al “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 140” approvato dall’Università IUAV di [#OMISSIS#].
Dunque, rappresenta l’esponente, con nota del 16 aprile 2018 l’Amministrazione veniva dallo stesso invitata e diffidata a dare corso alla chiamata e alla nomina a professore di prima fascia (a proprio favore).
Inoltre, rappresenta l’esponente, avuta informale notizia dell’intenzione del Dipartimento di Culture del Progetto di avviare una nuova procedura, con nota del 7 [#OMISSIS#] 2018 veniva reiterata la diffida ad effettuare la chiamata a proprio favore.
Con nota dell’11 [#OMISSIS#] 2018 (prot. n. 32399), evidenzia il ricorrente, l’Amministrazione resistente riscontrava le precedenti diffide comunicando di non poter dare corso alla chiamata e nomina, sulla duplice motivazione che, da un lato, non vi sarebbero più i termini per farlo e, dall’altro, che in ogni [#OMISSIS#] la procedura si sarebbe conclusa con la nomina dell’unico candidato ritenuto pienamente qualificato, “senza la stesura di una graduatoria passibile di scorrimento”.
Il ricorrente, paventando l’intenzione dell’Amministrazione di eludere il risultato della selezione già espletata per bandirne una nuova, onde giungere comunque alla nomina quale professore di prima fascia della prof.ssa [#OMISSIS#], argomenta che per completare tale disegno occorre: che non sia data esecuzione ai provvedimenti approvati concernenti la selezione cui ha partecipato; precostituire i presupposti perché la prof.ssa [#OMISSIS#] non incorra nuovamente [#OMISSIS#] partecipazione ad una selezione in condizione di incompatibilità familiare. In relazione a tale [#OMISSIS#] aspetto, espone il ricorrente, con deliberazione n. 19 del 18 aprile 2018, il Consiglio del Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione ha espresso parere positivo, riconoscendo le ragioni di urgenza, salva approvazione del Senato accademico della deroga ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo, alla richiesta di afferenza a detto Dipartimento presentata il 6 aprile 2018 dal prof. [#OMISSIS#] oggi appartenente al Dipartimento di Culture del Progetto.
L’esponente ha dunque avanzato con ricorso introduttivo del giudizio – depositato in data 28 giugno 2018 – le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituita in giudizio l’Università IUAV di [#OMISSIS#], contestando quanto dedotto in fatto e in diritto dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso, previo rigetto dell’istanza cautelare.
Non si sono costituiti in giudizio i prof.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#].
1.2. Con motivi aggiunti depositati in data 23 luglio 2018, parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tutti concernenti il trasferimento del prof. [#OMISSIS#] al Dipartimento di Architettura Costruzione e Conservazione dell’Università IUAV di [#OMISSIS#].
1.3. Con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2018, parte ricorrente ha rappresentato che l’Università IUAV di [#OMISSIS#], con avviso di selezione del 26 settembre 2018, pubblicato in pari data sull’Albo di Ateneo e sulla pagina web dell’Ateneo, ha proceduto ad indire una nuova selezione ex art. 24, comma 6, L. 30 dicembre 2010 n. 240 per un posto di professore di I fascia nel Settore Concorsuale 08/F1 – Pianificazione e Progettazione urbanistica e territoriale, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 Urbanistica presso il Dipartimento di Culture del Progetto.
Parte ricorrente ha dunque esteso il gravame [#OMISSIS#] atti indicati in epigrafe, al dichiarato fine di evitare – in pendenza della decisione del ricorso proposto – l’attivazione di una procedura che mira a selezionare i candidati da destinare alla chiamata che l’esponente stesso rivendica con il ricorso.
1.4. Con decreto 18 ottobre 2018, n. 417 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.
1.5. Con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 5 novembre 2018 parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito della nomina della commissione giudicatrice, quest’[#OMISSIS#] aveva concluso i lavori e consegnato i verbali il 19 ottobre 2018, così che, con Decreto Rettorale n. 489 (prot. n. 58150 del 23 ottobre 2018), pubblicato il 31 ottobre 2018, sono stati approvati gli atti della procedura valutativa, all’esito della quale è risultata vincitrice la prof.ssa [#OMISSIS#] e proposta al Consiglio di Amministrazione la chiamata della stessa a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia con decorrenza 31 ottobre 2018.
Il che obbligava – [#OMISSIS#] prospettazione della parte ricorrente – alla ulteriore impugnazione immediata degli atti in epigrafe, con richiesta di provvedimento cautelare ex art. 56 cod. proc. amm..
1.6. Con decreto 6 novembre 2018, n. 435 è stata accolta, nei limiti della sospensione dell’impugnato decreto del Rettore prot. n. 58150 del 23.10.2018 (decreti rettore 489/2018), l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm..
1.7. Con motivi aggiunti depositati in data 27 novembre 2018, parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, evidenziandone l’illegittimità, in via derivata, in relazione ai medesimi vizi già denunciati con il ricorso introduttivo, il primo, secondo e terzo atto di motivi aggiunti, nonché anche in via autonoma.
1.8. Con ordinanza 10 gennaio 2019, n. 5 è stata accolta la domanda cautelare e per l’effetto sono stati sospesi i provvedimenti impugnati.
1.9. All’udienza pubblica del 20 marzo 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Devono essere esaminate in via prioritaria le prime due censure del ricorso introduttivo del giudizio con le quali l’esponente ha dedotto la Violazione di legge – Violazione art. 24 L. 30 dicembre 2010 n. 240 – Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti in relazione all’art. 10 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” approvato dall’Università IUAV di [#OMISSIS#] e all’art. 8 del Decreto Rettorale 31 luglio 2017 di indizione di procedure valutative per la chiamata di n. 3 professori universitari di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma sesto, L. 240/10 presso l’Università IUAV di [#OMISSIS#] – Eccesso di potere per illogicità e la Violazione di legge – Violazione art. 24 L. 30 dicembre 2010 n. 240 – Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti dell’Amministrazione in relazione [#OMISSIS#] artt. 9 e 10 del “Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” approvato dall’Università IUAV di [#OMISSIS#] – Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione – Eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento.
In estrema sintesi, parte ricorrente ha lamentato, con il primo motivo, che l’Amministrazione resistente ha ritenuto di poter non dare corso alla chiamata dello stesso esponente per la supposta decorrenza dei termini a disposizione per effettuarla, con conseguente decadenza di tutti gli atti della procedura precedenti il decreto di afferenza della prof.ssa [#OMISSIS#] al Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi.
Argomenta parte ricorrente che per effetto dell’accoglimento della richiesta della prof.ssa [#OMISSIS#] di afferire al diverso Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, nessuna facoltà di chiamata risultava essere a disposizione del Dipartimento di Culture del Progetto (struttura richiedente la procedura); dunque, i termini per l’esercizio della chiamata da parte del Dipartimento di Culture del Progetto – secondo la tesi del ricorrente – decorrevano solo dal perfezionarsi della rimozione in via di autotutela dei provvedimenti con i quali era stata disposta la nomina della prof.ssa [#OMISSIS#], prima graduata [#OMISSIS#] procedura e, così dall’adozione del Decreto Rettorale n. 105/2018.
Con il secondo motivo, in estrema sintesi, l’esponente ha lamentato che la pretesa giustificazione offerta dall’Amministrazione resistente in ordine al diniego alla chiamata del ricorrente (nel senso che la procedura di selezione si sarebbe conclusa con la nomina dell’unico candidato ritenuto pienamente qualificato, “senza la stesura di una graduatoria passibile di scorrimento”) contraddice l’art. 9 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” approvato dall’Università IUAV di [#OMISSIS#], che, in relazione alle procedure di cui all’art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, stabilisce che, una volta bandito il posto, la struttura didattica individui il candidato da sottoporre a valutazione, prevedendo, “quando vi siano più candidati in possesso dei requisiti utili” che sia “assicurata una procedura valutativa comparativa”.
Per il ricorrente ciò è esattamente quanto verificatosi nel [#OMISSIS#] di specie, essendo tre i candidati in possesso dei requisiti (prof.ri [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]), e avendo, all’esito della selezione, tutti e tre i candidati soddisfatto il presupposto normativo dell’art. 10 del medesimo Regolamento (tutti hanno “superato con esito positivo la valutazione”), come emerge dai giudizi – individuali e collegiale – espressi dalla commissione giudicatrice nel verbale n. 4 (e dall’Allegato 1 allo stesso), che rivelano, per tutti, una valutazione positiva, diversamente graduata in base ai punteggi attribuiti a ciascuno.
Secondo il ricorrente, nel [#OMISSIS#] in esame, sussistono sia il presupposto che la condizione costitutiva del concetto di “graduatoria”, consistenti nell’attribuzione a ciascuno dei candidati partecipanti di un punteggio (stabiliti sulla scorta dei criteri di valutazione fissati nell’Allegato 1 al verbale n. 1 dei lavori della Commissione giudicatrice del 26 settembre 2017); inoltre l’“Atto di indirizzo avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017” (prot. n. 39) del 14 [#OMISSIS#] 2018, proprio in relazione alla procedura di cui all’art. 24, comma sesto, L. 240/10, prescrive che gli Atenei, attraverso specifiche previsioni regolamentari, assicurino “qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi”, il che è esattamente quanto ha previsto l’Università IUAV con il proprio Regolamento (cfr. art. 9).
La procedura in esame – per il ricorrente – denota i caratteri propri della procedura concorsuale, essendo prevista nel bando, essendosi provveduto alla valutazione comparativa dei candidati nonché nominata una commissione esaminatrice, con la formazione di una griglia di punteggi e di una graduatoria finale di merito.
Infine, l’obbligo di utilizzo della graduatoria risultante dall’approvazione degli atti della procedura svolta risponde al principio generale vigente che predilige l’utilizzazione di graduatorie approvate.
La difesa erariale ha argomentato nel senso dell’infondatezza delle doglianze.
1.1. I motivi – che possono essere trattati unitariamente – non possono essere accolti.
Ritiene il Collegio che, nell’esame delle doglianze, assume carattere logicamente prioritaria la questione della pretesa allo “scorrimento” della graduatoria avanzata dall’esponente, in quanto solo un favorevole scrutinio di tale pretesa consente di esaminare la questione della decorrenza (o meno) dei termini a disposizione per effettuare la chiamata.
All’uopo appare opportuno precisare che la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746 che richiama T.A.R. [#OMISSIS#], sez. I, 20 gennaio 2016, n. 35) ha chiarito che la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha introdotto un nuovo sistema di progressione in carriera, prevedendo per l’inquadramento [#OMISSIS#] posizione di professore di prima o seconda fascia una procedura che si articola in due momenti: il conseguimento di una idoneità o abilitazione, valida per un periodo di tempo limitato ed efficace rispetto a qualsiasi Università italiana (art. 16), cui segue la fase della scelta, attraverso la chiamata dell’idoneo/abilitato da parte della singola Università.
Il conseguimento dell’abilitazione, chiarisce espressamente la legge (art. 16, comma 4), non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’Università al di fuori delle procedure previste dagli artt. 18 e 24, commi 5 e 6.
Secondo la richiamata giurisprudenza, dunque, per il reclutamento ciascuna Università deve poi attivare un’ulteriore procedura di chiamata, scegliendo tra quella di cui all’art. 18, aperta alla partecipazione degli “studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale […]”, anche se siano in servizio presso un’Università diversa da quella che procede alla chiamata o anche se non prestino affatto servizio presso alcuna Università, ovvero quella dell’art. 24, commi 5 e 6, riservata a coloro i quali, oltre ad essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, siano anche in servizio presso l’Università che procede alla chiamata.
Dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 24, emerge che la chiamata degli interni è di carattere diretto, senza la necessità dell’espletamento di alcuna procedura selettiva di tipo comparativo, poiché viene prescelto un soggetto che è sottoposto a valutazione individuale di idoneità e, quindi, nominato all’esito del positivo superamento della procedura valutativa (cfr. cit. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746; cfr. anche T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 settembre 2017, n. 1093).
Inoltre, secondo i citati artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, le procedure di reclutamento dei professori devono essere disciplinate dalle singole Università con regolamento adottato ai sensi della legge n. 168/1989 (cfr. cit. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746).
Nel [#OMISSIS#] in esame, pacifica la riconduzione della procedura valutativa indetta con decreto rettorale del 31 luglio 2017 all’art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 approvato dall’Università IUAV di [#OMISSIS#] (decreto rettorale 30 luglio 2014, n. 386) nel contemplare, al titolo 2, la “Chiamata in base all’esito di procedura valutativa (articolo 24, commi 5 e 6 […]” – artt. 9 e 10 – mai fa cenno alla “comparazione” fra candidati, concetto che invece ricorre [#OMISSIS#] disciplina che lo stesso Regolamento delinea, al titolo 1, per la diversa fattispecie della “Copertura mediante procedura selettiva (articolo 18, comma 1, legge n. 240/2010)”, che appunto richiama la diversa disciplina dettata dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Lo stesso atto di indizione della procedura (cit. decreto rettorale del 31 luglio 2017) reiteratamente la definisce “valutativa” e richiama, in particolare, il titolo 2 del citato Regolamento.
Erra l’esponente nell’evocare l’art. 9 del Regolamento in questione [#OMISSIS#] parte in cui richiederebbe una procedura valutativa comparativa in presenza di più candidati in possesso dei requisiti utili: ed invero, nel documento n. 15 depositato dalla parte ricorrente in data 28 giugno 2018 – che racchiude il Regolamentode quo – tale previsione non sussiste affatto.
Solo nel successivo Regolamento emanato con decreto rettorale 27 marzo 2018, n. 140 (documenti nn. 23 e 45 depositati dalla parte resistente, rispettivamente, in data 5 luglio 2018 e 25 ottobre 2018) è presente detta previsione, che tuttavia non è applicabile ratione temporis: sarà sufficiente ricordare, infatti, che la procedura in esame è stata indetta con decreto rettorale del 31 luglio 2017 e che il decreto rettorale con cui è stata disposta la nomina della prof.ssa [#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#] a professore di prima fascia, professore ordinario del settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione Urbanistica e territoriale – settore scientifico disciplinare ICAR/21 “Urbanistica” è del 12 gennaio 2018 (decreto poi rimosso in autotutela).
Parimenti inconferente, ratione temporis, è l’“Atto di indirizzo avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017”: ed invero, l’Atto di indirizzo in questione, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, reca n. prot. 39 e data 14 [#OMISSIS#] 2018.
Tutto ciò premesso, nessuna procedura “comparativa” può essere ravvisata nel [#OMISSIS#] in esame, la quale è al contrario di quanto argomentato dalla parte ricorrente, scevra da connotazioni propriamente concorsuali, non risultando in via conseguenziale possibile scorgere una [#OMISSIS#] e propria “graduatoria” (passibile di scorrimento).
Irrilevanti sono le circostanze della presenza di una commissione e della fissazione dei criteri da parte della stessa: la presenza della commissione è infatti prevista espressamente dall’art. 9 del cit. Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 approvato dall’Università IUAV di [#OMISSIS#] (decreto rettorale 30 luglio 2014, n. 386) per l’effettuazione della “procedura valutativa”, senza però, come si è detto, caratteristiche “comparative”; quanto ai criteri, dall’esame del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, risulta che la valutazione si svolge in conformità [#OMISSIS#] standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
Sul punto la giurisprudenza – nell’esaminare una fattispecie vertente proprio sull’applicazione dell’art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240 – ha condivisibilmente chiarito che il potere di chiamata diretta da parte delle strutture di ateneo di uno dei candidati si sostanzia in una scelta che avviene “intuitu personae”; in particolare, la motivazione della chiamata diretta concerne il soggetto che viene concretamente scelto e non è il risultato di un giudizio di comparazione con altri aspiranti al posto (cit. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746).
La stessa attribuzione di punteggi da parte della commissione deve essere considerata come di supporto alla attività di valutazione demandata allo stesso organo collegiale, ma non sintomatica di una [#OMISSIS#] e propria “comparazione” in difetto di coerenti previsioni della lex specialis e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che, appunto, non contemplano un raffronto fra aspiranti.
Sul punto, infine, appare dirimente la circostanza che l’art. 9, comma 4, del cit. Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 approvato dall’Università IUAV di [#OMISSIS#], nel richiamare, rendendola applicabile, la disposizione del precedente art. 6, comma 2, non richiama l’art. 6, comma 1, dello stesso Regolamento,il quale prevede: “La commissione effettua una valutazione comparativa […]”.
Inconferente risulta, inoltre, il richiamo [#OMISSIS#] memoria di parte ricorrente depositata in data 15 febbraio 2019 (pag. 5) del precedente giurisprudenziale T.A.R. Toscana, sez. I, 19 marzo 2018, n. 412 che si è occupato della diversa procedura ex art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010.
In conclusione, il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato mentre il primo motivo deve reputarsi inammissibile per carenza di interesse, non avendo il ricorrente ragione di dolersi della decisione di non dar corso alla chiamata dello stesso esponente per decorrenza dei termini a disposizione per effettuarla in quanto, come già visto, l’assenza di una procedura di tipo comparativo e, dunque, di una “graduatoria” rendono comunque ed in via radicale priva di base la pretesa allo scorrimento di quest’[#OMISSIS#].
2. Con il terzo motivo – racchiuso nel ricorso introduttivo del giudizio – l’esponente ha lamentato l’Eccesso di potere per vizio della funzione, contraddittorietà ed arbitrarietà dell’azione amministrativa – Violazione art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo, art. 2 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura Costruzione e Conservazione e artt. 23 e 25 dello Statuto di Ateneo – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione – Sviamento – Eccesso di potere per incongruità e difetto di motivazione – Eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento.
In sintesi, l’esponente lamenta la mala gestio della procedura di cui è causa, evidenziando come, da [#OMISSIS#], l’Amministrazione ha ritenuto di poter completamente obliterare il concorso espletato, i cui atti sono stati approvati e mai annullati, creando i presupposti per un nuovo concorso di cui la prof.ssa [#OMISSIS#] possa essere legittima partecipante (e vincitrice) acconsentendo allo spostamento urgente del prof. [#OMISSIS#] – causa dell’incompatibilità della prof.ssa [#OMISSIS#] – in vista della ripetizione del concorso.
In particolare, quanto alla sussistenza di ragioni di urgenza atte ad accogliere immediatamente e in deroga ai termini fissati dall’art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo, la richiesta del prof. [#OMISSIS#] di afferire ad altro Dipartimento (di Architettura Costruzione Conservazione presso il medesimo Ateneo), la lettura della deliberazione n. 19 del 18 aprile 2018 del Consiglio dipartimentale ne rende evidente la strumentalità rispetto all’obiettivo che si consegue, che è quello di consentire alla prof.ssa [#OMISSIS#] di partecipare alla selezione – che, evidentemente, si ripeterà – presso il Dipartimento di Culture del Progetto cui afferiva il prof. [#OMISSIS#].
[#OMISSIS#] vicenda in esame, lamenta l’esponente, diviene evidente che l’afferenza di un docente all’uno o all’altro Dipartimento, anziché essere giustificata dagli indirizzi che il docente stesso intende dare, dà o darà alla propria ricerca e didattica, dipende esclusivamente da ragioni di convenienza concorsuale.
La difesa erariale, oltre a ritenere infondate le doglianze sviluppate della parte ricorrente, ha osservato che quanto dalla stessa parte ipotizzato è una “congettura” (ravvisando il ricorrente un disegno finalizzato a consentire alla prof.ssa [#OMISSIS#] di partecipare alla selezione che “…si ripeterà…”), evidenziando che, però, la “[…] procedura non è stata ribandita e allo stato non esiste […]” (cfr. pag. 22 della memoria depositata in data 29 giugno 2018).
2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
In primo luogo, riprendendo quanto detto sopra, punto 1.1. in Diritto, sono prive di base tutte le argomentazioni che pretendono di fondare sulla procedura valutativa espletata (i cui atti sono stati “approvati e mai annullati”, argomenta parte ricorrente) la pretesa alla chiamata dell’esponente, proprio per l’assenza di una graduatoria tipica di una procedura di tipo concorsuale.
In secondo luogo, giova premettere che in relazione all’interesse ad agire è stato di recente evidenziato da Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4 che <<[…] b) nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’[#OMISSIS#] dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 20 ottobre 1997 n.1210, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855 ma si veda anche Cassazione civile, sez. un., 2 novembre 2007, n. 23031 secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto – e non ipotetico o virtuale- per fornire una prospettiva di vantaggio) […]>>.
Secondo l’impostazione tradizionale, in linea con il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24, 103 e 113 Cost., dunque, l’interesse a ricorrere deve essere caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell’attualità (l’interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest’[#OMISSIS#] l’eventualità o l’ipotesi di una lesione) e della concretezza (l’interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente): cfr. T.A.R. Campania, [#OMISSIS#], sez. II, 22 gennaio 2014, n. 188.
E’ stato acutamente evidenziato che l’interesse ad agire è scolpito [#OMISSIS#] sua tradizionale definizione di “bisogno di tutela giurisdizionale”, nel senso che il ricorso al [#OMISSIS#] deve presentarsi come indispensabile per porre [#OMISSIS#] allo stato di fatto lesivo; è dunque espressione di economia processuale, manifestando l’esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti extrema ratio; da qui i suoi caratteri essenziali costituiti dalla concretezza ed attualità del danno (anche in termini di probabilità), alla posizione soggettiva di cui si invoca tutela (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2892; Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2014, n. 1572).
Più di recente è stato ribadito che una nozione di interesse ad agire scevra dei predicati di certezza e attualità è da considerare come distonica rispetto ai principi generali del processo amministrativo costantemente affermati dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 11 [#OMISSIS#] 2018, n. 6).
Tutto ciò premesso, la censura in esame è inammissibile in quanto vengono dedotte ragioni di illegittimità dei provvedimenti concernenti la richiesta del prof. [#OMISSIS#] di afferire ad altro Dipartimento – in relazione (strumentale) all’obiettivo di consentire alla prof.ssa [#OMISSIS#] di partecipare ad una nuova procedura, secondo la prospettazione dell’esponente – procedura che però – come evidenziato dalla difesa erariale (cit. pag. 22 della memoria depositata in data 29 giugno 2018) – al momento della proposizione del gravame introduttivo del giudizio, non risultava ancora indetta (la “[…] procedura non è stata ribandita e allo stato non esiste […]”).
Donde l’inammissibilità della censura, non risultando l’interesse alla proposizione della stessa caratterizzata dai predicati dell’attualità (essendo al contrario prospettata l’eventualità o l’ipotesi di una lesione) e della concretezza (non si enuncia, infatti, un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente), tanto che la stessa difesa erariale – [#OMISSIS#] citata memoria – argomenta come “[…] non si comprende il periculum sostenuto da controparte […]”.
3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 luglio 2018, parte ricorrente ha impugnato – deducendo due articolate censure – i provvedimenti (indicati in epigrafe) adottati dall’Amministrazione resistente a completamento della procedura avviata per il trasferimento del prof. [#OMISSIS#], dal Dipartimento di Culture del Progetto a quello di Architettura Costruzione e Conservazione presso la medesima Università IUAV di [#OMISSIS#].
Tali provvedimenti – argomenta l’esponente – partecipano dei medesimi vizi già denunciati con il terzo motivo del ricorso introduttivo proposto per l’annullamento della delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione del 18 aprile 2018; inoltre, i vizi risultano evidenti alla stregua delle argomentazioni ricavabili dal verbale n. 5 della predetta seduta del Senato Accademico del 16 [#OMISSIS#] 2018, parimenti impugnato.
3.1. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse: non risultando indetta la nuova procedura valutativa alla data di proposizione dei motivi aggiunti in esame, le ragioni di inammissibilità per carenza di interesse sono le stesse di quelle evidenziate supra al punto 2.1. in Diritto, al quale pertanto si rinvia.
4. I motivi aggiunti depositati nelle date 11 ottobre, 5 novembre e 27 novembre 2018 recano l’impugnazione degli atti concernenti l’indizione e lo svolgimento della nuova procedura, di cui all’avviso del 26 settembre 2018, pubblicato in pari data sull’Albo di Ateneo e sulla pagina web dell’Ateneo, ex art. 24, comma VI, L. 30 dicembre 2010 n. 240 per un posto di professore di I fascia nel Settore Concorsuale 08/F1 – Pianificazione e Progettazione urbanistica e territoriale, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 Urbanistica presso il Dipartimento di Culture del Progetto.
Nell’ambito delle censure sviluppate dall’esponente merita prioritaria trattazione – per le ragioni che saranno infra specificate – quella contenuta nel terzo ricorso per motivi aggiunti depositati in data 5 novembre 2018 (pagg. 7 e 8), con la quale parte ricorrente ha dedotto l’Incompetenza relativa – Violazione artt. 9 e 10 “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” – Eccesso di potere per contraddittorietà tra più provvedimenti della medesima Amministrazione.
Con tale motivo di doglianza, in relazione appunto alla seconda procedura espletata, parte ricorrente ha lamentato che la nomina della commissione giudicatrice e la proposta di chiamata al Consiglio di amministrazione della vincitrice sono stati effettuati dal Rettore, organo incompetente a provvedervi in base alle norme regolamentari e ai provvedimenti adottati dalla medesima Università resistente, rispetto ai quali vi è un’evidente contraddizione.
Invero, evidenzia parte ricorrente, in base [#OMISSIS#] artt. 9 e 10 del Regolamento che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, alla nomina della commissione giudicatrice e alla proposta di chiamata del candidato risultato vincitore all’esito della selezione provvede il direttore della struttura didattica cui il posto si riferisce e, così, nel [#OMISSIS#] di specie, avrebbe dovuto provvedervi il direttore del Dipartimento di Culture del Progetto, le funzioni del quale, a seguito delle dimissioni dallo stesso rassegnate nel mese di giugno 2018, sono svolte dal decano del Dipartimento.
Ciò, osserva l’esponente, risulta stabilito dal Senato accademico con la delibera n. 106 dell’11 luglio 2018, con la quale, “considerato che in generale l’ordinamento universitario rinvia alla figura deldecano nel momento di vacanza di un organo monocratico”, si è deliberato all’unanimità di incaricare il decano del Dipartimento di Culture del Progetto, prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], a svolgere le funzioni di Direttore del medesimo Dipartimento; decisione ribadita dal Consiglio di Amministrazione IUAV con la delibera n. 185 del 21 settembre 2018, che ha stabilito (punto 2) che, fino alla nomina del nuovo direttore del Dipartimento di Culture del Progetto, il Dipartimento continui ad essere retto dal decano del Dipartimento stesso, che può convocare il consiglio e assumere provvedimenti d’urgenza.
La stessa delibera n. 185 del 21 settembre 2018 (punto 3), per la fase transitoria di disattivazione dei Dipartimenti e di confluenza del relativo personale al Dipartimento unico di Culture del Progetto, facoltizza il Rettore ad assumere in luogo degli organi competenti tutte le funzioni inerenti, tra le altre, le procedure di reclutamento già in corso, che non possono essere assunte dai direttori dei dipartimenti disattivati né dal decano del Dipartimento di Culture del Progetto.
Parte ricorrente lamenta che, nel [#OMISSIS#] in specie in cui le funzioni di direttore del Dipartimento di Culture del Progetto sono assunte dal decano del Dipartimento stesso, l’intervenuta nomina della commissione e proposta di chiamata da parte del Rettore violano le norme regolamentari in ordine al riparto di competenze e si pongono in aperta contraddizione con i provvedimenti assunti dalla medesima Amministrazione sopra richiamati.
4.1. Il motivo è fondato nei termini in appresso specificati.
L’esame va circoscritto alla dedotta incompetenza del Rettore in ordine alla nomina della commissione giudicatrice (dunque, in relazione ad un segmento “a monte”, posto che la questione riferita alla proposta di chiamata al Consiglio di amministrazione della vincitrice, concerne un segmento “a [#OMISSIS#]”; peraltro, ulteriori vizi sempre relativi a tale [#OMISSIS#] segmento sono stati dedotti anche nel quarto ricorso per motivi aggiunti).
Il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 approvato dall’Università IUAV prevede che la procedura valutativa è effettuata da una commissione nominata dalla struttura didattica che ha richiesto la copertura del posto (art. 9).
Orbene, (anche) in relazione alla seconda procedura valutativa la struttura didattica de qua deve essere individuata nel Dipartimento Culture del Progetto.
Ed invero, nel verbale della delibera del Senato accademico 12 settembre 2018 n. 134 Sa/2018/Afru, dopo aver richiamato la circostanza della proposizione del ricorso giurisdizionale avverso gli atti concernenti la prima procedura valutativa e la riassegnazione dello 0.30 PO al Dipartimento Culture del Progetto, risulta evidenziata la permanente necessità di “ricoprire la suddetta posizione, anche alla luce dell’analisi elaborata dal dipartimento in merito alle prossime cessazioni e considerati gli obiettivi, il progetto culturale e le potenzialità di ricerca del dipartimento di eccellenza”; tanto viene richiamato anche nel verbale della successiva delibera del Consiglio di amministrazione 21 settembre 2018, n. 186 Cda/2018/Afru/risorse umane e organizzazione.
Inoltre, plurimi riferimenti al “dipartimento di Culture del Progetto” sono contenuti anche nel decreto rettorale prot. n. 0054547 del 26 settembre 2018, albo ufficiale di ateneo n. 338/2018, di indizione della nuova procedura valutativa (cfr. gli artt. 1 e 3, nonché l’allegato 1).
Chiarito, dunque, che la struttura didattica che ha richiesto la copertura del posto anche in relazione alla seconda procedura valutativa è il Dipartimento Culture del Progetto, risultano illegittimi tutti gli avversati atti e provvedimenti con i quali è stata dapprima prevista e poi in concreto adottata la nomina della commissione da parte di organo diverso della struttura didattica che ha richiesto la copertura del posto (Dipartimento Culture del Progetto), con conseguenziale travolgimento degli atti e provvedimenti successivi oggetto di impugnazione.
La dedotta censura di incompetenza coglie nel segno in quanto l’organo (Rettore) che ha provveduto alla suddetta nomina della commissione non è indicato quale organo competente dalla fonte regolamentare di Ateneo che disciplina la procedura valutativa in questione.
Giova sul punto evidenziare che detta fonte è espressamente richiamata dagli art. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cfr. cit. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746).
Non può sottacersi, inoltre, come l’art. 33, ult. comma, Cost. stabilisce che: “Le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti“; da tale previsione si ricava che statuti e regolamenti sono fonti normative espressione dell’autonomia universitaria (secondo una definizione ricorrente [#OMISSIS#] letteratura costituzionalistica).
Inoltre, l’art. 6, comma 9, della legge 9 [#OMISSIS#] 1989, n. 168 stabilisce che gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell’Università ed emanati dal rettore; il successivo comma 10 regolamenta l’esercizio del potere di “controllo” ministeriale (già in nuce introdotto nel precedente comma 9); infine il comma 11 stabilisce che gli statuti sono pubblicati [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale mentre i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Orbene, l’Università IUAV di [#OMISSIS#], con proprio strumento regolamentare, ha espressamente disciplinato la “chiamata in base all’esito di procedura valutativa (articolo 24, commi 5 e 6 […]”: tale regolamento, proprio per la peculiare collocazione che assume nel sistema delle fonti dell’ordinamento autonomo universitario, non poteva essere “disatteso” dagli organi della stessa Amministrazione universitaria, che hanno invece ritenuto di poter prescindere dalle previsioni dello stesso regolamento (violandole, dunque) in ragione dei contingenti accadimenti di quel frangente temporale (quali in particolare le dimissioni del direttore del Dipartimento di Culture del Progetto e fase transitoria di organizzazione dell’Ateneo).
Peraltro, lo stesso decreto rettorale prot. n. 0054547 del 26 settembre 2018, albo ufficiale di ateneo n. 338/2018, di indizione della nuova procedura valutativa, contraddittoriamente richiama, all’art. 6, il Regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per la nomina della commissione giudicatrice, affidandone però la competenza al Rettore (precisando, erroneamente, “[…] in conformità con il regolamento di ateneo […]”).
La fondatezza – nei termini sopra precisati – della censura esaminata comporta l’annullamento degli atti impugnati di seguito specificati: decreto rettorale n. 338/2018 del 26 settembre 2018 (prot. n. 0054547) pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo il 26 settembre 2018; decreto rettorale n. 489/2018 – prot. n. 58150 del 23 ottobre 2018, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo 373/2018 – prot. n. 58694 del 31 ottobre 2018; decreto rettorale rep. n. 478-2018 prot. n. 57008 dell’11 ottobre 2018; delibera del Consiglio di Amministrazione di IUAV n. 218 del 23 ottobre 2018; delibera del Senato Accademico di IUAV n. 167 del 24 ottobre 2018, limitatamente alla parte impugnata; atti della procedura di selezione indetta con avviso del 26 settembre 2018, tre verbali e relativi allegati della commissione giudicatrice delle sedute del 16 e 19 ottobre 2018.
Ritiene il Collegio di dover precisare che l’accoglimento della domanda caducatoria per favorevole scrutinio della esaminata censura di incompetenza determina la declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi proposti.
Ed invero, come ha precisato il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5, [#OMISSIS#] fattispecie l’assorbimento è previsto dalla legge e, in particolare, dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. secondo cui “in nessun [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
[#OMISSIS#] citata pronuncia l’Adunanza Plenaria ha abbracciato la c.d. lettura soggettiva della disposizione, secondo cui i poteri cui si riferisce l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. sono (anche) quelli non esercitati dall’autorità competente, ovvero quella chiamata a esplicare la propria volontà provvedimentale in base al micro ordinamento di settore.
Pertanto, in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa [#OMISSIS#] situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il [#OMISSIS#] non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2484; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 13 aprile 2018, n. 1011; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 28 febbraio 2018, n. 1289).
Inoltre, il Collegio ritiene che il vincolo per il [#OMISSIS#] di assorbire tutte le altre censure sussista non solo quando il provvedimento sia stato adottato da un’Amministrazione in luogo di un’altra (purché operanti [#OMISSIS#] stesso settore amministrativo) ma anche nelle ipotesi in cui il vizio di incompetenza attenga a relazioni interorganiche; ed invero, la ratio sottesa alla regola processuale enunciata dall’Adunanza Plenaria non è solo quella basata sulla garanzia del diritto di difesa, ma anche quella – pure ricavata dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. – che inibisce al [#OMISSIS#] amministrativo di approntare una tutela “preventiva” dell’interesse legittimo, anticipata cioè rispetto all’esplicazione della funzione amministrativa da parte dell’autorità competente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207).
Per le ragioni ora esposte, la statuizione di annullamento viene emessa con salvezza degli ulteriori provvedimenti.
5. Le spese della fase di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, [#OMISSIS#] restando la statuizione sulle spese disposta con l’ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
– dichiara il ricorso introduttivo del giudizio in parte inammissibile e in parte infondato;
– dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti;
– accoglie il terzo ricorso per motivi aggiunti ai sensi e nei termini anzidetti e per l’effetto annulla gli atti indicati in motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure contenute nel medesimo terzo ricorso per motivi aggiunti e di quelle racchiuse nel secondo e nel quarto ricorso per motivi aggiunti.
Condanna l’Università IUAV di [#OMISSIS#] alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che si liquidano in Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre ad accessori di legge, [#OMISSIS#] restando la statuizione sulle spese disposta con l’ordinanza cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Dato, Referendario, Estensore