È stata presentata una proposta di legge che ha l’obiettivo di valorizzare il titolo di dottore di ricerca anche in ambiti diversi dall’accademia.
L’art. 1 reca una serie di modifiche al D.lgs. n. 165/ 2001, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tutte accomunate dalla finalità di valorizzare il possesso del titolo di dottore di ricerca. In particolare, le lettere a) e b) intervengono sull’articolo 28, che disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle pubbliche amministrazioni, inserendo un riferimento specifico al titolo di dottore di ricerca tra i requisiti che il personale in servizio deve possedere per rientrare nella quota di riserva per l’accesso alla dirigenza, in alternativa all’aver maturato un’esperienza di servizio di 5 anni.
L’art. 2 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sia aggiornato il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, al fine di prevedere che i punteggi da attribuire ai titoli siano coerenti con il valore degli stessi nonché con la durata e la complessità del percorso di formazione per il loro conseguimento.
L’art. 3 include i dottori di ricerca tra coloro che possono prestare la propria opera nei percorsi formativi degli ITS Academy.
L’articolo 4, composto di un solo comma, reca sei novelle, incidenti sugli articoli 6, 18 e 24 della legge n. 240 del 2010, in materia di reclutamento e stabilizzazione di ricercatori universitari.
L’art. 5 dispone che ai corsi di dottorato di ricerca si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riscatto agevolato dei corsi di studio universitario per periodi da valutare con il sistema contributivo.