Con sentenza n. 690 del 21 maggio 2024, il TAR della Puglia ha affermato che è illegittima la sanzione disciplinare inflitta al docente quando la contestazione difetti di specificità.
Nel caso di specie, una professoressa impugnava la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento con la quale le veniva irrogata una sanzione disciplinare rilevando, in particolare, che la genericità dei fatti contestati avesse pregiudicato il suo diritto di difesa.
Il TAR pugliese ha accolto le doglianze della ricorrente osservando che l’Ateneo resistente, muovendole l’addebito di “aver assunto comportamenti non conformi ai doveri di correttezza ed anzi lesivi della dignità e del decoro degli studenti in sede di esami di profitto, con ciò alterando il benessere organizzativo”, avesse violato il principio di specificità della contestazione disciplinare, non consentendole di comprendere i fatti nella loro materialità.
Il Collegio, in particolare, ha osservato che ”il requisito della specificità che informa la contestazione disciplinare, sebbene non risponda ai più rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’imputazione in ambito penale, deve purtuttavia, garantire al destinatario dell’addebito che la relativa contestazione fornisca le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia alcuna incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi”.