Con sentenza del 21 febbraio 2023, n. 2950, il Tar Lazio, Roma, Sez. IV, ha ritenuto illegittimo il giudizio di abilitazione scientifica nazionale espresso da una Commissione illegittimamente costituita, rilevando, in particolare, sulla base delle censure del ricorrente, che la nomina di uno dei componenti fosse avvenuta senza che l’Università di appartenenza avesse adottato il regolamento interno di Ateneo relativo alla valutazione dei candidati professori. In tal caso, infatti, secondo il Collegio, la valutazione compiuta da tale commissario si pone in contrasto con l’art. 6, commi 7 e 8 della legge n. 240/2010, determinando l’annullamento di tutti gli atti della procedura abilitativa.
É illegittimo il giudizio di abilitazione scientifica nazionale se uno dei Commissari è stato nominato senza che l’Ateneo di appartenenza abbia adottato il regolamento interno relativo alla valutazione
22 Febbraio 2023