In data 23 febbraio 2023, anche la Camera ha approvato la conversione in legge del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd. decreto milleproroghe 2023).
Il nuovo art. 6, relativo alle proroghe di termini in materia di università e ricerca, prevede quanto segue.
Comma 1
All’articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 »;
b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine».
Comma 2
All’articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »
Comma 3
All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « 2021-2022 e 2022- 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».
Comma 4
All’articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « a decorrere dall’anno accademico 2024/2025 » e le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 2, le parole: « a decorrere dall’anno accademico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno accademico 2024/2025 ».
Comma 4-bis
All’articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023 ».
Comma 5
All’articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».
Comma 5-bis
All’articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell’attestazione per l’esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in “Tecniche di traduzione e interpretazione” o di “Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)” rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato ».
Comma 6
I termini di cui all’articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
Comma 7
I termini di cui all’articolo 28, comma 2-ter, periodi primo e secondo, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
Comma 8
Il termine, di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l’Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.
Comma 8-bis
Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021.
Comma 8-ter
In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
Comma 8-quater
All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 ».
Comma 8-quinques
All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « del decimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « del quattordicesimo anno ».
Comma 8-sexies
All’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « undici anni ».