Con sentenza n. 184 del 7 gennaio 2026, il TAR del Lazio ha sancito che non è possibile procedere ad alcuno scorrimento, e, quindi, alla individuazione di un altro candidato come vincitore, qualora la procedura concorsuale si concluda senza l’approvazione di una graduatoria.
Alla luce di questo principio, il Collegio ha respinto le censure del ricorrente che lamentava l’illegittimità del nuovo concorso bandito dall’ateneo per il conferimento di un assegno di ricerca in seguito alla rinuncia dell’originaria vincitrice, ritenendo violato il presunto obbligo di scorrimento della graduatoria preesistente.
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