Con sentenza n. 11673 pubblicata in data 8 giugno 2024, il TAR del Lazio ha stabilito che la pregressa collaborazione duratura all’interno di uno studio legale impedisce ad un professionista di far parte della commissione di un concorso per professore universitario cui partecipa, quale candidato, l’ex collega col quale si è protratto nel tempo uno stabile sodalizio professionale.
Nel caso di specie, il ricorrente impugnava l’esito della procedura valutativa di chiamata ex art. 18, comma 1, L, n. 240/2010 deducendo la carenza di imparzialità per l’esistenza di intensi rapporti di tipo accademico e professionale tra il vincitore e il presidente della commissione.
Il Collegio, pur dando atto che non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisca ipotesi d’incompatibilità, ha affermato che l’imparzialità viene meno allorché sussista un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici.
Considerato che il controinteressato e il presidente della commissione avevano lavorato nello stesso studio legale fino al 2014 e che avevano mantenuto successivamente, almeno fino al 2022, tredici incarichi di prestazione d’opera intellettuale idonei a determinare una cointeressenza in ordine al buon esito dell’incarico, il TAR del Lazio ha ritenuto provato quello stabile e continuativo sodalizio professionale, tale da pregiudicare l’imparzialità che deve necessariamente presidiare l’attività di una commissione di un pubblico concorso.
A fronte di quanto sopra, il TAR ha annullato gli atti gravati osservando, conclusivamente, che lo svolgimento di numerosi e rilevanti incarichi professionali da parte di due co-affidatari di contratti di prestazione d’opera intellettuale implica infatti, ex art. 97 della Costituzione, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in modo che sia assicurata l’imparzialità dell’amministrazione, che uno dei due co-affidatari non possa essere commissario di un concorso per professore universitario cui partecipa, quale candidato, l’altro co-affidatario, ove emerga come in questo caso la prova che l’avvio della procedura concorsuale sia temporalmente prossimo alla cessazione degli ultimi incarichi.