Con sentenza n. 1795 del 4 ottobre 2024, il TAR della Campania sezione staccata di Salerno ha ribadito che i vincoli definiti dall’art. 18 Legge 240/2010 sottendono alla ratio di scongiurare la predisposizione di bandi con i quali possa essere precostituito un profilo riferito a competenze già acquisite e particolari, così da privilegiare un candidato a scapito degli altri in assenza di una effettiva comparazione dei relativi meriti scientifici e tecnici.
In tali procedure, le Commissioni non dispongono di un potere totalmente discrezionale, sia perché i regolamenti approvati dalle singole Università, anche se non dettano i criteri in maniera specifica, in molti casi chiedono comunque alle Commissioni di uniformarsi alla normativa vigente ovvero agli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, sia perché le Commissioni, essendo composte da persone che sono espressione dello specifico sapere disciplinare, operano al fine di riconoscere, nei candidati proprio gli standard metodologici e contenutistici della comunità scientifica di appartenenza.
Le Commissioni, dunque, hanno il compito di definire criteri idonei ad oggettivizzare, per quanto possibile, l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito.
Richiamati questi principi, il Collegio, rilevato che la Commissione avesse predeterminato i criteri da considerare con specifico riferimento a un dato settore scientifico disciplinare (MAT/02- Algebra), ha evidenziato che la valutazione di inadeguatezza delle pubblicazioni effettuata rispetto a quello specifico settore non potesse ritenersi illegittima avendo l’organo valutatore esercitato un proprio legittimo spazio valutativo autonomo rispetto alla specifica congruenza dell’attività scientifica con il settore disciplinare MAT/02- Algebra, rispetto al settore MAT/03-Geometria, pur ricompreso nel più ampio settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra).
I criteri individuati dalla Commissione non devono essere né vaghi né generici
07 Ottobre 2024