Con sentenza n. 203 del 5 giugno 2024, il TAR del Friuli Venezia Giulia si è pronunciato sulla disciplina degli incarichi extraistituzionali dei docenti universitari a tempo definito.
Nel caso di specie, il ricorrente domandava l’annullamento del provvedimento con cui l’Università degli Studi di Trieste aveva richiesto il versamento dei compensi percepiti per lo svolgimento di attività extraistituzionali non preventivamente autorizzate, contestando l’applicabilità a sé di quanto disposto dall’art. 53, commi 7 e 7-bis D.lgs. 165/2001.
Il Collegio triestino ha ritenuto fondate le censure sollevate osservando che l’art. 53, comma 6, TU pubblico impiego esclude che ai professori universitari a tempo definito si applichino sia il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente acconsentiti dall’amministrazione di appartenenza, sia la specifica conseguenza per il caso di sua inosservanza.
La portata della deroga sancita da tale norma abbraccia l’intera disciplina degli incarichi extraistituzionali recata dal T.U. sul pubblico impiego, comprensiva, oltre che del “presupposto” costituito dal generale obbligo di previo permesso per le attività, anche della correlata sanzione del versamento dei compensi percepiti per le prestazioni non autorizzate.
A fronte di quanto sopra, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento impugnato sostenendo che il ricorrente potesse assumere l’impegno extraistituzionale senza dover chiedere il nulla osta all’Università.