Con sentenza n. 1735 del 14 marzo 2024, il TAR Campania ha affermato che i pareri del Garante d’Ateneo sono veri e propri atti amministrativi, essendo tale figura incardinata nella organizzazione dell’Università e, dunque, non sono assolutamente riconducibili ai pareri legali di un consulente legale o di un avvocato di parte: pertanto, possono essere rilevanti quali atti presupposti o preliminari nel procedimento di adozione di provvedimenti amministrativi lesivi di terzi (come avvenuto nel caso in esame) e devono essere ritenuti ostensibili, quando l’istanza di accesso sia motivata per ragioni di difesa.
Nel caso di specie, un dottorando assegnatario di una borsa di studio finanziata dall’INPS si rivolgeva al Garante di Ateneo al fine di cambiare i suoi tutor. Quest’ultimo, dopo un’istruttoria, trasmetteva un proprio parere al Rettore e una breve comunicazione al ricorrente nella quale sosteneva che il comportamento dei tutor era improntato a correttezza. A seguito del diniego dell’Università Vanvitelli di consentire l’ostensione e l’estrazione della copia del parere formulato dal Garante, il dottorando che, peraltro, non veniva ammesso al terzo anno del corso di dottorato, agiva per chiedere l’annullamento di ogni provvedimento tramite il quale gli era stato negato l’accesso agli atti.
Il tribunale partenopeo accoglieva le tesi del ricorrente rilevando che non è possibile sottrarre all’accesso gli atti del Garante d’Ateneo, né per ragioni di tutela della segretezza e dell’anonimato (essendo interessi recessivi nel caso di esigenze di tutela di interessi giuridici e potendo comunque essere apposti degli omissis a tutela dell’anonimato) né per la natura di atto interno del parere che, peraltro, assume, comunque, rilevanza nella procedura di adozione di un atto amministrativo a rilevanza esterna (il provvedimento di decadenza adottato nel caso di specie nei confronti del ricorrente).