Con sentenza n. 575 del 20 maggio 2024, il TAR della Toscana ha stabilito, dando seguito a un orientamento ormai consolidato, che “i titolari di contratti di insegnamento, di cui all’ art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure di reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia riservate a “esterni” ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della stessa legge n. 240 del 2010”.
Nel caso di specie, un docente impugnava il decreto e gli atti di una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4 bandita dall’Università degli Studi di Siena, all’esito della quale risultava terzo graduato, dolendosi, nel primo motivo di ricorso, dell’illegittima partecipazione al concorso del secondo classificato, e lamentando, nel secondo motivo, la valutazione effettuata dalla Commissione sui prodotti della ricerca del vincitore.
Il Collegio fiorentino ha ritenuto priva di pregio la prima censura rilevando che, con la novella del 2016, ”il legislatore ha espresso la manifesta volontà di estendere la platea dei legittimati a partecipare alle selezioni bandite dagli atenei ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e quindi di includere tra coloro che “non hanno prestato servizio”, proprio i docenti a contratto nominati ai sensi dell’art. 23”: secondo i Giudici, ”il limite a partecipare alle procedure di cui al citato art. 18 riguarda soltanto coloro che nell’ultimo triennio hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”.
Alla luce di quanto sopra, il TAR della Toscana ha reputato legittima la decisione dell’Università degli Studi di Siena di ammettere il secondo classificato alla procedura selettiva, non rientrando il suo caso nelle ipotesi ostative previste dalla normativa, poiché quest’ultimo, al tempo della presentazione della domanda, era professore a contratto presso l’Ateneo senese.
Con questa motivazione, il Giudici hanno rigettato il primo motivo di ricorso, e, vista la mancanza di censure specificamente volte a contestare la più favorevole valutazione del professore risultato secondo, hanno dichiarato inammissibile il ricorso principale, non potendo ottenere l’interessato, dalla sua posizione di terzo graduato, alcuna utilità dall’accoglimento delle censure rivolte a contestare la valutazione dei titoli presentati dal vincitore, a causa del consolidamento della posizione in graduatoria del secondo classificato.