In data 1 settembre 2023, l’Ufficio Studi del CODAU ha pubblicato un interessante studio sul patrocinio delle Università alla luce della giurisprudenza amministrativa.
Di seguito, le conclusioni dello studio:
“La distinzione tra amministrazione dello Stato quale organo dello Stato ed Enti Pubblici evidenziata per le Università presenta una significativa ricaduta sulla natura del patrocinio legale e delle connesse notificazioni degli atti sia di introduzione al giudizio nella fase genetica del processo sia nella fase fisiologica sia, ancora, in quella terminale culminante con la notifica della sentenza. Pertanto il dato inconfutabile della natura giuridica di ente pubblico dell’Università delineato, sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella amministrativa, ha costituito la via maestra per affermare, dalle stesse giurisprudenze, il principio secondo il quale il patrocinio legale a favore dell’Università è assunto, comunque, dall’Avvocatura distrettuale “in via organica ed esclusiva”, essendo originato direttamente dalla legge per effetto di due diversi presupposti normativi: l’art.43 del R.D. n. 1611/1933 giusta il quale l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa […] di amministrazioni pubbliche non statali (ossia anche le Università) sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto che per le Università è il ridetto art.56 del R.D. n.1592/1933.
Tuttavia, questo patrocinio si differenzia per la elezione di domicilio quale atto unilaterale con cui una persona, nell’ambito di un procedimento giudiziario, sceglie il proprio domicilio. Per le amministrazioni dello Stato il domicilio è ex lege, perché sia l’art. 144 c.p.c., sia l’art. 11 del r.d. n. 1611/1933 – che prevedono l’obbligo di notifica presso l’Avvocatura – si riferiscono testualmente alle «Amministrazioni dello Stato» e non alla generalità delle Amministrazioni ed Enti pubblici che si avvalgono o possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Per cui per l’Università, ancorché, sempre, ex lege, sia autorizzata da un apposito provvedimento volitivo (anche di carattere generale) ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura, l’elezione del domicilio non può essere ex lege, non essendo fissata da alcuna norma, ma è da intendersi presso il suo ‘naturale’ domicilio legale”.